§ 27.7.55 – L. 24 luglio 1959, n. 622.
Interventi in favore dell'economia nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:24/07/1959
Numero:622


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'acquisto di materiale didattico e scientifico da destinare agli Istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle Università, degli [...]
Art. 2.  Miglioramenti fondiari.
Art. 3.  Miglioramenti fondiari in territori montani.
Art. 4.  (Piccola proprietà contadina - Opere di miglioramento fondiario).
Art. 5.  (Ripristino produttività aziende agricole).
Art. 6.  (Opere irrigue).
Art. 7.  (Opere irrigue nel comprensorio del Liscia).
Art. 8.  (Nuovo apporto alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina).
Art. 9.  (Ripristino di opere pubbliche nel territorio del Delta Padano).
Art. 10.  (Manutenzione opere di bonifica).
Art. 11.  Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche.
Art. 12.      Le provvidenze creditizie recate dal titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595, sono estese a favore delle piccole aziende agricole, danneggiate da avversità atmosferiche, verificatesi [...]
Art. 13.      Per l'applicazione dei precedenti articoli 11 e 12 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dalla legge 25 luglio 1957, n. 595, e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 310
Art. 13 bis.  Provvidenze in favore del settore della lana.
Art. 14.  (Sistemazione generale di strade classificate o da classificare nella rete delle strade statali).
Art. 15.  (Contributo alle Amministrazioni provinciali per la classificazione nella rete provinciale di strade comunali).
Art. 16.  (Esecuzione opere di sistemazione di fiumi e torrenti).
Art. 17.  (Opere marittime).
Art. 18.  (Edilizia popolare).
Art. 19.  (Fondo incremento edilizio).
Art. 20.  (Sistemazione arginatura ed opere difesa a mare del Delta Padano).
Art. 21.  (Riparazione strade statali in Sicilia).
Art. 22.  (Riparazione strade statali).
Art. 23.  (Cassa per il Mezzogiorno).
Art. 24.  (Aree depresse Centro-Nord).
Art. 25.  (Raddoppio linea Battipaglia-Reggio Calabria e Ancona-Pescara).
Art. 26.  (Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di trasporti in concessione).
Art. 27.  (Potenziamento della ferrovia Trento-Malè).
Art. 28.      Il contributo dello Stato elevato a norma del precedente art. 27 e da determinarsi, entro i limiti ivi stabiliti, dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, sentito il [...]
Art. 29.      La liquidazione finale della revisione dei prezzi sarà fatta in base ai criteri che i due Ministri anzidetti riterranno di adottare, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Art. 30.      La trattenuta a garanzia della buona esecuzione delle opere, prevista dall'art. 1 della legge 1° novembre 1952, n. 1349, potrà essere ridotta, a giudizio del Ministro per i trasporti, dal 10 per [...]
Art. 31.      La maggiore spesa di lire 2.340.400.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959-60
Art. 32.  (Completamento ferrovia Bari-Barletta).
Art. 33.      Per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione della sede stradale, alla elettrificazione e agli impianti fissi, le somme effettivamente corrisposte alla società concessionaria avranno [...]
Art. 34.      I corrispettivi verranno determinati con decreti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori
Art. 35.      La somma di lire 2.600 milioni occorrente per l'esecuzione delle opere e forniture di materiale, ivi comprese le maggiorazioni per l'aggiornamento dei prezzi alla data di inizio dei lavori e per [...]
Art. 36.  (Potenziamento ferrovia Circumflegrea).
Art. 37.      Per l'esecuzione dei lavori di completamento della ferrovia (armamento, impianti fissi, elettrificazione) secondo progetti da approvarsi sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i [...]
Art. 38.      Sulla base del piano finanziario da istituire in sede di concessione, sarà determinato se una parte dei prodotti possa essere destinata al servizio di ammortamento ed interessi delle somme [...]
Art. 39.      La spesa di lire 2.061 milioni occorrente per la esecuzione delle opere di cui alle presenti disposizioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio [...]
Art. 40.  (Completamento tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife).
Art. 41.  (Completamento ferrovia Alcantara-Randazzo).
Art. 42.  (Potenziamento ferrovia Umbertide-San Sepolcro).
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47.      Qualora i singoli proprietari con le navi da demolire non raggiungano un tonnellaggio sufficiente per la costruzione di nuovo naviglio avente i requisiti di cui all'art. 43, possono raggrupparsi [...]
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52.      Il contributo per la costruzione del nuovo naviglio non può superare l'ammontare massimo indicato nel provvedimento di ammissione di cui all'art. 46
Art. 53.      Per far fronte all'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente art. 44 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione del [...]
Art. 54.      Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabilite le modalità per l'ammissione e la liquidazione dei benefici previsti dalle presenti [...]
Art. 55.  (Credito alberghiero).
Art. 56.  (Contributo per opere ed impianti turistici).
Art. 57.  (Fondo contributo interessi - Artigiancassa).
Art. 57 bis.  Difesa e propaganda del prodotto italiano all'estero.
Art. 58.  (Provvidenze in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in conseguenza di pubbliche calamità).
Art. 59.      E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da conferire al Fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 [...]
Art. 60.  (Istituti di prevenzione e pena).
Art. 61.  (Edifici giudiziari).
Art. 62.  (Prosecuzione e completamento dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova).
Art. 63.  (Lavori di completamento dell'aeroporto di Fiumicino).
Art. 64.  (Esecuzione e completamento di opere pubbliche in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908).
Art. 65.      All'onere di lire 286.200.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede
Art. 66.      Le disposizioni della presente legge relative a provvedimenti che interessano l'agricoltura, il turismo e l'artigianato, sono applicabili anche a favore delle Regioni a Statuto speciale


