§ 17.3.87 - Legge 5 febbraio 1970, n. 21.
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:05/02/1970
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze previste dall'art. 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese [...]
Art. 2.      L'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue
Art. 3.      L'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'art. 8 della legge 29 luglio [...]
Art. 4.      Dopo l'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è inserito il seguente art. 6-bis
Art. 5.      Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1968 e l'entrata in vigore della presente legge
Art. 6.      L'art. 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue
Art. 7.      Il termine stabilito dall'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è fissato al novantesimo [...]
Art. 8.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dai seguenti
Art. 9.      L'art. 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente
Art. 10.      I termini per la presentazione delle domande previste dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 [...]
Art. 11.      Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dal primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo [...]
Art. 12.      Le aree espropriate ai sensi dell'art. 22-quater del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, aggiunto [...]
Art. 13.      Dopo il primo comma dell'art. 25 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, sono aggiunti i seguenti [...]
Art. 14.      Il termine previsto dall'art. 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, col quale è stata disposta [...]
Art. 15.      Le agevolazione fiscali previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese alle opere [...]
Art. 16.      All'art. 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, che sostituisce l'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo [...]
Art. 17.      Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di [...]
Art. 18.      L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 è autorizzato ad espropriare e ad assegnare gratuitamente ai comuni, nell'ambito dei piani di [...]
Art. 19.      Nei comuni colpiti dai terremoti in Sicilia nell'autunno 1967 e nel gennaio 1968, non soggetti a trasferimento totale o parziale, e per i quali non sia previsto un piano [...]
Art. 20.  [13]
Art. 21.  [14]
Art. 22.      Il secondo e terzo comma dell'art. 9 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono sostituiti dai seguenti
Art. 23.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla manutenzione dei baraccamenti nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 nonché [...]
Art. 24.      Gli impianti di alimentazione dell'energia elettrica a servizio dei baraccamenti costruiti per il ricovero dei sinistrati a seguito dei terremoti del 1968 in Sicilia [...]
Art. 25.      E' istituita una sezione autonoma del genio civile in ciascuna delle province di Agrigento, Palermo e Trapani
Art. 26.      E' concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970, per i seguenti [...]
Art. 27.      Gli istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani sono autorizzati a contrarre mutui sino alla concorrenza rispettivamente di [...]
Art. 28.      La commissione comunale prevista dall'art. 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, è autorizzata, in deroga al disposto dell'art. 5 della predetta legge ed alle norme di [...]
Art. 29.      Nelle assegnazioni di tutti gli alloggi costruiti o da costruire e destinati per legge alla attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo, la competente [...]
Art. 30.      L'art. 2 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, è sostituito dal seguente
Art. 31.      All'art. 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, la parola: "esecutivi" è sostituita dalle parole: "di cui al precedente art. 2"
Art. 32.      Per la corresponsione dei contributi previsti dall'art. 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. [...]
Art. 33.      Per la realizzazione dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, [...]
Art. 34.      Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della [...]
Art. 35.      La lettera c) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni, autorizzata dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 36.      La spesa annua per il personale a contratto di cui al quinto comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 [...]
Art. 37.      Le provvidenze previste dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, ad eccezione di quelle degli articoli [...]
Art. 38.      Per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 79, [...]
Art. 39.      Il limite di impegno di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 dall'art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, [...]
Art. 40.      L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 11 della presente legge è assunto a carico dello Stato
Art. 41.      Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è [...]
Art. 42.      I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 43.      All'onere di lire 18.410 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 23, 27, 33, 38 e 39 e di lire 6.200 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 32, 40, [...]
Art. 44.      Il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per l'agricoltura e le foreste e l'Azienda nazionale autonoma delle strade possono assumere, per le esigenze dei programmi [...]
Art. 45.      Le opere dipendenti dai terremoti del gennaio 1968 sono comprese fra quelle previste dalla lettera f) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio [...]
Art. 46.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 17.3.87 - Legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968

(G.U. 16 febbraio 1970, n. 41)

 

 

     Art. 1.

     Le provvidenze previste dall'art. 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli edifici di centri sociali e di asili-nido, del Monastero dell'Angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo, nonché degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti pubblici diversi da quelli già indicati dalla citata lettera b), purché gli edifici medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in data anteriore agli eventi sismici [1] .

     Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all'art. 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

 

          Art. 2.

     L'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue:

     Alla fine del primo comma è aggiunto il seguente inciso:

     "Tale limite è elevato a lire 7 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo".

     Alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente inciso:

     "Tale limite è elevato a lire 8 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo".

     Al quinto comma, la lettera a) è sostituita con la seguente:

     "a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonché per gli alloggi di proprietà della Gestione case per lavoratori e per quelli di proprietà degli enti di cui all'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni".

 

          Art. 3.

     L'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'art. 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:

     "Le domande di concessione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1970 [2] .

     Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal sindaco stesso, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile, e la consistenza del nucleo familiare.

     Nella dichiarazione gli interessati debbono altresì chiedere, per l'eventualità che il fabbricato non possa essere ricostruito in sito, l'assegnazione di un suolo per lotto singolo o per la formazione di un comparto edilizio nell'ambito delle zone che saranno all'uopo destinate.

     Il sindaco provvede all'istruttoria delle domande e invita gli interessati a presentare la perizia dei lavori, qualora la ricostruzione possa avvenire in sito; in caso contrario, promuove in favore degli interessati l'assegnazione delle aree necessarie, che sarà effettuata in base ai criteri di cui all'art. 5. Ottenuta l'assegnazione dell'area, gli interessati presentano al sindaco la perizia dei lavori di ricostruzione. Le perizie debbono essere presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'invito o del provvedimento di assegnazione.

     Le opere previste nelle perizie, se da eseguire in comuni classificati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, devono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica, contenute nella legge 25 novembre 1962, numero 1684.

     Le domande e le perizie con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, con la dichiarazione resa dagli interessati ai sensi del secondo comma del presente articolo e con il parere della commissione edilizia comunale, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo. Lo stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base di tale comunicazione, in pendenza della concessione del contributo da parte dell'ispettorato, il proprietario può dare inizio all'esecuzione dei lavori. [3]

     Il sindaco, all'uopo autorizzato con delibera del consiglio comunale, può chiedere che la dichiarazione sull'accertamento del danno venga sostituita, per tutti i casi interessanti il proprio comune, da un accertamento eseguito direttamente dall'ufficio del genio civile.

     Il parere della commissione edilizia comunale deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della presentazione del progetto al comune.

     Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

     Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare, può essere accordata dall'ispettorato generale predetto un'anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo previsto dalla lettera c) dell'art. 3.

     L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

     La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui è accordata l'anticipazione, salvo proroga da concedersi, per non più di altri 120 giorni e per giustificati motivi, dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

     La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'art. 1158 del codice civile, nonché del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente art. 3.

     Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate all'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi. [4]

     Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti".

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è inserito il seguente art. 6-bis:

     "Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

     A tal fine, l'ispettorato generale predetto, dovrà predisporre progetti per vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o più nuclei familiari".

 

          Art. 5.

     Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1968 e l'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     L'art. 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue:

     alla fine del terzo comma è soppressa la parola "edilizie" e sono aggiunte le parole: "comprese nei programmi di trasferimento compilati in base al disposto dell'art. 11";

     il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli istituti predetti, nonché le cooperative edilizie formate dai proprietari interessati e loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6, nonché ad anticipare la differenza fra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva ritenuta ammissibile.

     Ai fini di cui al precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma.

     L'anticipazione prevista dal quarto comma del presente articolo sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento.

     Fuori dei casi previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all'art. 3 è consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto relativo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini dell'esecuzione delle opere di ricostruzione".

 

          Art. 7.

     Il termine stabilito dall'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sono valide le richieste avanzate dagli enti indicati nel predetto articolo nel periodo compreso tra il 26 agosto 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dai seguenti:

     "Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonché alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e di servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.

     Il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere, con imputazione alla spesa anzidetta, al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati".

 

          Art. 9.

     L'art. 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

     "Le aree abbandonate ai sensi del precedente art. 4 passano a far parte del patrimonio comunale.

     Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, lo Stato può richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall'art. 1, o assegnarle in proprietà, con i criteri dell'art. 5, per la ricostruzione di edifici privati. Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi.

     Nel caso di assegnazione a privati, ove la licenza edilizia non sia richiesta entro sei mesi dall'assegnazione o la costruzione non sia ultimata entro due anni dal rilascio della licenza, le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, verso rimborso allo Stato, ove trattisi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio".

