§ 38.4.1 - R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.
Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:28/04/1938
Numero:1165


Sommario
Art. 1.      I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche possono, oltre che da privati e da società, essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle leggi [...]
Art. 2.      L'Istituto nazionale della previdenza sociale può erogare in prestiti per case popolari od economiche ed in conferimenti al capitale della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca [...]
Art. 3.      L'Istituto di emissione e le Casse di risparmio ordinarie possono fare anticipazione sulle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro
Art. 4.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni che intraprendano direttamente la costruzione di case popolari, nonché agli istituti autonomi per case popolari, a [...]
Art. 5.      L'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a cooperative edilizie a proprietà individuale, ha inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data in [...]
Art. 6.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle stesse condizioni previste dall'art. 4, i mutui occorrenti al Ministero dell'Africa Italiana per costruire, nelle colonie, case [...]
Art. 7.      Qualora da parte di cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti siasi proceduto alla costruzione di più fabbricati il cui fabbisogno, in seguito ad ampliamento del programma [...]
Art. 8.      Le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti che abbiano venduto o vendano, nei modi di legge, aree esuberanti o locali non destinati ad uso di abitazione, oltre all'obbligo di [...]
Art. 9.      Nei fabbricati di cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti, possono adibirsi ove ricorrano speciali circostanze che lo giustifichino, locali ad uso di botteghe e di magazzini, [...]
Art. 10.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuar
Art. 11.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a mutuare, in aggiunta alle somme già concesse alle società cooperative edilizie tra il personale ferroviario, un'altra somma fino alla [...]
Art. 12.      I soci che alla data del 1° ottobre 1925 facevano parte di cooperative le quali, per non avere conseguito entro il 31 dicembre stesso anno il finanziamento occorrente alle costruzioni, siano [...]
Art. 13.      Previa autorizzazione da darsi, volta per volta, dal Ministro per le finanze, la Cassa depositi e prestiti, nel deliberare a favore di cooperative edilizie composte da impiegati e pensionati [...]
Art. 14.      Le somme di cui all'art. 13 sono dalla Cassa depositi e prestiti somministrate alle cooperative mutuatarie al saggio da stabilirsi a termine dell'art. 4 dopo concessi i singoli mutui e [...]
Art. 15.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in corrispondenza ai versamenti eseguiti dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per mutui suppletivi a favore di cooperative edilizie tra [...]
Art. 16.      Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati
Art. 17.      I soci delle cooperative di cui al n. 2) dell'art. 1 ed ai nn. 7) ed 8) dell'art. 16, non possono avere una quota sociale superiore a lire 30.000 o tante azioni il cui valore nominale superi [...]
Art. 18.      Trascorsi i 30 giorni dall'adempimento delle formalità di trascrizione ed affissione previste dall'art. 17 le cooperative non possono più godere, per gli atti successivamente compiuti, delle [...]
Art. 19.      L'approvazione delle norme statutarie della sezione speciale di una società di mutuo soccorso, quando si tratti di società operaia, legalmente riconosciuta giusta la L. 15 aprile 1886, n. 3418, [...]
Art. 20.      Il Ministro per le corporazioni, qualora le società e le sezioni costituende, nonché le sezioni delle società di mutuo soccorso, di cui all'art. 19, non risultino informate a sincere finalità [...]
Art. 21.      Quando sia riconosciuto il bisogno di alloggi per le classi meno agiate, i comuni sono autorizzati, oltre che a concorrere nella dotazione di istituti per case popolari, a provvedere alla [...]
Art. 22.      Con regio decreto può essere costituito in ciascun capoluogo di provincia un Istituto autonomo provinciale per le case popolari che svolgerà la propria attività a beneficio delle classi meno [...]
Art. 23.      Nei capoluoghi di provincia dove già esistono regolarmente costituiti enti od istituti per case popolari questi, con decreto del Ministro pei lavori pubblici, sono riconosciuti come Istituti [...]
Art. 24.      Qualora nello stesso capoluogo di provincia o in uno stesso comune esista più di un ente od istituto per case popolari, ove se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, può esserne disposta la [...]
Art. 25.      Con decreto del Ministro pei lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, possono essere incorporati negli istituti autonomi provinciali o nelle rispettive sezioni anche le gestioni [...]
Art. 26.      Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 23, enti od istituti siano riconosciuti come istituti autonomi provinciali o come sezioni locali, i detti istituti provinciali e le dette sezioni si [...]
Art. 27. 
Art. 28.      Con regio decreto, su proposta del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è costituito un Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi provinciali con lo scopo di [...]
Art. 29.      Può essere data facoltà agli istituti per case popolari di sostituirsi, riscattandone le attività, alle cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale, con organizzazione insufficiente, [...]
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32.      Gli istituti per case popolari - riconosciuti a sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al [...]
Art. 33.      Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all'articolo 32, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro
Art. 34.      Ferme restando le disposizioni riflettenti gli alloggi costruiti col concorso dello Stato, il Ministro per i lavori pubblici può autorizzare i comuni e gli istituti per case popolari a vendere [...]
Art. 35.      Il prezzo di vendita sarà quello corrente e può essere pagato nel caso di vendita dilazionata, per una quarta parte all'atto del compromesso e, per il rimanente, in 25 rate annuali comprensive [...]
Art. 36.      Gli enti di cui all'art. 34 hanno diritto di richiedere ai creditori ipotecari la divisione dell'ipoteca gravante sullo stabile venduto fra i vari appartamenti costituenti lo stabile stesso, [...]
Art. 37.      Alle persone ed agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli istituti per case popolari e delle società ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, oltre all'interesse [...]
Art. 38.      I comuni e gli istituti per case popolari possono ottenere nei limiti di spesa di cui al R.D.L. 10 marzo 1926, n. 386 convertito nella L. 25 novembre 1926, n. 2086, il concorso dello Stato per [...]
Art. 39.      E' consentito che i contratti di affitto stipulati con patto di futura vendita ai sensi del 1° comma dell'art. 38, siano trasformati in contratti di semplice locazione ove intervenga il consenso [...]
Art. 40.      All'assegnazione del concorso statale a favore dei comuni od istituti di cui all'art. 38 si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici
Art. 41.      Il concorso dello Stato viene ragguagliato, per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa consentita per l'acquisto delle aree e per le costruzioni ed è corrisposto per una metà [...]
Art. 42.      Il trasferimento della proprietà degli alloggi costruiti col concorso dello Stato, locati con patto di futura vendita, si effettua col contratto di compra-vendita da stipularsi allo scadere [...]
Art. 43.      Gli enti finanziatori delle costruzioni eseguite o da eseguirsi col concorso dello Stato, ai sensi dell'art. 38, sono autorizzati a coprirsi con ipoteca fondiaria di garanzia anche soltanto per [...]
Art. 44.      Sulle aree, che siano state o siano destinate da parte della società, degli istituti e dei privati contemplati nell'articolo 16, alla costruzione di case popolari od economiche, il comune ha [...]
Art. 45.      I comuni sono autorizzati
Art. 46.      La dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti dell'esproprio di terreni, fabbricati, cave e fornaci occorrenti per la costruzione di case popolari od economiche, è pronunziata dal prefetto [...]
Art. 47.      Qualora si tratti della costruzione di case popolari od economiche che beneficiano del concorso o del contributo dello Stato, l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei [...]
Art. 48. 
Art. 49.      Sono considerate case economiche agli effetti del presente testo unico quelle costruite da privati o da istituti società ed enti di cui ai nn. 1°, 3°, 6°, 7° e 8° dell'art. 16, per essere [...]
Art. 50.      L'approvazione preventiva dei progetti di case popolari od economiche è demandata ai prefetti che ne vigileranno la esatta esecuzione ed accerteranno l'osservanza delle condizioni di legge, [...]
Art. 51.      Al Ministero dei lavori pubblici è demandata la vigilanza da esercitarsi anche mediante ispezioni, sulle società, enti, istituti, o sezioni, e privati, in quanto costruiscano case popolari od [...]
Art. 52.      Il compratore può essere ammesso a pagare il prezzo del terreno e della casa in rate annuali, semestrali, mensili o quindicinali. Le rate comprendono interesse e quota di ammortamento ovvero [...]
Art. 53.      Salvo le disposizioni riflettenti le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il socio proprietario di casa popolare od economica [...]
Art. 54.      I costruttori o gli acquirenti di case popolari od economiche i quali estinguano il loro debito col sistema dell'ammortamento, possono garantire il prestito - ferma rimanendo la ipoteca di primo [...]
Art. 55.      Le società e gli enti per l'acquisto o la costruzione di case popolari od economiche, ovvero i soci divenuti proprietari delle case, o comunque acquirenti delle medesime, sono tenuti [...]
Art. 56.      Le società cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti sono tenute all'assicurazione dei fabbricati sociali contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della caduta del [...]
Art. 57.      Per l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 56 (1° comma) è responsabile il consiglio di amministrazione della cooperativa. Il consiglio medesimo è tenuto a segnalare i soci [...]
Art. 58.      Sino alla totale estinzione del debito non possono essere apportate modifiche o varianti allo stabile, accessori e pertinenze, né imposti oneri o servitù, ove non intervenga previamente il [...]
Art. 59.      Il regolamento di cui all'art. 393 detterà le norme in base alle quali i titolari di case economiche o popolari potranno addivenire nell'ipotesi di necessario trasferimento - e senza loro [...]
Art. 60.      Salvo le disposizioni dell'art. 80, non può procedersi all'espropriazione della casa popolare od economica che in mancanza di altri beni mobili od immobili, fatta eccezione per i crediti [...]
Art. 61.      L'Istituto mutuante, qualora l'ente od il socio mutuatario sia in arretrato col pagamento di una semestralità, può, indipendentemente da ogni atto di esecuzione, chiedere al presidente del [...]
Art. 62.      Salvo le disposizioni particolari concernenti i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, quelli accordati da altri istituti ai sensi del presente testo unico debbono essere garantiti da [...]
Art. 63.      Le somministrazioni delle somme mutuate da istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti hanno luogo a rate correlativamente allo sviluppo delle costruzioni
Art. 64.      Gli impiegati e i salariati di pubbliche amministrazioni pei quali è ammessa dalle disposizioni vigenti la cessione del quinto dello stipendio o della mercede, hanno facoltà di rilasciare [...]
Art. 65.      Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei [...]
Art. 66.      Il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, determina le garanzie che, nell'interesse della Cassa depositi e prestiti, devono sostituire od integrare, ove sia [...]
Art. 67.      Col pagamento della quota mensile di ammortamento a cominciare da quella successiva alla data di entrata in vigore del presente testo unico gli assegnatari sono obbligati a corrispondere [...]
Art. 68.      Il fondo del 4% è destinato esclusivamente alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi che a tenore delle disposizioni contenute nel capo secondo del titolo XI
Art. 69.      Indipendentemente dalla sorveglianza spettante al Ministero dei lavori pubblici, la Cassa depositi e prestiti vigila a che le cooperative provvedano alla costituzione del fondo di cui all'art. [...]
Art. 70.      Per gli impiegati civili e militari, passati in virtù di speciali disposizioni legislative o regolamentari alla dipendenza di pubbliche amministrazioni, enti pubblici non statali o società [...]
Art. 71.      Sul mutui concessi in base al presente testo unico, dagli istituti indicati negli artt. 1 e 4, agli enti, alle società e loro soci di cui all'art. 16, può lo Stato contribuire al pagamento di [...]
Art. 72. 
Art. 73.      Le disponibilità di contributo erariale comunque verificatesi prima o dopo il collaudo delle costruzioni, possono essere assegnate dal Ministro per i lavori pubblici come contributo nel [...]
Art. 74.      Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di pronunciare insindacabilmente la decadenza dal già concesso contributo erariale, in confronto di quelle cooperative le quali, entro il termine di [...]
Art. 75.      Gli enti costruttori di case popolari od economiche fruenti di contributo erariale sono tenuti a produrre al Ministero dei lavori pubblici, in doppia copia, i progetti esecutivi completi delle [...]
Art. 76.      Le cooperative fruenti di contributo erariale debbono, di regola, procedere all'appalto dei lavori riflettenti la costruzione di fabbricati mediante licitazione privata fra almeno cinque ditte
Art. 77.      I progetti esecutivi approvati non possono essere comunque modificati senza preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici. In tale ipotesi occorre il preventivo parere del [...]
Art. 78.      Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilità dei lavori alle norme del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25 [...]
Art. 79. 
Art. 80.      Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche se [...]
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83.      Il collaudo delle costruzioni di cui all'art. 82 deve essere compiuto entro mesi sei dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati motivi e su istanza del collaudatore, il Ministero [...]
Art. 84. La relazione definitiva di collaudo col riparto, tra i soci, della spesa occorsa per la costruzione dei fabbricati, deve essere trasmessa dal collaudatore, pel tramite del Ministero dei lavori [...]
Art. 85.      Il collaudo ed il riparto della spesa sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, dopo di che può rilasciarsi il nulla osta per il pagamento a saldo a favore delle imprese
Art. 86.      Le decisioni dei Collegi arbitrali sulle controversie insorte fra enti costruttore ed impresa non impegnano il Ministero dei lavori pubblici. Conseguentemente i maggiori oneri che fossero [...]
Art. 87.      Qualora i lavori siano dichiarati in tutto od in parte incollaudabili, oltre l'applicazione delle detrazioni ordinate dal collaudatore, può essere disposta dal Ministero dei lavori pubblici in [...]
Art. 88.      Se il costo di un alloggio di cooperativa, quale risulta dal collaudo, superi la somma di lire 200.000 e l'eccedenza derivi a giudizio della Commissione di vigilanza, da un numero di ambienti [...]
Art. 89.      I soci di cooperative edilizie a contributo erariale, non prenotatari od assegnatari di alloggi, non possono essere eletti alle cariche sociali in numero maggiore di due
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92.      Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato devono essere costituite esclusivamente fra il personale di ruolo in servizio o in pensione delle ferrovie medesime. E' [...]
Art. 93.      I consigli di amministrazione in sede di iscrizione a socio debbono, a parità di condizione, preferire i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati
Art. 94.      I consigli di amministrazione sono tenuti a compilare l'elenco degli aspiranti soci i quali debbono possedere, all'atto della loro iscrizione, i requisiti necessari per l'ammissione a socio
Art. 95. 
Art. 96.      I consigli di amministrazione debbono procedere alla prenotazione degli alloggi tenendo presente che sono consentite prenotazioni in più cooperative. In tal caso, però, il socio ha l'obbligo di [...]
Art. 97. 
Art. 98.      I consigli di amministrazione, non appena gli alloggi siano ritenuti abitabili, procedono all'assegnazione dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna da [...]
Art. 99.      Conservano il diritto all'assegnazione dell'alloggio gli impiegati civili e militari i quali, dopo aver conseguito valida prenotazione, siano passati, in virtù di speciali disposizioni [...]
Art. 100. 
Art. 101.      I consigli di amministrazione hanno l'obbligo di compilare e tenere permanentemente affisso ed aggiornato nella sede sociale, affinché chiunque v'abbia interesse possa prenderne cognizione, [...]
Art. 102.      Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie e comunque fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, può il Ministro pei lavori pubblici, con provvedimento non [...]
Art. 103.      I consigli di amministrazione possono deliberare la radiazione di quei soci semplicemente inscritti od anche prenotatari di alloggio, i quali, sebbene diffidati a pagare entro termine [...]
Art. 104.      Decadono dall'assegnazione quei soci i quali, prima del contratto di mutuo edilizio individuale, siano stati esonerati in base ai R.D. 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153 a meno che l'Amministrazione [...]
Art. 105.      Il Ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci abbiano compiuto o tentato di compiere speculazione sugli alloggi sociali, può, fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio [...]
Art. 106. 
Art. 107.      Salvo le responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza e fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio [...]
Art. 108.      Nel caso di alloggi che si rendano disponibili prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale per decadenza, rinuncia od altre cause, il consiglio di amministrazione deve [...]
Art. 109.      Colui che subentra nell'assegnazione di un alloggio resosi disponibile prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale anche per motivi diversi da quelli contemplati [...]
Art. 110.      Qualora un socio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti abbia perduto o perda tale qualità ovvero il diritto di prenotazione o di assegnazione dell'alloggio, il Ministro per i [...]
Art. 111.      L'assegnatario di alloggio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per [...]
Art. 112.      Fino alla stipulazione del contratto di mutuo individuale i corrispettivi di fitto degli alloggi, dati in locazione in tutto od in parte secondo le norme di cui all'art. 111, debbono essere [...]
Art. 113.      (Omissis)
Art. 114. 
Art. 115. 
Art. 116.      Nelle cooperative a proprietà individuale e contributo erariale, al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio di cui all'art. 98, succedono i suoi eredi secondo il diritto comune
Art. 117. 
Art. 118. 
Art. 119. 
Art. 120. 
Art. 121. 
Art. 122. 
Art. 123. 
Art. 124. 
Art. 125.      Spetta al Ministero dei lavori pubblici la vigilanza sulle costruzioni di tutti i fabbricati di cooperative fruenti di contributo erariale e sulla manutenzione di essi fino a quando non ne sia [...]
Art. 126.      All'adempimento dei compiti di vigilanza il Ministero provvede direttamente o mediante gli uffici del Genio civile cui resta, in massima, demandato l'incarico di invigilare sulla regolare [...]
Art. 127.      Qualora una cooperativa non ottemperi alle decisioni ed alle ordinanze degli organi di vigilanza, ostacoli o ritardi per fatti ad essa imputabili le operazioni di collaudo, dia luogo a [...]
Art. 128.      I commissari governativi hanno, oltre ai poteri del consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea
Art. 129.      Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituita una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica la cui nomina spetta al Ministro
Art. 130.      Sul fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per spese concernenti l'edilizia popolare ed economica, possono gravare quelle inerenti al [...]
Art. 131.      Spetta alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica
Art. 132.      I componenti la Commissione di vigilanza, soci di cooperative edilizie, debbono astenersi dall'intervenire nella trattazione e decisione degli affari comunque attinenti alla cooperativa della [...]
Art. 133.      Fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, la Commissione di vigilanza ha facoltà di investigare a decidere, in qualsiasi tempo, sulle assegnazioni di alloggi [...]
Art. 134.      Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative a contributo erariale e tutte le decisioni o le ordinanze della Commissione di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi [...]
Art. 135.      Le copie esecutive dei deliberati della Commissione di vigilanza sono rilasciate dal segretario ai sensi e per gli effetti dell'art. 134
Art. 136.      I deliberati della Commissione di vigilanza sono esenti da registrazione e da tasse di bollo. Per le copie di essi e per gli atti di esecuzione, le tasse di bollo e di registro sono prenotate a [...]
Art. 137.      Qualora un deliberato della Commissione di vigilanza importi obbligo di eseguire determinati lavori e la parte soccombente non vi provveda entro il termine prescrittole, ne può essere disposta [...]
Art. 138.      Le norme di procedura per la risoluzione delle controversie deferite alla cognizione della Commissione di vigilanza, saranno stabilite con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per [...]
Art. 139.      Il contratto di mutuo edilizio individuale, mediante il quale il socio assegnatario acquista, ai sensi dell'art. 229, la proprietà dell'alloggio, viene stipulato, previo nulla osta del Ministero [...]
Art. 140.      La ripartizione delle ipoteche della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 139, nei riguardi dei soci proprietari degli alloggi o dei loro aventi causa, avviene con lo stesso grado delle [...]
Art. 141.      I soci proprietari degli alloggi od i loro aventi causa possono, in ogni tempo, oltre che in sede di stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, riscattare il proprio alloggio [...]
Art. 142.      Qualora al finanziamento di cooperative ferroviarie abbiano provveduto in parte l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed in parte enti diversi è consentito alla cooperativa od ai soci [...]
