§ 17.2.58 – L. 30 novembre 1970, n. 953.
Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani di taluni comuni della valle del Belice impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:30/11/1970
Numero:953


Sommario
Art. 1.      I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni della valle del Belice, indicati nel primo comma dell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, i cui abitati sono [...]
Art. 2.      La domanda diretta ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1 deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio [...]
Art. 3.      I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni della valle del Belice di cui all'art. 1 che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 4.      I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la ferma di [...]
Art. 5.      I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 [...]
Art. 6.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, [...]


§ 17.2.58 – L. 30 novembre 1970, n. 953. [1]

Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani di taluni comuni della valle del Belice impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo della valle stessa.

(G.U. 12 dicembre 1970, n. 314).

 

     Art. 1.

     I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni della valle del Belice, indicati nel primo comma dell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente a causa dei terremoti del gennaio 1968, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1971, 1972 e 1973, sono ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo della valle.

     La disposizione del comma precedente si applica anche ai giovani iscritti nelle liste di leva del comune di Roccamena, indicato nel secondo comma del citato art. 26, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni suindicati.

 

          Art. 2.

     La domanda diretta ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1 deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto attestante che è stata presentata allo stesso comune domanda per prestare un servizio civile della stessa durata di quello militare per la ricostruzione e lo sviluppo della valle del Belice.

 

          Art. 3.

     I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni della valle del Belice di cui all'art. 1 che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni, per adempiere al servizio civile di ricostruzione e sviluppo della valle.

 

          Art. 4.

     I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

     I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente art. 3 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo della valle del Belice.

     Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

 

          Art. 5.

     I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile entro un anno dalla data in cui hanno ottenuto i benefici.

     Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio civile è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

 

          Art. 6.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, sentito il presidente della Regione siciliana, saranno stabilite le modalità di espletamento del servizio civile di cui all'art. 1 e saranno indicati gli uffici competenti per il rilascio della documentazione attestante l'adempimento del servizio stesso agli effetti del precedente art. 4.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.