§ 27.7.55 – L. 24 luglio 1959, n. 622. [1]

Interventi in favore dell'economia nazionale.

(G.U. 19 agosto 1959, n. 198).

 

Capo I

RICERCA SCIENTIFICA

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'acquisto di materiale didattico e scientifico da destinare agli Istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle Università, degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali.

     La somma di lire 12 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

Capo II

BONIFICA, MIGLIORAMENTI FONDIARI PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA

 

          Art. 2. Miglioramenti fondiari.

     Per la concessione dei sussidi statali previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 18 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 3. Miglioramenti fondiari in territori montani.

     Per la concessione dei sussidi e dei concorsi dello Stato per opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi.

     La somma di lire 3 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 4. (Piccola proprietà contadina - Opere di miglioramento fondiario).

     Per la concessione dei sussidi fino al 45 per cento della spesa per la esecuzione delle opere di miglioramento ai sensi dell'art. 2 della legge 22 marzo 1950, n. 144, e dell'art. 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 5. (Ripristino produttività aziende agricole).

     Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi.

     La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 6. (Opere irrigue).

     Per l'esecuzione ed il completamento delle opere irrigue previste dagli articoli 1e2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, ivi comprese le opere pubbliche di bonifica connesse a complessi irrigui anche esistenti, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60. A detta spesa per lire 2 miliardi si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

     Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro verranno determinate le somme da destinare alle opere, rispettivamente, previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087.

 

          Art. 7. (Opere irrigue nel comprensorio del Liscia).

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1956, n. 501, concernente provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del bacino del Liscia, è aumentata di lire 5 miliardi.

     La somma di lire 5 miliardi sarà portata in aumento degli stanziamenti stabiliti dall'art. 3 della citata legge 16 maggio 1956, n. 501, per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 8. (Nuovo apporto alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina).

     E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

     La somma di lire 1.500 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

Capo III

INTERVENTI DIVERSI IN AGRICOLTURA

 

          Art. 9. (Ripristino di opere pubbliche nel territorio del Delta Padano).

     Per la esecuzione nel territorio del Delta Padano, a totale carico dello Stato, dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica previste nel titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595, danneggiate da eccezionali calamità naturali verificatesi successivamente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1958, n. 637, nonchè per l'attuazione nello stesso territorio di opere di prevenzione dei danni da mareggiate e da alluvioni e per la sistemazione dei grandi collettori di bonifica, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6 miliardi.

     La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 10. (Manutenzione opere di bonifica).

     E' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per provvedere a lavori di manutenzione di opere di bonifica nonchè di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

     La somma di lire 2.500 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 11. Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche.