 

          Art. 10.

     I termini per la presentazione delle domande previste dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e i termini per la presentazione delle domande previste dall'art. 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, numero 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, si intendono prorogati di 90 giorni.

 

          Art. 11.

     Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dal primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è prorogato al 31 dicembre 1970 [5] a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'art. 26 della presente legge.

 

          Art. 12.

     Le aree espropriate ai sensi dell'art. 22-quater del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, aggiunto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono acquisite gratuitamente dal comune di mano in mano che sono eliminate le baracche, sempre che non ne sia disposta l'utilizzazione per esigenze previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge.

     Le aree anzidette sono consegnate al comune previa rimozione, da parte dell'ufficio del genio civile, delle baracche su di esse installate.

 

          Art. 13.

     Dopo il primo comma dell'art. 25 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Gli alloggi costruiti a norma dell'art. 24 del presente decreto sono assegnati, in ogni caso, con precedenza assoluta a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza dell'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione che tengano conto della condizione sociale e del livello di reddito degli assegnatari, purché essi non risultino comunque iscritti, per l'anno 1967 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

     Le norme di cui al comma precedente si applicano anche per gli alloggi da costruire in attuazione del programma straordinario deliberato dal comitato centrale di cui all'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in aggiunta al piano decennale di cui alla legge medesima.

     Limitatamente agli alloggi costruiti nella città di Palermo, tali norme si applicano anche a favore delle famiglie provenienti, in seguito alle demolizioni disposte per il risanamento, dai quartieri da risanare a norma della legge 30 gennaio 1962, n. 28.

     Ai fini predetti la Gestione case per lavoratori è autorizzata ad emanare i bandi di assegnazione degli alloggi in deroga alle norme stabilite dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni".

     Per la realizzazione dei programmi costruttivi della GESCAL, degli Istituti autonomi per le case popolari, dei comuni e degli altri enti, negli abitati da trasferire totalmente o parzialmente l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 può assegnare gratuitamente le aree occorrenti fra quelle acquisite ed urbanizzate per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 20. In tale caso i predetti Enti sono tenuti a rispettare le tipologie edilizie assunte nei programmi stessi [6] .

     Analogamente, le aree necessarie possono assegnarsi gratuitamente agli stessi Enti nell'ambito di quelle acquisite ed urbanizzate per la ricostruzione dei fabbricati non più ripristinabili in sito, di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858 [7] .

 

          Art. 14.

     Il termine previsto dall'art. 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, col quale è stata disposta la corresponsione di un contributo a fondo perduto, fino a lire 500.000, in favore dei capi-famiglia colpiti dai terremoti di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 12, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione è prorogato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 21 giugno 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.

     Restano fermi i requisiti e le modalità per la concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo.

     Il contributo è corrisposto nei limiti della spesa autorizzata a tal fine dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, n. 182 e numero 241.

 

          Art. 15.

     Le agevolazione fiscali previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese alle opere finanziate dalla regione siciliana ai sensi delle leggi regionali siciliane 3 febbraio 1968, n. 1, e 18 luglio 1968, n. 20.

 

          Art. 16.

     All'art. 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, che sostituisce l'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese.

     Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee telefoniche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonché per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, si provvede a spese dell'ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione [8] .

     Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica.

     Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione".

 

          Art. 17.

     Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e a spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da parte del comune ove non comunichi contrario avviso l'Assessorato regionale per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera comunale di adozione del piano [9] .

     I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, in luogo dell'indennità di espropriazione i benefici previsti dall'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni [10] .

     Decorso tale termine gli interessati possono esercitare detta facoltà entro quaranta giorni decorrenti dalla data dell'invito all'uopo rivolto dal comune e comunque non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione [11] .

     L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha facoltà di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati, di cui al precedente primo comma, prioritariamente ai comuni interessati che devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonché ai consorzi regionali istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 [12] .

 

          Art. 18.

     L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 è autorizzato ad espropriare e ad assegnare gratuitamente ai comuni, nell'ambito dei piani di trasferimento totale o parziale degli abitati e con le stesse modalità valevoli per le opere da realizzare nei piani stessi, le aree da destinare alle attrezzature che i comuni hanno deciso o decideranno di realizzare con i fondi raccolti per pubblica sottoscrizione dalla RAI-TV.

