§ 93.1.13 - Legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Provvedimenti per l'esercizio e il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.1 autoservizi
Data:02/08/1952
Numero:1221


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei trasporti, sentita la Commissione interministeriale prevista dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, integrata a termini dell'art. 10 della [...]
Art. 2.      Per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, le [...]
Art. 3.      Per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, mediante l'ammodernamento, [...]
Art. 4.      Le ferrovie e tramvie extraurbane, ammesse alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge, non potranno usufruire, a decorrere dalla data di [...]
Art. 5.      Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e le funivie, per le quali non si faccia luogo all'applicazione dell'art. 3 della presente legge o per le quali i [...]
Art. 6.      Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e le funivie ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge sarà istituito un piano finanziario sulla base [...]
Art. 7.      Le sovvenzioni d'esercizio, accordate a norma degli articoli 2, 5 e 6 della presente legge, possono essere corrisposte a trimestri posticipati
Art. 8.      Le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia di esercizio, di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge saranno sottoposte a revisione entro un triennio [...]
Art. 9.      Per le ferrovie, le tramvie e le filovie extraurbane e le funivie, ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge, la scadenza delle relative concessioni [...]
Art. 10.      I provvedimenti per l'applicazione della presente legge saranno adottati dal Ministro per i trasporti su parere della Commissione interministeriale istituita in [...]
Art. 11.      Il termine per il risarcimento dei posti in soprannumero negli organici del personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in [...]
Art. 12.      Sui finanziamenti occorrenti al concessionario, per la parte di spesa non coperta dai contributi previsti dall'art. 3 della presente legge, è data facoltà al Ministro [...]
Art. 13.      Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge i concessionari di ferrovie, di tramvie e filovie extraurbane e di funivie, quando non ottengono la garanzia [...]
Art. 14.      Nel caso in cui, essendosi pronunziata la decadenza a norma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, non si addivenga [...]
Art. 15.      Il valore di stima di cui all'art. 7, comma secondo, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, è determinato al netto [...]
Art. 16.      Salvo quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della presente legge, in caso di cessazione, per qualunque causa, dell'esercizio di una linea o di un tronco di essa, e [...]
Art. 17.      Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa [...]
Art. 18.      Nel caso di normale scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la tempestiva rinnovazione, durante il periodo intercedente tra la cessazione [...]
Art. 19.      Alle aziende esercenti pubblici trasporti urbani municipalizzati o in maggioranza di proprietà dei Comuni e delle Provincie che, per l'approvvigionamento di nuovo [...]
Art. 20.      Le norme di cui alla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche all'Azienda di navigazione interna lagunare di Venezia ed alla Società veneta per il [...]


§ 93.1.13 - Legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Provvedimenti per l'esercizio e il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

(G.U. 25 settembre 1952, n. 223)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei trasporti, sentita la Commissione interministeriale prevista dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, integrata a termini dell'art. 10 della presente legge, e tenuto conto anche delle funzioni economico-sociali delle singole linee determina:

     a) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, essendo già esercitate con mezzi sufficientemente moderni tali da soddisfare le esigenze di pubblico interesse, debbano essere risanate mediante l'adeguamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, senza far luogo ai provvedimenti di cui al successivo art. 3;

     b) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, debbano essere risanate entro un congruo termine di tempo (in ogni caso non superiore a tre anni dalla data di deliberazione della Commissione competente) mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti e del materiale rotabile o del sistema di trasporto, usufruendo dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge:

     c) per quali linee o tronchi di linee ferroviarie o tramviarie possa farsi luogo alla sostituzione dei servizi su rotaia, alle stesse condizioni tariffarie, con servizi stradali paralleli, facendo salva la permanenza dei diritti acquisiti, sia per la retribuzione che per la stabilità dell'impiego e la previdenza del personale che verrà utilizzato e al quale si ricorrerà per il nuovo servizio con assoluto carattere di priorità. Il confronto economico fra il sistema attuale ed il nuovo dovrà tener conto della permanenza del trattamento sindacale di cui sopra.

     La eventuale soppressione della linea considerata non suscettibile di risanamento deve essere disposta con apposita legge.

 

          Art. 2.

     Per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia dell'esercizio, comprese le quote relative ai fondi speciali stabilite dagli atti di concessione, potranno essere variate in relazione alle mutate condizioni di cui sopra e corrisposte della nuova misura per tutto il periodo della concessione nonchè per la maggior durata di essa ai sensi dell'art. 9 della presente legge.

