§ 2.8.62 - Legge 13 maggio 1985, n. 198.
Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:13/05/1985
Numero:198


Sommario
Art. 1.      A favore delle aziende agricole singole o associate danneggiate dalle eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarietà [...]
Art. 2.      I contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono elevati rispettivamente a lire 2,5 milioni e a lire 8 milioni.
Art. 3.      Le misure di pronto intervento previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, comprendono anche interventi diretti al ricovero, alla cura ed [...]
Art. 4.      Nell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
Art. 5.      L'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      E' riconosciuto per l'anno 1985, in deroga al disposto di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 [...]
Art. 7.      Per gli anni 1985 e 1986, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito per [...]
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, è sostituito dai seguenti:
Art. 9.      Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei [...]
Art. 10.      Alle imprese operanti nel settore della lavorazione, del commercio all'ingrosso e della esportazione dei prodotti del comparto florovivaistico ed orticolo, esercenti nelle zone riconosciute [...]
Art. 11.      Nella legge 15 ottobre 1981, n. 590, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
Art. 12.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per lire 200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 nello stato di [...]
Art. 13.      La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 2.8.62 - Legge 13 maggio 1985, n. 198.

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(G.U. 21 maggio 1985, n. 118).

 

     Art. 1.

     A favore delle aziende agricole singole o associate danneggiate dalle eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato della somma di 300 miliardi di lire, con riserva di ulteriori incrementi in relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere stati riportati dalle strutture e particolarmente dalle colture arboree.

     A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente comma, fanno carico gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, valutati in complessive lire 35 miliardi, corrispondenti alle somme da iscrivere sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 concernenti interessi passivi per operazioni di indebitamento.

 

          Art. 2.

     I contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono elevati rispettivamente a lire 2,5 milioni e a lire 8 milioni.

 

          Art. 3.

     Le misure di pronto intervento previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, comprendono anche interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame ed all'acquisto di mangimi e lettimi; al ripristino delle strutture ed infrastrutture, con particolare riguardo alle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico.

     Limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge gli interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame di cui al precedente comma possono essere adottati anche a favore degli allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli.

 

          Art. 4.

     Nell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739".

     Le provvidenze previste dalla predetta lettera d) non sono cumulabili con i contributi della Comunità economica europea per la riconversione colturale.

     Le provvidenze di cui alla predetta lettera d) possono essere concesse, limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai capannoni per allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli.

 

          Art. 5.

     L'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:

     "Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

     Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verifichino per due o più anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtù di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, è elevata a dieci anni.

     Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso di interesse legale aumentato di tre punti.Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate. Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subìto, da comprovarsi mediante l'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso in cui non venga rilasciata in tempo utile, potrà essere sostituita da una perizia giurata da presentare entro i sei mesi successivi.In difetto, l'azienda verrà dichiarata decaduta dai benefici di cui al presente articolo ed il debito contributivo verrà riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537".

 

          Art. 6.

     E' riconosciuto per l'anno 1985, in deroga al disposto di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1984, a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento e a validità prorogata dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

     Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende colpite dalle avversità di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

          Art. 7.

     Per gli anni 1985 e 1986, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito per ulteriori novanta giorni all'anno agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese agricole tenute al versamento del contributo previsto dal primo comma dell'articolo 19 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 457, che a causa delle calamità di cui all'articolo 1 della presente legge, abbiano subìto un danno non inferiore al 35 per cento del prodotto lordo vendibile. Detto beneficio è concesso a domanda, in deroga al requisito occupazionale previsto dall'ultimo comma del precitato articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nei confronti del personale in forza presso le aziende alla data del verificarsi dell'evento.

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, è sostituito dai seguenti:

     "Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subìto un danno in misura non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche.

     Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati".

     All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, dopo la parola "precedente" è aggiunta la parola "primo".

 

          Art. 9.

     Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni [1].

     In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, ed agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate di una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subìti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.

     Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

     Per le finalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma quarto, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi.

 

          Art. 10.

     Alle imprese operanti nel settore della lavorazione, del commercio all'ingrosso e della esportazione dei prodotti del comparto florovivaistico ed orticolo, esercenti nelle zone riconosciute danneggiate dalle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone e mantengano gli occupati alla data dell'evento calamitoso, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del biennio successivo al periodo di sospensione.

     Limitatamente al 1985, alle aziende esportatrici dei comparti floricolo ed orticolo, site nelle zone colpite dalle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone, sono estesi i benefici della Cassa per l'integrazione dei salari di cui alla legge 8 agosto 1982, n. 457, per un massimo di centottanta giorni.

 

          Art. 11.

     Nella legge 15 ottobre 1981, n. 590, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

     "Art. 6-bis. Per il ripristino e la ricostruzione delle opere edilizie danneggiate a seguito delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e per le quali sia richiesto il rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di concessione, di cui all'articolo 3 della stessa legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto".

 

          Art. 12.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per lire 200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e, per lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "difesa del suolo".

     All'onere di lire 30 miliardi, derivante dall'attuazione dell'articolo 9 della presente legge per l'anno 1985 e di lire 30 miliardi per ciascuno dei quattro anni successivi, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 13.

     La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1992, n. 505.