§ 80.9.24 - Legge 4 aprile 1935, n. 454.
Attribuzioni al Ministero dei lavori pubblici dei servizi dipendenti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al 1920


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:04/04/1935
Numero:454


Sommario
Art. 1.      Tutti i servizi dipendenti da terremoti finora disimpegnati dal Ministero delle finanze sono attribuiti, con le rispettive competenze e facoltà, al Ministero dei lavori [...]
Art. 2.      In deroga alle disposizioni di legge emanate in conseguenza dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, per lavori di riparazione, di ricostruzione o di nuova [...]
Art. 3.      Per i lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati urbani, rustici od industriali danneggiati o distrutti dai terremoti di cui ai precedenti articoli, [...]
Art. 4.      Per i cespiti pervenuti a titolo oneroso i limiti massimi del sussidio per i lavori di cui all'art. 2 è stabilito nel 15 per cento della misura massima di cui [...]
Art. 5.      Della concessione del sussidio il Ministero dei lavori pubblici dà comunicazione agli interessati a mezzo degli uffici del genio civile, assegnando per i lavori da [...]
Art. 6.      Agli effetti dell'applicazione della presente legge restano fermi tutti i termini ancora da scadere, fissati dal regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, per la [...]
Art. 7.      Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi [...]
Art. 8.      (Omissis
Art. 9.      (Omissis
Art. 10.      Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'interno, è autorizzato ad eseguire direttamente la riparazione o la ricostruzione degli edifici pubblici [...]
Art. 11.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad avocare a sé l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi, procedendo alla revisione dei [...]
Art. 12.      Gli uffici speciali esistenti presso i comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, nonché quello per le espropriazioni presso il comune di Messina sono soppressi
Art. 13.      Per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, non indicati nel precedente art. 11, che abbiano una popolazione non [...]
Art. 14.      In deroga al disposto degli artt. 144 e 152 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, alla sistemazione e alla gestione della zona [...]
Art. 15.      Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per [...]


§ 80.9.24 - Legge 4 aprile 1935, n. 454. [1]

Attribuzioni al Ministero dei lavori pubblici dei servizi dipendenti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al 1920

(G.U. 30 aprile 1935, n. 101)

 

 

     Art. 1.

     Tutti i servizi dipendenti da terremoti finora disimpegnati dal Ministero delle finanze sono attribuiti, con le rispettive competenze e facoltà, al Ministero dei lavori pubblici (direzione generale dei servizi speciali).

 

          Art. 2.

     In deroga alle disposizioni di legge emanate in conseguenza dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, per lavori di riparazione, di ricostruzione o di nuova costruzione di fabbricati urbani, rustici ed industriali non iniziati alla data del 2 febbraio 1933, ovvero ultimati od in corso di esecuzione alla data stessa, ma non denunciati od accertati nei modi e termini stabiliti con l'art. 7 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 655, in luogo dei contributi finora accordati dal Ministero delle finanze sotto qualsiasi forma ed attraverso qualsiasi organo od istituto, sono concessi sussidi dal Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza dell'importo dei lavori previsti nelle perizie approvate dal genio civile o fino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo medesimo, a seconda che trattisi di edifici distrutti o danneggiati e sempre entro i limiti massimi sottoindicati:

     a) 50 per cento del valore dei fabbricati distrutti e 35 per cento del valore dei fabbricati danneggiati appartenenti a persone con reddito annuo inferiore a lire 10.001;

     b) 40 per cento del valore dei fabbricati distrutti e 25 per cento del valore dei fabbricati danneggiati dai terremoti del 1908 e 1914; ed appartenenti a persone con reddito annuo superiore a lire 10.000;

     c) 20 per cento del valore dei fabbricati distrutti e 15 per cento del valore dei fabbricati danneggiati dai terremoti del 1915 e successivi, ed appartenenti a persone con reddito annuo superiore a lire 10.000.

     Agli effetti del presente articolo, il valore dei fabbricati viene stabilito a norma dell'art. 6 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11.

 

          Art. 3.

     Per i lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati urbani, rustici od industriali danneggiati o distrutti dai terremoti di cui ai precedenti articoli, ultimati o in corso di esecuzione alla data del 2 febbraio 1933 e denunciati o accertati nei modi e termini di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665, nonché per i lavori eseguiti dalla Unione edilizia nazionale e per quelli eseguiti o da eseguirsi dall'arcivescovo di Messina e dai vescovi dell'Opera interdiocesana della Calabria, in luogo dei contributi sotto qualsiasi forma previsti dalle disposizioni in vigore, sono concessi sussidi dal Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza dell'importo dei lavori regolarmente eseguiti ovvero preventivati nelle perizie approvate dal genio civile ed entro il limite massimo della somma che, come contributo erariale, sarebbe stata, per i lavori stessi, concedibile sotto forma di obbligazione terremoto a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11.

     All'art. 7, comma 1°, del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665, è aggiunto il seguente periodo:

     “Può essere tuttavia ammessa la revisione del progetto per ridurre la spesa entro i limiti del contributo statale; in tal caso il progetto deve essere nuovamente sottoposto all'approvazione del genio civile".

