§ 17.2.65 – L. 14 ottobre 1974, n. 504.
Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:14/10/1974
Numero:504


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisti il capo della sezione autonoma del genio civile può disporre, previa [...]
Art. 3.      Dopo il terzo comma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1968, numero 858, sostitutivo dell'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 convertito con modificazioni [...]
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della [...]
Art. 5.      Dopo il primo comma dell'art. 11-quater del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è aggiunto il seguente
Art. 6.      In deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il preventivo avviso delle gare mediante licitazione privata [...]
Art. 7.      All'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma
Art. 8.      L'ultimo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito con il seguente
Art. 9.      E' in facoltà del capo dell'ispettorato affidare la direzione dei lavori agli ingegneri addetti all'ufficio tecnico dell'ispettorato, anche se assunti ai sensi della [...]
Art. 10.      I limiti massimi dei contributi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, [...]
Art. 11.      Alle cooperative edilizie costituite fra proprietari di immobili da ricostruire o riparare, autorizzate a sostituirsi ai proprietari stessi ai sensi del quarto comma [...]
Art. 12.      Per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 soggetti a totale e parziale [...]
Art. 13.      I limiti di spesa di cui al quinto comma dell'art. 16 e di cui al secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni [...]
Art. 14.      La concessione dei contributi in favore dei richiedenti non è pregiudicata dall'esistenza di censi, canoni, livelli, diritti ed oneri di qualsiasi natura
Art. 15.      Il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, quale risulta modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con [...]
Art. 16.      Gli atti, contratti, documenti e formalità, stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1975, occorrenti per la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o [...]
Art. 17.      L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui all'art. 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le [...]
Art. 18.      Il personale assunto a contratto in base al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e successive [...]
Art. 19.      All'art. 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma
Art. 20.      Nei comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, i proprietari dei fabbricati destinati ad uso agricolo, comunque catastati, da demolire in attuazione [...]
Art. 21.      All'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma
Art. 22.      All'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma
Art. 23.      Il termine del 28 febbraio 1974 indicato dall'art. 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per la [...]


§ 17.2.65 – L. 14 ottobre 1974, n. 504.

Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti.

(G.U. 28 ottobre 1974, n. 281).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisti il capo della sezione autonoma del genio civile può disporre, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

 

          Art. 3.

     Dopo il terzo comma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1968, numero 858, sostitutivo dell'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'art. 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente:

     "Nei limiti delle necessità delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresì, a propria cura e spese, all'eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonchè all'eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalità dei ricoveri residui".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858 e dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'art. 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, successivamente sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:

     "Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei tre successivi purchè i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti".

     Gli impegni di spesa assunti, dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere destinati per non meno dell'85% agli interventi ed ai contributi nell'ambito dei comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

 

          Art. 5.

     Dopo il primo comma dell'art. 11-quater del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è aggiunto il seguente:

     "Per le finalità indicate nel comma precedente il presidente della Regione può incaricare del compimento degli accertamenti necessari le sezioni autonome del genio civile competenti per territorio".

 

          Art. 6.

     In deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il preventivo avviso delle gare mediante licitazione privata indette dall'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia è pubblicato per estratto sui principali quotidiani e il termine di diramazione degli inviti decorre dalla data dell'ultima pubblicazione.

 

          Art. 7.

     All'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

     "Nei casi di cui al precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere".

 

          Art. 8.

     L'ultimo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito con il seguente:

     "L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha facoltà di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati, di cui al precedente primo comma, prioritariamente ai comuni interessati che devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonchè ai consorzi regionali istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036".

 

          Art. 9.

     E' in facoltà del capo dell'ispettorato affidare la direzione dei lavori agli ingegneri addetti all'ufficio tecnico dell'ispettorato, anche se assunti ai sensi della legge 30 luglio 1971, n. 491, senza che ciò comporti variazioni del trattamento economico, i quali eserciteranno le proprie attribuzioni alle dipendenze del capo della sezione autonoma del genio civile competente.

 

          Art. 10.

     I limiti massimi dei contributi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, indicati nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1° ottobre 1973 non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 8 milioni, 9 milioni e 10 milioni.

     Il limite di spesa ammissibile indicato nell'art. 13-sexies del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è elevato a L. 14 milioni.

 

          Art. 11.

     Alle cooperative edilizie costituite fra proprietari di immobili da ricostruire o riparare, autorizzate a sostituirsi ai proprietari stessi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, numero 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 e successivamente modificato dall'art. 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e dall'art. 13-sexies del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, può essere accordata dall'ispettorato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, una anticipazione pari al 50% del contributo spettante ad ogni singolo proprietario aderente alla cooperativa.

