§ 69.2.1C - Legge 21 dicembre 1977, n. 967.
Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:21/12/1977
Numero:967


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessità di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione [...]
Art. 2.      Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 i progetti sono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici per l'accertamento di cui all'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e [...]
Art. 3.      I lavori di cui all'art. 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione [...]
Art. 4.      Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui all'art. 1 potranno essere affidate, previa apposita [...]
Art. 5.      Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i [...]
Art. 6.      I decreti di cui all'art. 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'art. 1 della presente legge, [...]
Art. 7.      Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno vigore fino al 31 dicembre 1982.


§ 69.2.1C - Legge 21 dicembre 1977, n. 967.

Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.

(G.U. 3 gennaio 1978, n. 2)

 

     Art. 1.

     Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessità di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario.

 

          Art. 2.

     Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 i progetti sono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici per l'accertamento di cui all'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

     In deroga alle disposizioni di legge vigenti le opere non comportano necessità di varianti allo strumento urbanistico quando riguardino:

     a) lavori di manutenzione straordinaria;

     b) lavori di adattamento e di ristrutturazione.

     Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ove ne sia prescritto il nulla osta dovrà pronunciarsi sui progetti delle opere di cui all'art. 1 entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il nulla osta questo si intende rilasciato.

     Resta applicabile ogni più favorevole disposizione in materia per la realizzazione di opere pubbliche.

 

          Art. 3.

     I lavori di cui all'art. 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni.

     Per lavori di importo superiore a 1.000 milioni di lire si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.

     Per i lavori d'importo fino a 500 milioni non viene richiesto il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, ovvero l'approvazione di organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

 

          Art. 4.

     Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui all'art. 1 potranno essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini le cautele amministrative e le responsabilità di natura tecnica, agli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni, nonché a liberi professionisti.

     Gli elaborati progettuali sono sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche che esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

     Il collaudo delle opere eseguite è affidato a tecnici dell'amministrazione statale.

     I limiti di importo, stabiliti dall'art. 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, sono elevati da dieci a 150 milioni di lire.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta.

     Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

     In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.

     In ogni caso l'istruttoria ed il parere debbono essere definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo adito della notizia ed atti richiesti.

 

          Art. 6.

     I decreti di cui all'art. 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'art. 1 della presente legge, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

     Gli atti che dispongono l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla loro adozione.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno vigore fino al 31 dicembre 1982.