§ 98.1.26306 - Legge 21 novembre 1985, n. 662.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, recante interventi urgenti in favore dei cittadini [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/11/1985
Numero:662


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, recante interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la [...]


§ 98.1.26306 - Legge 21 novembre 1985, n. 662.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, recante interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati.

(G.U. 23 novembre 1985, n. 276)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, recante interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. - 1. Alle imprese distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso del 19 luglio 1985 non si applicano, per l'anno 1985, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni; dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni; nonchè dell'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

     2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenuti successivamente alla data del 19 luglio 1985 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi. I soggetti medesimi devono comunque comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1985 le eventuali operazioni effettuate dal 19 luglio 1985, in relazione alle quali gli adempimenti previsti agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati al 31 dicembre 1985.

     3. Gli edifici ricostruiti ai sensi e con le provvidenze del presente decreto-legge godranno degli stessi benefici fiscali dei quali usufruivano quelli distrutti a causa della catastrofe del 19 luglio 1985.

     4. I termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico delle imprese distrutte o gravemente danneggiate dall'evento del 19 luglio 1985, per i periodi di paga in scadenza dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985, sono prorogati di sei mesi.

     5. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutte dall'evento del 19 luglio 1985 nel comune di Tesero sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     6. Per conseguire le agevolazioni tributarie e contributive previste dal presente decreto-legge deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo. Dette agevolazioni non comportano per i beneficiari nè il pagamento di interessi nè altri oneri".

     All'art. 5, le parole: "nella località Stava nel comune di Tesero" sono sostituite dalle seguenti: "nella località di Stava ed in via Molini nel comune di Tesero".

     All'art. 8:

     al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvedono, ciascuno per la parte di competenza, all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dai seguenti movimenti franosi:";

     al comma 2, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente:

     "3-bis) frana in località Presura in comune di Impruneta (Firenze)".

     L'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente art. 8, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, è autorizzata per gli anni finanziari dal 1985 al 1989 la complessiva spesa di lire 56 miliardi da ripartire, in ragione di lire 40 miliardi, 2 miliardi, 10 miliardi e 4 miliardi, rispettivamente per le finalità di cui ai punti 1), 2), 3) e 3-bis) del comma 2 del precedente art. 8. La predetta somma di lire 56 miliardi è iscritta, quanto a lire 51 miliardi, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e, quanto a lire 5 miliardi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     2. La quota relativa a ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 viene determinata in lire 15 miliardi, di cui lire 13.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e lire 1.200 milioni da iscrivere in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La quota relativa all'anno 1988 è determinata in lire 6 miliardi, da iscrivere quanto a lire 5.300 milioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 700 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".

     Dopo l'art. 10, è inserito il seguente:

     "Art. 10-bis. - 1. Al fine di provvedere con urgenza alla ricognizione su tutto il territorio nazionale degli invasi e dighe di ritenuta, in esercizio o in corso di esecuzione, comunque destinati all'accumulo delle acque, a completamento di quelli già classificati ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad effettuare il rilevamento, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati mediante affidamento in concessione a ditte specializzate con il sistema della trattativa privata.

     2. La relativa spesa valutabile in 4.500 milioni di lire è a carico del fondo per la protezione civile e sarà accreditata al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363".

     All'art. 11:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo"; quanto a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e a lire 6 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento "Difesa del suolo"";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base di un piano di riparto da redigersi dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste".