§ 27.3.37 – D.L. 30 giugno 1959, n. 421.
Emissione di Buoni del Tesoro poliennali a premi con scadenza 1° ottobre 1966.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:30/06/1959
Numero:421


Sommario
Art. 1.      E’ autorizzata l'emissione di Buoni del Tesoro poliennali a premi, con scadenza 1° ottobre 1966 per un importo in valore nominale non superiore a lire trecento miliardi
Art. 2.      I Buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente art. 1, concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di [...]
Art. 3.      Ai titoli, agli interessi ed ai premi relativi ai Buoni poliennali di cui al presente decreto sono estese le esenzioni fiscali stabilite dall'art. 3 della legge 19 [...]
Art. 4.      I Buoni del Tesoro poliennali cinque per cento a premi considerati nel presente decreto sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e sono emessi con l'osservanza [...]
Art. 5.      Il collocamento dei Buoni di cui al presente decreto è demandato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro determinerà con propri decreti le caratteristiche ed i tagli dei titoli ed ogni altra condizione e modalità per l'esecuzione delle operazioni [...]
Art. 7.      Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni di cui al presente decreto, nonché gli atti relativi alla costituzione del Consorzio di cui al [...]
Art. 8.      Il provento dell'emissione dei Buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente art. 1, al netto di tutte le spese, è versato, fino alla concorrenza di lire [...]
Art. 9.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 27.3.37 – D.L. 30 giugno 1959, n. 421. [1]

Emissione di Buoni del Tesoro poliennali a premi con scadenza 1° ottobre 1966.

(G.U. 1 luglio 1959, n. 153).

 

     Art. 1.

     E’ autorizzata l'emissione di Buoni del Tesoro poliennali a premi, con scadenza 1° ottobre 1966 per un importo in valore nominale non superiore a lire trecento miliardi.

     Detti Buoni fruttano l'interesse annuo del cinque per cento pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno.

     Il prezzo di emissione, da pagarsi in contante, sarà stabilito dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

 

          Art. 2.

     I Buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente art. 1, concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di agosto di ogni anno di durata dei Buoni medesimi e pagabili dal 1° ottobre successivo:

     al primo numero estratto: lire dieci milioni;

     ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

     ai venti successivi estratti, per ciascuno: lire un milione.

 

          Art. 3.

     Ai titoli, agli interessi ed ai premi relativi ai Buoni poliennali di cui al presente decreto sono estese le esenzioni fiscali stabilite dall'art. 3 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

     Ai titoli medesimi sono altresì estese le disposizioni di cui al titolo secondo del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

 

          Art. 4.

     I Buoni del Tesoro poliennali cinque per cento a premi considerati nel presente decreto sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e sono emessi con l'osservanza delle disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro.

     I Buoni medesimi, al pari degli altri titoli di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che per disposizioni legislative o regolamentari siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali e, in genere, depositi a garanzia in titoli del Debito pubblico o rinvestimenti di capitali in siffatti titoli.

     I titoli e relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite del Debito pubblico.

 

          Art. 5.

     Il collocamento dei Buoni di cui al presente decreto è demandato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro determinerà con propri decreti le caratteristiche ed i tagli dei titoli ed ogni altra condizione e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente decreto, ivi inclusi i conguagli di interesse al cinque per cento annuo, attivi e passivi, per il periodo compreso tra la data di versamento in Tesoreria ed il 1° ottobre 1959, nonché il pagamento anticipato della prima cedola di scadenza dei nuovi Buoni, la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi e le date di inizio e di chiusura del periodo di sottoscrizione.

     Il Ministro per il tesoro provvederà altresì a stipulare le convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione dei titoli e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio, anche di garanzia, i versamenti in Tesoreria dei proventi relativi ai Buoni assunti in collocamento dal detto Consorzio e regolandone ogni altra condizione.

 

          Art. 7.

     Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni di cui al presente decreto, nonché gli atti relativi alla costituzione del Consorzio di cui al precedente art. 5, i conti e la corrispondenza del Concorso medesimo sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa di concessione governativa.

     Le spedizioni dei nuovi titoli alle Sezioni di Tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di Provincia alle filiali fuori dei capoluoghi di Provincia, come pure quelle da una ad altra filiale della Banca d'Italia, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali.

     Sono osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

          Art. 8.

     Il provento dell'emissione dei Buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente art. 1, al netto di tutte le spese, è versato, fino alla concorrenza di lire duecentottantaquattro miliardi in un fondo speciale di Tesoreria da destinarsi esclusivamente al finanziamento di programmi suppletivi per lo sviluppo degli investimenti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei competenti Ministeri per l'esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 19 luglio 1959, n. 587. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.