     Ove l'anticipazione sia stata disposta nella misura prevista prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi di cui al precedente comma può essere accordata l'integrazione a favore della cooperativa dell'anticipazione stessa, previo conferimento da parte del socio dell'anticipazione già corrispostagli.

 

          Art. 12.

     Per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 soggetti a totale e parziale trasferimento, i benefici previsti dall'art. 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 -- limitatamente ad una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto -- sono estesi ai pensionati e alle casalinghe quando il reddito complessivo della famiglia cui appartengono non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1967.

     I benefici previsti dall'art. 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'estensione di cui al comma precedente, si applicano anche nel caso di fabbricati demoliti per l'attuazione dei piani particolareggiati di cui all'art. 13-bis del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, quando sono stati richiesti i contributi sulla spesa per la ricostruzione dell'immobile.

 

          Art. 13.

     I limiti di spesa di cui al quinto comma dell'art. 16 e di cui al secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono elevati rispettivamente a L. 450 milioni e a L. 900 milioni.

 

          Art. 14.

     La concessione dei contributi in favore dei richiedenti non è pregiudicata dall'esistenza di censi, canoni, livelli, diritti ed oneri di qualsiasi natura.

     Resta comunque salva ogni azione dei titolari dei citati censi, canoni, livelli, diritti ed oneri nei limiti dei contributi concessi, nei soli confronti del richiedente i contributi stessi.

 

          Art. 15.

     Il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, quale risulta modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con i seguenti:

     "I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, in luogo dell'indennità di espropriazione i benefici previsti dall'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

     Decorso tale termine gli interessati possono esercitare detta facoltà entro quaranta giorni decorrenti dalla data dell'invito all'uopo rivolto dal comune e comunque non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione".

 

          Art. 16.

     Gli atti, contratti, documenti e formalità, stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1975, occorrenti per la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o danneggiate nelle località della Sicilia colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse di concessione governativa [2].

     Per conseguire gli anzidetti benefici tributari occorre presentare una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dai locali organi dell'amministrazione dei lavori pubblici, da cui risulti che gli atti, contratti e formalità per i quali si richiedono i benefici sono diretti alla ricostruzione o alla riparazione delle opere distrutte o danneggiate dai terremoti della Sicilia del gennaio 1968.

 

          Art. 17.

     L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui all'art. 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'art. 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1974 e 1975.

 

          Art. 18.

     Il personale assunto a contratto in base al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e successive modificazioni, può essere collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, in base a domanda da presentare entro il 31 ottobre 1974, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici con la disciplina giuridica ed economica del personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

     Alla spesa si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio afferenti alle spese per il personale del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 19.

     All'art. 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

     "Ai lavori della commissione partecipa con voto deliberativo il sindaco del comune interessato alla programmazione o alla variante".

 

          Art. 20.

     Nei comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, i proprietari dei fabbricati destinati ad uso agricolo, comunque catastati, da demolire in attuazione dei piani particolareggiati o per il trasferimento dell'abitato, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dall'art. 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche per la ricostruzione degli immobili su area di loro proprietà.

     Per le aziende agricole dei comuni anzidetti il termine di presentazione delle domande per ottenere i benefici di cui all'art. 13-quinquies del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 14, è prorogato di altri novanta giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 21.

     All'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

     "La disposizione di cui al nono comma del presente articolo non si applica ove il trasferimento totale o parziale di proprietà, per atto tra vivi, verificatosi successivamente al 31 gennaio 1968, intercorra tra ascendenti e discendenti, ivi compresi i figli naturali e gli adottivi e sia comprovato, anche mediante dichiarazione giurata, che prima degli eventi sismici il proprietario attuale aveva il pieno godimento dell'abitazione".

 

          Art. 22.

     All'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

     "Ove si constati che i lotti disponibili non sono sufficienti in relazione alle necessità, quali risultano dalle domande presentate dagli aventi diritto, l'assegnazione sarà effettuata per non più di un lotto in favore di ciascun proprietario e le ulteriori esigenze saranno soddisfatte man mano che si procederà all'acquisizione delle nuove aree occorrenti".

 

          Art. 23.

     Il termine del 28 febbraio 1974 indicato dall'art. 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per la presentazione delle perizie e della documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'art. 2 del decreto medesimo, è stabilito al 31 dicembre 1974 [3].

     Il termine del 31 ottobre 1973, indicato dall'art. 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è stabilito al 31 dicembre 1974 [4].


[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della L. 7 marzo 1981, n. 64.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1979 dall'art. 16 della L. 29 aprile 1976, n. 178; al 31 dicembre 1985 dall'art. 24 della L. 7 marzo 1981, n. 64; al 31 dicembre 1987 dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1975 dall'art. 1 della L. legge 4 ottobre 1975, n. 505.

[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1975 dall'art. 1 della L. legge 4 ottobre 1975, n. 505.