§ 17.2.77 – D.L. 24 giugno 1978, n. 299.
Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:24/06/1978
Numero:299


Sommario
Art. 1.      Per il completamento, nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della [...]
Art. 2.      Il primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituito dai seguenti
Art. 3.      Il penultimo comma dell'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter. 
Art. 4 quater. 
Art. 4 quinquies. 
Art. 4 sexies. 
Art. 5.      All'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è aggiunto il seguente comma
Art. 6.      Coloro che hanno titolo ad usufruire dei benefici di cui all'art. 5 del presente decreto devono presentare la relativa domanda all'ispettorato generale per le zone [...]
Art. 7.      Il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981
Art. 7 bis. 
Art. 8.      Per le maggiori spese dipendenti dagli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici ed eseguite dal provveditorato alle opere pubbliche [...]
Art. 8 bis. 
Art. 9.      Per tutte le opere pubbliche edilizie che si eseguono ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. [...]
Art. 9 bis. 
Art. 9 ter. 
Art. 9 quater. 
Art. 10.      All'onere di lire 33.250 milioni derivante, per l'anno finanziario 1978, dall'applicazione del presenta decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.2.77 – D.L. 24 giugno 1978, n. 299. [1]

Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(G.U. 27 giugno 1978, n. 177).

 

     Art. 1.

     Per il completamento, nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 87 miliardi.

     Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, provvedendo -- ove tecnicamente possibile -- alla riduzione delle previsioni progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalità delle opere stesse [2].

     Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione nei comuni di cui al primo comma, per la demolizione e lo sgombero di ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumità, nonchè per gli interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nello art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi. Nella realizzazione delle opere dovrà tenersi conto delle esigenze di ciascun comune in rapporto allo stato della ricostruzione [3].

     A valere sullo stanziamento di cui al comma precedente, una somma non superiore a lire 6 miliardi sarà utilizzata nei comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

     La somma complessiva di lire 152 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è stanziata sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 27 miliardi per l'anno 1978, di lire 45 miliardi per l'anno 1979 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

 

          Art. 2.

     Il primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituito dai seguenti [4]:

     "Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:

     dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;

     da quattro membri eletti dal consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;

     dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

     da un rappresentante della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;

     da un rappresentante della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;

     da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     dall'ufficiale sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo.

     Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune.

 

          Art. 3.

     Il penultimo comma dell'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti [5]:

     "La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge.

     Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonchè all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo" [6].

 

          Art. 4. [7]

 

          Art. 4 bis. [8]

     1. Nei comuni indicati nell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e nell'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare da ricostruire, sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili.

     2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178. Per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.

     3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni è pari a quello determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984n. 80.

     4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'art. 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64, il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.[Omissis]

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

     6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80".

     7. Fermo quanto previsto dall'art. 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, i comuni possono anche richiedere di provvedere all'attuazione dei piani particolareggiati previsti dalla legge della regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, con le modalità e le procedure di cui all'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le quali provvedono, altresì, all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni.

     8. E' abrogato l'art. 17 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

     9. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate sino al 31 dicembre 1983 dall'art. 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e sino al 31 dicembre 1986 dall'art. 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1990. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi occorrenti per l'agibilità, la funzionalità e la demolizione dei ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a carico dei fondi all'uopo previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     10. Agli effetti del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dall'art. 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, le aree e gli immobili già di proprietà degli ex enti ospedalieri beneficianti del trasferimento nelle zone di nuovo insediamento passano a far parte del patrimonio dei comuni senza alcun vincolo di destinazione d'uso e nella piena disponibilità degli stessi.

     11. I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento delle attività connesse all'opera di ricostruzione, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.

     12. Ai comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sugli stanziamenti di cui al presente articolo, sono riservate somme non superiori a lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989.

     13. Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice.

     14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti dei fondi all'uopo previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alla commissione di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il piano di riparto predisposto dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'art. 2 della legge della regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, e per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove la commissione non si pronunci entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo.

 

          Art. 4 ter. [9]

 

          Art. 4 quater. [10]

     Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari è concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5% della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:

     a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;

     b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;

     c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;

     d) per opere necessarie alla funzionalità del lotto e dell'immobile.

