§ 33.1.56 - Legge 31 dicembre 1993, n. 579.
Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:31/12/1993
Numero:579


Sommario
Art. 1.      1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina sulla gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibile dello Stato, il Ministro delle finanze è autorizzato a [...]
Art. 2.      1. La cessione può essere effettuata a trattativa privata nei confronti degli enti di cui all'art. 1 sul cui territorio insistono i beni oggetto della richiesta. In caso di pluralità di [...]
Art. 3.      1. Il Ministro delle finanze, valutati i presupposti di cui alla presente legge e la compatibilità della richiesta con i vincoli urbanistici e con quelli a tutela di interessi ambientali, [...]
Art. 4.      1. All'atto di cessione deve essere allegato il progetto di massima dell'opera o dell'attività che l'ente cessionario si impegna a realizzare o a svolgere, in conformità al decreto di cui [...]
Art. 5.      1. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, [...]
Art. 6.      1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza degli enti interessati, secondo le disposizioni e alle condizioni di cui agli [...]
Art. 7.      1. I beni di cui all'art. 6, comma 1, sono ceduti esclusivamente, secondo quanto ivi previsto, ai seguenti enti:
Art. 8.      1. La cessione dei beni di cui all'art. 6, comma 1, è subordinata alle seguenti condizioni o destinazioni:
Art. 9.      1. Nel comma 1 dell'art. 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, le parole: "risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del [...]
Art. 10.      1. I proventi delle cessioni autorizzate in base alla presente legge sono soggetti alla disciplina di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.


§ 33.1.56 - Legge 31 dicembre 1993, n. 579.

Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.

(G.U. 8 gennaio 1994, n. 5)

 

     Art. 1.

     1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina sulla gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibile dello Stato, il Ministro delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato dei quali gli enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di interesse pubblico di propria competenza e che risultino alla data di emanazione del decreto non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati.

     2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle cessioni di beni patrimoniali disponibili nel caso in cui risultino inutilizzati.

 

          Art. 2.

     1. La cessione può essere effettuata a trattativa privata nei confronti degli enti di cui all'art. 1 sul cui territorio insistono i beni oggetto della richiesta. In caso di pluralità di richieste il Ministro delle finanze verifica la possibilità di una cessione parziale o, in caso di impossibilità di quest'ultima, valuta la priorità dell'interesse pubblico al cui soddisfacimento sono diretti la realizzazione delle opere o lo svolgimento dell'attività.

     2. L'ente richiedente deve indicare nella richiesta la destinazione finale del bene oggetto della domanda e fornire le indicazioni essenziali sui tempi e sulle modalità di realizzazione e di gestione dell'opera o di svolgimento dell'attività progettata.

 

          Art. 3.

     1. Il Ministro delle finanze, valutati i presupposti di cui alla presente legge e la compatibilità della richiesta con i vincoli urbanistici e con quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene da trasferire, autorizza con decreto la cessione a trattativa privata, incaricando l'ufficio tecnico erariale di compiere la valutazione di cui al comma 3, e fissando il termine e le condizioni di realizzazione dell'opera o di svolgimento dell'attività cui il bene è destinato, tenuto conto delle modalità tecniche di realizzazione. Tale termine non deve essere in alcun caso superiore a dieci anni.

     2. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 1 è fissato in sei mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Amministrazione finanziaria chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di quattro mesi.

     3. Il prezzo della cessione non può essere inferiore alla metà del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Il predetto valore deve essere calcolato tenendo conto delle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1 e delle previste destinazioni di piano.

 

          Art. 4.

     1. All'atto di cessione deve essere allegato il progetto di massima dell'opera o dell'attività che l'ente cessionario si impegna a realizzare o a svolgere, in conformità al decreto di cui all'art. 3, comma 1.

     2. L'atto deve prevedere l'automatica risoluzione del contratto nel caso di mancata utilizzazione dei beni immobili nei termini, decorrenti dalla data di approvazione del contratto, indicati dal progetto di massima, o nel caso di utilizzazione difforme rispetto alle finalità.

     3. L'atto di cessione è approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla stipulazione.

 

          Art. 5.

     1. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

     2. I beni di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente cessionario, per effetto di quanto previsto dal decreto di cui all'art. 4, comma 3.

 

          Art. 6.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza degli enti interessati, secondo le disposizioni e alle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8, dei seguenti beni:

     a) immobile denominato "ex caserma Baiardi", sito nel comune di Novi Ligure (Alessandria);

     b) immobili costituenti il complesso denominato "Rocca della Cittadella", siti nel comune di Ancona;

     c) compendio demaniale e patrimoniale insistente sul litorale e a ridosso del lido compreso nel territorio del comune di Castel Volturno (Caserta);

     d) immobile denominato "ex caserma MVSN", sito nel comune di Mirandola (Modena);

     e) immobile denominato "Palazzo Borsari", sito nel comune di Finale Emilia (Modena);

     f) compendio immobiliare costituito dagli ex capannoni siti in via Piave e in via Garibaldi, nel comune di Mores (Sassari);