     Qualora la sovvenzione stabilita dagli atti di concessione non sia ripartita nelle due quote afferenti la costruzione e l'esercizio, sarà preliminarmente provveduto a tale ripartizione in base all'art. 35 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

     La nuova sovvenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1952 per le linee o i tratti di linea in esercizio a quella data; o dal giorno del ripristino del servizio, per le linee o tratti di linea, che, distrutti o danneggiati per eventi bellici, non siano stati ancora riaperti all'esercizio alla data medesima.

     Per le linee cui, con l'atto di concessione o con atti successivi, non sia stata accordata sovvenzione, può essere assegnata, quando risulti giustificata in base al piano finanziario di cui al successivo art. 6, una sovvenzione di esercizio con decorrenza 1° luglio 1952 e per la residua durata della concessione.

     La sovvenzione d'esercizio variata a norma del presente articolo non potrà superare il limite massimo di lire 800.000 al chilometro entro il termine di tempo di cui all'art. 1, lettera b) e di lire 600.000 dopo tale termine e in ogni altro caso previsto dall'art. 1.

     Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, tali limiti potranno essere elevati, in via eccezionale, fino a lire 1.400.000 al chilometro per linee dell'Italia meridionale ed insulare che rivestano particolare importanza sociale e che non possano in alcun modo rientrare fra quelle previste alla lettera c), del precedente art. 1.

     L'adeguamento delle sovvenzioni, oltre i limiti massimi suddetti, deve essere disposto con apposita legge.

 

          Art. 3.

     Per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti o del materiale rotabile, nonchè per la trasformazione di ferrovie in tramvie, di tramvie in ferrovie e di ferrovie o tramvie in filovie, può essere accordato un contributo dello Stato in annualità posticipate, per un numero non superiore a sei. Tali annualità saranno determinate al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, ed in ogni caso, a un tasso non superiore al 6,50 per cento, in modo da corrispondere, in valore attuale, a non più della metà della spesa riconosciuta ammissibile sia per gli impianti che per il materiale rotabile e di esercizio.

     Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie dell'Italia meridionale ed insulare il contributo di cui al primo comma del presente articolo può essere elevato fino ad un massimo, corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e d'esercizio.

     Allo scadere del periodo per il quale viene accordato il contributo, il materiale rotabile e di esercizio passa in proprietà dello Stato per una aliquota corrispondente al rapporto fra il valore capitale del contributo accordato e la spesa riconosciuta ammissibile per il suo acquisto.

     Il materiale rotabile e d'esercizio, per le quote in proprietà dello Stato, rimane in uso gratuito al concessionario per tutta la durata della concessione, con obbligo del concessionario medesimo di mantenimento in efficienza e di ripristino in caso di distruzione, non dovuta ad eventi bellici.

 

          Art. 4.

     Le ferrovie e tramvie extraurbane, ammesse alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge, non potranno usufruire, a decorrere dalla data di applicazione delle provvidenze stesse, delle disposizioni di cui all'art. 27, lettera b) del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, relative alla concessione di sussidi integrativi di esercizio.

 

          Art. 5.

     Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e le funivie, per le quali non si faccia luogo all'applicazione dell'art. 3 della presente legge o per le quali i provvedimenti di cui all'articolo medesimo non siano stati ancora attuati, sarà provveduto, su domanda del concessionario, alla variazione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 2 in base alle risultanze di un piano finanziario comprendente le previsioni dei prodotti e delle spese dell'esercizio durante la restante durata della concessione o durante il periodo che precede la effettiva attuazione dei provvedimenti approvati in base all'art. 3 della presente legge.

     Nel piano finanziario sarà conteggiato anche il nuovo importo delle quote annue che il concessionario dovrà accantonare per il rinnovo degli impianti e dei materiali e per la costituzione di fondi speciali che siano stabiliti negli atti di concessione, nonchè la quota annua di ammortamento del disavanzo di puro esercizio riconosciuto ammissibile dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1952, per la parte non coperta dai sussidi integrativi di esercizio, i quali non saranno ripetuti in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.

     Le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1042, si applicano per la residua durata della concessione, alle aziende che fruiscono delle provvidenze recate dalla presente legge.

 

          Art. 6.

     Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e le funivie ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge sarà istituito un piano finanziario sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti ed in ogni caso non superiore al 6,50 per cento, comprendente,

     all'attivo:

     a) l'importo annuo presunto dei prodotti dell'esercizio;

     b) gli eventuali sussidi e contributi corrisposti dagli enti locali per l'esercizio;

     al passivo:

     c) la quota annua di ammortamento ed interessi della somma effettivamente necessaria per i lavori relativi agli impianti fissi dedotto il valore di recupero dei materiali e degli impianti non utilizzabili per la trasformazione, il potenziamento e la modernizzazione;

     d) la quota annua di interessi sulla spesa prevista per l'acquisto del nuovo materiale rotabile e di esercizio o per la trasformazione di quello esistente, al netto del valore di ricupero del materiale rotabile, o di parte di esso, non utilizzabile;

     e) le quote annue di interessi ammesse nell'originario piano finanziario di concessione per la parte relativa al materiale rotabile non trasformato ed a quello di esercizio;

     f) le quote annue che saranno stabilite per il rinnovo degli impianti o dei materiali di cui alle lettere d) ed e) e per la costituzione degli altri fondi a norma dell'art. 5, comma secondo;

     g) l'importo annuo presunto delle spese dell'esercizio;

     h) la quota annua di ammortamento del disavanzo di puro esercizio riconosciuto ammissibile dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1952 per la parte non coperta dai sussidi integrativi d'esercizio i quali non saranno ripetuti in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.

     In base alle risultanze del piano finanziario anzidetto saranno determinate:

     1) la misura del contributo di cui all'art. 3, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo medesimo;

     2) la sovvenzione necessaria per l'esercizio di cui all'art. 2 della presente legge.

 

          Art. 7.

     Le sovvenzioni d'esercizio, accordate a norma degli articoli 2, 5 e 6 della presente legge, possono essere corrisposte a trimestri posticipati.

     I contributi accordati in applicazione dell'art. 3 della presente legge possono essere corrisposti, integralmente o parzialmente, in capitale con le modalità stabilite dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752.

     I contributi accordati in applicazione dell'art. 3 possono essere liquidati per quote non inferiori ad un decimo in proporzione dei lavori eseguiti o del materiale mobile e d'esercizio già costruito o approvvigionato.

     I contributi di cui allo stesso art. 3 possono essere messi a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

     Possono essere parimenti messe a disposizione per operazioni finanziarie le quote delle sovvenzioni di esercizio attribuite all'ammortamento dei disavanzi di cui all'art. 5, secondo comma, e all'art. 6, lettera h), previa trasformazione in sei annualità posticipate della quota di sovvenzione anzidetta.

 

          Art. 8.

     Le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia di esercizio, di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge saranno sottoposte a revisione entro un triennio dalla loro decorrenza allo scopo di determinare in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio l'importo definitivo delle sovvenzioni stesse da corrispondere per tutta la residua durata della concessione anche se prorogata ai sensi dell'art. 9. Il Ministro per i trasporti è però autorizzato a disporre con provvedimento motivato che tali sovvenzioni siano sottoposte ad ulteriore revisione allo scadere di un triennio successivo alla revisione come sopra disposta.

     Qualora, anche dopo la seconda revisione, intervengano mutamenti nelle condizioni economiche dell'esercizio, lo stesso Ministro è autorizzato a disporre una terza revisione [1] .

     I provvedimenti di revisione per l'aumento della sovvenzione d'esercizio saranno in ogni caso subordinati:

     a) alla condizione che il mutato rapporto tra prodotti e spese nelle voci considerate nei piani finanziari istituiti per la determinazione e revisione delle sovvenzioni sia tale da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione statale, sulla base dei criteri all'uopo indicati dalla commissione interministeriale di cui al successivo art. 10, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio;

     b) all'adozione da parte dei concessionari di tutte le economie compatibili con l'importanza dei servizi esercitati, anche ricorrendosi, ove sia possibile senza danno per l'economia delle zone servite, ad ulteriori trasformazioni, semplificazioni e riduzioni dei servizi in applicazione delle leggi vigenti [2] .

     Anche la decorrenza della terza revisione è fissata allo scadere del triennio d'efficacia della revisione precedente [3] .

