§ 17.3.74 - D.L. 15 febbraio 1968, n. 45 .
Norme integrative del decreto - legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:15/02/1968
Numero:45


Sommario
Art. 1.      La sospensione del corso dei termini prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è estesa, limitatamente ad un periodo di tre mesi, ai [...]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      I lavoratori autonomi titolari di aziende site nei comuni di cui al precedente art. 1, per ottenere il contributo di cui all'art. 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, [...]
Art. 4.      Nei comuni di cui al precedente art. 1, la sospensione della riscossione dei contributi prevista dall'art. 16 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, si applica per la [...]
Art. 5.      Il limite di spesa di lire l.500 milioni, di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevato a lire 2.000 milioni
Art. 6.      L'autorizzazione di spesa di lire 5.200 milioni, di cui all'art. 32 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevata a lire 6.875 milioni
Art. 7.      L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni, di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti quali risultano [...]
Art. 8.      L'autorizzazione di spesa di lire 80 milioni, di cui all'art. 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, è elevata a lire [...]
Art. 9.      Il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere, sui fondi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e su quelli di cui all'art. 35 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. [...]
Art. 10.      E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968, per la concessione di un [...]
Art. 11.      L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni, di cui all'art. 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevata a lire 9.525 milioni
Art. 12.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, è elevata da lire 9.000 milioni a [...]
Art. 13.      E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai [...]
Art. 14.      All'onere di lire 11.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968 si provvede con una corrispondente aliquota del provento [...]
Art. 15.      Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del gennaio 1968, le liste elettorali generali o lo schedario elettorale, le prossime elezioni [...]
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 17.3.74 - D.L. 15 febbraio 1968, n. 45 [1] .

Norme integrative del decreto - legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(G.U. 15 febbraio 1968, n. 41)

 

 

     Art. 1.

     La sospensione del corso dei termini prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è estesa, limitatamente ad un periodo di tre mesi, ai seguenti comuni [2] :

     provincia di Agrigento: Agrigento, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula;

     provincia di Palermo: Balestrate, Bisacquino, Borgetto, Caltavuturo, Chiusa Sclafani, Ciminna, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Monreale, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Scillato, Torretta, Ventimiglia Sicilia;

     provincia di Trapani: Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, nonché la frazione Casa Santa in comune di Erice.

     I termini della sospensione di cui al comma precedente decorrono dal 15 gennaio 1968.

     Nei comuni indicati nel presente articolo si applicano le altre disposizioni recate dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, salvo l'osservanza delle ulteriori prescrizioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

 

          Art. 2. [3]

     Nei comuni indicati al primo comma del precedente art. 1 i soggetti danneggiati dai terremoti del gennaio 1968, per poter beneficiare della sospensione della riscossione delle imposte prevista dal primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, debbono presentare domanda in carta libera, ai competenti uffici, entro il 15 aprile 1968.

 

          Art. 3.

     I lavoratori autonomi titolari di aziende site nei comuni di cui al precedente art. 1, per ottenere il contributo di cui all'art. 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, nonché l'esonero dal pagamento dei contributi di cui all'art. 17 del decreto medesimo, devono presentare domanda, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al competente ispettorato del lavoro che la trasmette, con il proprio parere, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale [4] .

     Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subìto gravi danni per effetto dei terremoti che hanno colpito i comuni indicati nel precedente art. 1.

 

          Art. 4.

     Nei comuni di cui al precedente art. 1, la sospensione della riscossione dei contributi prevista dall'art. 16 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, si applica per la rata di febbraio 1968 il cui recupero avverrà cumulativamente con la rata di ottobre 1968.

 

          Art. 5.

     Il limite di spesa di lire l.500 milioni, di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevato a lire 2.000 milioni.

 

          Art. 6.

     L'autorizzazione di spesa di lire 5.200 milioni, di cui all'art. 32 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevata a lire 6.875 milioni.

     La maggiore somma di lire 1.675 milioni è destinata ai seguenti interventi:

sovvenzioni per urgenti riparazioni a fabbricati rurali L. 350 milioni

spese per la raccolta e il mantenimento di bestiame disperso L. 550 milioni

sovvenzione per la ricostituzione di scorte vive e morte L. 775 milioni.

 

          Art. 7.

     L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni, di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti quali risultano specificati nel decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, è elevata a lire 900 milioni.

 

          Art. 8.

     L'autorizzazione di spesa di lire 80 milioni, di cui all'art. 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, è elevata a lire 130 milioni.

 

          Art. 9.

     Il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere, sui fondi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e su quelli di cui all'art. 35 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ordini di accreditamento a favore dei medici e dei veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Per gli acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al precedente art. 7, il Ministero della sanità può provvedere a trattativa privata fino ad un importo per ciascun contratto non superiore a lire 20 milioni.

 

          Art. 10.

     E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968, per la concessione di un contributo straordinario all'Associazione della Croce Rossa Italiana a fronte delle spese sostenute per la gestione ed il funzionamento dei servizi sanitari approntati per l'assistenza sanitaria e generica alle popolazioni della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 [5].

     L'Associazione della Croce Rossa Italiana dovrà presentare al Ministero della sanità rendiconto delle spese sostenute.

 

          Art. 11.

     L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni, di cui all'art. 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevata a lire 9.525 milioni.

     La maggiore somma di lire 3.825 milioni e destinata ai seguenti interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica L. 3.100 milioni

b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario L. 725 milioni

 

          Art. 12.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, è elevata da lire 9.000 milioni a lire 13.200 milioni.

     A carico di detta spesa è ammessa l'esecuzione delle opere provvisorie di fognatura, condotte idriche, impianti elettrici e di quant'altro occorra a servizio dei ricoveri costruiti per le famiglie sinistrate.

 

          Art. 13.

     E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi [6]:

spese per la tutela e l'assistenza delle collettivita' italiane all'estero L. 100 milioni

sussidi per l'assistenza di connazionali all'estero L. 150 milioni

 

          Art. 14.

     All'onere di lire 11.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968 si provvede con una corrispondente aliquota del provento derivante dall'emissione dei certificati di credito di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 dello stesso decreto-legge.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del gennaio 1968, le liste elettorali generali o lo schedario elettorale, le prossime elezioni politiche saranno effettuate utilizzando le liste elettorali sezionali recuperate presso le commissioni elettorali mandamentali o presso i comuni stessi.

     Nei comuni di Santa Margherita di Belice e di Montevago, per i quali sono state recuperate soltanto le liste sezionali usate per le elezioni regionali dell'11 giugno 1967, le commissioni elettorali comunali debbono provvedere alla compilazione delle liste sezionali dei rispettivi comuni, oltre che in base alle predette liste recuperate, anche sulla scorta di altri atti e registri in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi i cittadini che compiranno il ventunesimo anno di età entro il 30 giugno 1968, verranno immediatamente rimesse alla commissione elettorale mandamentale per l'esame e l'approvazione.

     Le operazioni di cui al secondo comma dovranno essere completate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le liste ricompilate verranno depositate nella segreteria comunale per cinque giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Il sindaco darà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

     La ricostituzione delle liste e degli schedari elettorali dei comuni di cui al primo comma sarà effettuata con la prima revisione semestrale utile successiva al compiuto riordinamento delle rispettive anagrafi delle popolazioni residenti.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 18 marzo 1968, n. 240.

[2]  Alinea così modificato dalla legge di conversione

[3]  Articolo così modificato dalla legge di conversione

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione. Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 10 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[5]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 300 milioni dall'art. 50 del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79.

[6]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 450 milioni dall'art. 51 del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79.