 

          Art. 19.

     Nei comuni colpiti dai terremoti in Sicilia nell'autunno 1967 e nel gennaio 1968, non soggetti a trasferimento totale o parziale, e per i quali non sia previsto un piano di risanamento, è consentito il ripristino in sito degli immobili in deroga alle norme di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, purché il ripristino non comporti alcun aumento di volume o di superficie calpestabile rispetto alla situazione preesistente all'evento sismico, e purché le relative strutture portanti siano conformi alle particolari prescrizioni che l'ufficio del genio civile competente per territorio dovrà dettare caso per caso, al fine di garantire la sicurezza antisismica in misura sostanzialmente corrispondente a quella prevista per la località di cui trattasi.

 

          Art. 20. [13]

 

          Art. 21. [14]

     I proprietari di fabbricati di civile abitazione nonché di fabbricati adibiti ad esercizio artigianale o commerciale, che sia necessario espropriare per l'attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato e comunque non oltre l'epoca del pagamento dell'indennità, in luogo dell'indennità stessa, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858 e dalla presente legge.

 

          Art. 22.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 9 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono sostituiti dai seguenti:

     "L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previste dall'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione delle opere stesse, nonché la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dall'art. 3 del decreto-legge predetto, a privati ed a enti, sono di competenza del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

     Negli stessi comuni si applicano altresì le disposizioni contenute nell'art. 8 della presente legge e nell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ma le attribuzioni dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia".

     Sono convalidati gli atti di approvazione dei progetti, di impegno di spesa e di liquidazione dei contributi, emanati dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 29 luglio 1968, n. 858, e l'entrata in vigore della presente legge. Sono altresì convalidate le procedure per gli appalti effettuate nel periodo anzidetto od in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 23.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla manutenzione dei baraccamenti nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 nonché delle relative opere di urbanizzazione, escluse le riparazioni di piccola manutenzione da eseguire in conformità degli articoli 1576 e 1609 del codice civile.

     Per le esigenze di cui al precedente comma è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1969 la somma di lire 500 milioni e per l'anno 1970 la somma di lire 1 miliardo.

     Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e indicati dal successivo art. 26, sul fondo di cui all'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, contributi in misura pari alle spese che i comuni medesimi sostengono per la pubblica illuminazione, per l'approvvigionamento idrico e per la nettezza urbana delle zone occupate dai baraccamenti.

 

          Art. 24.

     Gli impianti di alimentazione dell'energia elettrica a servizio dei baraccamenti costruiti per il ricovero dei sinistrati a seguito dei terremoti del 1968 in Sicilia passano in proprietà dell'Ente nazionale energia elettrica, il quale è obbligato ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli relativi allo smontaggio degli impianti stessi.

     Tale smontaggio è effettuato dall'Ente nazionale energia elettrica, su richiesta del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

 

          Art. 25.

     E' istituita una sezione autonoma del genio civile in ciascuna delle province di Agrigento, Palermo e Trapani.

     La composizione di ciascuna sezione è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto. Il capo della sezione autonoma ha tutte le attribuzioni dell'ingegnere capo del genio civile per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni della presente legge, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e della legge 29 luglio 1968, n. 858, e fa parte del comitato tecnico amministrativo istituito presso l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e della commissione di cui all'art. 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

 

          Art. 26.

     E' concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970, per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241: Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento [15].

     L'esenzione prevista dal precedente comma è estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisì del comune di Monreale.

     Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968.

 

          Art. 27.

     Gli istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani sono autorizzati a contrarre mutui sino alla concorrenza rispettivamente di lire 250 milioni, di lire 4 miliardi e di lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento delle gestioni a tutto il 31 dicembre 1969.

     I mutui di cui al comma precedente sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti ed ordinamenti, da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi e previdenziali, dalle casse di risparmio, dall'istituto centrale delle casse di risparmio, e sono garantiti dallo Stato; ai predetti mutui sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

     Per il pagamento degli interessi è concesso agli istituti di cui al primo comma del presente articolo un contributo annuo trentennale nella misura del 4 per cento.

     La spesa relativa, valutata in lire 210 milioni annui, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1970.

 

          Art. 28.

