§ 38.13.4 - Legge 30 gennaio 1962, n. 28.
Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.13 strumenti urbanistici
Data:30/01/1962
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Per attuare i piani di risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via [...]
Art. 2.      La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonchè quelle connesse alla costruzione degli alloggi [...]
Art. 3.      Ai fini indicati dal precedente art. 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 [...]
Art. 4.      I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento saranno predisposti dal comune di Palermo e, in quanto finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, [...]
Art. 5.      Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui al precedente art. 1 devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti [...]
Art. 6.      All'assegnazione degli alloggi provvede una apposita Commissione, nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, così composta
Art. 7.      Al maggior onere derivante per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-1962 si farà fronte mediante riduzione di lire 350 milioni dello stanziamento [...]
Art. 8.      La Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di [...]
Art. 9.      Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi della presente legge ed accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle [...]


§ 38.13.4 - Legge 30 gennaio 1962, n. 28. [1]

Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo.

(G.U. 15 febbraio 1962, n. 41)

 

 

     Art. 1.

     Per attuare i piani di risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1961-62 al 1999-2000.

 

          Art. 2.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonchè quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente art. 1.

     Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa per il Mezzogiorno è aumentata di lire 4.250.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 850.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66.

 

          Art. 3.

     Ai fini indicati dal precedente art. 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia sarà prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; in pendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia sarà temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     L'Amministrazione comunale di Palermo delegherà irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che saranno somministrate dall'Istituto finanziatore.

 

          Art. 4.

     I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento saranno predisposti dal comune di Palermo e, in quanto finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 5.

     Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui al precedente art. 1 devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purchè residenti, da non meno di un anno dalla data della presente legge, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione dei piani di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi.

     Gli alloggi suddetti dovranno essere costruiti sulle aree che saranno indicate dal Consiglio comunale.

     Le famiglie interessate dovranno precisare se aspirano alla assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita.

 

          Art. 6.

     All'assegnazione degli alloggi provvede una apposita Commissione, nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, così composta:

     1) il sindaco di Palermo o un suo delegato, presidente;

     2) un rappresentante del prefetto;

     3) il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari o un suo rappresentante;

     4) sei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

     La Commissione è tenuta ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori, segnalato dagli organi tecnici interessati.

     L'elenco degli assegnatari predisposto dalla Commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del Comune. Entro 30 giorni è ammesso ricorso al Consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione.

 

          Art. 7.

     Al maggior onere derivante per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-1962 si farà fronte mediante riduzione di lire 350 milioni dello stanziamento previsto dall'art. 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e, per la rimanente somma, con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dall'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

 

          Art. 9.

     Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi della presente legge ed accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla legge 8 aprile 1954, n. 144.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.