     Ove nel corso del triennio intercorrente tra l'una e l'altra revisione si manifestino disavanzi d'esercizio rispetto ai quali risulti insufficiente la sovvenzione in atto, e che giustifichino l'intervento dello Stato per assicurare il regolare funzionamento dei servizi, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su conforme parere della commissione interministeriale prevista dal successivo art. 10, può concedere, nel triennio medesimo, integrazioni della sovvenzione di cui sopra [4] .

     Dette integrazioni non potranno, nel loro complesso, superare il 20 per cento della sovvenzione accordata ai sensi della presente legge e saranno recuperate a carico della maggior sovvenzione che risulterà dovuta in sede della successiva revisione [5] .

     Le presenti disposizioni valgono anche per le sovvenzioni determinate con provvedimenti di legge [6] .

     Viene revocato il beneficio dell'adeguamento delle sovvenzioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 ed è dichiarata, senz'altro, la decadenza della concessione, per il concessionario che non abbia attuato i provvedimenti di potenziamento tecnico ed economico approvati in base all'art. 3 nel termine di tempo di cui alla lettera b) dell'art. 1 della presente legge, salva la facoltà al Ministro per i trasporti, sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 10, di concedere una proroga per la durata non superiore ad un anno al termine anzidetto, qualora ricorrano, a suo giudizio, motivi di comprovata forza maggiore.

     In caso di decadenza della concessione si applicano gli articoli 14 e 15 della presente legge.

 

          Art. 9.

     Per le ferrovie, le tramvie e le filovie extraurbane e le funivie, ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge, la scadenza delle relative concessioni potrà essere prorogata sino a 25 anni, a partire dalla data di applicazione dei benefici stessi.

     Le indennità ed i corrispettivi di qualsiasi genere, eventualmente dovuti al concessionario alla fine della concessione, sono liquidati, per le opere e il materiale rotabile ammessi ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge al netto dei contributi accordati in applicazione del medesimo art. 3 limitatamente alla parte già corrisposta o vincolata per operazioni finanziarie.

 

          Art. 10.

     I provvedimenti per l'applicazione della presente legge saranno adottati dal Ministro per i trasporti su parere della Commissione interministeriale istituita in applicazione dell'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

     Ai fini della presente legge e qualora ricorrano argomenti interessanti regioni del territorio nazionale in cui già sia stato attuato l'ordinamento regionale detta Commissione è integrata da un rappresentante della Regione interessata, designato dalla Giunta regionale.

     Sempre ai fini della presente legge, nonchè ai fini della legge 14 giugno 1949, n. 410, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 4 della legge predetta, della Commissione, il parere della quale tiene luogo a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno parte anche altri due funzionari, l'uno amministrativo e l'altro tecnico, del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in materia di trasporti di cui due scelti fra funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, più un rappresentante degli autotrasportatori scelto dal Ministro per i trasporti e due rappresentanti del personale autoferrotramviario.

 

          Art. 11.

     Il termine per il risarcimento dei posti in soprannumero negli organici del personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, è prorogato di un triennio.

 

          Art. 12.

     Sui finanziamenti occorrenti al concessionario, per la parte di spesa non coperta dai contributi previsti dall'art. 3 della presente legge, è data facoltà al Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti, di concedere, per la durata di 25 anni, la garanzia sussidiaria dello Stato ad Istituti, Enti o Sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio ed a lungo termine, ad Istituti, Enti o Società di previdenza e di assicurazione ed all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

     Ai finanziamenti di cui sopra si estendono, in quanto applicabili, le condizioni e modalità di cui al decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

     Gli atti e contratti con i quali vengono concessi i finanziamenti suddetti e la garanzia statale, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

     Le relative formalità sono altresì esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Restano ferme le eventuali maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli istituti ed enti finanziatori. Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.

 

          Art. 13.

     Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge i concessionari di ferrovie, di tramvie e filovie extraurbane e di funivie, quando non ottengono la garanzia sussidiaria dello Stato, possono essere autorizzati a contrarre mutui garantiti da ipoteca a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, salvo quanto disposto coi successivi articoli 14 e 15.

 

          Art. 14.

     Nel caso in cui, essendosi pronunziata la decadenza a norma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, non si addivenga all'aggiudicazione della concessione, ai sensi dell'art. 6 di detto decreto, e non si adotti uno dei provvedimenti previsti nell'art. 7 del decreto medesimo, la concessione stessa, per le ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, può essere accordata alla Provincia, al Comune o al consorzio dei Comuni interessati; quella delle funivie e funicolari al Comune o al consorzio dei Comuni interessati.