     Nel comma quarto dello stesso art. 7 alle parole "entro i 30 giorni" sono sostituite le seguenti: "entro i 60 giorni".

 

          Art. 4.

     Per i cespiti pervenuti a titolo oneroso i limiti massimi del sussidio per i lavori di cui all'art. 2 è stabilito nel 15 per cento della misura massima di cui all'articolo stesso, mentre per i lavori ultimati o in corso alla data del 2 febbraio 1933 e regolarmente denunciati od accertati, il limite del sussidio è stabilito nella intera misura di cui allo stesso art. 2.

     È in facoltà del proprietario di chiedere che il sussidio sia determinato in base al disposto del primo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, purché non risulti superiore al limite stabilito rispettivamente dagli artt. 2 e 3.

 

          Art. 5.

     Della concessione del sussidio il Ministero dei lavori pubblici dà comunicazione agli interessati a mezzo degli uffici del genio civile, assegnando per i lavori da eseguire il termine di un mese dalla data della comunicazione stessa per l'inizio, sotto pena di decadenza della concessione.

     Durante l'esecuzione dei lavori possono essere corrisposti acconti in base a stati di avanzamento, nella misura del 75 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere non risulti inferiore a lire 5000.

     Gli acconti nel loro complesso non possono superare il 75 per cento del sussidio concesso.

     Il saldo del sussidio è pagato a lavori completamente ultimati e collaudati e purché la ultimazione avvenga entro dodici mesi dalla data di comunicazione della concessione del sussidio nel caso di restauro, od entro diciotto mesi nel caso di ricostruzione.

     Della avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'ufficio del genio civile a mezzo di biglietto postale raccomandato.

     Trascorsi venti giorni dalla scadenza dei termini suindicati senza che all'ufficio del genio civile sia pervenuta la partecipazione di cui al precedente comma, la concessione del sussidio, per la parte inerogata, si intende revocata.

 

          Art. 6.

     Agli effetti dell'applicazione della presente legge restano fermi tutti i termini ancora da scadere, fissati dal regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, per la presentazione di atti e di documenti a corredo delle domande di contributo.

     La decadenza delle domande di contributo, di cui all'art. 10 del citato regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, è dichiarata con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, restando soppresso a tutti gli effetti il comitato interministeriale per il rilascio delle obbligazioni "danneggiati terremoti" istituito col decreto 19 aprile 1924 del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno del 16 maggio stesso anno.

     Contro la dichiarazione di decadenza non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

 

          Art. 7.

     Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi dal 1908 in poi, per i quali sia stato già concesso il contributo statale, sotto qualsiasi forma, nulla è innovato alle disposizioni attualmente in vigore.

 

          Art. 8.

     (Omissis)

 

          Art. 9.

     (Omissis)

 

          Art. 10.

     Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'interno, è autorizzato ad eseguire direttamente la riparazione o la ricostruzione degli edifici pubblici e delle opere igieniche danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, di interesse degli enti locali, sempre quando gli enti stessi non siano in grado di provvedervi per proprio conto mediante mutui garantiti con mezzi propri e con sussidio che potrà essere accordato dalla amministrazione dei lavori pubblici, in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

 

          Art. 11.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad avocare a sé l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi, procedendo alla revisione dei relativi progetti per meglio coordinarli ai fini della ricostruzione edilizia ed alle effettive esigenze degli abitanti.

     I progetti di variante o di stralcio sono esaminati ed approvati con le stesse norme vigenti per i progetti delle opere pubbliche di conto dello Stato.

     Alla prosecuzione delle opere in corso all'entrata in vigore della presente legge, provvede il Ministero dei lavori pubblici, al quale è devoluta la gestione dei fondi a tale data disponibili sui mutui contratti dai comuni.

     Gli istituti mutuanti procederanno ai pagamenti sui fondi mutuati, in base a richieste dell'amministrazione dei lavori pubblici, corredate da certificati attestanti l'ammontare e la regolare esecuzione dei lavori.

     È fatto obbligo ai comuni di intervenire al collaudo delle opere, che si intendono ad essi consegnate con la data del verbale di collaudo.

     Per l'attuazione dei piani regolatori suddetti il termine di cui all'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è prorogato di cinque anni.

 

          Art. 12.

     Gli uffici speciali esistenti presso i comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, nonché quello per le espropriazioni presso il comune di Messina sono soppressi.

     Il personale addetto agli uffici soppressi può essere sistemato anche in deroga alle norme vigenti, e purché munito del prescritto titolo di studio, nei corrispondenti posti degli organici ordinari del rispettivi comuni, vacanti all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 13.

     Per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, non indicati nel precedente art. 11, che abbiano una popolazione non inferiore ai 5000 abitanti, il Ministero dei lavori pubblici può accordare un sussidio non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria, e, su richiesta del prefetto, può anche disporre l'anticipazione dell'intero sussidio concedibile.

 

          Art. 14.

     In deroga al disposto degli artt. 144 e 152 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, alla sistemazione e alla gestione della zona industriale di Reggio Calabria provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici.

     I proventi dell'alienazione o concessione in uso di aree sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

 

          Art. 15.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'attuazione della presente legge e per il riassettamento ed il funzionamento dei servizi.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.