     La commissione comunale prevista dall'art. 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, è autorizzata, in deroga al disposto dell'art. 5 della predetta legge ed alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, ad assegnare alle famiglie sinistrate, provenienti da abitazioni rese inabitabili dagli eventi sismici, gli alloggi popolari di fatto in godimento alla data del 31 dicembre 1968, con o senza decreto di requisizione del prefetto, da parte delle famiglie predette in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

     L'istituto autonomo per le case popolari di Palermo è tenuto a consegnare con precedenza assoluta gli alloggi popolari da esso costruiti alle famiglie che ne hanno conseguito il diritto in seguito a regolare concorso, in sostituzione degli alloggi già ad esse assegnati e successivamente attribuiti alle famiglie sinistrate ai sensi del precedente comma del presente articolo.

     Per l'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo, l'istituto predetto è inoltre tenuto a mettere a disposizione un numero di alloggi popolari pari a quello degli alloggi che, costruiti con i fondi stanziati dalla legge 30 gennaio 1962, n. 28, risulteranno assegnati, ai sensi del primo comma del presente articolo, alle famiglie sinistrate.

     I contratti di locazione degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di inizio del godimento di fatto. Il canone relativo al periodo di tempo compreso tra tale data ed il 31 dicembre 1969 è fissato in misura pari al 50 per cento del canone stabilito con il contratto ed è corrisposto in 24 rate mensili a decorrere dalla data di stipulazione del contratto medesimo.

     Le famiglie con reddito complessivo mensile inferiore a 120 mila lire sono esentate dal versamento delle anticipazioni di garanzia e dal pagamento del canone fino al 31 dicembre 1969. Il canone per i mesi successivi e fino al 31 dicembre 1971 sarà decurtato del 50 per cento.

 

          Art. 29.

     Nelle assegnazioni di tutti gli alloggi costruiti o da costruire e destinati per legge alla attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo, la competente commissione prevista dall'art. 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, dà la precedenza assoluta alle famiglie provenienti da alloggi che devono essere demoliti per consentire la realizzazione delle opere pubbliche previste per l'attuazione del risanamento.

     Fino a quando non saranno iniziate le operazioni del risanamento secondo il disposto del successivo art. 30, gli alloggi popolari costruiti in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 e n. 18, che risultassero ancora disponibili, dopo gli adempimenti previsti dal presente articolo e dall'art. 28 precedente, saranno assegnati in base alle norme generali dalla commissione prevista nei decreti delegati della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Lo stesso numero di alloggi sarà reintegrato dall'IACP e assegnato secondo la normativa delle leggi sul risanamento al momento dell'attuazione dei relativi piani [16] .

 

          Art. 30.

     L'art. 2 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere, mediante concessione ad una società per azioni con capitale totalmente pubblico, ed alla quale hanno diritto di partecipare, se lo richiedono, gli enti locali interessati e l'istituto autonomo per le case popolari, all'attuazione del risanamento delle zone e dei mandamenti di cui all'art. 1, delimitati dal vigente piano regolatore generale di Palermo, nonché della zona che comprende l'area demaniale, con le relative fasce latistanti per una profondità di metri 60 ciascuna, del fiume Oreto, dal ponte della ferrovia per Trapani alla foce, e della zona che comprende l'attuale area demaniale ferroviaria con le relative fasce latistanti per una profondità di metri 60 ciascuna, dopo che sarà stato disposto l'arretramento della stazione ferroviaria. Alle zone predette sono estese le norme stabilite dall'articolo precedente.

     La concessione è accordata dalla Cassa per il Mezzogiorno, che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione in modo che risulti assicurata l'economicità della gestione e il preminente interesse pubblico.

     Al fine predetto la convenzione dovrà contenere l'obbligo per la società concessionaria di assumere a proprio carico le spese per le espropriazioni, per le demolizioni e per le opere di urbanizzazione primaria e di cedere gratuitamente agli enti pubblici interessati le aree destinate dal vigente piano regolatore generale di Palermo all'edilizia popolare.

     Gli atti, i contratti e le operazioni connesse all'attuazione della presente legge sono esenti da tutte le imposte, tasse e tributi erariali e locali.

     Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati di risanamento e di eventuali connesse varianti del piano regolatore generale adottate dal consiglio comunale, i progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e per le demolizioni degli immobili, predisposti dalla società concessionaria, in conformità alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Palermo e dei piani particolareggiati adottati dal comune stesso e delle eventuali connesse varianti, sono approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dovranno essere realizzati entro i termini stabiliti dall'art. 13 della presente legge".

