§ 17.2.67 – L. 6 giugno 1975, n. 206.
Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:06/06/1975
Numero:206


Sommario
Art. unico.      L'art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente


§ 17.2.67 – L. 6 giugno 1975, n. 206. [1]

Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

(G.U. 16 giugno 1975, n. 156).

 

     Art. unico.

     L'art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:

     "Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'art. 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente:

     "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di L. 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L. 71.890 milioni, L. 16.535 milioni, L. 10.705 milioni, L. 19.905 milioni e L. 19.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, di L. 35.000 milioni nell'anno 1975, di L. 50.000 milioni nell'anno 1976, di L. 60.000 milioni nell'anno 1977 e di L. 21.000 milioni nell'anno 1978".

     Al maggior onere di L. 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.