Art. 143.      Il socio divenuto proprietario od i suoi aventi causa, ove abbiano totalmente o parzialmente versato il prezzo del riscatto, possono liberamente alienare l'alloggio sotto l'osservanza delle [...]
Art. 144.      Il socio proprietario che abbia effettuato il riscatto dell'alloggio ed i suoi aventi causa sono tenuti agli obblighi di cui agli artt. 67, 68 e 69
Art. 145.      Man mano che si effettuino i riscatti a norma dell'art. 141 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la costruzione di case popolari, secondo le leggi del proprio [...]
Art. 146.      Anche i soci di cooperative per costruzione di case popolari od economiche non mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonché i loro aventi causa, possono effettuare il riscatto degli alloggi [...]
Art. 147.      Le cooperative per case popolari od economiche godono dei privilegi tributari vigenti in materia di tasse di bollo e registro secondo le stesse norme comuni stabilite per le altre società [...]
Art. 148.      Sono conservate tutte le riduzioni al quarto previste dall'art. 147 (comma 2°) nonché la riduzione al quarto della tassa di registro sui contratti di prestito, alle cooperative per case popolari [...]
Art. 149.      Le cooperative a contributo erariale, oltre le agevolazioni previste dall'art. 147 e dall'articolo 154, godono delle altre seguenti
Art. 150.      Gli atti con cui le cooperative acquistino case che non siano di nuova costruzione e gli atti di rivendita ed assegnazione delle medesime, sono soggetti alle tasse ordinarie. Resta inoltre fermo [...]
Art. 151.      I contratti di assegnazione, di mutuo edilizio individuale e di riscatto per alloggi di cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, [...]
Art. 152.      Gli originali degli atti di assegnazione d'appartamenti di mutuo edilizio individuale e degli atti di riscatto stipulati in forma pubblica amministrativa dalla Cassa depositi e prestiti e [...]
Art. 153.      I comuni e gli istituti che costruiscono col concorso dello Stato case popolari da cedersi in proprietà o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita nei limiti ed ai sensi dell'art. [...]
Art. 154.      Gli istituti autonomi per la costruzione di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case
Art. 155.      Sulle aree acquistate dai comuni e dagli istituti autonomi per la costruzione di case popolari, alberghi popolari e dormitori pubblici ad uso gratuito, è concessa l'agevolazione tributaria della [...]
Art. 156.      Gli istituti e gli enti morali per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di manomorta
Art. 157. 
Art. 158.      Gli interessi sulle operazioni di conto corrente e su quelle successive di ammortizzo relative alle somme mutuate dalla Cassa di risparmio delle province lombarde, giusta gli artt. 13 e 14, sono [...]
Art. 159.      L'esenzione dall'imposta e dalle sovraimposte provinciali e comunali sui fabbricati, anche se trattisi di sopraelevazione, è concessa per la durata di 25 anni, alle case popolari costruite dopo [...]
Art. 160.      E' concessa l'esenzione per la durata di anni 30 alle costruzioni eseguite da comuni con popolazione accentrata superiore ai 10 mila abitanti, fra il 5 luglio 1919 ed il 31 dicembre 1926, senza [...]
Art. 161.      E' concessa l'esenzione per il periodo di 25 anni dalla imposta e dalle sovraimposte comunali e provinciali sui fabbricati, alle nuove case economiche eseguite dal 5 luglio 1919 da società, da [...]
Art. 162.      Sono esenti dall'imposta straordinaria immobiliare istituita con R.D.L. 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella L. 14 gennaio 1937, n. 151, gli enti ed istituti autonomi per le case popolari, [...]
Art. 163.      Qualora per trasformazione od ingrandimento vengano a cessare le condizioni richieste per le case popolari od economiche, cessano di pieno diritto i benefici tributari dal giorno in cui siano [...]
Art. 164.      Nelle province dove non è ancora compiuto il nuovo catasto secondo la L. 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti sono esenti dall'imposta a termini [...]
Art. 165.      Alle case di abitazione costruite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 sono applicabili le agevolazioni tributarie di che ai seguenti articoli del presente capo
Art. 166.      Per le compravendite di case costruite o dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1930, anche se stipulato dopo tale data ma non oltre quattro anni dal giorno in cui le case sono state [...]
Art. 167.      Le ordinarie tasse di registro dovute sulle compravendite di aree fabbricabili stipulate dal 1° gennaio 1931 e le ordinarie tasse di registro ed ipotecarie sui contratti di prestito stipulati [...]
Art. 168.      E' concesso l'esonero, per il periodo di anni 25, dall'imposta e sovraimposte sui fabbricati, alle case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, costruiti da privati, società ed enti [...]
Art. 169.      La tassa di registro sui contratti di appalto per costruzioni, ampliamento o restauro di case e di altri fabbricati ad uso di abitazione, è ridotta alla metà della misura normale col minimo di [...]
Art. 170.      E' ridotta a metà l'ordinaria tassa di registro col minimo di lire dieci, dovuta sulle compravendite di case stipulate entro il triennio da un precedente trasferimento degli stessi beni a titolo [...]
Art. 171.      I mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla Cooperativa «Il Villaggio dei giornalisti» di Roma sono coperti dalla garanzia principale di prima ipoteca sull'area e sulle costruzioni [...]
Art. 172.      Il Ministro pei lavori pubblici può disporre in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la radiazione da socio della Cooperativa «Il Villaggio dei [...]
Art. 173.      A favore delle cooperative costituite esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra per l'acquisto o per la costruzione di fabbricati a carattere popolare od economico ovvero per l'acquisto [...]
Art. 174.      Lo Stato contribuisce nel pagamento degli interessi in misura del 3% sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari od economiche da contrarsi da cooperative costituite esclusivamente fra [...]
Art. 175.      L'erogazione del contributo erariale a favore delle singole cooperative viene disposta con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, su proposta della [...]
Art. 176. 
Art. 177.      La cassa depositi e prestiti è autorizzata a rilevare dal consorzio di credito per le opere pubbliche tutti i contratti di mutuo da esso stipulati con l'ente edilizio per i mutilati ed invalidi [...]
Art. 178.      In dipendenza dell'operazione di cui all'art. 177, il saggio d'interesse stabilito dai relativi contratti stipulati con il consorzio di credito, viene ridotto alla misura del 4,50% a decorrere [...]
Art. 179.      La cassa depositi e prestiti subentra, di diritto, nelle ragioni di credito, nelle garanzie prestate al consorzio e nella percezione dei contributi già assegnati al consorzio stesso
Art. 180.      La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'ente edilizio, per il completamento del programma già stabilito, mutui per l'importo di lire 10.240.000
Art. 181.      Le annualità di ammortamento e d'interesse corrispondenti ai mutui concessi dal consorzio di credito e rilevati dalla cassa depositi e prestiti, sono garantite dallo Stato
Art. 182.      Tutti i contributi nel pagamento degli interessi, siano essi afferenti ai contratti stipulati con il consorzio di credito e rilevati dalla cassa depositi e prestiti oppure ai contratti stipulati [...]
Art. 183.      Il comitato amministratore dell'ente edilizio può consentire che il finanziamento alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra ammesse a fruire del contributo erariale di cui all'art. [...]
Art. 184.      L'ente edilizio, definite le operazioni di cui all'art. 177, comunica al consorzio di credito ed alla cassa depositi e prestiti
Art. 185.      Le modalità e pattuizioni concernenti le operazioni di rilievo da parte della cassa depositi e prestiti dei contratti di mutuo già stipulati dal consorzio di credito con l'ente edilizio devono [...]
Art. 186.      Tutti gli atti ed i contratti, comunque necessari, dipendenti o connessi all'applicazione dell'art. 177, sono ricevuti dal funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con esenzione da [...]
Art. 187.      L'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra provvede direttamente all'istruttoria delle domande di mutuo presentate dalle cooperative
Art. 188.      L'Ente edilizio, per le domande riscontrate regolari, promuove la concessione dei contributi e, ottenuti i relativi provvedimenti di assegnazione, chiede alla Cassa depositi e prestiti il [...]
Art. 189.      La Cassa depositi e prestiti esamina le domande e i documenti inviati dall'Ente edilizio e li sottopone al proprio Consiglio di amministrazione per ottenerne l'autorizzazione a stipulare il [...]
Art. 190.      La Cassa depositi e prestiti, mediante contratto da stipularsi, a cura del funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con l'Ente stesso e con la cooperativa interessata, concede il mutuo [...]
Art. 191.      La Cassa depositi e prestiti corrisponde le somme mutuate entro i limiti delle rateazioni stabilite nei rispettivi contratti in base a richiesta dell'Ente edilizio ed al nulla osta del Ministero [...]
Art. 192.      Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente intestato all'Ente edilizio, fruttifero dell'interesse annuo del 4% - che potrà essere in seguito variato con decreto del Ministro [...]
Art. 193.      Tutti i contratti di assicurazione contro i danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas stipulati dalle cooperative, devono contenere la clausola che, in caso di sinistro, le somme [...]
Art. 194.      Le case acquistate o costruite vengono assegnate in proprietà individuale ai soci delle singole cooperative legalmente costituite, secondo i rispettivi statuti da sottoporsi alla preventiva [...]
Art. 195.      Le cooperative sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui a loro carico ed a versarne, non oltre il giorno 5 del mese cui la rata si riferisce, [...]
Art. 196.      Sulle somme riscosse per rate di ammortamento o per altra causa e versate al conto corrente indicato nell'art. 192, sono prelevate le semestralità di ammortamento da corrispondersi in dipendenza [...]
Art. 197.      Il corrispettivo dovuto all'Ente edilizio durante il periodo di ammortamento dei mutui per sopperire alle spese di vigilanza e di funzionamento, viene fissato, per tutte le cooperative facenti [...]
Art. 198.      Le cooperative facenti capo all'Ente edilizio godono le agevolazioni tributarie nei limiti e con le condizioni richieste per le cooperative a proprietà individuale tra impiegati e pensionati [...]
Art. 199.      I rapporti col Ministero dei lavori pubblici, con la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e con qualsiasi altra autorità od organo, relativamente ai mutui ed agli [...]
Art. 200.      Per quanto non previsto nel presente Titolo ed ove non siano contrarie od incompatibili, si applicano all'edilizia dei mutilati ed invalidi di guerra facente capo all'Ente edilizio, le norme [...]
Art. 201.      Le disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscono parte integrante del contratto di assegnazione definitiva dell'alloggio cooperativo e di mutuo edilizio individuale stipulato o da [...]
Art. 202.      Per edificio, a tutti gli effetti del presente Titolo, si intende quello che, in osservanza di quanto dispone l'art. 204, dà luogo ad un condominio a sé
Art. 203.      I diritti e gli obblighi dei condomini, in quanto non sia provveduto dalle norme di questo titolo e dal regolamento di cui all'art. 235, sono disciplinati dalle altre disposizioni del presente [...]
Art. 204.      Ogni edificio separato, se appartiene a più condomini, dà luogo ad un condominio a sé
Art. 205.      Fra i condomini di ciascun edificio, costituiscono proprietà comune ed indivisibile
Art. 206.      I lastrici solari, le terrazze che non siano state originariamente destinate ai servizi comuni anche di altri condomini, le altane, unitamente alle parti relative, costituiscono proprietà comune [...]
Art. 207.      Non è consentito l'abbandono o la rinunzia alla comproprietà negli elementi comuni dell'edificio al fine di sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione
Art. 208.      I muretti che dividono le aree destinate a giardino, o delimitano le zone delle terrazze attribuite in proprietà a singoli condomini, le cancellate di ferro o le reti metalliche che siano [...]
Art. 209.      I condomini di ciascun edificio separato o distinto o che sia riconosciuto condominio autonomo a norma del 2° comma dell'art. 204 dovranno, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, [...]
Art. 210.      Determinata la divisione di una cooperativa ai termini dell'art. 209 le questioni che sorgono sulla ripartizione di attività o passività o sul modo di utilizzare o custodire elementi comuni [...]
Art. 211.      Quando, per l'esiguità del numero dei soci, non sia possibile assegnare tutte le cariche sociali, queste possono, in parte, essere coperte da estranei e, preferibilmente, da soci di cooperative [...]
Art. 212.      Il presidente della cooperativa, rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi il condominio
Art. 213.      Per sopperire alle spese di amministrazione e gestione sociale, deve essere costituito un fondo col contributo di tutti i condomini della cooperativa. La misura di tale fondo ed i criteri di [...]
Art. 214.      I condomini non possono compiere atti che importino variazioni nella destinazione originaria delle parti comuni del fabbricato e degli accessori, né arrecare modificazioni alle parti comuni del [...]
Art. 215.      Qualora si tratti di innovazione che, quantunque riconosciuta utile, importi una spesa eccessivamente gravosa ai condomini, ovvero che abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari [...]
Art. 216.      La facoltà di sopraelevare può essere esercitata dal proprietario dell'ultimo piano purché questi abbia anche la proprietà della terrazza sovrastante, ovvero quando l'edificio sia coperto da [...]
Art. 217.      Quando si tratti di edificio coperto da tetto il proprietario dell'ultimo piano deve, se sopraeleva, indennizzare i proprietari dei piani sottostanti corrispondendo ai medesimi la somma [...]
Art. 218.      Le norme degli artt. 67, 68 e 69 che disciplinano la manutenzione, l'imputazione ed il carico delle relative spese, rimangono applicabili anche dopo la stipulazione dei contratti di mutuo [...]
Art. 219.      I consigli di amministrazione delle cooperative non possono provvedere a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi comuni se non previa deliberazione dell'assemblea dei [...]
Art. 220.      Ove risulti la necessità di eseguire opere di manutenzione e non vi venga provveduto, entro termine perentorio da assegnarsi dal Ministero dei lavori pubblici, a cura del proprietario o dei [...]
Art. 221.      Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà, divenuti definitivi il piano dei lavori e quello del riparto delle spese, di emettere ordinativi di pagamento sul fondo di manutenzione e di [...]
Art. 222.      Quando la spesa per lavori di manutenzione da eseguirsi sul fondo previsto dall'art 67, comma 1°, superi la disponibilità del fondo stesso, l'eccedenza graverà sui proprietari interessati in [...]
Art. 223.      Alle spese per il consumo dell'acqua, salvo che questa abbia formato oggetto di assegnazione in proprietà, contribuiscono i proprietari degli alloggi, delle botteghe e dei sotterranei [...]
Art. 224.      La spesa per l'assicurazione dell'edificio contro i danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas è ripartita fra i condomini in proporzione del valore del rispettivo alloggio
Art. 225.      Nei riguardi degli ascensori sono suddivisi tra i condomini in quote progressive decrescenti dall'alto in basso secondo che sarà determinato nel regolamento previsto dall'art. 235, le spese pel [...]
Art. 226.      Le spese per la normale manutenzione e per la riparazione dell'impianto del termosifone comune, escluse quelle riguardanti le Parti esistenti nei singoli alloggi che sono per intero a carico dei [...]
Art. 227. 
Art. 228.      Coloro che, non avendo avuto assegnazione di alloggio, perdono la qualità di socio a norma dell'art. 209, mantengono il diritto a concorrere, secondo l'originario ordine di iscrizione, [...]
Art. 229.      Con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio, dalla quale non può essere dichiarato decaduto se non nei soli casi di [...]
Art. 230.      Il condomino, il quale non abbia riscattato l'alloggio a termini dell'art. 231 può, nel caso di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per [...]
Art. 231.      Compiuto il riscatto col pagamento totale del prezzo il condomino acquista la facoltà di alienare liberamente ed a qualsiasi titolo il proprio alloggio e suoi accessori. Tale facoltà può [...]
Art. 232.      L'alienazione dell'alloggio cooperativo importa sostituzione dell'acquirente in tutti indistintamente gli obblighi dell'alienante, rimanendo ferme le iscrizioni ipotecarie nel loro grado [...]
Art. 233.      L'alienazione, l'ipoteca, il sequestro di un piano o frazione di piano si estendono di diritto alla quota delle parti comuni dell'edificio ad esso piano relative
Art. 234.      Le disposizioni di cui agli artt. 113, comma 2°, 232 e 233, si applicano anche alle permute di alloggi per i quali i condomini non siano addivenuti ancora al riscatto del rispettivo alloggio col [...]
Art. 235.      Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei condomini anche in relazione alla disciplina per il miglior uso delle parti comuni del condominio in armonia con le esigenze del condominio [...]
Art. 236.      Il consiglio di amministrazione della cooperativa potrà promuovere l'intervento della Cassa depositi e prestiti perché, con le norme stabilite nell'art. 65, sia assicurata la riscossione di [...]
Art. 237.      Contro il condomino che si renda moroso per due volte della quota di ammortamento e degli accessori, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a eseguire la trattenuta sullo stipendio e sulla [...]
Art. 238.      Ove, per mancato pagamento delle quote mensili e degli interessi di mora per le quote scadute, o di somme occorrenti per riparazioni indispensabili alla conservazione di un alloggio cooperativo, [...]
Art. 239.      Per il periodo di dieci anni a decorrere dal 1° aprile 1936, su tutte le controversie in materia di condominio, decide la Commissione di vigilanza su istanza da prodursi sotto pena di decadenza, [...]
Art. 240.      Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle cooperative a contributo erariale mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con le seguenti varianti
Art. 241.      Sono a carico delle cooperative a contributo erariale, dei privati, degli istituti od enti costruttori di case popolari od economiche, le spese per gite di servizio effettuate, nel loro [...]
Art. 242.      Salvo le disposizioni degli artt. 95, 103, 104, 105 e 106 rimangono ferme le prenotazioni, assegnazioni e comunque l'attribuzione degli alloggi avvenute anteriormente alla pubblicazione del [...]
Art. 243.      Restano fermi tutti i rapporti giuridici legittimamente costituitisi, l'ammortamento e la definizione dei mutui per costruzione di case popolari od economiche in attuazione dei provvedimenti [...]
Art. 244.      Le attribuzioni deferite al Ministero dei lavori pubblici in materia di cooperative edilizie, in quanto non sia diversamente disposto, sono devolute all'Amministrazione delle ferrovie dello [...]
Art. 245.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata
Art. 246.      Con regolamento da approvarsi e da modificarsi eventualmente con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze sono determinate le opere e le forniture il cui [...]
Art. 247.      Alle cooperative edilizie a contributo erariale non si applicano le norme per l'inquadramento sindacale di cui al R.D.L. 2 marzo 1931, numero 324, convertito nella L. 4 giugno 1931, n. 997
Art. 248.      Sono applicabili alle locazioni di case economiche o popolari le norme sulla riduzione degli affitti di cui agli articoli da 1 a 6 del R.D.L. 14 aprile 1934, n. 563, convertito nella L. 7 giugno [...]
Art. 249.      Sono applicabili ai soci che non abbiano ancora stipulato il contratto di mutuo edilizio individuale, le norme contenute nel R.D.L. 16 aprile 1936, n. 703 convertito nella L. 4 giugno 1936, [...]
Art. 250.      Per gli alloggi a proprietà individuale costruiti da società cooperative fruenti di contributo erariale, qualora i mutui all'uopo contratti vengano convertiti con riduzione dell'interesse, il [...]
Art. 251.      Le norme del presente testo unico sono estese, in quanto applicabili, alle cooperative per case popolari ed economiche che esplicano la loro attività nei Possedimenti e nelle Colonie
Art. 252.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei comuni colpiti da terremoti
Art. 253.      La costruzione delle case, di cui all'articolo 252, è fatta di preferenza sulle aree già occupate dallo Stato per sede di ricoveri provvisori e poi trasferiti ai comuni
Art. 254.      Alla costruzione di case economiche e popolari e per alloggi degli impiegati dello Stato si provvede secondo il fabbisogno determinato dal Ministero dei lavori pubblici, con i fondi che vengano, [...]
Art. 255.      Le case economiche e popolari sono assegnate alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di terremoto, che siano alloggiate in baracche o in ricoveri provvisori, purché residenti nel comune [...]
Art. 256. 
Art. 257. 
Art. 258.      L'assegnazione dell'alloggio è fatta di regola in proprietà: l'acquirente è tenuto al pagamento del prezzo nella misura stabilita dal Ministero dei lavori pubblici
Art. 259.      Il pagamento del prezzo di riscatto calcolato a norma del quarto comma dell'art. 258 può essere frazionato in dieci annualità eguali e consecutive comprensive di interessi al 7,50 per cento da [...]
Art. 260.      Quando le condizioni economiche dell'assegnatario non gli consentano di acquistare la proprietà della casa, può il Ministero dei lavori pubblici sentita la commissione locale di cui all'art. [...]
Art. 261.      La riscossione dei canoni di ammortamento, nel caso di vendita a scomputo, e dei canoni d'uso, è eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali [...]
Art. 262.      Per la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di acquisto di un alloggio affrancato a norma dell'art. 258, il proprietario non potrà farne alienazione se non [...]
Art. 263.      Coloro che abbiano ottenuto gli alloggi in uso devono curarne la manutenzione ordinaria ed è loro vietato di locarli o di cederne ad altri l'uso totale o parziale
Art. 264.      Contro gli occupanti illegittimi o abusivi delle aree, delle case economiche e popolari e di quelle per gli impiegati dello Stato, in gestione del Ministero dei lavori pubblici, può essere [...]
Art. 265.      (Omissis)