     Sono abrogati gli articoli 3 e 4, il primo comma dell'art. 5 e gli articoli 8, 14 e 15 della legge 30 gennaio 1962, n. 18.

 

          Art. 31.

     All'art. 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, la parola: "esecutivi" è sostituita dalle parole: "di cui al precedente art. 2".

 

          Art. 32.

     Per la corresponsione dei contributi previsti dall'art. 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.

     Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

          Art. 33.

     Per la realizzazione dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste e approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e la spesa di lire 3.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 34.

     Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:

     "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 27.535 milioni, lire 9.205 milioni e lire 9.205 milioni rispettivamente negli esercizi finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973".

 

          Art. 35.

     La lettera c) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni, autorizzata dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificata come segue:

     "c) per gli altri interventi di cui all'art. 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739:

 

nell'esercizio

1968

L.

4.000

milioni

"

1969

"

4.800

"

"

1970

"

5.000

"

"

1971

"

3.200

"

"

1972

"

3.000

"

 

          Art. 36.

     La spesa annua per il personale a contratto di cui al quinto comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è determinata, per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, in lire 350 milioni annui.

     In relazione a quanto disposto dal precedente comma, la spesa prevista per oneri di carattere generale dal secondo comma dell'art. 21 del suddetto decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è elevata per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 a lire 750 milioni annui.

 

          Art. 37.

     Le provvidenze previste dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, ad eccezione di quelle degli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 11, 30, 34, 35 e 39-ter, sono estese alla frazione Grisì del comune di Monreale.

 

          Art. 38.

     Per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182 e 241, e dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, è stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'esercizio finanziario 1969 l'ulteriore somma di lire 12.000 milioni.

 

          Art. 39.

     Il limite di impegno di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 dall'art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è elevato a lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi predetti.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 40.

     L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 11 della presente legge è assunto a carico dello Stato.

     La spesa relativa farà carico sul limite di spesa di lire 1.500 milioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevato a lire 2.000 milioni dall'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 3.000 milioni dall'art. 39 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e che è ulteriormente elevato a lire 3.700 milioni.

     L'ulteriore spesa di lire 700 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1969.

 

          Art. 41.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970. Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     I contributi previsti dal comma precedente vengono liquidati anche a tutte le imprese di cui al primo comma del predetto art. 37, ubicate nel comune di Campobello di Mazara.

 

          Art. 42.

     I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, sono concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970.

     Al fine predetto, il fondo di cui al suddetto art. 43 è elevato di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi ai predetti esercizi finanziari.

     Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre anticipazioni nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

 

          Art. 43.

     All'onere di lire 18.410 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 23, 27, 33, 38 e 39 e di lire 6.200 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 32, 40, 41 e 42 della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 dall'applicazione dei precedenti articoli 34 e 35.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 44.

     Il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per l'agricoltura e le foreste e l'Azienda nazionale autonoma delle strade possono assumere, per le esigenze dei programmi previsti dalla presente legge e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

 

          Art. 45.

     Le opere dipendenti dai terremoti del gennaio 1968 sono comprese fra quelle previste dalla lettera f) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

 

          Art. 46.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Comma modificato dall'art. 8-ter del D.L. 1° giugno 1971, n. 289.

[2]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1973, dall'art. 11-bis del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8.

[3]  Comma così modificato dall'art. 3-bis del D.L. 1° giugno 1971, n. 289.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 3-bis del D.L. 1° giugno 1971, n. 289.

[5]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1972 dall'art. 10 del D.L. 1° giugno 1971, n. 289.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 1° giugno 1971, n. 289.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 1° giugno 1971, n. 289.

[8]  Capoverso inserito dall'art. 6 del D.L. 1° giugno 1971, n. 289.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 13-bis del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[11]  Comma inserito dall'art. 15 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[13]  Articolo modificato dall'art. 5 del D.L. 1° giugno 1971, n. 289 e abrogato, da ultimo, dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, a decorrere dal 30 giugno 2003.

[14]  Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.L. 1° giugno 1971, n. 289.

[15]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1973 dall'art. 10 del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8.

[16]  Comma aggiunto dall'art. 13-ter del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8.