     Le provvidenze disposte dagli articoli 2 e 3 della legge 25 luglio 1957, n. 595, nonchè quelle disposte dall'art. 2, 1° comma, della legge 18 marzo 1958, n. 310, sono estese a favore delle aziende agricole delle provincie di Padova, Rovigo, Ferrara, Udine, Ascoli Piceno e Teramo, danneggiate dalle inondazioni ed allagamenti verificatisi durante il 1958 e nella primavera ed estate del 1959.

     E' altresì, esteso a favore delle stesse aziende il beneficio previsto dall'art. 7 della citata legge 25 luglio 1957, n. 595, con riferimento alle rate di mutuo scadenti nell'anno 1959 e sino al 31 dicembre 1960.

     Le autorizzazioni di spesa recate dall'art. 24, 1° e 2° comma, della citata legge 25 luglio 1957, n. 595, nonchè dall'art. 6 della legge 18 marzo 1958, n. 310, sono aumentate complessivamente di lire 750 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta di quello per l'agricoltura e per le foreste, sarà provveduto al riparto della detta somma di lire 750 milioni tra gli interventi previsti dal 1° comma del presente articolo.

 

          Art. 12.

     Le provvidenze creditizie recate dal titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595, sono estese a favore delle piccole aziende agricole, danneggiate da avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente alla primavera del 1958 e sino al giugno 1959.

     A tale fine, l'autorizzazione di spesa di cui al 4° comma dell'art. 24 della legge medesima, aumentata a complessive lire 2.500 milioni a termine dell'art. 2 della legge 24 giugno 1958, n. 637, è ulteriormente aumentata di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60. A detta spesa per lire 200 milioni si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 13.

     Per l'applicazione dei precedenti articoli 11 e 12 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dalla legge 25 luglio 1957, n. 595, e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 310.

 

          Art. 13 bis. Provvidenze in favore del settore della lana. [2]

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalità di esecuzione.

     Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire 5000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di lire 70 milioni.

     La somma di lire 70 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61.

 

Capo IV

POTENZIAMENTO RETE STRADALE

SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

OPERE MARITTIME, EDILIZIA POPOLARE

 

          Art. 14. (Sistemazione generale di strade classificate o da classificare nella rete delle strade statali).

     In dipendenza dei fabbisogni dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali riguardanti la sistemazione di strade statali anche in relazione alle esigenze derivanti dall'applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è autorizzato un concorso straordinario di lire 20 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60.

 

          Art. 15. (Contributo alle Amministrazioni provinciali per la classificazione nella rete provinciale di strade comunali).

     Per la concessione alle Amministrazioni provinciali del contributo di cui all'art. 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo medesimo è elevata da 180 miliardi a 200 miliardi.

     La maggiore somma di lire 20 miliardi sarà portata in aumento allo stanziamento previsto dalla citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 16. (Esecuzione opere di sistemazione di fiumi e torrenti).

     Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, l'autorizzazione di spesa di lire 120 miliardi recata dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, è elevata a lire 140 miliardi.

     La maggiore somma di lire 20 miliardi è portata in aumento dello stanziamento previsto dalla cennata legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 17. (Opere marittime).

     Per il completamento e la nuova esecuzione di opere marittime è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da stanziare nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 18. (Edilizia popolare).

     E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per la concessione a favore degli enti previsti dall'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, del concorso statale in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di case popolari.

     Gli enti anzidetti sono autorizzati a contrarre mutui per la parte di spesa non coperta dal contributo statale.

     La somma di lire 10 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 19. (Fondo incremento edilizio).

     E' assegnata la somma di lire 3 miliardi al "Fondo per l'incremento edilizio" costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

     La somma di lire 3 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 e sarà versata sul conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al "Fondo per l'incremento edilizio".

 

Capo V

INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE

DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 20. (Sistemazione arginatura ed opere difesa a mare del Delta Padano).

     Per l'esecuzione delle opere di rialzo e di rafforzamento delle arginature del fiume Po nel suo Delta e dei lavori connessi, ivi comprese quelle di protezione a mare delle bocche fluviali, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi.

     La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 21. (Riparazione strade statali in Sicilia).