Art. 266.      I privati danneggiati, i quali non dispongono di alloggio stabile nel comune dove hanno il proprio domicilio, possono acquistare le case costruite dallo Stato, al prezzo e con le modalità che [...]
Art. 267.      Possono essere date in affitto per alloggio di privati che non ne abbiano diritto a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, od anche per sede di pubblici uffici, le case rimaste [...]
Art. 268.      I locali non destinati ad uso di abitazioni, esistenti nei fabbricati delle case economiche e popolari di Messina, possono essere venduti a quegli esercenti di commercio che non abbiano diritto [...]
Art. 269.      Alle case assegnate in proprietà a norma del presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 134 (comma primo), 135, 137 e 239 nonché, in quanto applicabili, quelle dei primi [...]
Art. 270.      Lo Stato può cedere gratuitamente ai comuni le case costruite. In tal caso, ai fini dell'integrazione del bilancio e di ogni altra assegnazione sul fondo consolidato dell'addizionale terremoto, [...]
Art. 271.      Il Ministero dei lavori pubblici cura la gestione di tutte le case economiche e popolari e per gli impiegati costruite dall'Unione edilizia nazionale nelle località colpite da terremoti e non [...]
Art. 272.      Gli alloggi compresi nei fabbricati costruiti in Messina con i fondi di cui alla lettera c) dell'art. 17 del Testo unico approvato con D.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, possono essere messi in [...]
Art. 273.      Alla costruzione delle case per gli impiegati dello Stato nel vecchio centro urbano di Reggio Calabria provvede l'Ente edilizio di Reggio Calabria. Alla costruzione delle case per gl'impiegati [...]
Art. 274.      Le case economiche e popolari di cui al presente titolo costruite nelle località danneggiate da terremoti sono esenti dall'imposta e sovrimposte sui fabbricati per quindici anni dal giorno in [...]
Art. 275.      L'Ente edilizio di Reggio Calabria istituito con R.D. 7 giugno 1914, n. 700 in seguito al terremoto del 1908, provvede nell'antico centro di quel capoluogo alla costruzione delle case per gli [...]
Art. 276.      Il patrimonio amministrato dall'Ente edilizio è costituito
Art. 277.      L'Ente edilizio, è autorizzato a chiedere la devoluzione delle aree sulle quali sorgevano edifici distrutti qualora i rispettivi proprietari aventi diritto a mutuo non abbiano iniziato i lavori [...]
Art. 278.      L'Ente edilizio ha facoltà di espropriare, secondo le norme degli artt. 161 e seguenti del testo unico approvato con D.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, aree private sulle quali al 28 dicembre 1908 [...]
Art. 279.      L'Ente edilizio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto come appresso
Art. 280.      Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio costituiscono provvedimenti definitivi avverso i quali è ammesso soltanto ricorso straordinario al Re
Art. 281.      Un funzionario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non superiore al 6° sarà incaricato, con decreto del Ministro pei lavori pubblici, della direzione dell'Ente edilizio ed [...]
Art. 282.      Il bilancio dell'Ente edilizio è approvato dal Ministero delle finanze, sentiti i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici. Gli utili netti dell'Ente, come pure i proventi delle vendite dei [...]
Art. 283.      L'esame dei conti riguarda il merito giuridico e contabile di ciascuna partita, i rapporti di debito e di credito fra gli agenti contabili e l'Ente, e si estende a tutti coloro che hanno avuto [...]
Art. 284.      Il Ministero dei lavori pubblici, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio, designa i funzionari dello Stato, incaricati di stendere e di ricevere i contratti [...]
Art. 285.      A servizio dell'Ente edilizio e per il disimpegno delle attribuzioni già di spettanza dell'Amministrazione comunale, possono essere assunti, col consenso di questa, impiegati di ruolo da essa [...]
Art. 286.      L'Ente edilizio è autorizzato a fare operazioni di credito anche con la concessione d'ipoteca sulle case economiche e popolari
Art. 287.      L'assegnazione delle case e delle baracche è deliberata dal Consiglio di amministrazione
Art. 288.      Sull'ammontare annuo dei fitti riscossi dall'Ente edilizio sarà accantonata una quota pari al 20 per cento, di cui il 15 per cento è destinato alla formazione di un fondo di riserva, da [...]
Art. 289.      Alla riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente edilizio sono estese le disposizioni vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
Art. 290.      Per gli sfratti degli inquilini delle case economiche e popolari in gestione dell'Ente edilizio, in caso di mancato pagamento delle rate di fitto, sono applicabili le norme di cui all'art. 32
Art. 291.      Tutti gli atti e contratti che possono occorrere per l'espletamento dei compiti affidati all'Ente edilizio ai sensi delle norme contenute nel presente capo sono esenti da tasse di registro e [...]
Art. 292.      Con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, l'Ente edilizio potrà essere messo in liquidazione con le norme che [...]
Art. 293.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad acquistare o costruire case aventi le caratteristiche di economiche o popolari da concedersi al personale ferroviario in attività di [...]
Art. 294.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere, con le proprie disponibilità di cassa, alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulle somme indicate nell'art. 293 [...]
Art. 295.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, coi fondi da essa amministrati compresi quelli degli istituti di previdenza, a consentire all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dietro sua [...]
Art. 296.      Sui fondi investiti a sensi dell'art. 293 lettere a), b) e c) al tasso del 3,75 per cento per l'acquisto o la costruzione di nuove case nel periodo dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1922, [...]
Art. 297. 
Art. 298.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la Cassa depositi e prestiti accreditano il fondo dei residui attivi per le pensioni e sussidi e per l'opera di previdenza del personale [...]
Art. 299.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato versa annualmente alla Cassa depositi e prestiti gli interessi, ai tassi stabiliti, sulle somme prelevate dalla data delle singole somministrazioni [...]
Art. 300.      Il Ministro per i trasporti, su proposta del Direttore generale delle ferrovie dello Stato, stabilisce le località nelle quali devono acquistarsi o costruirsi le case per i ferrovieri e le somme [...]
Art. 301.      Gli studi, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione ed il collaudo dei lavori riguardanti la costruzione delle case, sono affidati all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale [...]
Art. 302.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve tenere una distinta contabilità degli introiti e delle spese della gestione case, dai cui risultino anche i capitali prelevati dai fondi [...]
Art. 303.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accredita mensilmente in conto corrente fruttifero tutti gli introiti effettuati per conto della gestione case tenendo distinti quelli relativi ai [...]
Art. 304.      Le attribuzioni concernenti l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case sono deferite al Direttore generale ed ai comitati compartimentali d'esercizio delle ferrovie dello Stato, ai [...]
Art. 305.      Il Direttore generale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato
Art. 306.      I comitati d'esercizio presso i compartimenti
Art. 307.      Alle sezioni lavori presso i compartimenti è affidata, oltre la gestione tecnico-amministrativa, la vigilanza sulla buona conservazione delle case e sull'osservanza delle condizioni di [...]
Art. 308.      Il complesso dei canoni di concessione delle case economiche deve almeno pareggiare l'importo degli interessi dei capitali investiti, nella costruzione od acquisto delle medesime, delle spese [...]
Art. 309.      Per il periodo di esenzione dall'imposta e sovraimposte sui fabbricati, il canone di concessione di ciascuna casa è aumentato di una quota da stabilirsi dal Direttore generale e da versarsi nei [...]
Art. 310.      La metà della somma disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento di parte degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie, è devoluta all'Amministrazione [...]
Art. 311.      Le case economiche sono concesse al personale delle ferrovie dello Stato in attività di servizio, senza riguardo a limiti di stipendio
Art. 312.      Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza all'impiegato meno retribuito e più bisognoso, con riguardo al numero ed alle attività dei componenti la sua famiglia conviventi [...]
Art. 313.      Qualora non vi siano richieste da parte del personale in attività di servizio, gli alloggi disponibili possono essere concessi a pensionati ferroviari; in mancanza di questi, ad impiegati o [...]
Art. 314.      Ai criteri di preferenza enunciati negli artt. 312 e 313 si può derogare soltanto su proposta motivata del Comitato di esercizio
Art. 315.      Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e trasferito nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato in conseguenza della soppressione dell'Ufficio legale della stessa [...]
Art. 316.      I pianterreni, le pertinenze ed i locali accessori possono essere dati in locazione ad uso di cooperative di consumo, di scuole, di giardini d'infanzia e di educatori, istituiti a beneficio [...]
Art. 317.      E' fatto divieto al concessionario ed al locatario di sublocare in tutto o in parte, con o senza mobilio, i locali concessi od affittati e comunque di cederli in uso anche senza corrispettivo e [...]
Art. 318.      Sono a carico del concessionario le riparazioni previste dall'art. 1604 del codice civile nonché quelle cagionate da negligenze o cattivo uso dei locali e l'Amministrazione gliene addebiterà [...]
Art. 319.      L'Amministrazione riscuote, mediante ritenuta sui ruoli paga o sulle pensioni, anche oltre il limite del quinto stabilito dalla L. 30 giugno 1908, n. 335, il canone mensile anticipato dovuto dal [...]
Art. 320.      Quando non si tratti di personale in attività di servizio od in pensione delle ferrovie oppure di altre Amministrazioni dello Stato, gli affittuari di locali accessori o di pertinenze non [...]
Art. 321.      La concessione ha, di regola, la durata di un anno ed è tacitamente prorogata di anno in anno ove non intervenga, almeno due mesi prima della sua scadenza, avviso di rilascio dell'alloggio da [...]
Art. 322.      Avverso il concessionario ovvero, in sua mancanza, avverso qualsivoglia abusivo detentore dell'alloggio per essere intervenuta revoca o cessazione della concessione, il capo compartimento, [...]
Art. 323.      Gli atti ed i contratti per l'acquisto, la costruzione e la gestione delle case economiche, nonché le case stesse quando abbiano le caratteristiche prescritte per dette case per quanto attiene [...]
Art. 324.      Le case acquistate o costruite dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con i fondi previsti dal R.D.L. 30 dicembre 1926, numero 2243, convertito nella L. 18 dicembre 1927, n. 2426, per [...]
Art. 325.      Per il completamento del programma costruttivo, il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, stabilisce le [...]
Art. 326.      Per la costruzione delle case la pubblica utilità viene dichiarata, previa approvazione dei relativi progetti, dal Ministro per le Poste e Telecomunicazioni
Art. 327.      L'acquisto, la costruzione, la direzione e la sorveglianza dei lavori, i collaudi e tutte le operazioni d'indole tecnica sono affidati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato che li [...]
Art. 328.      Sui fondi stanziati per la costruzione delle case, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi versa alla Tesoreria, nel conto corrente a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello [...]
Art. 329.      L'Amministrazione potrà utilizzare ad uso botteghe quei locali a pianterreno che potranno ricavarsi in sede di costruzione o di adattamento dei fabbricati e che non saranno ritenuti adatti per [...]
Art. 330.      Salvo le attribuzioni spettanti alla Direzione generale e alle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, la gestione delle case è deferita all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato [...]
Art. 331.      Nelle località ove sorgono le case economiche, è costituita una Commissione composta del Direttore provinciale, che la presiede, dell'Ispettore dell'Economo provinciale, coll'incarico di [...]
Art. 332.      L'Amministrazione stabilisce, in base al costo di costruzione, il reddito totale ricavabile da ciascun fabbricato tenuto conto dell'interesse del capitale impiegato, aumentato di una quota [...]
Art. 333.      Le case acquistate o costruite dall'Amministrazione sono concesse al dipendente personale in attività di servizio, compreso quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 334.      Spetta alle direzioni provinciali, sulla scorta delle domande, procedere alla formazione di una graduatoria in base alle condizioni economiche degli aspiranti. Tali condizioni sono espresse in [...]
Art. 335.      Presso l'Amministrazione centrale è costituita una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi e composta del Direttore generale e di due capi servizio [...]
Art. 336.      La concessione ha la durata di almeno un anno ed alla scadenza il concessionario può ottenerne il rinnovo sempreché si trovi in possesso delle condizioni volute per fruire dell'alloggio e non [...]
Art. 337.      I canoni di concessione sono riscossi a cura della Direzione generale delle poste e dei telegrafi mediante ritenute mensili sugli stipendi ed assegni dei concessionari analogamente al disposto [...]
Art. 338.      Il concessionario è tenuto a lasciare libero ed a porre a disposizione l'alloggio entro mesi tre dalla data del provvedimento che per qualsiasi motivo lo esoneri dal servizio attivo
Art. 339.      Contro il concessionario, ovvero, in sua mancanza, contro qualsiasi abusivo detentore dell'alloggio per essere intervenuta cessazione o revoca della concessione, potrà il Direttore provinciale [...]
Art. 340.      Gli atti ed i contratti per l'acquisto, la costruzione e la gestione delle case economiche, nonché le case stesse quando abbiano le caratteristiche prescritte per dette case per quanto attiene [...]
Art. 341.      Resta salvo pel personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda dei telefoni il diritto a concorrere alla locazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli [...]
Art. 342.      E' riservata alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi la facoltà di dettare norme per la disciplina delle concessioni, per i servizi di portineria e per quanto riguarda in genere [...]
Art. 343.      Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli, si provvede a mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con [...]
Art. 344.      L'Istituto nazionale esplica anche i compiti già pertinenti all'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, incorporato nell'Istituto nazionale a seguito del [...]
Art. 345.      L'Istituto svolge la propria attività
Art. 346.      L'Istituto può pel raggiungimento dei suoi fini, compiere le seguenti operazioni
Art. 347.      Le case costruite od eccezionalmente acquistate dall'Istituto, debbono possedere i requisiti della casa popolare od economica secondo le norme vigenti. I fabbricati, salvo casi eccezionali, [...]
Art. 348.      Sono organi dell'Istituto
Art. 349.      Il Comitato centrale è composto
Art. 350.      Il Comitato centrale è convocato dal Presidente e si aduna in Roma. Esso è chiamato a deliberare
Art. 351.      Al Presidente dell'Istituto spetta provvedere su tutti gli affari di ordinaria amministrazione in base alle direttive di massima deliberate dal Comitato. Ad esso è assegnata una indennità di [...]
Art. 352.      Il Comitato provinciale è costituito nei capoluoghi di provincia con sede presso l'Intendenza di finanza ed è composto dall'intendente che lo presiede, da un giudice designato dal presidente del [...]
Art. 353.      Il Comitato locale, nelle sedi non capoluoghi di provincia, è composto dal Podestà che lo presiede e da due membri di cui uno nominato dall'Istituto e l'altro dall'autorità militare
Art. 354.      Le rappresentanze locali sono costituite man mano che l'Istituto potrà estendere la sua azione nelle varie località
Art. 355.      La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al suo presidente
Art. 356.      Le prestazioni dei componenti gli organi dell'Istituto sono gratuite. Si fa soltanto luogo al pagamento delle spese sostenute e degli studi necessari all'adempimento delle prestazioni stesse [...]
Art. 357.      L'Istituto provvede
Art. 358.      L'Istituto nazionale, a salvaguardia dei diritti dei soci del cessato Istituto romano cooperativo, osserverà le norme seguenti
Art. 359.      I canoni di affitto di tutte le costruzioni dell'Istituto devono affluire a due conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti, il primo per le costruzioni in Roma, ed il secondo [...]
Art. 360.      L'Istituto provvede alle spese di amministrazione autorizzate mediante prelevamenti sulle somme disponibili nei conti correnti «fitti» di cui all'art. 359, comma 1°, detratti i crediti relativi [...]
Art. 361.      L'esercizio finanziario ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno
Art. 362.      Un collegio di revisori di conti composto di quattro membri effettivi e di altrettanti supplenti da nominarsi rispettivamente dai Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per la guerra e [...]
Art. 363.      La Cassa di risparmio per le province lombarde, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli [...]
Art. 364.      La Cassa depositi e prestiti, avvalendosi delle somme di cui all'art. 363, comma primo, è autorizzata a concedere mutui all'Istituto sino al complessivo ammontare di lire 540.000.000 con [...]
Art. 365.      La Cassa depositi e prestiti, in aggiunta ai mutui per complessive lire 24.000.000 autorizzati in base all'art. 9 della L. 27 giugno 1929, n. 1184, per le costruzioni di cui all'art. 343 (comma [...]
Art. 366.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rilasciare agli istituti che effettuano i versamenti ed in corrispondenza di essi, certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione [...]
Art. 367.      Gli enti autorizzati a finanziare l'Istituto nazionale hanno facoltà - anche prima della formale concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti - di versare in tutto od in parte [...]
Art. 368.      Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere all'Istituto nazionale mutui in cartelle fondiarie od anche in contanti con interesse non superiore al sei per cento per l'importo [...]
Art. 369. 
Art. 370.      Lo Stato concorre col pagamento della sola quota di capitale compresa nelle annualità di estinzione dei mutui cinquantennali, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa [...]
Art. 371.      Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito con le somministrazioni fatte dall'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato ai sensi del R.D.L. 17 gennaio 1935, n. 27, [...]
Art. 372.      I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto sono garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni nonché da ritenuta sullo stipendio dei locatari pari all'ammontare [...]
Art. 373. 
Art. 374.      Nelle località ove occorra costruire possono essere assegnate a titolo gratuito all'Istituto aree demaniali allo scopo di diminuire il costo delle costruzioni. Ove occorra invece addivenire [...]
Art. 375.      Qualora le rappresentanze dell'Istituto ne facciano richiesta, le aste e le licitazioni per appalti dei lavori possono essere tenute dal Ministero dei lavori pubblici o dalle prefetture a mezzo [...]
Art. 376. 
Art. 377.      Chi aspira ad avere un alloggio nelle case dell'Istituto deve presentare domanda a datare dal giorno che sarà stabilito dal Comitato centrale
Art. 378.      Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio. I coniugati con prole sono da preferirsi ai coniugati senza prole e questi ultimi a [...]
Art. 379.      Gli alloggi sono dati in affitto mediante contratti a termine, rinnovabili, dalle rappresentanze dell'Istituto e devono essere abitati esclusivamente dal locatario e dalle persone che risultino [...]
Art. 380.      Alla concessione in affitto degli alloggi in Roma provvede una Commissione presieduta dal Segretario generale e della quale fanno parte
Art. 381. 
Art. 382.      Gli alloggi costruiti per gli ufficiali della Marina militare, di cui all'art. 345, lettera b), sono assegnati dal Comando in capo del Dipartimento militare marittimo di Taranto, dando la [...]
Art. 383.      Le eventuali perdite per sfitti eccedenti, all'anno, un dodicesimo delle pigioni riflettenti gli alloggi di cui all'art. 382, graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero della [...]
Art. 384.      I contratti di affitto stipulati dall'Istituto con funzionari dell'Amministrazione delle colonie rimangono in vigore, in deroga al disposto dell'art. 386, lettera a), anche se i funzionari [...]
Art. 385.      Alla riscossione dei canoni di affitto si provvede con ritenuta sugli stipendi e qualora, per una qualsiasi ragione, la ritenuta non fosse possibile o sufficiente, l'Istituto procederà a carico [...]
Art. 386.      Costituiscono motivo di risoluzione dei contratti di affitto
Art. 387.      I contratti dell'Istituto sono esenti da bollo e registrati con tassa fissa minima; ed a tassa fissa sono altresì soggette le volture catastali a sensi dell'art. 149 lettera a) e le formalità [...]
Art. 388.      I mutui concessi all'Istituto nazionale dagli istituti di credito fondiario godono dell'esenzione dai diritti erariali di abbonamento di cui all'art. 27 del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, e [...]
Art. 389.      I contratti dell'Istituto possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa a mezzo di un funzionario dell'Istituto stesso all'uopo delegato a riceverli ed a conservarli mediante [...]
Art. 390.      L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero delle finanze per la gestione amministrativo-finanziaria ed a quella del Ministero dei lavori pubblici per la parte tecnico-amministrativa
Art. 391.      Avverso i provvedimenti delle rappresentanze dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato centrale che decide inappellabilmente e avverso quelli di concessione e di revoca degli alloggi di cui [...]
Art. 392.      Restano ferme a favore dell'Istituto le agevolazioni previste dal presente testo unico per l'edilizia popolare ed economica nonché l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e [...]
Art. 393.      Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, sentito il Consiglio di Stato, il regolamento generale ed i regolamenti speciali necessari per l'applicazione del presente testo unico
Art. 394.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente testo unico od incompatibili