     In pendenza della concessione il Ministro per i trasporti può affidare in via temporanea l'esercizio agli enti anzidetti.

     Nella eventualità che la concessione non sia fatta agli enti di cui sopra, e si addivenga alla demolizione della linea, il mutuante ha diritto di procedere sui beni ipotecati e lo Stato ha diritto di recuperare le somme corrisposte o vincolate sulle sovvenzioni e sui contributi accordati in applicazione della presente legge.

 

          Art. 15.

     Il valore di stima di cui all'art. 7, comma secondo, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, è determinato al netto dei contributi accordati a norma dell'art. 3 della presente legge limitatamente alla parte già corrisposta o vincolata per operazioni finanziarie.

     Per le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie che formino oggetto di nuova concessione a termine del precedente art. 14 il pagamento del prezzo di stima è a carico dell'Ente concessionario. Il prezzo di stima è determinato dal Ministero dei trasporti sentita l'Intendenza di finanza. Esso ne dà comunicazione al nuovo concessionario, ed a quello decaduto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

     Ciascuno degli interessati, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente, nei confronti dell'altra parte, le sue istanze contro il prezzo determinato dall'Ispettorato generale. In questo caso la somma corrispondente deve essere depositata dal nuovo concessionario alla Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di credito. Col deposito del prezzo di stima il nuovo concessionario acquista la proprietà degli impianti e dei materiali.

     Nel decidere sul prezzo l'autorità giudiziaria dispone per lo svincolo della somma depositata in favore di colui o di coloro cui essa spetti.

 

          Art. 16.

     Salvo quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della presente legge, in caso di cessazione, per qualunque causa, dell'esercizio di una linea o di un tronco di essa, e nei casi previsti dagli articoli 187 e 188 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, lo Stato avrà diritto di rilevare in tutto o in parte a prezzo di stima, con deduzione dell'ammontare dei contributi accordati in applicazione dell'art. 3 della presente legge, il materiale rotabile acquistato dal concessionario con i contributi medesimi.

     Il prezzo è determinato, in base al valore venale, dal Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentita l'Intendenza di finanza. Tale prezzo viene comunicato al concessionario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

     Il concessionario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente la sua istanza, nei confronti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro, contro il prezzo determinato. In questo caso, la somma corrispondente deve essere depositata dal Ministero del tesoro alla Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di credito. Col deposito del prezzo di stima lo Stato acquista l'intera proprietà del materiale rotabile.

     Nel decidere sul prezzo l'autorità giudiziaria dispone per lo svincolo della somma depositata in favore di colui o di coloro cui essa spetti.

     In caso di riscatto gli impianti eseguiti con i contributi di cui all'art. 3 della presente legge, sono gratuitamente reversibili allo Stato, per la parte coperta dai contributi medesimi, e dalle sovvenzioni di esercizio già corrisposte, a norma dell'art. 6, limitatamente alle quote attribuite all'ammortamento di detti impianti.

 

          Art. 17.

     Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

     Per il pagamento dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge il Ministero dei trasporti è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53, di lire un miliardo in ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55 e di lire 600 milioni nell'esercizio 1955-56.

     Le somme non impegnate in un esercizio finanziario dovranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

 

          Art. 18.

     Nel caso di normale scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la tempestiva rinnovazione, durante il periodo intercedente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte del nuovo concessionario, il Ministero dei trasporti è autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno, salvo proroga da concedersi per giustificati motivi per altri due anni, con decreto del Presidente della Repubblica da promuoversi di intesa tra il Ministro per i trasporti e quello per il tesoro.

 

          Art. 19.

     Alle aziende esercenti pubblici trasporti urbani municipalizzati o in maggioranza di proprietà dei Comuni e delle Provincie che, per l'approvvigionamento di nuovo materiale mobile destinato all'ammodernamento del sistema di trazione, non contraggono i mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, può venire concordato, in luogo del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, ma entro i limiti della somma stanziata dal decreto legislativo stesso, un contributo annuo fisso, per un periodo di quattro anni, in misura del 3 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

          Art. 20.

     Le norme di cui alla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche all'Azienda di navigazione interna lagunare di Venezia ed alla Società veneta per il tratto Venezia-Fusina.


[1]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1080.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1080.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1080.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1080.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1080.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 29 novembre 1971, n. 1080.