     E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2 miliardi a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per provvedere in Sicilia al ripristino ed al consolidamento delle opere a presidio della rete di strade statali nonchè al nuovo impianto delle opere stesse.

     La somma di lire 2 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 22. (Riparazione strade statali).

     E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1 miliardo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per provvedere ai necessari ulteriori lavori di riparazione dei danni recati alla rete delle strade statali dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi dall'agosto 1958 al maggio 1959.

     La somma di lire 1 miliardo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

Capo VI

CASSA DEL MEZZOGIORNO

 

          Art. 23. (Cassa per il Mezzogiorno).

     La dotazione complessiva a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'art. 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aumentata da lire 2.040 miliardi a lire 2.069 miliardi.

     La maggiore somma di lire 29 miliardi è assegnata, nell'esercizio finanziario 1959-60, come segue:

     a) lire 7 miliardi al potenziamento dei programmi inerenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani nonchè ad opere pubbliche di bonifica nei comprensori di bonifica montana, con particolare riguardo al completamento delle opere già iniziate;

     b) lire 5 miliardi per l'attuazione e la esecuzione di opere irrigue in Sardegna;

     c) lire 12 miliardi per interventi nel settore turistico e nella viabilità turistica;

     d) lire 5 miliardi per gli interventi a favore dell'istruzione professionale previsti dal 1° comma dell'art. 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

 

Capo VII

AREE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD

 

          Art. 24. (Aree depresse Centro-Nord).

     La spesa di lire 408 miliardi prevista dall'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, è elevata a lire 420 miliardi.

     Conseguentemente, lo stanziamento previsto dal predetto art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, per l'esercizio finanziario 1959-60 è aumentato di lire 12 miliardi.

 

Capo VIII

POTENZIAMENTO TRASPORTI FERROVIARI

 

          Art. 25. (Raddoppio linea Battipaglia-Reggio Calabria e Ancona-Pescara).

     E' autorizzata la concessione a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di una sovvenzione straordinaria di lire 24 miliardi, di cui lire 20 miliardi per le opere di completamento del raddoppio della linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria e lire 4 miliardi per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Ancona-Pescara.

     La somma di lire 24 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

Capo IX

POTENZIAMENTO TRASPORTI IN CONCESSIONE

 

          Art. 26. (Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di trasporti in concessione).

     Per la concessione di ulteriori contributi in applicazione degli articoli 3 e 7 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, il Ministero dei trasporti è autorizzato a sostenere, in aggiunta a quella prevista dall'art. 17 della legge medesima, la maggiore spesa di lire 6 miliardi per contributi in capitale.

     La somma di lire 6 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 27. (Potenziamento della ferrovia Trento-Malè).

     Il limite massimo della spesa a carico dello Stato per la trasformazione e per il potenziamento della ferrovia Trento-Malè, già stabilito in lire 3.954.600.000 dalla legge 23 luglio 1957, n. 666, è elevato a lire 6.295 milioni.

     A tale scopo è autorizzata la maggiore spesa di lire 2.340.400.000.

 

          Art. 28.

     Il contributo dello Stato elevato a norma del precedente art. 27 e da determinarsi, entro i limiti ivi stabiliti, dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sostituisce quello assentibile, per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia, a norma dell'art. 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non applicabile per la parte regolata dalla presente legge.

     Detto contributo sarà destinato:

     a) per lire 500.000.000 all'acquisto e all'espropriazione degli immobili occupati;

     b) per lire 655.000.000 alla copertura, dedotta l'alea del 10 per cento a carico della concessionaria, dell'aumento verificatosi nei costi dei materiali, dei trasporti e della manodopera, rispetto ai corrispondenti costi riconosciuti ammissibili per il mese di dicembre 1951 in sede di redazione delle perizie originarie.

 

          Art. 29.

     La liquidazione finale della revisione dei prezzi sarà fatta in base ai criteri che i due Ministri anzidetti riterranno di adottare, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 30.

     La trattenuta a garanzia della buona esecuzione delle opere, prevista dall'art. 1 della legge 1° novembre 1952, n. 1349, potrà essere ridotta, a giudizio del Ministro per i trasporti, dal 10 per cento al 5 per cento, e potrà essere svincolata dopo il collaudo definitivo cui i singoli tronchi della nuova linea dovranno essere sottoposti alla distanza di almeno un anno dalla loro apertura provvisoria all'esercizio.