§ 38.4.1 - R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.

(G.U. 5 agosto 1938, n. 177, S.O.).

 

PARTE PRIMA

 

TITOLO I

Mutui per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche

 

CAPO I

Enti mutuanti

 

Art. 1.

     I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche possono, oltre che da privati e da società, essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano:

     1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

     2° le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito;

     3° i Monti di pegno;

     4° le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     5° gli Enti morali legalmente riconosciuti;

     6° le Società di mutuo soccorso legalmente costituite;

     7° l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

     8° gli Istituti di credito fondiario;

     9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

     10° la Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, anche con emissione di obbligazioni, in conformità al R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2688, e al R.D.L. 8 gennaio 1925, n. 37, convertiti rispettivamente nelle LL. 17 aprile 1925, n. 473 e 18 dicembre 1927, n. 2416;

     11° l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni di cui al R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella L. 31 maggio 1928, n. 1351;

     12° l'Istituto nazionale di credito edilizio di cui al R.D.L. 2 maggio 1920, n. 698, convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473;

     13° gli Istituti e le Società di credito edilizio di cui al R.D.L. 4 maggio 1924, n. 993, convertito nella L. 11 febbraio 1926, n. 255.

 

     Art. 2.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale può erogare in prestiti per case popolari od economiche ed in conferimenti al capitale della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, somme sino al limite stabilito dalle norme che regolano l'Istituto medesimo.

     Il predetto Istituto può concedere mutui ai comuni per la costruzione di case popolari, anche per conto di istituti autonomi, con le garanzie e con i privilegi stabiliti per i mutui consentiti dalla Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 3.

     L'Istituto di emissione e le Casse di risparmio ordinarie possono fare anticipazione sulle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro.

     Le Casse di risparmio ordinarie, la Cassa depositi e prestiti e tutti gli istituti elencati nell'art. 1, singolarmente o riuniti in consorzio, possono acquistare le dette obbligazioni.

     Gli enti morali, le società e gli istituti cui è fatto obbligo, per legge, di impiegare in tutto o in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare, come impiego, le obbligazioni emesse dalla Sezione. Queste possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni un valore non superiore ai nove decimi del valore di borsa.

 

CAPO II

Mutui della Cassa depositi e prestiti

 

     Art. 4.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni che intraprendano direttamente la costruzione di case popolari, nonché agli istituti autonomi per case popolari, a condizione che gli alloggi siano dati esclusivamente in affitto. I mutui concessi agli istituti per case popolari debbono essere assunti e garantiti dal comune interessato ai sensi delle leggi che disciplinano la Cassa.

     I mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti indicati nell'articolo 1, per conto proprio o per conto di istituti autonomi per case popolari, sono soggetti alle modalità e limitazioni previste dalle disposizioni della legge comunale e provinciale.

     La Cassa depositi e prestiti può, altresì, concedere mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al Titolo IV della Parte seconda, con le norme vigenti per tale istituto, nonché alle cooperative per costruzione di case popolari od economiche a proprietà individuale od indivisa, composte di impiegati e pensionati dello Stato ed ai loro soci, purché i prestiti siano garantiti con prima ipoteca.

     Per la concessione dei mutui non occorre la formale deliberazione di accettazione da parte dell'ente mutuatario se quella di contrattazione contenga tutti gli elementi prescritti per i mutui della Cassa. Salvo accertamento della proprietà e libertà degli immobili ipotecati dagli enti che hanno ottenuto od otterranno mutui ipotecari dalla Cassa, l'accettazione delle ipoteche da parte di questa è rappresentata dal provvedimento di concessione del mutuo.

     I mutui di cui al presente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ad anni 50, sono concessi in base alle disposizioni che regolano quelli della Cassa depositi e prestiti, al saggio di interesse stabilito annualmente dal Ministro per le finanze pei mutui di favore col concorso dello Stato, ivi compresi i contributi erariali ai sensi del presente testo unico.

 

     Art. 5.

     L'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a cooperative edilizie a proprietà individuale, ha inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato sia dichiarato abitabile.

 

     Art. 6.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle stesse condizioni previste dall'art. 4, i mutui occorrenti al Ministero dell'Africa Italiana per costruire, nelle colonie, case popolari od economiche da darsi in fitto al personale civile e militare dipendente dallo Stato ed avente ivi residenza.

     Detti mutui, esenti da tassa di concessione governativa e da rilascio di delegazioni, vengono assunti con decreti del Ministro per l'Africa Italiana e posti in ammortamento con decorrenza dall'anno successivo alla dichiarata abitabilità delle case.

     Per il periodo di tempo precedente l'inizio dell'ammortamento, alla Cassa depositi e prestiti spettano gli interessi sulle somme corrisposte secondo la legge del suo istituto.

     La somministrazione è effettuata a seconda del bisogno, su richiesta del Ministero dell'Africa Italiana nelle forme e con le modalità indicate nella richiesta medesima.

     Le quote di ammortamento del capitale mutuato e quelle d'interesse al netto del contributo erariale, sono pagate ogni anno, entro il 23 giugno, alla Cassa depositi e prestiti, dal Ministero dell'Africa Italiana a carico dei bilanci coloniali.

     Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, vengono stanziate nel bilancio delle singole colonie le somme necessarie per tali pagamenti.

 

     Art. 7.

     Qualora da parte di cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti siasi proceduto alla costruzione di più fabbricati il cui fabbisogno, in seguito ad ampliamento del programma costruttivo o per effetto di simultaneo inizio delle costruzioni e della conseguente maggiore spesa occorsa, non trovi copertura nei mutui concessi e per l'ultimazione dei fabbricati stessi si rendano necessari ulteriori cospicui finanziamenti da parte della Cassa predetta, può disporsi, con provvedimento insindacabile dei Ministri per le finanze e pei lavori pubblici, la devoluzione di uno o più dei fabbricati all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in Roma ovvero ad istituti autonomi per case popolari.

     In tal caso resta salvo il diritto dei soci delle cooperative ad ottenere in locazione, secondo l'ordine rispettivo di prenotazione, gli appartamenti compresi nei fabbricati come sopra devoluti, con assoluta preferenza nei confronti di qualsiasi altro aspirante ad alloggio dell'istituto cessionario.

 

     Art. 8.

     Le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti che abbiano venduto o vendano, nei modi di legge, aree esuberanti o locali non destinati ad uso di abitazione, oltre all'obbligo di versare alla Cassa medesima la somma corrispondente al prezzo di acquisto delle aree od al costo di costruzione dei locali venduti, devono, altresì, versarle il maggior provento ricavato dalla vendita.

     Tuttavia è data facoltà alle cooperative di destinare il maggior provento alla esecuzione dei lavori approvati dal Ministero dei lavori pubblici ovvero ad altre spese necessarie alla gestione sociale, previa autorizzazione dello stesso Ministero d'intesa con la Cassa depositi e prestiti.

     Le norme del precedente comma sono applicabili ad altri proventi quali quelli ricavati o ricavabili da vendita di beni mobili, come materiali esuberanti o di rifiuto.

     Le somme che, per effetto del presente articolo, sono versate alla Cassa depositi e prestiti, vanno a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.

 

     Art. 9.

     Nei fabbricati di cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti, possono adibirsi ove ricorrano speciali circostanze che lo giustifichino, locali ad uso di botteghe e di magazzini, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa predetta.

     Con preventiva autorizzazione può anche procedersi alla vendita di detti locali impiegandone il ricavato secondo il disposto dell'art. 8, oppure all'affitto di essi devolvendo i relativi canoni al fondo per spese generali.

 

CAPO III

Mutui concernenti l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

 

     Art. 10.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare

all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi occorrenti per la concessione di mutui a società cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite fra il personale di ruolo ed i pensionati delle ferrovie stesse.

     Ai mutui suddetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

     L'annualità di ammortamento e dei relativi interessi al netto del contributo erariale è iscritta, anno per anno, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e pagata alla Cassa depositi e prestiti entro il 25 giugno.

     Il tasso d'interesse e tutti i rapporti derivanti dalla concessione del mutuo, fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le cooperative, sono regolati dalle disposizioni che disciplinano i mutui concessi direttamente dalla Cassa depositi e prestiti alle cooperative da essa finanziate.

     Per la concessione dei mutui di cui sopra e per la gestione dei capitali mutuati, sono istituiti speciali conti correnti ai sensi dell'art. 11.

 

     Art. 11.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a mutuare, in aggiunta alle somme già concesse alle società cooperative edilizie tra il personale ferroviario, un'altra somma fino alla concorrenza di lire 5.000.000 da prelevarsi dalla disponibilità del Fondo pensioni e sussidi del personale stesso e da assegnarsi a cooperative le quali siano state già finanziate da istituti privati di credito ed ora abbiamo necessità di nuovi fondi per completare costruzioni in corso o per soddisfare obbligazioni contratte in relazione al loro programma costruttivo.

     I nuovi mutui fruttiferi in ragione del 5% annuo e ammortizzabili in non più di 50 anni sono concessi alle condizioni e cautele da stabilirsi, nell'interesse del Fondo pensioni e sussidi anzidetto, dal Ministro per le comunicazioni.

     Per la gestione dei mutui suindicati e di quelli già concessi sullo stesso Fondo o ad esso devoluti istituito, fra l'Amministrazione delle ferrovie e la Cassa depositi e prestiti, uno speciale conto corrente nel quale sono iscritti i prelevamenti per mutui autorizzati ed i versamenti annuali per interessi e quote di ammortamento.

     Altro conto corrente è istituito fra la Amministrazione delle ferrovie dello Stato e ciascuna cooperativa mutuataria per i pagamenti e per le riscossioni, in esse compresa una quota dello 0,10% per spese generali sull'ammontare dei capitali mutuati.

     Le cooperative mutuatarie tengono, in confronto di ciascun socio assegnatario, apposito conto corrente individuale dove vengono iscritti il costo dell'alloggio ed i versamenti mensili effettuati per interessi e quote di ammortamento.

 

     Art. 12.

     I soci che alla data del 1° ottobre 1925 facevano parte di cooperative le quali, per non avere conseguito entro il 31 dicembre stesso anno il finanziamento occorrente alle costruzioni, siano incorse nella rescissione del contratto di mutuo già concluso coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'acquisto delle aree, hanno un diritto preferenziale nella concessione degli alloggi in case economiche che l'Amministrazione costruisca su dette aree divenute di sua proprietà.

     Uguale diritto è riservato ai soci delle cooperative dalle quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abbia rilevato oltre alle aree anche le costruzioni in corso per adattarle e completarle ad uso di case economiche per ferrovieri.

     I soci possono esercitare il diritto preferenziale in base all'ordine d'iscrizione nel libro sociale, purché siano in attività di servizio al momento della concessione, con l'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio di dette case.

 

CAPO IV

Anticipazioni della Cassa di risparmio delle provincie lombarde

 

     Art. 13.

     Previa autorizzazione da darsi, volta per volta, dal Ministro per le finanze, la Cassa depositi e prestiti, nel deliberare a favore di cooperative edilizie composte da impiegati e pensionati dello Stato esistenti nelle provincie lombarde e nel Comune di Roma, la concessione dei mutui per i quali esse abbiano già ottenuto il contributo erariale, può valersi anche delle somme che saranno all'uopo anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde all'interesse annuo del 5% netto in ogni tempo e modo per la Cassa medesima. Per tali operazioni la Cassa di risparmio è autorizzata a derogare alle disposizioni ed alle limitazioni del suo statuto fondamentale e successive modificazioni.

     Agli effetti della regolazione dei rapporti fra Cassa depositi e prestiti e Cassa di risparmio, le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 14, costituiscono, ad ogni effetto, la formale convenzione.

     Le eventuali particolarità che occorresse definire, sono stabilite fra i due istituti per semplice corrispondenza.

 

     Art. 14.

     Le somme di cui all'art. 13 sono dalla Cassa depositi e prestiti somministrate alle cooperative mutuatarie al saggio da stabilirsi a termine dell'art. 4 dopo concessi i singoli mutui e costituita, da parte delle singole cooperative, la garanzia ipotecaria.

     La Cassa depositi e prestiti, ottenuto il nulla osta dal Ministero dei lavori pubblici, richiama i fondi dalla Cassa di risparmio delle province lombarde ed effettua, in conto dei mutui stessi, la emissione dei mandati da intestarsi alle cooperative mutuatarie.

     Le somme anticipate dalla Cassa di risparmio vengono inscritte in apposito conto corrente e fruttano alla Cassa stessa l'interesse di cui all'articolo 13, con decorrenza dal giorno dell'invio alla Cassa depositi e prestiti.

     Gli interessi dovuti sulle effettuate somministrazioni, sono capitalizzati al saggio del 5% e quindi portati in aumento al capitale versato nel conto corrente. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al contributo erariale anche sulle somme capitalizzate.

     La Cassa depositi e prestiti ammortizza in dieci annualità uguali, comprensive di capitale e interesse, le somme anticipate dalla Cassa di risparmio, aumentate degli interessi capitalizzati.

     Il capitale del mutuo, da estinguersi dalle cooperative, si determina aggiungendo al totale delle somministrazioni fatte, aumentato degli interessi capitalizzati, la somma derivante dalla differenza fra il saggio corrisposto alla Cassa di risparmio e quello percepito dalla Cassa depositi e prestiti.

     Alle cooperative edilizie, come sopra finanziate, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni di somme nonché a concedere, in quanto occorrano, con propri fondi, supplementi di mutuo necessari alla ultimazione delle case, subordinatamente alla preventiva assegnazione del correlativo contributo erariale.

 

     Art. 15.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in corrispondenza ai versamenti eseguiti dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per mutui suppletivi a favore di cooperative edilizie tra impiegati e pensionati dello Stato che già ebbero mutui principali sui fondi della suddetta Cassa di risparmio, a rilasciare alla medesima certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie e casse provinciali, pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente, concesso dalla Cassa depositi e prestiti.

 

CAPO V

Enti mutuatari

 

     Art. 16.

     Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati:

     1° l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

     2° i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari;

     3° gli istituti autonomi per case popolari;

     4° le gestioni speciali di cui all'art. 22, ultimo comma;

     5° le società di assistenza e di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri;

     6° gli enti pubblici che si propongano di costruire case da locare ai loro impiegati e salariati;

     7° le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci;

     8° le società cooperative di credito e le società di mutuo soccorso, che si uniformino alle disposizioni del presente testo unico e che istituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilità distinte e separate, per costruire od acquistare case popolari od economiche e vantaggio dei propri soci;

     9° i soci delle società menzionate nei precedenti nn. 7° ed 8°;

     10° l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari [1];

     11° l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti [2];

     12° gli enti e le società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali [3];

     13° gli altri enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico [4];

     14° le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprietà, case da locare ai propri dipendenti [5];

     15° l'Istituto nazionale per le case ai maestri [6];

     16° [l'U.N.R.R.A. - Casas] [7].

     Il beneficio del mutuo non può essere accordato ai privati, nonché alle società di cui ai precedenti nn. 7°, 8° e 9° per l'acquisto di case di vecchia costruzione: e tali si considerano quelle dichiarate abitabili ovvero effettivamente abitate da oltre quattro anni.

 

TITOLO II

Costituzione e funzionamento delle società cooperative ed assistenziali e degli enti ed istituti per costruzione od acquisto di case popolari od economiche

 

CAPO I

Formalità costituzionali e statutarie delle società

 

     Art. 17.

     I soci delle cooperative di cui al n. 2) dell'art. 1 ed ai nn. 7) ed 8) dell'art. 16, non possono avere una quota sociale superiore a lire 30.000 o tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale dell'azione per le cooperative costituite posteriormente al 12 marzo 1927 non può superare le lire 500 né essere inferiore a lire 100.

     Le cooperative o le sezioni per case popolari od economiche, devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5% del capitale effettivamente versato e che, in caso di loro cessazione, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato, sia da assegnarsi a scopi di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria conformemente al disposto dell'art. 66, n. 3 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

     Le cooperative devono, entro trenta giorni dall'adempimento delle formalità di trascrizione ed affissione prescritte dagli artt. 91, 96, 180 e 194 del Codice di commercio, depositare gli atti sociali al Ministero delle corporazioni per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni [8].

 

     Art. 18.

     Trascorsi i 30 giorni dall'adempimento delle formalità di trascrizione ed affissione previste dall'art. 17 le cooperative non possono più godere, per gli atti successivamente compiuti, delle agevolazioni tributarie concesse dalle leggi sul registro e bollo, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti al Ministero delle corporazioni [9].

     Egualmente le cooperative che non effettuino, nei termini di legge, il deposito alla cancelleria del Tribunale degli atti previsti dagli artt. 91, 96, 180, 194 del Codice di commercio, non possono usufruire, per gli atti successivamente compiuti, delle anzidette agevolazioni tributarie, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti stessi.

     Le cooperative sono dispensate dall'obblighi o di pubblicare l'estratto degli atti sociali nel Foglio degli annunzi giudiziari.

 

     Art. 19.

     L'approvazione delle norme statutarie della sezione speciale di una società di mutuo soccorso, quando si tratti di società operaia, legalmente riconosciuta giusta la L. 15 aprile 1886, n. 3418, deve seguire secondo le norme stabilite dalla legge stessa; e quando si tratti di società autorizzata con regio decreto è data pure con regio decreto. Nel primo caso le norme statutarie devono riportare anche il visto del Ministro per le corporazioni che lo rilascia dopo averne accertata la conformità alle disposizioni di legge [10].

 

     Art. 20.

     Il Ministro per le corporazioni, qualora le società e le sezioni costituende, nonché le sezioni delle società di mutuo soccorso, di cui all'art. 19, non risultino informate a sincere finalità cooperative, rifiuta il riconoscimento legale [11].

     Può il Ministro stesso privare di tutti i benefici relativi al legale riconoscimento quelle società ovvero quelle sezioni che funzionino irregolarmente, in contrasto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle proprie norme statutarie od ai principi della cooperazione. Nel caso però, di società ovvero di sezioni fruenti di contributo erariale, la privazione dei benefici inerenti all'avvenuto riconoscimento è di spettanza del Ministro per i lavori pubblici, il quale può addivenirvi previo parere della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, e di concerto col Ministro per le finanze.

 

CAPO II

Case popolari od economiche costruite da comuni, istituti o gestioni speciali

 

     Art. 21.

     Quando sia riconosciuto il bisogno di alloggi per le classi meno agiate, i comuni sono autorizzati, oltre che a concorrere nella dotazione di istituti per case popolari, a provvedere alla costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione conformandosi alle leggi vigenti e a tutte le norme che disciplinano l'assunzione diretta di pubblici servizi, od in economia, ai sensi dell'art. 15 della L. 15 ottobre 1925, n. 2578.

     I comuni sono autorizzati, con le cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione di alberghi popolari da affittare per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.

     Le deliberazioni delle Amministrazioni comunali, da approvarsi dall'autorità tutoria, devono essere accompagnate da dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto che le hanno determinate nonché dal piano tecnico-finanziario dell'operazione e della disponibilità dei mezzi per effettuarla.

     Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte sovraimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento delle spese di assicurazione contro gli incendi e delle perdite per sfitti eventuali.

 

     Art. 22.

     Con regio decreto può essere costituito in ciascun capoluogo di provincia un Istituto autonomo provinciale per le case popolari che svolgerà la propria attività a beneficio delle classi meno agiate in tutti i comuni della provincia, nei quali se ne manifesti il bisogno. A tale fine l'Istituto provinciale potrà, con preventiva approvazione del Ministro pei lavori pubblici, costituire sezioni per case popolari nonché sezioni per case economiche con gestioni e bilanci separati.

     L'Istituto provinciale prenderà la denominazione di «Istituto autonomo per le case popolari della provincia di ».

     Gli Enti di diritto pubblico che esplicano nel territorio dello Stato attività industriale estrattiva di interesse nazionale ai fini dell'autarchia economica e che per le condizioni locali dell'esercizio della loro industria si trovino nella necessità di provvedere agli alloggi degli operai nei pressi degli stabilimenti, possono chiedere al Ministero dei lavori pubblici il riconoscimento delle gestioni speciali che abbiano costituito o costituiscano per la costruzione o per l'acquisto di case popolari, da concedersi in locazione agli operai stessi.

 

     Art. 23.

     Nei capoluoghi di provincia dove già esistono regolarmente costituiti enti od istituti per case popolari questi, con decreto del Ministro pei lavori pubblici, sono riconosciuti come Istituti autonomi provinciali conservando le eventuali sezioni per case economiche ed assumendo la denominazione di cui al comma secondo dell'art, 22.