     g) immobili costituenti il complesso denominato "ex caserma G. B. Revelli", sito nel comune di Taggia (Imperia);

     h) immobile denominato "ex caserma Siffredi", sito nel comune censuario di Imperia-Oneglia;

     i) immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" che ha avuto luogo a Genova dal 15 maggio 1992 al 15 agosto 1992, definito in base all'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 373;

     l) immobili costituenti il complesso denominato "ex carcere mandamentale", siti nel comune di Brunico (Bolzano);

     m) immobili denominati "ex caserma Zucchi" ed "ex caserma Taddei" nel comune di Reggio Emilia;

     n) immobile costituente il complesso denominato "ex riformatorio Missione" sito nel comune di Tivoli;

     o) immobili in provincia di Bergamo costituenti il compendio immobiliare delle ex Ferrovie delle Valli Brembana e Seriana descritti nel verbale di ricognizione e presa di possesso dei beni disponibili ed indisponibili del 16 dicembre 1976, agli atti dell'ufficio tecnico erariale di Bergamo, ad eccezione della centrale elettrica di S. Giovanni Bianco elencata nel predetto verbale tra i "beni disgiunti dalle ferrovie";

     p) ex caserma Colli di Felizzano sita nel comune di Asti;

     q) ex caserma Montelungo sita nel comune di Bergamo;

     r) ex caserma Loi sita nel comune di Nuoro;

     s) l'area del parco dell'ex idroscalo di Orbetello;

     t) caserma Eugenio e Giuseppe Garrone M.O. di Vercelli.

 

          Art. 7.

     1. I beni di cui all'art. 6, comma 1, sono ceduti esclusivamente, secondo quanto ivi previsto, ai seguenti enti:

     a) a quelli di cui alle lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), al comune sul cui territorio insistono;

     b) l'immobile di cui alla lettera g) in parte al comune di Taggia e in parte alla provincia di Imperia;

     c) gli immobili di cui alla lettera b) alla Regione Marche;

     d) gli immobili di cui alla lettera o) alla provincia di Bergamo.

 

          Art. 8.

     1. La cessione dei beni di cui all'art. 6, comma 1, è subordinata alle seguenti condizioni o destinazioni:

     a) quanto all'immobile di cui alla lettera a), che sia destinato all'istituto professionale ITIS e sue pertinenze, nonchè a verde attrezzato;

     b) quanto agli immobili di cui alla lettera b), che siano destinati a sede di rappresentanza della Regione Marche ed a sede di un centro polifunzionale per iniziative socio-culturali al servizio del capoluogo regionale;

     c) quanto al compendio di cui alla lettera c), al fine di conservare la destinazione che hanno i beni nel demanio e nel patrimonio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177;

     d) quanto agli immobili di cui alla lettera g), che siano destinati alla costruzione del complesso polisportivo di Taggia nonchè a scuole e a centri adibiti a servizi sociali;

     e) quanto all'immobile di cui alla lettera h), che sia destinato alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari e dei servizi annessi;

     f) quanto agli immobili di cui alla lettera i), che siano oggetto da parte del comune di un utilizzo funzionale alle esigenze di recupero ambientale e di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti, nonchè, per quanto concerne le banchine portuali interne alle aree suddette, che sia mantenuta la naturale destinazione all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca ed alle manifestazioni culturali;

     g) quanto agli immobili di cui alla lettera m), che l'immobile denominato "ex caserma Taddei" sia destinato a sede di corsi universitari ed attività culturali connesse;

     h) quanto agli immobili di cui alla lettera o), che siano destinati alla costruzione di metropolitana leggera o tram veloce nelle valli Brembana e Seriana;

     i) quanto all'immobile di cui alla lettera p), che sia destinato all'università di Asti;

     l) quanto all'immobile di cui alla lettera q), che sia destinato all'università di Bergamo;

     m) quanto all'immobile di cui alla lettera r), che sia destinato all'università di Nuoro;

     n) quanto all'immobile di cui alla lettera t), che sia destinato al Politecnico di Torino, università di Vercelli, come sede universitaria;

     o) quanto ai rimanenti immobili, che siano destinati esclusivamente, in base a quanto disposto all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'esercizio di servizi pubblici e alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonchè alla realizzazione diretta di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico.

     2. In deroga a quanto disposto all'art. 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui all'art. 6, comma 1, lettera i), è fissato in lire 400 milioni, tenuto conto delle finalità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 373, e degli oneri che il comune si assumerà per la gestione del complesso immobiliare e dei servizi annessi.

     3. In deroga a quanto disposto all'art. 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui alle lettere m), p), q), r) e t) del comma 1 dell'art. 6 non potrà essere superiore al 10 per cento del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, considerate le finalità di cui alle lettere g), i), l), m) e n) del comma 1 del presente articolo.

 

          Art. 9.

     1. Nel comma 1 dell'art. 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, le parole: "risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia" sono soppresse.

 

          Art. 10.

     1. I proventi delle cessioni autorizzate in base alla presente legge sono soggetti alla disciplina di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.