 

          Art. 31.

     La maggiore spesa di lire 2.340.400.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 32. (Completamento ferrovia Bari-Barletta).

     Per l'attuazione del piano di completamento della ferrovia Bari-Barletta secondo i progetti di varianti di tracciato e di acquisto di materiale rotabile approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voti 29 ottobre 1956, n. 2050, e 2 maggio 1958, n. 862, i Ministri per i trasporti e per il tesoro sono autorizzati ad assumere ulteriori impegni sino all'importo di lire 2.600 milioni.

 

          Art. 33.

     Per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione della sede stradale, alla elettrificazione e agli impianti fissi, le somme effettivamente corrisposte alla società concessionaria avranno valore di semplice anticipazione essendo fatta riserva, sulla base dei piani finanziari da istituirsi a norma dell'art. 8 dell'atto 24 novembre 1947 e dell'art. 8 dell'atto 2 aprile 1954, di determinare se una parte dei prodotti possa essere destinata al servizio di ammortamento e di interessi delle somme medesime e versate all'Erario.

     Resta acquisito alla proprietà dello Stato e lasciato in uso gratuito alla società concessionaria sino al termine della sua concessione il materiale rotabile acquistato con le somme erogate in esecuzione al successivo art. 34.

 

          Art. 34.

     I corrispettivi verranno determinati con decreti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori.

     I pagamenti, salva revisione dei prezzi, verranno effettuati con decreti del Ministro per i trasporti per importi di lavori e di costruzione del materiale rotabile non inferiori a 30 milioni e con le modalità previste dall'art. 5 dell'atto 24 novembre 1947 e dall'art. 3 dell'atto 2 aprile 1954.

 

          Art. 35.

     La somma di lire 2.600 milioni occorrente per l'esecuzione delle opere e forniture di materiale, ivi comprese le maggiorazioni per l'aggiornamento dei prezzi alla data di inizio dei lavori e per l'eventuale revisione, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti dell'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 36. (Potenziamento ferrovia Circumflegrea).

     I Ministri per i trasporti e per il tesoro sono autorizzati a far luogo alla concessione del completamento e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea alla Società anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.) già concessionaria della ferrovia Cumana nonchè della costruzione del primo gruppo di opere della ferrovia Circumflegrea.

     La convenzione con la società concessionaria sarà approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti, nonchè dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.

     In caso di inadempimento degli obblighi assunti, la società incorrerà nella decadenza dalla concessione così della ferrovia Circumflegrea come della ferrovia Cumana. Analogamente la eventuale decadenza della società dalla concessione della ferrovia Cumana importerà la decadenza della concessione della ferrovia Circumflegrea.

 

          Art. 37.

     Per l'esecuzione dei lavori di completamento della ferrovia (armamento, impianti fissi, elettrificazione) secondo progetti da approvarsi sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i Ministri per i trasporti e per il tesoro sono autorizzati a corrispondere alla società un corrispettivo in capitale non differito di lire 2.061 milioni.

     E' data facoltà ai Ministri predetti di autorizzare l'esecuzione di dette opere anche in pendenza della convenzione di cui all'art. 36.

     I pagamenti potranno essere effettuati per importi di lavori non inferiori a lire 50 milioni, e con trattenuta di un ventesimo a garanzia del collaudo.

 

          Art. 38.

     Sulla base del piano finanziario da istituire in sede di concessione, sarà determinato se una parte dei prodotti possa essere destinata al servizio di ammortamento ed interessi delle somme effettivamente erogate dallo Stato per la costruzione della ferrovia e versata all'Erario.

     Nel caso, invece, che le risultanze del piano finanziario portassero a riconoscere la necessità di accordare una sovvenzione, sarà provveduto secondo la norma dell'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

 

          Art. 39.

     La spesa di lire 2.061 milioni occorrente per la esecuzione delle opere di cui alle presenti disposizioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 40. (Completamento tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife).

     Per i maggiori costi verificatisi nel corso dei lavori di ricostruzione del tronco Santa Maria Capua Vetere (ferrovie dello Stato)-Piedimonte d'Alife della ferrovia Alifana è autorizzata, in applicazione dell'art. 5 della legge 14 giugno 1949, n. 410 la spesa di lire 588 milioni.