     Il Ministro pei lavori pubblici può altresì riconoscere, con suo decreto, come sezioni dell'Istituto provinciale gli enti od istituti per case popolari esistenti in altri comuni della provincia, ed eventuali sezioni per case economiche. Possono invece detti enti od istituti essere messi in liquidazione coatta mediante regio decreto, su proposta dello stesso Ministro, quando non abbiano sufficienti attività per far fronte ai loro impegni. Ed in tal caso sono applicabili le norme del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554, convertito nella L. 16 giugno 1927, n. 1274.

     Col decreto di costituzione o di riconoscimento degli istituti provinciali si provvede anche all'approvazione del nuovo statuto organico il quale, salvo gli emendamenti o le aggiunte necessarie in rapporto alle particolari esigenze locali e condizioni di ciascuno istituto, deve riportare le norme di uno statuto-tipo che è emanato con decreto Reale su proposta del Ministro pei lavori pubblici.

     Il riconoscimento delle gestioni speciali di cui all'ultimo comma dell'art. 22, è dato con decreto Reale su proposta del Ministro pei lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, ed importa l'estensione alle gestioni stesse, a tutti gli effetti, delle disposizioni riguardanti gli istituti autonomi provinciali per le case popolari, in quanto applicabili.

 

     Art. 24.

     Qualora nello stesso capoluogo di provincia o in uno stesso comune esista più di un ente od istituto per case popolari, ove se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, può esserne disposta la fusione.

     In caso diverso è in facoltà del Ministro pei lavori pubblici stabilire quale di tali enti od istituti debba assumere la funzione di Istituto provinciale o di sezione di esso, conservando gli altri la propria personalità giuridica.

 

     Art. 25.

     Con decreto del Ministro pei lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, possono essere incorporati negli istituti autonomi provinciali o nelle rispettive sezioni anche le gestioni comunali o provinciali per le case popolari, sempre che sia riconosciuto avere esse sufficienti attività per far fronte ai loro impegni ed essere in grado di svolgere proficua attività.

     Il Ministro pei lavori pubblici con suo decreto, può pure disporre l'incorporazione negli istituti provinciali delle gestioni speciali attualmente esistenti presso la società di assistenza e beneficenza e presso le società di mutuo soccorso di cui all'art. 16, nn. 5) ed 8).

     Nell'uno e nell'altro caso è richiesto per la incorporazione il preventivo parere del presidente dell'Istituto provinciale.

 

     Art. 26.

     Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 23, enti od istituti siano riconosciuti come istituti autonomi provinciali o come sezioni locali, i detti istituti provinciali e le dette sezioni si considerano di diritto cessionari di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziario o non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprietà mobiliari od immobiliari, titoli o crediti e di quant'altro sia di spettanza degli enti od istituti preesistenti e ne assumono tutte le obbligazioni passive con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

     Le disposizioni predette valgono altresì nei casi di fusione di cui all'art. 24 e nei casi in cui, ai sensi dell'art. 25, le gestioni comunali o provinciali o le gestioni speciali per case popolari siano incorporate negli istituti provinciali o nelle sezioni locali.

     Gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà e di crediti di cui al presente articolo sono registrati con tassa fissa ed a tassa fissa sono pure soggette le formalità ipotecarie e le volture catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori.

     I fabbricati di pertinenza degli istituti di case popolari, già costruiti o in costruzione, con specifica destinazione ai fini indicati nell'art. 22, ultimo comma, sono trasferiti insieme con tutte le aree, i diritti e gli oneri ad essi pertinenti al patrimonio delle gestioni speciali riconosciute ai sensi dell'art. 23, ultimo comma. Per tali trasferimenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente testo unico stabilite per gli istituti autonomi provinciali.

 

     Art. 27. [12]

     Il presidente degli istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del Ministro pei lavori pubblici. Con lo stesso decreto può essere nominato un vice presidente il quale sostituisce il presidente nei casi d'impedimento o di assenza.

     Lo statuto di ogni istituto determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti.

     Per gli istituti siti in province il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350.000 abitanti, fa parte del consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa Depositi e Prestiti.

     Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     Ove ricorrano gravi motivi, il Ministro per i lavori pubblici può, con decreto, revocare il Presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 28.

     Con regio decreto, su proposta del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è costituito un Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi provinciali con lo scopo di promuovere e coordinare l'azione degli Istituti stessi. Al detto Consorzio partecipano anche gli enti ed istituti che abbiano conservata la propria personalità giusta il disposto del secondo comma dell'art. 24.

     Con lo stesso decreto si provvede all'ordinamento del Consorzio e alla determinazione delle sue funzioni e dei suoi rapporti sia con lo Stato sia con i singoli consociati.

     Il Consorzio ha personalità giuridica e facoltà d'imporre a tutti i partecipanti un contributo annuo nella misura che, dietro sua proposta viene, anno per anno, fissata con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

 

     Art. 29.

     Può essere data facoltà agli istituti per case popolari di sostituirsi, riscattandone le attività, alle cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale, con organizzazione insufficiente, non informate ai principi cooperativi o che non abbiano i mezzi adeguati per condurre a termine il loro programma.

     Le proposte per tali sostituzioni sono avanzate con la necessaria documentazione, dagli istituti predetti al Ministro per le corporazioni il quale, di concerto con quello per i lavori pubblici, decide in merito prescrivendo le relative modalità [13].

 

Capo III

Affitto delle case popolari od economiche

Procedura esecutiva e vendita delle case popolari

 

     Art. 30. [14]

     I comuni, gli istituti nonché le società ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nelle nuove locazioni di case popolari - escluse le rinnovazioni - devono dare preferenza ai meno agiati.

     Nel caso di più concorrenti, a parità di altre condizioni, debbono essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi ai non coniugati.

     Il criterio preferenziale demografico di cui al precedente comma si applica, a parità di condizioni, anche nelle nuove locazioni - escluse le rinnovazioni - od attribuzioni di case economiche.

 

     Art. 31. [15]

     Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso od il contributo dello Stato;

     a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;

     b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, o con mutui di cui alla L. 10 agosto 1950, n. 715;

     c) a chi sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a lire 150.000.

     Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni.

 

     Art. 32.

     Gli istituti per case popolari - riconosciuti a sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del codice di procedura civile, a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto.

     Al ricorso dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilità attesti la morosità dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato perché sia possibile fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33.

     Il giudice, mediante decreto in calce al ricorso, ingiunge al debitore di pagare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, trascorso il quale, in caso di inadempienza, si procede allo sfratto [16].

     Il decreto è titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto.

     L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento dei mobili, provvede alla custodia dei medesimi, e, successivamente, alla vendita, osservando le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.

     Copia del ricorso e del decreto deve essere notificato al debitore. Non è necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili od allo sfratto, purché l'uno e l'altro avvengano entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto.

     Contro il decreto il debitore può, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione, porre opposizione davanti allo stesso conciliatore o pretore o avanti al tribunale il cui presidente ha pronunciato il decreto [17].

     L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore od il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione può, in casi gravi e senza pregiudizio della decisione di merito, con nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto precedente, fino all'esito del giudizio di opposizione.

 

     Art. 33.

     Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all'articolo 32, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

 

     Art. 34.

     Ferme restando le disposizioni riflettenti gli alloggi costruiti col concorso dello Stato, il Ministro per i lavori pubblici può autorizzare i comuni e gli istituti per case popolari a vendere od assegnare in locazione con patto di futura vendita, all'inquilino od ai suoi eredi, gli stabili in qualunque tempo costruiti, prescrivendo volta per volta, le cautele e le condizioni da inserirsi nei contratti suddetti.

     L'autorizzazione di cui sopra può essere concessa solo quando sia assicurata la vendita o locazione con promessa di vendita di almeno sette decimi degli appartamenti costituenti lo stabile in favore degli inquilini, loro eredi o di persone che abbiano i requisiti per divenire inquilini. In quest'ultimo caso gli enti suddetti hanno diritto di rescindere il contratto di affitto e di chiedere lo sfratto dell'inquilino offrendogli altro adeguato alloggio.

 

     Art. 35.

     Il prezzo di vendita sarà quello corrente e può essere pagato nel caso di vendita dilazionata, per una quarta parte all'atto del compromesso e, per il rimanente, in 25 rate annuali comprensive della quota di ammortamento e dell'interesse legale.

     La stipula del contratto di compra-vendita avverrà quando sia stato eseguito il pagamento dell'ultima rata di prezzo.

     La gestione dello stabile spetta agli enti di cui all'art. 34 fino a quando non siano venduti tutti gli appartamenti e pagato l'intero prezzo da parte degli acquirenti.

 

     Art. 36.

     Gli enti di cui all'art. 34 hanno diritto di richiedere ai creditori ipotecari la divisione dell'ipoteca gravante sullo stabile venduto fra i vari appartamenti costituenti lo stabile stesso, quando abbiano restituito almeno la quarta parte della somma mutuata garantita dall'ipoteca predetta.

     Le ipoteche parziali risultanti dai frazionamenti saranno cancellate man mano che si procederà alla estinzione dei debiti da esse rispettivamente garantiti ed alla stipula dei contratti definitivi di vendita cui interverranno i creditori ipotecari per la prestazione del relativo consenso.

 

Capo IV

Norme comuni agli enti per case popolari od economiche e alle società ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Enti comunali di assistenza

 

     Art. 37.

     Alle persone ed agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli istituti per case popolari e delle società ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura del 5 per cento sulle somme effettivamente versate, non può essere riservato negli statuti altro diritto fuorché quello del rimborso delle somme erogate. L'eventuale avanzo del patrimonio, quando si renda necessaria la liquidazione degli istituti o società, è devoluto agli enti comunali di assistenza.

     Nel caso di liquidazione delle speciali sezioni istituite da società di assistenza e beneficenza per la costruzione di case popolari, le relative attività patrimoniali sono devolute a favore della società da cui la sezione è stata istituita, previa deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa [18].

     Qualora dette attività debbano essere devolute, in tutto od in parte a favore dell'Ente comunale di assistenza, tale devoluzione dev'essere disposta mediante regio decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato [19].

     Gli istituti e le sezioni per case popolari ed economiche nonché le società di assistenza e beneficenza che, senza fine di lucro, provvedano agli alloggi per ricoverare a fitti minimi i poveri, godono di tutte le facoltà e di tutti i benefici contenuti nel presente testo unico.

 

Capo V

Alloggi costruiti col concorso dello Stato

 

     Art. 38.

     I comuni e gli istituti per case popolari possono ottenere nei limiti di spesa di cui al R.D.L. 10 marzo 1926, n. 386 convertito nella L. 25 novembre 1926, n. 2086, il concorso dello Stato per costruire case popolari da vendersi a singoli privati, ovvero da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita, a favore dello stesso inquilino o dei suoi eredi, in deroga alle disposizioni della vigente legislazione e delle norme statutarie.

     Gli alloggi costruiti invece nella Città di Bolzano possono essere concessi in semplice locazione, ed analoga facoltà può essere accordata dal Ministro pei lavori pubblici relativamente agli alloggi costruiti in altre località sempre che particolari contingenze lo giustifichino.

 

     Art. 39.

     E' consentito che i contratti di affitto stipulati con patto di futura vendita ai sensi del 1° comma dell'art. 38, siano trasformati in contratti di semplice locazione ove intervenga il consenso di ambo le parti contraenti, restando in ogni caso esclusi gli assegnatari che abbiano, all'atto dei contratti, effettuati versamenti in conto acquisto eccedenti il 20 per cento del costo dei rispettivi alloggi.

     I canoni dei nuovi contratti di semplice locazione sono determinati dai comuni e dagli istituti a loro giudizio insindacabile, tenuto conto dei fitti medi da essi praticati anteriormente al 14 aprile 1934 per alloggi di tipo analogo, con l'ulteriore applicazione del ribasso disposto dal R.D.L. 14 aprile 1934, n. 563, convertito nella L. 7 giugno 1934, n. 1037.

     Le somme versate dagli assegnatari degli alloggi a titolo di acconto infruttifero del futuro acquisto, che siano libere da eventuali ritenute o depositi, saranno rimborsate dai comuni e dagli istituti in ventiquattro rate trimestrali successive posticipate, senza interessi.

     Gli effettivi rimborsi restano subordinati al puntuale pagamento dei canoni di affitto semplice dovuti dagli assegnatari. Niun altro rimborso, per qualsiasi titolo o ragione, spetterà agli assegnatari.

 

     Art. 40.

     All'assegnazione del concorso statale a favore dei comuni od istituti di cui all'art. 38 si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     Le domande all'uopo prodotte debbono essere corredate dai documenti atti a comprovare la disponibilità dei fondi occorrenti per le costruzioni, le quali saranno eseguite in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

     Dette costruzioni normalmente comprendono appartamenti, di non più di 3 vani abitabili ed, eccezionalmente, anche di maggior numero non eccedente peraltro i 5, oltre la cucina e gli altri indispensabili accessori e debbono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di cui all'art. 48.

 

     Art. 41.

     Il concorso dello Stato viene ragguagliato, per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa consentita per l'acquisto delle aree e per le costruzioni ed è corrisposto per una metà all'inizio dei lavori accertato dal Ministero dei lavori pubblici, e per l'altra metà all'ultimazione in essi in base a certificato da rilasciarsi dal competente ufficio del genio civile, il quale deve constatare la rispondenza delle costruzioni ai progetti approvati.

     Il comune o l'Istituto che non inizi le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione dell'approvazione dei progetti è dichiarato decaduto dal beneficio del concorso statale.

 

     Art. 42.

     Il trasferimento della proprietà degli alloggi costruiti col concorso dello Stato, locati con patto di futura vendita, si effettua col contratto di compra-vendita da stipularsi allo scadere della locazione la cui durata non può eccedere i 25 anni.

     Qualora nel corso della locazione l'inquilino od i suoi eredi non osservino le norme per l'inquilinato, perdono, a titolo di penale, le somme eventualmente versate in conto acquisto, senza pregiudizio dello sfratto.

     Gli schemi dei compromessi di vendita o di locazione con patto di futura vendita e gli schemi di relativi contratti sono approvati preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 43.

     Gli enti finanziatori delle costruzioni eseguite o da eseguirsi col concorso dello Stato, ai sensi dell'art. 38, sono autorizzati a coprirsi con ipoteca fondiaria di garanzia anche soltanto per il capitale attuale corrispondente all'annualità dovuta dagli enti costruttori al netto del concorso statale e di quello eventualmente concesso dai comuni.

     Gli enti finanziatori sono inoltre tenuti a consentire la riduzione dell'ipoteca, corrispondente al capitale del prezzo di acquisto di ciascuno appartamento secondo il calcolo anzidetto.

     Per la riduzione e cancellazione di ipoteca, la tassa ipotecaria è ridotta al quarto della misura normale.

 

TITOLO III

Disposizioni riguardanti i comuni

Espropriazioni

Progetti per case popolari od economiche

Caratteristiche e cautele

 

CAPO I

Compiti e facoltà dei comuni

Espropriazioni

 

     Art. 44.

     Sulle aree, che siano state o siano destinate da parte della società, degli istituti e dei privati contemplati nell'articolo 16, alla costruzione di case popolari od economiche, il comune ha l'obbligo di provvedere a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile, all'impianto per l'illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli d'uso pubblico.

 

     Art. 45.

     I comuni sono autorizzati:

     1) a stanziare somme nei loro bilanci per sovvenzionare enti e società per la costruzione di case popolari od economiche, ed a concorrere nella spesa per costruzione e miglioramenti di tali case e nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli enti e società predetti;

     2) a cedere per la costruzione di case popolari od economiche, terreni propri o espropriati a mente dell'art. 46, gratuitamente o a prezzo di costo ovvero mediante corresponsione di canone annuo, in perpetuo o per un dato numero di anni;

     3) a creare, quando si tratti di comuni superiori a centomila abitanti, uffici delle abitazioni con facoltà di sorveglianza sul mercato delle abitazioni, uffici ai quali i proprietari di case debbono denunziare la disponibilità di locali ed i relativi affitti entro cinque giorni dal loro verificarsi sotto le comminatorie prescritte per le denunce anagrafiche.

 

     Art. 46.

     La dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti dell'esproprio di terreni, fabbricati, cave e fornaci occorrenti per la costruzione di case popolari od economiche, è pronunziata dal prefetto sentita la competente Amministrazione comunale.

     Spetta altresì al prefetto autorizzare l'occupazione temporanea di cave, fornaci e terreni, il cui esercizio od uso risultino necessari per agevolare la costruzione suddetta.

     I comuni possono anche promuovere l'esproprio di abitazioni private non ultimate o che si trovino in deficienti condizioni igieniche, allo scopo di adattarle ad alloggi popolari, qualora il proprietario non possa o non voglia provvedere all'ultimazione od al risanamento di esse nel termine fissato dal prefetto.

     (Omissis) [20].

     Il maggior valore che i comuni realizzassero in caso di retrocessione di aree o parte di aree, che non avessero ricevuto la prevista destinazione, è assegnato al fondo speciale costituito dai comuni per provvedere alle case popolari od economiche ed alle opere edilizie di carattere igienico. Parimenti deve essere versato al detto fondo il maggiore valore ottenuto dalla vendita delle aree o parte di aree e la somma ricavata da eventuali concessioni temporanee.

 

     Art. 47.

     Qualora si tratti della costruzione di case popolari od economiche che beneficiano del concorso o del contributo dello Stato, l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei relativi progetti equivale, nei riguardi della espropriazione, a dichiarazione di pubblica utilità. In tal caso i progetti debbono essere corredati del piano di massima dei terreni da espropriare, nonché di una relazione giustificativa.

     I termini di pubblicazione di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere ridotti dal prefetto con ordinanza motivata. Sulle opposizioni e sui reclami decide il Ministro per i lavori pubblici.

 

CAPO II

Caratteristiche delle case popolari ed economiche

Progetti e vigilanza

 

     Art. 48. [21]

     Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico quelle costruite dagli enti e dalle società di cui all'art. 16.

     Ogni alloggio deve:

     1) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili - oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;

     2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

     3) essere fornito di latrina propria;

     4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

     5) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

     La superficie utile non può essere superiore:

     a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

     a mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

     a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

     a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

     Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

     Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.

     Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1) del presente articolo.

 

     Art. 49.

     Sono considerate case economiche agli effetti del presente testo unico quelle costruite da privati o da istituti società ed enti di cui ai nn. 1°, 3°, 6°, 7° e 8° dell'art. 16, per essere assegnate in locazione o in proprietà.

     Dette case debbono avere le caratteristiche di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 48 e non più di dieci vani abitabili esclusi da questo numero i locali accessori e di servizio, come latrina, bagno, cucina e ripostigli [22].

     Le opere di finimento e le forniture accessorie che, in sede di collaudo siano per qualità e per quantità riconosciute eccedenti quelle consentite saranno escluse dal contributo erariale, di cui all'art. 71.

 

     Art. 50.

     L'approvazione preventiva dei progetti di case popolari od economiche è demandata ai prefetti che ne vigileranno la esatta esecuzione ed accerteranno l'osservanza delle condizioni di legge, rilasciando quindi un apposito certificato da presentarsi agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

     Qualora il procuratore delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per le case popolari od economiche, comunicherà la sua opposizione motivata alla parte interessata, la quale potrà produrre ricorso in via amministrativa al Ministro per lavori pubblici il quale decide previa intesa col Ministro per le finanze [23].

     Le case che godono di contributo o concorso erariale, in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici, si considerano senz'altro popolari od economiche a tutti gli effetti del presente testo unico.

     Nelle case popolari od economiche può essere consentita la costruzione di locali destinati a scopi di igiene, assistenza ed educazione o da adibirsi a pubblici esercizi, eccettuati quelli destinati esclusivamente a spaccio di bevande alcooliche.

 

     Art. 51.

     Al Ministero dei lavori pubblici è demandata la vigilanza da esercitarsi anche mediante ispezioni, sulle società, enti, istituti, o sezioni, e privati, in quanto costruiscano case popolari od economiche ferme restando per le cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale le disposizioni contenute nel Capo I del titolo VII.

 

CAPO III

Pagamento del prezzo degli stabili

Loro retrocessione agli enti costruttori e procedura esecutiva

Assicurazioni e modifiche degli stabili

 

     Art. 52.

     Il compratore può essere ammesso a pagare il prezzo del terreno e della casa in rate annuali, semestrali, mensili o quindicinali. Le rate comprendono interesse e quota di ammortamento ovvero interesse e premio di assicurazione sulla vita contratta per conseguire, in tutto od in parte, i mezzi necessari per l'acquisto o la costruzione dell'alloggio. In entrambi i casi le rate debbono essere comprensive dell'onere afferente a ciascun alloggio per le assicurazioni di cui all'art. 55.

     Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al prezzo del terreno e della casa sino all'inizio dell'ammortamento del debito, si computano in aggiunta al debito stesso.

 

     Art. 53.

     Salvo le disposizioni riflettenti le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il socio proprietario di casa popolare od economica ha diritto in ogni caso, di restituire anticipatamente, in tutto od in parte, la somma mutuata per l'acquisto o la costruzione della casa.

     Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione della iscrizione ipotecaria deve essere effettuata senza spese dal Conservatore delle ipoteche.

     Qualora l'istituto mutuante o la società costruttrice si rifiutasse di rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente può richiamarsene al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentite le parti ed il pubblico ministero, con la procedura dell'art. 2039 del Codice civile.

 

     Art. 54.

     I costruttori o gli acquirenti di case popolari od economiche i quali estinguano il loro debito col sistema dell'ammortamento, possono garantire il prestito - ferma rimanendo la ipoteca di primo grado sull'immobile - con polizza di assicurazione sulla vita.

     I contratti di assicurazione si stipulano con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con li altri enti ed imprese autorizzati ai sensi del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473.

     L'Istituto, gli enti e le imprese predetti che esercitano l'assicurazione sulla vita possono assumere le assicurazioni sulla durata della vita umana e sul rischio d'impiego, abbinate all'ammortamento di mutui contratti per le costruzioni di alloggi in condominio, in conformità delle tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni abbinate all'ammortamento di mutui fondiari prescritte in base ai poteri conferiti dal R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473, col decreto del Ministro delle corporazioni 1° giugno 1933, e stipulate sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni [24].

 

     Art. 55.

     Le società e gli enti per l'acquisto o la costruzione di case popolari od economiche, ovvero i soci divenuti proprietari delle case, o comunque acquirenti delle medesime, sono tenuti all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine.

 

     Art. 56.

     Le società cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti sono tenute all'assicurazione dei fabbricati sociali contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine, ed a versare direttamente agli enti assicuratori i premi di assicurazione.

     Le polizze sono vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e devono ad essa essere consegnate.

     La Cassa depositi e prestiti promuove le provvidenze necessarie ove le società cooperative non si tengano al corrente col pagamento dei premi.

     L'onere dell'assicurazione fa carico al socio o suoi aventi causa, anche dopo il riscatto, fin quando tutti i condomini dello stesso fabbricato, soci della medesima cooperativa, non abbiano estinto il rispettivo mutuo edilizio.

     L'ente assicuratore deve essere di gradimento della Cassa depositi e prestiti la quale potrà all'uopo pubblicare l'elenco degli enti preferiti ed, eventualmente, imporre quelle combinazioni che presentino i caratteri di maggiore sicurezza e generale convenienza.

 

     Art. 57.

     Per l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 56 (1° comma) è responsabile il consiglio di amministrazione della cooperativa. Il consiglio medesimo è tenuto a segnalare i soci eventualmente morosi alla Cassa depositi e prestiti, la quale potrà rivalersi come previsto nell'art. 65.

 

     Art. 58.

     Sino alla totale estinzione del debito non possono essere apportate modifiche o varianti allo stabile, accessori e pertinenze, né imposti oneri o servitù, ove non intervenga previamente il consenso della cooperativa e dell'istituto mutuante ovvero di quest'ultimo soltanto, qualora il socio si sia assunto direttamente il mutuo originario.

     E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, del Ministro per le comunicazioni ordinarie la rimozione parziale o totale delle opere o costruzioni eseguite direttamente da cooperative a contributo erariale o da soci delle medesime e che, a giudizio insindacabile del Ministro, siano pregiudizievoli al decoro e alla stabilità degli edifici, ovvero agli interessi dell'ente mutuante o dei singoli soci. Tutte le relative spese sono a carico di coloro che abbiano indebitamente eseguito o consentito di eseguire i lavori.

 

     Art. 59.

     Il regolamento di cui all'art. 393 detterà le norme in base alle quali i titolari di case economiche o popolari potranno addivenire nell'ipotesi di necessario trasferimento - e senza loro perdita - alla retrocessione dell'alloggio all'ente costruttore nonché alla risoluzione dell'eventuale contratto di assicurazione.

     Questa disposizione non si applica alle case costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale con contributo erariale.

 

     Art. 60.

     Salvo le disposizioni dell'art. 80, non può procedersi all'espropriazione della casa popolare od economica che in mancanza di altri beni mobili od immobili, fatta eccezione per i crediti previsti dal presente testo unico, per i crediti dell'imprenditore della costruzione e per quelli degli operai che vi hanno lavorato.

 

     Art. 61.

     L'Istituto mutuante, qualora l'ente od il socio mutuatario sia in arretrato col pagamento di una semestralità, può, indipendentemente da ogni atto di esecuzione, chiedere al presidente del tribunale competente la nomina di un sequestratario il quale provvede alla riscossione dei fitti e di ogni altro credito.

     La presente disposizione non si applica agli enti ed alle società che abbiano ottenuto, per le costruzioni il contributo erariale nel pagamento degli interessi.

 

TITOLO IV

Sommistrazione dei mutui e garanzie

Quote di ammortamento e di manutenzione

Procedura privilegiata per le riscossioni

Contributi erariali

 

CAPO I

Garanzie ipotecarie dei mutui e garanzie pel pagamento del prezzo della casa e per quello delle pigioni

Norme speciali concernenti le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti

 

     Art. 62.

     Salvo le disposizioni particolari concernenti i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, quelli accordati da altri istituti ai sensi del presente testo unico debbono essere garantiti da prima ipoteca e non possono eccedere il 75% del valore accertato degli immobili costituiti in ipoteca, ovvero dell'area e della spesa prevista per le nuove costruzioni.

     Tuttavia i detti prestiti possono raggiungere anche il totale ammontare del prezzo delle costruzioni, ivi compreso quello delle aree, qualora il mutuatario offra all'istituto finanziatore sufficienti garanzie supplementari.

     Nel caso che il prestito serva ad estinguere un debito per il quale fu già iscritta prima ipoteca, l'ipoteca che viene accesa per garantire il mutuo dell'istituto finanziatore è da considerarsi come di primo grado.

     Le ipoteche accese a favore dell'istituto finanziatore restano valide nonostante il sopraggiunto fallimento del debitore, quando siano state iscritte almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, qualunque sia il giorno cui questa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

     Le disposizioni del 2° e 3° comma si applicano anche ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 63.

     Le somministrazioni delle somme mutuate da istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti hanno luogo a rate correlativamente allo sviluppo delle costruzioni.

     La prima rata, nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 62, può essere corrisposta solo quando il mutuatario comprovi che la spesa - comprensiva del valore dell'area - prevista per la costruzione, risulti coperta per non meno del 25 per cento.

     Qualora concorrano speciali circostanze che affidino circa il buon esito dell'operazione, gli istituti finanziatori possono consentire che la differenza fra la somma occorrente per l'opera e quella mutuata sia pagata in un numero di rate corrispondenti a quelle stabilite per l'erogazione del mutuo. In tal caso il mutuatario, per poter riscuotere le singole rate, deve dimostrare essere stata investita nell'area e nelle costruzioni la corrispondente quota di somma non mutuata.

     Dei mutui accordati ai sensi del presente testo unico dalla Cassa depositi e prestiti, quelli concessi ai comuni sono somministrati previo nulla osta del prefetto, e gli altri previo nulla osta dell'Ufficio del genio civile, il nulla osta è rilasciato previa esibizione della documentazione relativa alle spese eseguite in relazione al fabbisogno che formò base delle concessioni [25].

     Le somministrazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sui mutui da essa concessi a cooperative tra il personale di ruolo e i pensionati dell'Amministrazione stessa si effettuano su nulla osta del Direttore generale e possono disporsi mediante mandati diretti intestati alle cooperative ed a favore dei creditori.

 

     Art. 64.

     Gli impiegati e i salariati di pubbliche amministrazioni pei quali è ammessa dalle disposizioni vigenti la cessione del quinto dello stipendio o della mercede, hanno facoltà di rilasciare delega, con tutte le garanzie previste dalle disposizioni stesse, fino alla metà dello stipendio o della mercede, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui all'art. 16. Le delegazioni sono riversibili sulla pensione fino ad estinzione del debito.

     La delegazione può essere fatta a favore degli Istituti finanziatori nonché degli enti o società mutuanti o degli Istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando, con la polizza, si sia ottenuto un mutuo da servire per il pagamento dell'alloggio.

     Sull'importo della ritenuta per delegazione rilasciata pel pagamento del prezzo o della pigione degli alloggi, non può prevalere altra successiva cessione né sono ammissibili pignoramenti o sequestri.

     In nessun caso le delegazioni e le cessioni possono, per qualsiasi titolo, superare nel loro totale la metà dello stipendio o della mercede.

 

     Art. 65.

     Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l'importo alla Cassa medesima con le modalità da essa indicate [26].

     Contemporaneamente le cooperative comunicano alla Cassa l'elenco dei soci morosi anche se contenente dichiarazioni negative.

     I soci che si rendano morosi nel pagamento diretto alla cooperativa delle mensilità di ammortamento e relative quote di manutenzione, nonché dell'importo fissato dalla cooperativa per spese generali, devono corrispondere gli interessi di mora al saggio corrente dell'interesse commerciale.

     Contro i morosi la Cassa è autorizzata su semplice richiesta da essa rivolta alle singole amministrazioni, e senza tener conto dei precedenti vincoli gravanti sugli stipendi, pensioni, assegni nonché sugli eventuali compensi o indennità straordinarie di qualsiasi specie, a fare eseguire sui medesimi la ritenuta di ufficio, senza la limitazione di cui all'art. 64.

     Qualora l'assegnatario si sia reso moroso, per due volte, della quota di ammortamento e dei relativi accessori, la trattenuta di cui al precedente comma potrà essere praticata con effetto continuativo.

     Le somme versate dai soci o trattenute di ufficio devono essere imputate con criterio preferenziale nel seguente ordine: quote di ammortamento mutuo o del prezzo di riscatto; quota per manutenzione; spese di amministrazione e di condominio; altre spese e passività sociali.

     Ove la trattenuta non sia possibile o sufficiente la Cassa è autorizzata ad eseguirla, anche sulla cauzione costituita giusta il primo comma dell'art. 66 e, in difetto, a procedere alla riscossione delle somme dovute, con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

     Il procedimento avrà inizio con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dalla Cassa depositi e prestiti o, per sua delega, dall'Intendenza di finanza, di pagare entro cinque giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

     L'ingiunzione è ordinata e resa esecutiva dal pretore ed è notificata da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura.

     Le norme di cui al presente articolo sono applicabili analogamente alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale sono anche demandate le attribuzioni e facoltà della Cassa depositi e prestiti. Sono del pari applicabili a quelle cooperative ferroviarie, che già finanziate da istituti di credito, ottengono in aggiunta a sensi dell'art. 11 (commi 1° e 2°) altri mutui

dall'Amministrazione predetta la quale è autorizzata ad avvalersi, in caso di morosità degli assegnatari, della stessa procedura anche per le somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.

     Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento dei mutui edilizi individuali, si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi [27].

     Qualora manchi la possibilità delle ritenute previste nel precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti diretti sull'apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere centrale quale cassiere della Cassa depositi e prestiti [28].

 

     Art. 66.

     Il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, determina le garanzie che, nell'interesse della Cassa depositi e prestiti, devono sostituire od integrare, ove sia ritenuto opportuno, lo stipendio o la pensione che mancasse, cessasse o risultasse insufficiente in rapporto alla quota di ammortamento. La determinazione, a cura del Ministro per i lavori pubblici, è notificata al socio nonché alla cooperativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiara senz'altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso e ordina il rilascio dell'immobile.

     Il provvedimento ha forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi artt. 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli artt. 741 e s. del codice stesso.

     In nessun caso l'avvenuta decadenza di un socio ed il rilascio dell'immobile esonerano il debitore od i suoi aventi causa del pagamento del debito e degli accessori.

     Il socio, ad evitare la dichiarazione di decadenza, può ottenere che l'alloggio sia ridotto, a proprie spese, ad un minore numero di vani. La domanda è rivolta al Ministero dei lavori pubblici il quale potrà accoglierla ove la richiesta suddivisione non diminuisca l'utilizzazione dell'alloggio nella sua primitiva consistenza.

     Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni [29].

     Le disposizioni del Codice civile intorno ai privilegi sui mobili, di cui agli artt. 1957 e 1958, n. 3 si applicano per i crediti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nei confronti degli assegnatari di alloggi delle mutuatarie cooperative edilizie.

 

     Art. 67.

     Col pagamento della quota mensile di ammortamento a cominciare da quella successiva alla data di entrata in vigore del presente testo unico gli assegnatari sono obbligati a corrispondere mensilmente alla cooperativa il quattro per cento della quota stessa per costituire un fondo di manutenzione da versarsi in conto corrente vincolato presso un istituto di notoria solidità: i relativi interessi sono devoluti al fondo per spese generali.

     Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 68, le cooperative dovranno tenere, distintamente per fabbricato, il conto individuale dei versamenti eseguiti da ciascun assegnatario.

     Le somme disponibili sul fondo del 2,50%, istituito con l'art. 4, comma 1°, del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella L. 15 luglio 1926, n. 1263 e che con la data suindicata rimane assorbito, saranno versate al nuovo fondo del quattro per cento ed accreditate ai singoli conti individuali in proporzione delle quote di ammortamento di ciascun assegnatario.

     Con la stessa decorrenza cesseranno i versamenti al fondo 1,50% istituito col predetto decreto e le somme disponibili di pertinenza dei singoli assegnatari continueranno ad essere impiegate sino a loro esaurimento per i lavori di manutenzione dei rispettivi alloggi. I prelievi su tali somme sono effettuati su ordine del presidente della cooperativa e sotto la sua personale responsabilità.

 

     Art. 68.

     Il fondo del 4% è destinato esclusivamente alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi che a tenore delle disposizioni contenute nel capo secondo del titolo XII

sono considerati comuni.

     I progetti per lavori di manutenzione a carico del fondo del 4% debbono essere previamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici salvo i casi di urgenza nei quali l'approvazione verrà chiesta posteriormente.

     Le spese sono imputate ai singoli assegnatari in proporzione del costo dei loro alloggi ed i prelievi dal fondo si effettuano su nulla osta del Ministero dietro richiesta della cooperativa ovvero della Cassa depositi e prestiti. Le eventuali eccedenze non coperte dal fondo saranno corrisposte dagli interessati nei modi e termini fissati dal consiglio di amministrazione della cooperativa.

     Tutte le altre spese di manutenzione afferenti ai singoli alloggi ed accessori sono a carico esclusivo dei rispettivi assegnatari.

     Avverso il riparto della spesa fra gli assegnatari, gli interessati possono, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione fatta dalla cooperativa, reclamare al Ministro pei lavori pubblici il quale decide definitivamente sentita la Commissione di vigilanza.

     L'imputazione al fondo di manutenzione non ha luogo quando si tratti di lavori di riparazione dipendenti da fatto di cui l'assegnatario debba rispondere ai sensi degli artt. 1151 e seguenti del codice civile.

 

     Art. 69.

     Indipendentemente dalla sorveglianza spettante al Ministero dei lavori pubblici, la Cassa depositi e prestiti vigila a che le cooperative provvedano alla costituzione del fondo di cui all'art. 67 e curino la manutenzione dei fabbricati.

     Ciascun assegnatario poi è tenuto ad effettuare a sue spese nel proprio alloggio e negli accessori, le opere di manutenzione la cui omissione possa danneggiare altri assegnatari o comunque compromettere la conservazione dell'alloggio.

     A tal fin gli assegnatari, o chi per essi, devono in tutti i casi permettere l'accesso nei locali per i necessari accertamenti e per l'esecuzione dei lavori, con le limitazioni giustificate e compatibili colla natura ed entità dei lavori stessi.

     L'inadempienza agli obblighi di manutenzione può dar luogo alla esecuzione d'ufficio cui provvede il Ministero dei lavori pubblici a mezzo del Genio civile o dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

     Le spese eccedenti le disponibilità del fondo e quelle occorse per le opere facenti carico ai singoli assegnatari possono essere ricuperate con la procedura stabilita dall'art. 65.

 

     Art. 70.

     Per gli impiegati civili e militari, passati in virtù di speciali disposizioni legislative o regolamentari alla dipendenza di pubbliche amministrazioni, enti pubblici non statali o società concessionarie di pubblici servizi, e che siano assegnatari di appartamenti, lo stipendio rimane vincolato a favore della Cassa depositi e prestiti, e nei limiti di cui all'art. 64, degli altri enti mutuatari ed affittuari per le somme dovute per annualità di ammortamento del prezzo delle case a ciascuno attribuite o del relativo affitto.

     Le amministrazioni e le società alla cui dipendenza si trovino gli assegnatari predetti, sono tenute, dietro semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire su tutte le competenze comunque spettanti all'impiegato ovvero sulla pensione, le ritenute previste dall'art. 65.

 

CAPO II

Contributi erariali nel pagamento degli interessi

Modalità, limitazioni e decadenza dal beneficio

 

     Art. 71.

     Sul mutui concessi in base al presente testo unico, dagli istituti indicati negli artt. 1 e 4, agli enti, alle società e loro soci di cui all'art. 16, può lo Stato contribuire al pagamento di una parte degli interessi a condizione che, agli effetti anche di tutte le agevolazioni contenute in detto testo unico, le case siano state costruite entro il 31 dicembre 1969 [30].

     Per gli istituti ed enti autonomi per case popolari e per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il termine di costruzione è fissato al 31 dicembre 1969, indipendentemente dalla data di registrazione del decreto di concessione del contributo [31].

     Gli enti e le società indicati ai nn. 6) ed 8) dell'art. 16 possono ottenere il beneficio del contributo erariale a condizione che costruiscano case a proprietà indivisa ed inalienabile, e, in caso di scioglimento, cedano i loro stabili ad istituti per case popolari.

     Il contributo è corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento del mutuo ed è commisurato al capitale iniziale mutuato.

     Può essere anche concesso il contributo nel pagamento degli interessi sulle somministrazioni eseguite dall'istituto mutuante per acquisto del terreno e durante il periodo delle costruzioni.

     Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima che i mutui siano posti in ammortamento, vengono capitalizzati. Sulla somma capitalizzata il Ministero dei lavori pubblici corrisponde il relativo contributo.

     Il contributo è concesso con decreto del Ministro per i lavori pubblici [32].

     Per provvedere al pagamento del contributo erariale sono stanziate di anno in anno nello stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici, le somme all'uopo autorizzate in virtù delle seguenti disposizioni: R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432; R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 521, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985; legge 7 aprile 1921, n. 463; legge 20 agosto 1921, n. 1177; R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1667, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; R. decreto- legge 11 gennaio 1923, n. 105, convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2173; R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1044, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, convertito nella legge 22 maggio 1927, n. 909; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 17 maggio 1928, n. 1030, che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1928-29 per il Ministero dei lavori pubblici; autorizzazione di spesa disposta in base al R. decreto-legge 18 maggio 1931, n. 612, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1583, che approva variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1930-31; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 26 marzo 1931, n. 307, che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1931-32 per il Ministero dei lavori pubblici; R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 658, di variazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1931-32; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 24 marzo 1932, n. 316 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1932-33; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 3 aprile 1933, n. 388 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1933-34; R. decreto-legge 7 marzo 1935 n. 430 convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1114; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 25 gennaio 1934, n. 156 che approva lo stato di previsione delle spese per l'esercizio 1934-35; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 29 aprile 1935, n. 603 che approva lo stato di previsione delle spese per l'esercizio 1935-36; legge 20 aprile 1936, n. 756, legge 29 aprile 1937, n. 787 e R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2245.

     Il contributo erariale può anche essere accordato in rapporto a mutui concessi dagli istituti enumerati nell'art. 1, a comuni ed enti morali che si propongono la costruzione di alberghi popolari da locare per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.

     Qualora gli enti e le società non portino a termine le costruzioni per le quali abbiano ottenuto il contributo suddetto, tale beneficio si trasferisce all'originario istituto finanziatore purché assicuri la continuazione ed il compimento delle costruzioni stesse.

 

     Art. 72. [33]

 

     Art. 73.

     Le disponibilità di contributo erariale comunque verificatesi prima o dopo il collaudo delle costruzioni, possono essere assegnate dal Ministro per i lavori pubblici come contributo nel pagamento degli interessi su mutui suppletivi occorrenti alle cooperative.

