§ 98.1.26952 - Legge 27 dicembre 1994, n. 738.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/12/1994
Numero:738


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con [...]


§ 98.1.26952 - Legge 27 dicembre 1994, n. 738.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.

(G.U. 5 gennaio 1995, n. 4)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 novembre 1993, n. 471, 21 gennaio 1994, n. 45, 23 marzo 1994, n. 191, 23 maggio 1994, n. 306, 22 luglio 1994, n. 462, e 19 settembre 1994, n. 545.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643

     All'art. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. I dirigenti delle società finanziarie caposettore, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, possono usufruire dei trattamenti indicati nell'art. 3, comma 2-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come previsto per i dirigenti EFIM. Agli oneri conseguenti si provvede con le modalità e i limiti di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598".

     All'art. 3:

     al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: "Con decreto del Ministro del tesoro" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Al commissario nominato per la liquidazione coatta dell'EFIM sono trasferiti tutte le competenze e i poteri già attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM a norma del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 e successive integrazioni. In particolare il commissario potrà trattenere in servizio fino al termine della liquidazione coatta non più di trentacinque unità di personale da ridurre progressivamente, con oneri a carico della gestione liquidatrice".

     All'art. 10:

     al comma 1, sono premesse le parole: "Salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1-bis, del presente decreto,";

     dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     "6-bis. Entro centoventi giorni dalla data di cessazione del rapporto di impiego, il personale delle società controllate dal soppresso EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa, nonchè delle società finanziarie, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione nelle pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di tale personale, a decorrere dal 1° luglio 1995, nei limiti e con le condizioni previsti dall'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537".