§ 1.6.11 - L. 19 marzo 1952, n. 184.
Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.6 opere idrauliche
Data:19/03/1952
Numero:184


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, presenterà al Parlamento, entro sei mesi dalla data di questa legge, un piano orientativo per [...]
Art. 2.      Oggetto del piano è il problema della sistematica regolazione delle acque, sia ai fini della loro razionale utilizzazione, sia a quelli della lotta contro l'erosione del suolo e della difesa del [...]
Art. 3.      Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presenterà ogni anno - contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario - una [...]


§ 1.6.11 - L. 19 marzo 1952, n. 184. [1]

Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei lavori pubblici.

(G.U. 7 aprile 1952, n. 83).

 

Art. 1.

     Il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, presenterà al Parlamento, entro sei mesi dalla data di questa legge, un piano orientativo per tutto il complesso delle opere di difesa nei corsi d'acqua naturali nell'intero territorio della Repubblica.

 

     Art. 2.

     Oggetto del piano è il problema della sistematica regolazione delle acque, sia ai fini della loro razionale utilizzazione, sia a quelli della lotta contro l'erosione del suolo e della difesa del territorio contro le esondazioni dei corsi d'acqua. Saranno indicati nel piano le opere da eseguirsi, lo stato dei progetti già formulati o in corso di esecuzione, l'approssimativo costo delle opere e le concrete possibilità di graduare nel tempo le fasi di esecuzione.

 

     Art. 3.

     Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presenterà ogni anno - contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario - una relazione stampata, che dia conto dei progressi compiuti nei precedenti dodici mesi, nell'esecuzione delle opere previste nel piano orientativo, e delle modificazioni che si sono rese o si renderanno necessarie.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.