     Le suddette disponibilità possono pure essere erogate in escomputo di interessi afferenti a mutui di istituti per case popolari od a mutui già concessi al cessato Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

     Le somme per contributo comunque risultanti disponibili su mutui concessi a cooperative edilizie ferroviarie, sono devolute per la metà al Ministero dei lavori pubblici e per l'altra metà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per essere da questa impiegate a mitigare i canoni di concessione delle case economiche da essa acquistate o costruite.

 

     Art. 74.

     Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di pronunciare insindacabilmente la decadenza dal già concesso contributo erariale, in confronto di quelle cooperative le quali, entro il termine di mesi tre dalla comunicazione del provvedimento di concessione, non abbiano effettivamente iniziato le costruzioni ovvero avendole iniziate, non dimostrino a giudizio insindacabile del Ministro stesso, l'effettiva intenzione e possibilità di proseguirle.

 

TITOLO V

Progetti per costruzioni fruenti di contributo erariale

Appalti e collaudi

 

CAPO I

Approvazione dei progetti, degli appalti, delle spese gravanti sui mutui e delle proposte di transazione

Norme di esecuzione tecniche e contabili

Regolamento dei rapporti dipendenti dai collaudi

 

     Art. 75.

     Gli enti costruttori di case popolari od economiche fruenti di contributo erariale sono tenuti a produrre al Ministero dei lavori pubblici, in doppia copia, i progetti esecutivi completi delle attuande costruzioni. Tali progetti devono comprendere, oltre ai disegni ed alla relazione esplicativa, una stima, l'analisi dei prezzi ed il capitolato di appalto.

     Prima che si proceda all'appalto dei lavori i progetti devono essere approvati dal detto Ministero, previo parere dell'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile ovvero se del caso, del competente Ispettore superiore addetto all'Istituto decentrato, quando l'importo di progetto, dedotto il costo delle aree, non superi la somma di un milione, e su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i maggiori importi.

     Una delle copie del progetto munita del visto di approvazione ministeriale, viene restituita all'ente costruttore il quale deve tenerla a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza.

 

     Art. 76.

     Le cooperative fruenti di contributo erariale debbono, di regola, procedere all'appalto dei lavori riflettenti la costruzione di fabbricati mediante licitazione privata fra almeno cinque ditte.

     Qualora per speciali ed eccezionali circostanze da apprezzarsi preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza, non possa essere utilmente seguita la forma della licitazione privata l'appalto potrà seguire a trattativa privata.

 

     Art. 77.

     I progetti esecutivi approvati non possono essere comunque modificati senza preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici. In tale ipotesi occorre il preventivo parere del competente Ispettore superiore, ovvero del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulle varianti ai progetti sui quali detti organi siansi già pronunciati. Le varianti che determinano aumenti di spesa sull'importo del progetto originario in misura tale da superare il limite di un milione, devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

     Art. 78.

     Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilità dei lavori alle norme del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, e tenere quindi al corrente ed a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza almeno i seguenti atti:

     1) il giornale dei lavori;

     2) il libretto di misura dei lavori e delle provviste;

     3) il registro di contabilità;

     4) il sommario del registro di contabilità.

     Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono invece tenute ad uniformarsi alle norme amministrative e contabili che disciplinano l'esecuzione dei lavori di conto dell'Amministrazione stessa.

 

     Art. 79. [34]

     Tutti gli atti definitivi di appalto, i contratti principali e suppletivi coi relativi capitolati e le proposte di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni, devono riportare la preventiva approvazione ministeriale sentita la Commissione di vigilanza, quando siano fatti da enti mutuatari dal Ministero dei lavori pubblici i compensi per la redazione dei progetti e per la direzione dei lavori nonché qualsiasi altra spesa da far gravare sui mutui concessi dalla Cassa predetta.

 

     Art. 80.

     Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche se costituiti anteriormente al 29 settembre 1927, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato, restando così prive d'ogni efficacia le eventuali pattuizioni in contrasto.

     I creditori di detti enti non possono esercitare contro i medesimi né proseguire, se iniziate, azioni esecutive né promuovere procedure fallimentari senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici o di quello per le comunicazioni qualora trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

CAPO II

Collaudi e ricorsi

Approvazione dei collaudi e dei riparti delle spese

Opere incollaudabili ed esclusioni dal contributo

Controversie con le imprese

 

     Art. 81. [35]

     L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari od economiche è affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con gli istituti di credito mutuanti, e per i lavori degli enti mutuatari della Cassa Depositi e Prestiti, d'intesa col Ministro per le finanze.

     La nomina del collaudatore per le costruzioni eseguite da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è deferita al Ministro per i trasporti.

     Per le costruzioni fruenti del solo contributo erariale unicamente agli effetti della corresponsione di questo e salvo eventuale conguaglio per l'approvazione del collaudo, può essere disposta dal Ministro per i lavori pubblici una visita preliminare dei lavori per constatare se le costruzioni nei riguardi tecnici ed economici siano state eseguite in conformità dei progetti approvati.

 

     Art. 82. [36]

     Il direttore dei lavori non può essere nominato collaudatore dei medesimi.

     Per le costruzioni delle cooperative edilizie, e per quelle da assegnarsi in proprietà ovvero in affitto col patto di futura vendita ai sensi del Capo V del titolo II del presente testo unico, il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento 25 maggio 1895, numero 350, deve procedere alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio.

Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni.

 

     Art. 83.

     Il collaudo delle costruzioni di cui all'art. 82 deve essere compiuto entro mesi sei dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati motivi e su istanza del collaudatore, il Ministero dei lavori pubblici accordi proroga di termini.

     Il collaudatore inadempiente può essere esonerato dall'incarico conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite.

 

     Art. 84.

La relazione definitiva di collaudo col riparto, tra i soci, della spesa occorsa per la costruzione dei fabbricati, deve essere trasmessa dal collaudatore, pel tramite del Ministero dei lavori pubblici, alla cooperativa, la quale è tenuta a restituire gli atti al Ministero non oltre un mese dalla data di trasmissione con le sue eventuali osservazioni, eccezioni o rilievi.

     Entro il suddetto periodo la cooperativa deve tenere a disposizione dei soci tutti gli atti di collaudo ed il riparto, per almeno quindici giorni, dopo averne preavvisato i soci stessi mediante lettera raccomandata.

     Entro il cennato termine di giorni quindici, e comunque non oltre il mese di cui al primo comma, è ammesso ricorso al Ministero il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione di vigilanza, e, ove lo ritenga del caso, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

     Art. 85.

     Il collaudo ed il riparto della spesa sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, dopo di che può rilasciarsi il nulla osta per il pagamento a saldo a favore delle imprese.

     Sulle controversie e sulle riserve sollevate dalle imprese decide, dopo il collaudo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile ovvero, se del caso, il competente ispettore superiore addetto all'Istituto decentrato, quando il loro ammontare non superi l'importo di lire 200.000, ovvero il Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi di maggior entità.

     A richiesta delle parti od a giudizio insindacabile del Ministro, le controversie e le riserve possono essere anche come sopra esaminate e decise in corso di opera.

     Intervenuta la decisione ministeriale, alle parti è salvo il ricorso al giudizio degli arbitri a sensi del capitolato generale d'appalto per le opere di conto dello Stato.

 

     Art. 86.

     Le decisioni dei Collegi arbitrali sulle controversie insorte fra enti costruttore ed impresa non impegnano il Ministero dei lavori pubblici. Conseguentemente i maggiori oneri che fossero derivare all'ente per effetto delle decisioni stesse non possono gravare sui mutui e contributi concessi a meno che non intervenga autorizzazione del Ministro, il quale, con provvedimento insindacabile può rifiutarla.

 

     Art. 87.

     Qualora i lavori siano dichiarati in tutto od in parte incollaudabili, oltre l'applicazione delle detrazioni ordinate dal collaudatore, può essere disposta dal Ministero dei lavori pubblici in conformità delle norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, la esecuzione d'ufficio delle opere ritenute indispensabili, salvo le risultanze di un eventuale giudizio di responsabilità a carico dell'impresa.

 

     Art. 88.

     Se il costo di un alloggio di cooperativa, quale risulta dal collaudo, superi la somma di lire 200.000 e l'eccedenza derivi a giudizio della Commissione di vigilanza, da un numero di ambienti non giustificato dalla composizione della famiglia ovvero da spese di rifinimento o d'altra natura superflue od eccessive, la quota di ammortamento riferentesi alla eccedenza di somma è determinata con esclusione del correlativo contributo erariale. Il limite di lire 200.000 è elevato a lire 250.000 per gli alloggi costruiti nel comune di Roma.

     Con norme da approvarsi o da modificarsi eventualmente mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i criteri sui quali la Commissione di vigilanza deve fondare la sua decisione circa l'ammontare delle eccedenze sui limiti sovraindicati per le quali può essere conservato il contributo erariale.

     Il giudizio della Commissione di vigilanza è insindacabile.

 

TITOLO VI

Norme speciali riflettenti i soci e gli alloggi delle cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti o fruenti del solo contributo erariale

Diritto di abitazione nelle cooperative a proprietà indivisa anche se non fruenti di contributo

 

CAPO I

Cariche sociali

Cooperative a proprietà indivisa e individuale

Requisiti per l'ammissione a socio e ad aspirante socio

Attribuzione degli alloggi

 

     Art. 89.

     I soci di cooperative edilizie a contributo erariale, non prenotatari od assegnatari di alloggi, non possono essere eletti alle cariche sociali in numero maggiore di due.

 

     Art. 90. [37]

 

     Art. 91. [38]

     Delle cooperative per costruzione od acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:

     a) i dipendenti delle due Camere del Parlamento e della Corte costituzionale;

     b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato;

     c) il personale militare e dei corpi armati dello Stato specificato dall'art. 156 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, nonché il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     d) i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;

     e) il personale di ruolo in servizio od in pensione delle ferrovie dello Stato;

     f) i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione;

     g) i segretari comunali e provinciali, in servizio ed in pensione [39];

     h) il personale di ruolo in servizio ed in pensione

dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato [40].

 

     Art. 92.

     Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato devono essere costituite esclusivamente fra il personale di ruolo in servizio o in pensione delle ferrovie medesime. E' consentita peraltro, previa autorizzazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'ammissione nelle citate cooperative anche di persone appartenenti alle altre categorie enumerate nell'art. 91.

     Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e trasferito nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato in conseguenza della soppressione dell'Ufficio legale della medesima Amministrazione, conserva, in quanto in possesso dei voluti requisiti, il diritto all'assegnazione di alloggi nelle cooperative ferroviarie delle quali era già socio all'atto del trasferimento.

 

     Art. 93.

     I consigli di amministrazione in sede di iscrizione a socio debbono, a parità di condizione, preferire i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

 

     Art. 94.

     I consigli di amministrazione sono tenuti a compilare l'elenco degli aspiranti soci i quali debbono possedere, all'atto della loro iscrizione, i requisiti necessari per l'ammissione a socio.

     L'elenco deve indicare per ciascun iscritto:

     a) la data della domanda;

     b) la data del deliberato d'iscrizione da parte del Consiglio di amministrazione;

     c) la data in cui avviene la pubblicazione nell'elenco. Tale elenco deve essere tenuto aggiornato anche in rapporto a successive iscrizioni e restare permanentemente affisso nella sede sociale, talché chiunque vi abbia interesse possa prenderne cognizione.

     Contro i deliberati dei consigli di amministrazione di cui alla lettera b), è ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, entro giorni trenta dalla data di loro pubblicazione.

 

CAPO II

Prenotazione ed assegnazione degli alloggi; modalità e divieti

Diritti dei soci prenotatari passati ad altre Amministrazioni non statali

Compilazione e pubblicazione dell'elenco dei soci e della consegna degli alloggi

Provvedimenti per riduzione numerica di ambienti

 

     Art. 95. [41]

     I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative, oltre quelli prescritti dall'articolo 31 sono: [42]

     a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90;

     b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione. [43]

     Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97 per i quali è sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.

     Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.

     Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa o da quella della prenotazione.

 

     Art. 96.

     I consigli di amministrazione debbono procedere alla prenotazione degli alloggi tenendo presente che sono consentite prenotazioni in più cooperative. In tal caso, però, il socio ha l'obbligo di dichiarare per iscritto a ciascuna delle cooperative presso cui è prenotato tutte le sue prenotazioni. La mancata dichiarazione importa di diritto la decadenza dalle prenotazioni successive alla prima, non denunciate.

 

     Art. 97. [44]

     Il requisito della lettera b) dell'art. 95 non è richiesto:

     a) per i membri delle due Camere del Parlamento;

     b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti e i procuratori generali presso le Corti d'Appello [45];

     c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile [46];

     d) per il personale indicato nell'art. 91, lettera b), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati.

 

     Art. 98.

     I consigli di amministrazione, non appena gli alloggi siano ritenuti abitabili, procedono all'assegnazione dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal socio e da un rappresentante della cooperativa all'uopo delegato, contenente, per ciascun alloggio, la precisa specificazione, ubicazione e consistenza di esso nonché dei relativi accessori ed annessi. La consegna perfezionata nel modo suddetto conferisce al socio tutti gli obblighi ed i diritti di legge.

     I consigli di amministrazione, redatto il verbale di consegna dell'alloggio, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente, con lettera raccomandata, le altre cooperative presso cui il socio risulta essere prenotatario, per l'annullamento di tutte le relative prenotazioni.

     E' fatto obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, salvo suo ricorso entro detto termine alla Commissione di vigilanza.

     Ciascun socio non può comunque divenire assegnatario che di un solo alloggio, salvo il caso di successione di cui all'art. 116.

 

     Art. 99.

     Conservano il diritto all'assegnazione dell'alloggio gli impiegati civili e militari i quali, dopo aver conseguito valida prenotazione, siano passati, in virtù di speciali disposizioni legislative o regolamentari, alla dipendenza di enti autonomi, enti parastatali, amministrazioni comunali e provinciali e società concessionarie di pubblici servizi, purché all'atto dell'assegnazione siano in possesso degli altri requisiti.

 

     Art. 100. [47]

 

     Art. 101.

     I consigli di amministrazione hanno l'obbligo di compilare e tenere permanentemente affisso ed aggiornato nella sede sociale, affinché chiunque v'abbia interesse possa prenderne cognizione, l'elenco dei soci inscritti con le seguenti indicazioni:

     a) della rispettiva data d'iscrizione;

     b) della data del verbale di consegna, a ciascuno di essi, dell'alloggio non appena la consegna sia avvenuta;

     c) della data del verbale di consegna degli accessori ed annessi di cui all'art. 98 ove la consegna dei medesimi avvenga in tempo diverso;

     d) delle date sotto le quali sono avvenute le pubblicazioni dei verbali di cui alle precedenti lettere b) e c).

     Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascuna consegna, qualunque ricorso è inammissibile.

 

     Art. 102.

     Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie e comunque fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, può il Ministro pei lavori pubblici, con provvedimento non soggetto ad alcun ricorso od azione, disporre la riduzione ad un numero minore di ambienti, degli appartamenti assegnati o da assegnare. Nell'esercizio di tale facoltà si deve tener conto soltanto delle condizioni nelle quali l'assegnatario versava al momento dell'assegnazione, prescindendo da modificazioni successive.

     La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento è a carico del socio che beneficerà della nuova distribuzione.

     Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile, anche contro chiunque occupi a qualsiasi titolo la parte di alloggio risultante dalla disposta riduzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi artt. 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli artt. 741 e seguenti del Codice stesso.

 

CAPO III

Perdita della qualità di socio

Decadenza dalla prenotazione, assegnazione e dal contributo

Alloggi disponibili, opzione ed obblighi correlativi

 

     Art. 103.

     I consigli di amministrazione possono deliberare la radiazione di quei soci semplicemente inscritti od anche prenotatari di alloggio, i quali, sebbene diffidati a pagare entro termine perentorio, abbiano omesso di versare le quote per spese generali afferenti ad almeno tre mensilità.

     Avverso il provvedimento di radiazione è ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza non oltre giorni trenta dalla comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata.

     Il Ministro pei lavori pubblici, su richiesta dell'ente mutuante, può, previa diffida portante termine perentorio non inferiore ad un mese pronunciare con suo decreto la decadenza dal diritto all'alloggio di quei soci assegnatari i quali si siano resi morosi per almeno due mensilità consecutive nel pagamento delle rate di ammortamento ovvero dei relativi accessori.

     La stessa facoltà, previa diffida di cui al precedente comma, compete fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, al Ministro pei lavori pubblici, su proposta motivata del presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione, nell'ipotesi che soci assegnatari non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dalla cooperativa al pagamento di passività sociali riconosciute dal Ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati oppure al versamento di almeno due mensilità consecutive per spese generali.

     Il provvedimento di cui ai precedenti commi 3° e 4° non è soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che, occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli artt. 741 e seguenti del Codice stesso.

     Analoghe facoltà competono al Ministro per i Trasporti quando trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

     Art. 104.

     Decadono dall'assegnazione quei soci i quali, prima del contratto di mutuo edilizio individuale, siano stati esonerati in base ai R.D. 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153 a meno che l'Amministrazione che dispone l'esonero non dia, a suo giudizio insindacabile, il consenso alla conservazione del diritto all'alloggio.

     Il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro competente, ha facoltà di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti col concorso o con il contributo dello Stato, a carico di coloro che siano stati destituiti con perdita del diritto a pensione.

     Per le cooperative tra ferrovieri provvede il Ministro per i Trasporti.

     Tali provvedimenti sono insindacabili; non sono soggetti ad alcun ricorso od azione, hanno efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e si può ad essi dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi artt. 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli artt. 741 e seguenti del Codice stesso.

 

     Art. 105.

     Il Ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci abbiano compiuto o tentato di compiere speculazione sugli alloggi sociali, può, fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, e, previa contestazione dell'addebito, decretare la decadenza dalla prenotazione o dall'assegnazione.

     Il provvedimento ministeriale non è soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi artt. 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli artt. 741 e seguenti del Codice stesso.

     Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per i Trasporti.

 

     Art. 106. [48]

 

     Art. 107.

     Salvo le responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza e fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, può escludere dal beneficio del contributo erariale quei sindaci ed amministratori:

     a) che abbiano procurato per se stessi o per parenti ed affini sino al 4° grado, prenotazioni od assegnazioni illegittime;

     b) che per colpa o negligenza abbiano arrecato notevole danno alla gestione sociale;

     c) che, pur senza averli ordinati, abbiano lasciato compiere dai costruttori, negli alloggi loro assegnati o nei rispettivi fabbricati ed a carico totale o parziale del mutuo, lavori o forniture non approvate.

     Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze ha facoltà di disporre che il socio escluso dal beneficio del contributo presti, nelle forme e nei termini da stabilirsi dai Ministri predetti, le garanzie che essi riterranno necessarie nell'interesse dell'Istituto mutuante ed imporre anche, se del caso, il pagamento totale del costo dell'alloggio cooperativo.

     Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra o, se del caso, non sia provveduto al pagamento integrale del costo dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, decreterà senz'altro la decadenza dall'assegnazione a carico del socio ed ordinerà il conseguente rilascio dell'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66.

     Le norme del presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per i Trasporti.

 

     Art. 108.

     Nel caso di alloggi che si rendano disponibili prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale per decadenza, rinuncia od altre cause, il consiglio di amministrazione deve interpellare, uno dopo l'altro, per l'esercizio del diritto di opzione tutti i soci a partire da quello graduato immediatamente dopo il titolare dell'alloggio vacante.

     Comunque non potrà addivenirsi a prenotazione od assegnazione di alloggi resisi disponibili a favore di aspiranti soci se non dopo aver interpellato i soci iscritti non prenotatari od assegnatari, ma in possesso dei requisiti di legge.

 

     Art. 109.

     Colui che subentra nell'assegnazione di un alloggio resosi disponibile prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale anche per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 106, è tenuto a rimborsare al precedente assegnatario avverso il quale sia stata dichiarata la perdita del diritto all'alloggio, esclusivamente la somma effettiva da questo eventualmente pagata per l'acquisto del terreno nonché il costo da documentarsi, dei lavori e miglioramenti seguiti in proprio dall'assegnatario nella misura della somma minore che risulterà fra lo speso ed il migliorato.

     L'accertamento della somma da rimborsarsi è rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici [49].

 

     Art. 110.

