§ 52.1.10 – D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 338.
Provvedimenti per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata danneggiate da circostanze dipendenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:12/04/1946
Numero:338


Sommario
Art. 1.      Gli agenti di ruolo di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate in regime di concessione, sulle quali, a giudizio del Ministero dei trasporti [...]
Art. 2.      Gli agenti che non presentino la richiesta di collocamento in aspettativa entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto e quelli addetti a linee per le [...]
Art. 3.      Le spese per il personale mantenuto in servizio per la custodia degli impianti e del materiale ai sensi del primo comma del precedente art. 2, sono considerate spese di [...]
Art. 4.      Le somme che saranno corrisposte ai sensi dell'art. 27, lettera b) del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, per sussidi integrativi di esercizio, sono ripetibili, [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 52.1.10 – D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 338. [1]

Provvedimenti per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata danneggiate da circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

(G.U. 25 maggio 1946, n. 121).

 

     Art. 1.

     Gli agenti di ruolo di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate in regime di concessione, sulle quali, a giudizio del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) si prevede il ripristino del servizio, possono, a loro richiesta, essere collocati in una speciale posizione di aspettativa, durante la quale ad essi non compete alcun assegno.

     Il periodo dell'aspettativa, per il quale non sono dovuti contributi di previdenza e delle altre assicurazioni obbligatorie, non è computabile agli effetti della anzianità di carriera.

     Gli agenti che, in seguito alla riattivazione dell'esercizio riassumano servizio, potranno esservi mantenuti oltre i normali limiti per il collocamento in quiescenza, per un periodo di tempo pari alla aspettativa suindicata, qualora ancora in possesso dei prescritti requisiti di idoneità fisica.

 

          Art. 2.

     Gli agenti che non presentino la richiesta di collocamento in aspettativa entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto e quelli addetti a linee per le quali, a giudizio del Ministero dei trasporti, non sia possibile il ripristino del servizio, possono essere esonerati in applicazione dell'art. 26, comma 3°, del regolamento allegato al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, limitatamente al quantitativo eccedente quello indispensabile per la custodia degli impianti e del materiale.

     Agli esonerati che non abbiano maturato diritto a pensione spetta la liquidazione della indennità di buonuscita di cui al comma 3° e 6° dello stesso art. 26.

     In ogni caso quando l'esercizio sia ripristinato, gli esonerati in possesso dei prescritti requisiti d'idoneità fisica hanno diritto ad essere riassunti in servizio e reintegrati nella qualifica precedentemente ricoperta, nei limiti delle nuove esigenze dell'esercizio ed in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 9, comma 3°, lettera a) ed all'art. 26, comma 4°, del richiamato regolamento.

 

          Art. 3.

     Le spese per il personale mantenuto in servizio per la custodia degli impianti e del materiale ai sensi del primo comma del precedente art. 2, sono considerate spese di esercizio ai fini dei sussidi integrativi di cui all'art. 27, lettera b) del Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121.

 

          Art. 4.

     Le somme che saranno corrisposte ai sensi dell'art. 27, lettera b) del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, per sussidi integrativi di esercizio, sono ripetibili, con gli interessi, in misura non eccedente il cinque per cento, nel corso della concessione.

     La decorrenza, il numero delle annualità, il tasso di interesse, entro il limite indicato nel precedente comma, e le altre condizioni e modalità per il rimborso verranno stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346.

     L'obbligo dei concessionari di iscrivere annualmente nei propri bilanci le corrispondenti partite di debito decorre dalla data di notifica dei decreti anzidetti.

     I concessionari medesimi dovranno, tuttavia, annotare per memoria, nei bilanci di ciascun anno, i sussidi rimborsabili percepiti.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.