     Per il completamento della ricostruzione (opere di consolidamento, varianti richieste dall'A.N.A.S., impianti di segnalamento ed opere del secondo gruppo) del predetto tronco è autorizzata la spesa di lire 402 milioni.

     La complessiva somma di lire 990 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 41. (Completamento ferrovia Alcantara-Randazzo).

     Per il completamento della ferrovia Alcantara-Randazzo è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 108.600.000.

     La somma di lire 108.600.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 42. (Potenziamento ferrovia Umbertide-San Sepolcro).

     Per il completamento delle opere inerenti alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio della ferrovia Umbertide-San Sepolcro, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni.

     La somma di lire 150 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

Capo X

CONTRIBUTO DI RINNOVAMENTO NAVIGLIO MARINA MERCANTILE

 

          Art. 43. [3]

     Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, nonchè da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica che nell'anno di presentazione della domanda di cui all'art. 4 risultino costruite da almeno quindici anni ed iscritte da almeno cinque anni nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146 del Codice della navigazione, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico possono essere concessi i benefici nella misura, condizioni, e modalità di cui alla presente legge. Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subito avarie superiori al 50 per cento del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile.

     Le navi in possesso dei requisiti di cui al primo comma, la cui iscrizione sia posteriore al 1 gennaio 1962, possono fruire dei benefici della presente legge, purchè alla data di inizio della demolizione siano state complessivamente in esercizio per almeno cinque anni sotto bandiera italiana, a meno che il difetto di tale ultima condizione sia dovuto a sinistro.

     Per aver titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni, i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire.

     La demolizione del naviglio vetusto e la commessa del nuovo naviglio devono essere ritenute conformi agli interessi della economia nazionale a giudizio del Ministro per la marina mercantile.

 

          Art. 44. [4]

     Fino al 31 dicembre 1968 può essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'art. 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa.

     Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sarà riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sarà attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito.

 

          Art. 45. [5]

     Salvo quanto previsto dall'art. 160 del Codice della navigazione e relative norme regolamentari, la demolizione delle navi di cui all'art. 2 deve essere iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge e deve risultare, a termini dell'art. 343 del regolamento, per la esecuzione del Codice della navigazione, da apposito processo verbale da presentarsi al Ministero della marina mercantile.

     I contratti di commessa delle nuove costruzioni debbono essere di data posteriore alla presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo art. 6 e pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

 

          Art. 46. [6]

     Coloro che intendono demolire il naviglio di cui all'art. 2 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente art. 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unità, domanda corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo e il tonnellaggio delle navi da demolire ed il tipo del naviglio di nuova costruzione, il nome del cantiere costruttore nonchè l'epoca presunta di inizio dei lavori del naviglio di nuova costruzione.

     Ai fini del calcolo del contributo devono altresì indicare la stazza lorda ed il peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa.

     Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purchè documentate e redatte a norma dei commi precedenti.

     L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni è concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'art. 11, previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

     Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 6 della presente legge, nonchè dall'art. 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, può autorizzare la sostituzione di una o più navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge ed un tonnellaggio non inferiore del 2 per cento a quello di ciascuna delle navi indicate nelle domande di ammissione.

     (Omissis) [7].

     Il contributo di cui all'art. 3 della presente legge è concesso anche se il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purchè alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo i lavori di costruzione non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento e l'atto di acquisto sia posteriore alla medesima.

 

          Art. 47.

     Qualora i singoli proprietari con le navi da demolire non raggiungano un tonnellaggio sufficiente per la costruzione di nuovo naviglio avente i requisiti di cui all'art. 43, possono raggrupparsi con altri proprietari, assumendo la forma della comproprietà prevista dall'art. 258 e seguenti del Codice della navigazione o costituendo una delle società previste dal Codice civile, con conferimento della caratura delle navi da demolire.

     Gli atti e formalità relativi alla costituzione dei raggruppamenti e delle società ed al conferimento della caratura delle navi, ai fini del comma precedente, sono esenti da ogni tributo.