     Il contributo suppletivo è concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

 

          Art. 4 quinquies. [11]

     In riferimento ai benefici previsti dal presente decreto-legge restano ferme le domande di contributo presentate ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1968, n. 241, salva la facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, come modificato dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504.

     Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario è concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1968 dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorché l'immobile sia stato oggetto di più trasferimenti [12].

 

          Art. 4 sexies. [13]

     In caso di decesso del proprietario danneggiato, i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto d'uso di una unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite che non sia erede.

     E' consentita agli aventi diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, la ricostruzione delle unità immobiliari, ubicate in zone da trasferire, su area propria o comunque disponibile, purchè sita nell'ambito del comune.

     E' consentita la ricostruzione sullo stesso lotto di più unità immobiliari, anche se non appartenenti allo stesso proprietario. In tal caso le superfici potranno essere accorpate in un unico fabbricato.

 

          Art. 5.

     All'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è aggiunto il seguente comma:

     "Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'immobile sinistrato alla data del sisma, possono chiedere il contributo di cui al primo comma e procedere al ripristino dell'immobile stesso, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia per qualsiasi motivo provveduto nel termine relativo".

 

          Art. 6.

     Coloro che hanno titolo ad usufruire dei benefici di cui all'art. 5 del presente decreto devono presentare la relativa domanda all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [14].

 

          Art. 7.

     Il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

     Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento degli uffici di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

 

          Art. 7 bis. [15]

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1978 gli impiegati non di ruolo di cui all'art. 18 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, sono collocati a domanda, in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono.

     Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo così valutato è utile ai fini del compimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore [16].

 

          Art. 8.

     Per le maggiori spese dipendenti dagli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici ed eseguite dal provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e successive modificazioni ed integrazioni, lo stanziamento previsto dall'art. 6 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente integrato di lire 6.250 milioni.

     Detta somma di lire 6.250 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, per essere assegnata al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

 

          Art. 8 bis. [17]

     Nei comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le limitazioni relative alle assunzioni di personale, di cui all'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e di cui al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299, non si applicano sino alla data del 31 dicembre 1983.

 

          Art. 9.

     Per tutte le opere pubbliche edilizie che si eseguono ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed ai sensi del presente decreto, non si applica il disposto di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, concernente le opere d'arte negli edifici pubblici.

 

          Art. 9 bis. [18]

     Per le esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 4-bis, 4-ter e 4-quinquies è stanziata la somma di lire 50 miliardi.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1981.

     Le disposizioni degli articoli 4-bis, 4-ter- 4-quater e 4-quinquies si applicano altresì ai comuni indicati nell'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, nei limiti dello stanziamento di lire 10 miliardi previsto nell'articolo medesimo.

 

          Art. 9 ter. [19]

     Per le finalità di cui alla lettera b) dell'art. 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stanziata la somma di lire 1 miliardo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.

 

          Art. 9 quater. [20]

     Gli stanziamenti previsti dal presente decreto-legge vengono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

 

          Art. 10.

     All'onere di lire 33.250 milioni derivante, per l'anno finanziario 1978, dall'applicazione del presenta decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9011 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     ll presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 4 agosto 1978, n. 464.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464.

[4] Alinea così sostituito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464.

[5] Alinea così sostituito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464.

[6] Capoverso così sostituito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464.

[7] Articolo modificato dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464 e ora abrogato dall'art. 18 della L. 7 marzo 1981, n. 64.

[8] Gli originari articoli 4 bis e 4 ter, inseriti dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464 sono stati così sostituiti dal presente articolo per effetto dell'art. 13 bis del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464 e ora abrogato dall'art. 13 bis del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464 e ora così sostituito dall'art. 12 della L. 7 marzo 1981, n. 64.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464.

[12] Comma già sostituito dall'art. 13 della L. 7 marzo 1981, n. 64 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L. 13 agosto 1984, n. 462.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 25 della L. 7 marzo 1981, n. 64.

[14] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, per effetto dell'art. 24 della L. 7 marzo 1981, n. 64, fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 64/1981.

[15] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464.

[16] Comma così sostituito dall'art. 22 della L. 7 marzo 1981, n. 64.

[17] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464 e ora così sostituito dall'art. 28 della L. 7 marzo 1981, n. 64.

[18] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464.

[19] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464.

[20] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 agosto 1978, n. 464.