 

          Art. 48. [8]

     I termini di inizio dei lavori e di entrata in esercizio del naviglio di nuova costruzione vengono stabiliti dai Ministro per la marina mercantile nel provvedimento di concessione del contributo.

     I termini suddetti possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della loro scadenza e venga accertato che la loro inosservanza è dovuta a causa incidente sulla esecuzione dei lavori non imputabile al richiedente del contributo.

     L'inosservanza dei termini suddetti determina la decadenza del contributo.

 

          Art. 49. [9]

     I proprietari di cui all'art. 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7,11e12 della legge 29 novembre 1965, n. 1372.

     Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sulla entrata di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali metallici, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'art. 2.

     Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, ferme restando le altre condizioni previste dall'art. 2 della presente legge.

 

          Art. 50. [10]

     Le presenti disposizioni sono applicabili alle navi a scafo metallico da carico secco e liquido nonchè da passeggeri e miste destinate esclusivamente alla navigazione marittima a scopo commerciale, nonchè alle navi da pesca oceanica.

     Sono comunque esclusi dai benefici:

     1) le navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;

     2) le navi destinate alla navigazione lagunare-marittima, oltre che a quella fluviale e lacuale;

     3) le navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti;

     4) i rimorchiatori ed i galleggianti.

 

          Art. 51. [11]

     Sul contributo spettante in base all'art. 3, possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento globale del naviglio di nuova costruzione, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento.

     Per la corresponsione degli anticipi e della liquidazione definitiva del contributo, deve essere certificato lo stato di demolizione della unità in percentuale corrispondente a quella di avanzamento o di ultimazione dell'unità in costruzione.

     I documenti per la liquidazione definitiva del contributo debbono essere presentati, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in esercizio delle navi di nuova costruzione.

     Qualora vengano costruite più navi, il periodo per la presentazione dei documenti previsti dal comma precedente decorre dalla data di entrata in esercizio dell'ultima unità di nuova costruzione.

     In caso di decadenza dal contributo devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti, maggiorati degli interessi considerati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

 

          Art. 52.

     Il contributo per la costruzione del nuovo naviglio non può superare l'ammontare massimo indicato nel provvedimento di ammissione di cui all'art. 46.

     (Omissis) [12].

 

          Art. 53.

     Per far fronte all'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente art. 44 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61.

 

          Art. 54.

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabilite le modalità per l'ammissione e la liquidazione dei benefici previsti dalle presenti disposizioni.

 

Capo XI

CREDITO ALBERGHIERO ED OPERE TURISTICHE

 

          Art. 55. (Credito alberghiero).

     Il fondo di rotazione previsto dall'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, è incrementato della somma di lire 4 miliardi.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 56. (Contributo per opere ed impianti turistici).

     Per la esecuzione di lavori concernenti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico è assegnato un fondo di lire un miliardo per la concessione, in unica soluzione, di contributi una volta tanto.

     Tali contributi possono essere concessi, a giudizio della Commissione di cui all'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 691, fino al 25 per cento della spesa riconosciuta dalla Commissione stessa, sulla base delle contabilità dei lavori presentate dai richiedenti, e salva la proporzionale riduzione dei contributi, qualora, in sede di verificazione finale dei lavori, sia accertata una spesa inferiore a quella riconosciuta dalla Commissione.

     I contributi potranno essere corrisposti soltanto per la esecuzione di quelle opere ed impianti che saranno ultimati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La somma di lire un miliardo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

Capo XII

PROVVEDIMENTI PER L'ARTIGIANATO

 

          Art. 57. (Fondo contributo interessi - Artigiancassa).

     E' autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni per l'aumento del fondo per il concorso statale in conto interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

     La somma di lire 2.100 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 57 bis. Difesa e propaganda del prodotto italiano all'estero. [13]

     E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni per la concessione di contributi e sussidi relativi all'organizzazione, alla partecipazione di mostre e fiere all'estero nonchè per provvedere a spese per la tutela e lo sviluppo del prodotto italiano all'estero.

     La somma di lire trecento milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1960-61.

 

Capo XIII

RIPRISTINO REDDITIVITA' AZIENDE INDUSTRIALI COMMERCIALI

ED ARTIGIANE

 

          Art. 58. (Provvidenze in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in conseguenza di pubbliche calamità).

     Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge 9 aprile 1955, n. 279, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 5.550.000.000 a lire 6.050.000.000 [14].

     Il limite di spesa di lire 2.600.000.000 previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 24 giugno 1958, n. 637, per l'applicazione delle provvidenze di cui al secondo comma dell'art. 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 è elevato a lire 2.700.000.000 [15].

 

Capo XIV

POTENZIAMENTO AZIENDE TERMALI

 

          Art. 59.

     E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da conferire al Fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576.

     La somma di lire un miliardo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

Capo XV

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA UFFICI GIUDIZIARI - EDILIZIA

 

          Art. 60. (Istituti di prevenzione e pena).

     Per la costruzione, il completamento e l'adattamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 12 miliardi.

     La somma prevista dal precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1959-60.

     Il programma dei lavori da attuare in applicazione del presente articolo, nonchè l'ordine di precedenza tra essi, sarà approvato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per i lavori pubblici.

 

          Art. 61. (Edifici giudiziari).

     E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la concessione di contributi straordinari, nella misura non superiore al 50 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile dagli organi competenti, per la costruzione, l'adattamento ed il completamento di edifici adibiti a sedi di uffici giudiziari.

     La misura dei contributi sarà stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quelli per il tesoro e l'interno.

     Detti contributi non sono cumulabili con le provvidenze previste dalla legge 25 giugno 1956, n. 702, e dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui occorrenti per la parte non coperta dal contributo di cui ai primi due commi.

     La somma di lire 3 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

Capo XVI

INTERVENTI DIVERSI

 

          Art. 62. (Prosecuzione e completamento dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova).

     Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalla mareggiata del 18, 19 e 20 febbraio 1955, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1 della legge 26 luglio 1956, n. 840, è aumentata da lire 8 miliardi a lire 11 miliardi.

     La maggiore somma di lire 3 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 63. (Lavori di completamento dell'aeroporto di Fiumicino).

     L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 28 aprile 1959, n. 284, concernente la prosecuzione e il completamento, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino), è elevata da lire 4.150 milioni a lire 8.150 milioni.

     La maggiore somma di lire 4.000 milioni sarà portata in aumento dello stanziamento previsto dalla legge medesima per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 64. (Esecuzione e completamento di opere pubbliche in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908).

     Per le ulteriori necessità relative al completamento delle opere pubbliche, previste dal testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 25 gennaio 1925, n. 86, e dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

 

Capo XVII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 65.

     All'onere di lire 286.200.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:

     per lire 2.000.000.000 con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 e per lire 200.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 612 dello stesso stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60.

     per lire 284.000.000.000 con prelievi dal fondo speciale di tesoreria costituito ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa nonchè ai bilanci delle aziende autonome.

 

          Art. 66.

     Le disposizioni della presente legge relative a provvedimenti che interessano l'agricoltura, il turismo e l'artigianato, sono applicabili anche a favore delle Regioni a Statuto speciale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1961, n. 76.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 9 gennaio 1962, n. 2, nel testo risultante dall'art. 2 della L. 21 giugno 1964, n. 467, e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 24 maggio 1967, n. 389.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L. 9 gennaio 1962, n. 2, nel testo risultante dall'art. 3 della L. 21 giugno 1964, n. 467, e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L. 24 maggio 1967, n. 389.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 9 gennaio 1962, n. 2.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L. 9 gennaio 1962, n. 2, nel testo risultante dall'art. 4 della L. 21 giugno 1964, n. 467, e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L. 24 maggio 1967, n. 389.

[7] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 24 maggio 1967, n. 389, nel testo risultante dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1975, n. 720.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 24 maggio 1967, n. 389.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 21 giugno 1964, n. 467, nel testo risultante dall'art. 8 della L. 24 maggio 1967, n. 389.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 9 gennaio 1962, n. 2.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 24 maggio 1967, n. 389.

[12] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1975, n. 720.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1961, n. 76.

[14] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 6.550 milioni dall'art. 7 della L. 28 gennaio 1960, n. 31.

[15] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 2.950.000.000 dall'art. 7 della L. 28 gennaio 1960, n. 31.