     Qualora un socio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti abbia perduto o perda tale qualità ovvero il diritto di prenotazione o di assegnazione dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà sino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, di disporre coattivamente con suo decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, il trapasso di proprietà alla cooperativa delle aree su cui sorgono le costruzioni nonché di parte o di tutte le zone annesse acquistate in proprio dal detto socio. Ad esso la cooperativa è tenuta a corrispondere la somma effettivamente pagata per l'acquisto del terreno.

     Il provvedimento ministeriale ha tutti gli effetti del decreto prefettizio di espropriazione per causa di pubblica utilità. Esso è insindacabile e non è soggetto ad alcun ricorso od azione.

 

CAPO IV

Affitti, cessioni, permute e trasferimenti

Concorso di coeredi nelle cooperative anche non fruenti di contributo erariale

 

     Art. 111.

     L'assegnatario di alloggio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, ha facoltà di affittare in tutto od in parte l'alloggio stesso o di far cessione del suo diritto a chi sia in possesso dei requisiti prescritti per divenire assegnatario ed appartenga alle categorie elencate nell'art. 91, sempre che concorra il nulla osta della cooperativa ed il consenso della Cassa depositi e prestiti. Al Ministero dei lavori pubblici spetta di approvare i contratti di affitto e di cessione.

     L'approvazione ministeriale è subordinata ad accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalità e corrispettivi stipulati fra le parti contraenti.

     Il diniego di consenso da parte della Cassa depositi e prestiti o la mancata approvazione ministeriale rende il contratto giuridicamente inesistente.

     Gli aventi causa dell'assegnatario hanno pure facoltà di affitto o di cessione subordinatamente alla osservanza delle formalità suindicate.

     E' pure ammesso a favore delle categorie enumerate nell'art. 91 l'affitto o la cessione in cooperative finanziate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato cui sono, in tal caso, deferite le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici.

     Contro il diniego di nulla osta della cooperativa è ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici ed al Direttore generale delle ferrovie dello Stato quando interessata sia una cooperativa ferroviaria.

     E' fatto divieto alle cooperative di inscrivere gli affittuari, in dipendenza dell'avvenuta locazione, nel novero dei soci.

     Al socio che si sia avvalso della facoltà di cessione è inibito di ottenere altro alloggio cooperativo per assegnazione diretta o per cessione.

     Dopo la stipulazione del mutuo edilizio individuale, vigono in materia le norme di cui al titolo XII.

 

     Art. 112.

     Fino alla stipulazione del contratto di mutuo individuale i corrispettivi di fitto degli alloggi, dati in locazione in tutto od in parte secondo le norme di cui all'art. 111, debbono essere destinati per una metà della parte eccedente la quota totale o proporzionale di ammortamento, a favore della cooperativa. Questa, ove occorra ne cura la riscossione con le norme prescritte pel versamento delle quote di ammortamento e la devolve in aumento al fondo per spese generali.

     Qualora la locazione rifletta alloggi consegnati ma non ancora in ammortamento, l'assegnatario è tenuto a corrispondere l'intero ammontare del fitto percetto alla cooperativa la quale deve curarne il versamento alla Cassa depositi e prestiti a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.

 

     Art. 113.

     (Omissis) [50].

     I soci prenotatari ed assegnatari, anche se appartenenti a cooperative diverse, finanziate tanto dalla Cassa depositi e prestiti quanto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, hanno facoltà di permutare l'alloggio prenotato od assegnato sempre che concorra il preventivo nulla osta delle rispettive cooperative ed il consenso della Cassa predetta ovvero anche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato qualora nella permuta sia cointeressata una cooperativa da essa finanziata. Al Ministero dei lavori pubblici spetta in ogni caso di approvare il contratto di permuta.

     Dopo la stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale vigono in materia le norme di cui al Titolo XII.

 

     Art. 114. [51]

     [Nelle cooperative per costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa ed inalienabile anche non fruenti di contributo erariale, al socio che muoia dopo l'attribuzione dell'alloggio si sostituisce, vita natural durante, il coniuge superstite contro il quale non sussista sentenza di separazione personale per sua colpa passata in giudicato.

     Uguale diritto è riservato ai figli minorenni del socio detunto fino al raggiungimento della maggiore età.]

 

     Art. 115. [52]

     [Nelle cooperative a proprietà individuale e a contributo erariale, al socio che muoia dopo ottenuta la prenotazione dell'alloggio si sostituiscono in tutti i suoi diritti i figli, purché sussistano nei riguardi di costoro le condizioni previste dall'art. 31, e salvo il diritto di uso dell'abitazione da parte del coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, finché questi non contragga nuovo matrimonio.

     In mancanza di figli, si sostituisce il coniuge superstite nei cui riguardi sussistano le condizioni previste dall'art. 31, e non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa e non abbia contratto nuovo matrimonio.

     In mancanza anche di coniuge superstite la prenotazione passa agli altri soci della cooperativa.]

 

     Art. 116.

     Nelle cooperative a proprietà individuale e contributo erariale, al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio di cui all'art. 98, succedono i suoi eredi secondo il diritto comune.

     La qualità di eredi si prova nei modi di cui all'art. 15, libro 2°, parte 1ª del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti. Gli eredi sono obbligati in solido verso la cooperativa e l'istituto mutuante.

     Fino a che tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati, la Cassa ha facoltà nel caso di eredità indivisa sia legittima che testamentaria, di chiedere che sia designato un rappresentante dei coeredi.

     Tale designazione sarà fatta dal consiglio di amministrazione della cooperativa in base alle indicazioni che detti coeredi dovranno fare nel termine perentorio che sarà di volta in volta stabilito dalla cassa.

     In caso di inadempienza o di disaccordo dei coeredi, alla designazione procederà senz'altro il consiglio di amministrazione della cooperativa.

     Avvenuta la divisione dell'eredità, subentra, in tutti i diritti ed i doveri di socio, colui al quale sia stato attribuito l'alloggio.

 

     Art. 117. [53]

     [Qualora più eredi siano chiamati alla successione di casa popolare od economica, costruita da cooperativa a proprietà individuale ma non fruente di contributo erariale, la medesima viene assegnata a quello tra i coeredi che corrisponda le quote di debito facenti carico agli altri.

     Se il pagamento integrale sia offerto da più coeredi, si procede, dinanzi al Pretore, all'estrazione a sorte per stabilire quale debba essere il preferito.]

 

TITOLO VII

Organi di vigilanza sulle cooperative edilizie

Loro competenza ed attribuzioni

 

CAPO I

Vigilanza sulle cooperative non fruenti di contributo erariale

 

     Art. 118. [54]

     [Nei casi di irregolare funzionamento di una cooperativa edilizia, di inosservanza delle disposizioni di legge o di statuto ovvero quando sia comunque compromesso il raggiungimento degli scopi sociali, il Ministro per le corporazioni può disporre ispezioni ed inchieste sul funzionamento della cooperativa stessa, deliberare lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo.]

 

     Art. 119. [55]

     [Le cooperative edilizie debbono comunicare al Ministero delle corporazioni l'indirizzo postale ed ogni sua successiva modificazione.]

 

     Art. 120. [56]

     [Il Ministero delle corporazioni può disporre la sostituzione del liquidatore della cooperativa quando la liquidazione non si svolga con la necessaria regolarità e speditezza. Qualora si tratti di liquidatore nominato dall'autorità giudiziaria, è data comunicazione delle accertate irregolarità al pubblico ministero il quale chiederà al tribunale la revoca e la sostituzione del liquidatore.]

 

     Art. 121. [57]

     [Ai commissari preposti alla gestione delle cooperative non costituite in nome collettivo, può il Ministero delle corporazioni conferire i poteri dell'assemblea dei soci per determinati atti. Le deliberazioni così emesse dal commissario non sono valide se non riportano l'approvazione del Ministero.]

 

     Art. 122. [58]

     [Le indennità ai commissari governativi ed ai liquidatori delle cooperative sono fissate dal Ministero delle corporazioni ed i relativi crediti sono garantiti dallo stesso privilegio stabilito a favore degli institori dall'art. 773, n. 1, del Codice di commercio.]

 

     Art. 123. [59]

     [La cooperativa che per due anni consecutivi non abbia depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale né abbia, in detto periodo, compiuto atti di amministrazione o di gestione, può essere dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge, con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso almeno un mese dalla inserzione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Con lo stesso provvedimento può essere nominato un liquidatore per gli eventuali rapporti da definire.

     Copia del decreto viene trasmessa al tribunale competente per l'annotazione nei registri delle società e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.]

 

     Art. 124. [60]

     [Le disposizioni contenute nel presente capo non concernono le cooperative edilizie a contributo erariale la cui vigilanza spetta invece al Ministero dei lavori pubblici nelle attribuzioni del quale rientrano anche i servizi relativi alle cooperative non fruenti di contributo per ciò che attiene ai problemi sia tecnici che amministrativi dei lavori.]

 

CAPO II

Vigilanza sulle cooperative a contributo erariale

 

     Art. 125.

     Spetta al Ministero dei lavori pubblici la vigilanza sulle costruzioni di tutti i fabbricati di cooperative fruenti di contributo erariale e sulla manutenzione di essi fino a quando non ne sia avvenuto il riscatto.

     Spetta inoltre al Ministero medesimo vigilare sul funzionamento delle cooperative predette, predisporre i provvedimenti intesi a risolvere i problemi inerenti all'edilizia popolare ed economica e provvedere all'istruttoria degli affari di competenza della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

 

     Art. 126.

     All'adempimento dei compiti di vigilanza il Ministero provvede direttamente o mediante gli uffici del Genio civile cui resta, in massima, demandato l'incarico di invigilare sulla regolare esecuzione delle opere, visitare i certificati di pagamento in conto dei mutui concessi, accertare con visite periodiche ed ispezioni se le costruzioni siano eseguite a perfetta regola d'arte, tenute in stato di buona manutenzione, di conveniente abitabilità di buone condizioni igieniche e sanitarie e se siano utilizzate dagli assegnatari a scopi contrastanti con le disposizioni in vigore.

 

     Art. 127.

     Qualora una cooperativa non ottemperi alle decisioni ed alle ordinanze degli organi di vigilanza, ostacoli o ritardi per fatti ad essa imputabili le operazioni di collaudo, dia luogo a inconvenienti di eccezionale gravità che ne compromettano il regolare funzionamento ovvero risulti, in esito al collaudo, responsabile di negligenza od irregolarità di particolare rilievo, può il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza, addivenire allo scioglimento dell'amministrazione della cooperativa ed alla conseguente nomina di un commissario governativo.

     Il Ministro per i lavori pubblici ha altresì facoltà, a suo insindacabile giudizio, di addivenire allo scioglimento delle amministrazioni di tutte in genere le cooperative a contributo erariale ed alla conseguente nomina del commissario, qualora ritenga che le medesime siano costituite od amministrate, anche soltanto in parte, da persone le quali si trovino in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

 

     Art. 128.

     I commissari governativi hanno, oltre ai poteri del consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea.

     I bilanci delle gestioni commissariali devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero delle comunicazioni ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Le spese della gestione straordinaria, comprese quelle per indennità ai commissari governativi, devono essere prelevate dalle disponibilità non vincolate, dei mutui concessi e regolarmente garantiti per le costruzioni sociali, mediante anticipazioni da disporsi dal Ministero dei lavori pubblici, salvo rendiconto da presentarsi entro i primi quindici giorni di ciascun mese.

     Per le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le anticipazioni suddette sono disposte dal Ministero dei Trasporti al quale viene presentato il rendiconto.

     Le spese di amministrazione straordinaria non possono giustificare la richiesta di mutui suppletivi e, qualora non trovino capienza sui mutui concessi, le spese stesse debbono essere sostenute in proprio dai soci.

 

     Art. 129.

     Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituita una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica la cui nomina spetta al Ministro.

     Debbono comunque far parte della Commissione:

     a) il Direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche e il Direttore capo della divisione per le case popolari ed economiche ovvero un funzionario della divisione stessa da lui delegato, del Ministero dei lavori pubblici;

     b) il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

     c) un magistrato dell'ordine giudiziario ed un funzionario dell'Avvocatura dello Stato, aventi grado non inferiore al 5°;

     d) due componenti della magistratura del Consiglio di Stato;

     e) un funzionario da designarsi dal Ministero delle finanze.

     Il Ministro provvede con suo decreto alla composizione della segreteria.

     La Commissione, per l'adempimento dei suoi compiti, funziona suddivisa in due sezioni presiedute dal presidente o da uno dei componenti da lui delegato.

     Il Ministro con suo decreto determina, a datare dal 28 ottobre e per la durata di un triennio, la composizione della Commissione e delle sue Sezioni le quali non possono subire mutamenti in corso di detto triennio salvo eventuali sostituzioni rese indispensabili da circostanze di forza maggiore.

 

     Art. 130.

     Sul fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per spese concernenti l'edilizia popolare ed economica, possono gravare quelle inerenti al funzionamento dei servizi relativi ad essere corrisposte, nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, indennità e competenze ai componenti la Commissione di vigilanza nonché al personale addetto alla segreteria, compreso quello d'ordine e subalterno.

 

     Art. 131.

     Spetta alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica:

     1° decidere in via definitiva su tutte le controversie attinenti alla prenotazione ed all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio od aspirante socio nonché sulle controversie tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali;

     2° decidere su abusi, irregolarità nonché sulle contravvenzioni alle norme vigenti e comminare le relative sanzioni in quanto non trattisi di provvedimenti che rientrino nelle attribuzioni dalla legge deferite al Ministero;

     3° esprimere parere, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, in tutti gli altri in cui ne sia richiesta dal Ministro per i lavori pubblici, dalla Cassa depositi e prestiti, ovvero dal Ministro per i Trasporti ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

     4° adempiere a tutti gli incarichi speciali che il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno affidarle.

     Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 26 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.

     Per le controversie in materia di condominio valgono le norme dell'art. 239.

 

     Art. 132.

     I componenti la Commissione di vigilanza, soci di cooperative edilizie, debbono astenersi dall'intervenire nella trattazione e decisione degli affari comunque attinenti alla cooperativa della quale facciano parte. Analogamente debbono astenersene i componenti i quali abbiano effettuato operazioni di collaudo ove siano in discussione ricorsi avverso il collaudo stesso od il relativo reparto di spesa.

 

     Art. 133.

     Fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, la Commissione di vigilanza ha facoltà di investigare a decidere, in qualsiasi tempo, sulle assegnazioni di alloggi cooperativi effettuate a favore di soci mancanti dei prescritti requisiti essenziali.

 

     Art. 134.

     Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative a contributo erariale e tutte le decisioni o le ordinanze della Commissione di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile sia nei confronti delle cooperative sia dei soci di esse sia infine nei riguardi di qualsiasi illegittimo occupatore degli alloggi, loro accessori o parti comuni dei fabbricati sociali. Gli ufficiali giudiziari debbono darvi esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui agli artt. 555, 556 e 557 del Codice di procedura civile e senza le formalità di cui agli artt. 741 e seguenti del predetto Codice.

     Qualora il socio di cooperativa non ottemperi a deliberati della Commissione di vigilanza, questa può comminare a carico di esso la perdita del diritto all'alloggio.

     L'esecuzione dei deliberati della Commissione spetta, di regola, alla cooperativa la quale deve provvedervi a proprie spese, salvo rivalsa verso il socio inadempiente.

 

     Art. 135.

     Le copie esecutive dei deliberati della Commissione di vigilanza sono rilasciate dal segretario ai sensi e per gli effetti dell'art. 134.

     Per l'esecuzione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel libro 2°, titoli I e IV, del Codice di procedura civile.

     Alla notifica delle copie esecutive dei deliberati e ad ogni altro successivo atto di esecuzione, procede l'ufficiale giudiziario della Pretura nella cui giurisdizione trovasi l'edificio della cooperativa alla quale la decisione stessa si riferisce. Per le notifiche eventualmente occorrenti in altro comune si richiede l'ufficiale giudiziario della Pretura nella cui giurisdizione hanno residenza le persone in confronto delle quali le notifiche debbono eseguirsi.

     Agli ufficiali giudiziari sono dovute, per ciascun atto, le competenze spettanti in base alle disposizioni vigenti, da anticiparsi dalla cooperativa o dall'interessato salvo rivalsa da parte di chi di ragione.

 

     Art. 136.

     I deliberati della Commissione di vigilanza sono esenti da registrazione e da tasse di bollo. Per le copie di essi e per gli atti di esecuzione, le tasse di bollo e di registro sono prenotate a debito e recuperate con norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici.

 

     Art. 137.

     Qualora un deliberato della Commissione di vigilanza importi obbligo di eseguire determinati lavori e la parte soccombente non vi provveda entro il termine prescrittole, ne può essere disposta l'esecuzione di ufficio dal Ministro per i lavori pubblici, a carico della cooperativa ovvero dei singoli soci. Le somme all'uopo occorrenti sono, a giudizio insindacabile del Ministro, prelevate dai mutui concessi per la costruzione dei fabbricati o rimborsate ovvero recuperate a tenore degli artt. 68 e 69.

 

     Art. 138.

     Le norme di procedura per la risoluzione delle controversie deferite alla cognizione della Commissione di vigilanza, saranno stabilite con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici sentita la Commissione predetta.

 

TITOLO VIII

Contratti di mutuo edilizio individuale, riscatti ed alienazioni

 

     Art. 139.

     Il contratto di mutuo edilizio individuale, mediante il quale il socio assegnatario acquista, ai sensi dell'art. 229, la proprietà dell'alloggio, viene stipulato, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici ed in conformità delle risultanze del collaudo approvato, mediante atto pubblico, in cui intervengono la cooperativa legalmente rappresentata, il socio e la Cassa depositi e prestiti in persona del Direttore generale o di un suo delegato, osservando le seguenti condizioni:

     a) che l'attribuzione del valore per ogni singolo alloggio corrisponda a quello risultante dal reparto della spesa approvato;

     b) che la ripartizione delle ipoteche della Cassa per ciascun alloggio corrisponda al valore suddetto;

     c) che il socio assuma tutti gli obblighi dipendenti dalle operazioni di mutui già concessi alla cooperativa e si assoggetti a tutte le norme emanate e da emanarsi in materia di edilizia popolare od economica.

     La cooperativa assegna al socio un congruo termine per la stipulazione del contratto di mutuo, sotto pena di decadenza da ogni diritto, salvo ricorso alla Commissione di vigilanza entro giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza, che la cooperativa dovrà fare al socio mediante lettera raccomandata.

     La cooperativa procederà a norma di legge all'assegnazione dell'alloggio resosi disponibile, dopo che il provvedimento di decadenza sia divenuto definitivo, salvo in ogni caso diritti e ragioni contro il socio inadempiente.

     Il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con la Cassa depositi e prestiti, determinerà il miglior modo di utilizzazione di quegli alloggi che per qualsiasi motivo non abbiano potuto essere assegnati a norma di legge.

 

     Art. 140.

     La ripartizione delle ipoteche della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 139, nei riguardi dei soci proprietari degli alloggi o dei loro aventi causa, avviene con lo stesso grado delle ipoteche da ripartirsi.

 

     Art. 141.

     I soci proprietari degli alloggi od i loro aventi causa possono, in ogni tempo, oltre che in sede di stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, riscattare il proprio alloggio versando un capitale pari al valore attuale delle annualità tuttora dovute calcolato al saggio complessivo d'interesse del mutuo vigente.

     Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo pro capite, si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse [61].

     La Cassa depositi e prestiti, per i soci di cooperative, da essa finanziate, può consentire che il riscatto come previsto dal primo comma, avvenga, a tutti gli effetti, anche con pagamento frazionato nella misura e con le modalità da essa fissate, purché la prima rata non sia minore di un terzo e restino fermi, per il debito residuo le garanzie e gli interessi dovuti [62].

     Contestualmente al contratto di riscatto portante anticipata estinzione del debito ovvero con provvedimento posteriore, la Cassa depositi e prestiti è tenuta a consentire la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, fermo il disposto dell'art. 53, commi 2° e 3°.

 

     Art. 142.

     Qualora al finanziamento di cooperative ferroviarie abbiano provveduto in parte l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed in parte enti diversi è consentito alla cooperativa od ai soci divenuti proprietari nonché ai loro aventi causa, di avvalersi della facoltà di riscatto di cui all'art. 141, limitatamente alla quota di debito contratto verso l'Amministrazione.

 

     Art. 143.

     Il socio divenuto proprietario od i suoi aventi causa, ove abbiano totalmente o parzialmente versato il prezzo del riscatto, possono liberamente alienare l'alloggio sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 231, ferma restando, in ogni caso, la corresponsione all'ente mutuante del contributo continuativo concesso dallo Stato.

     Il socio proprietario, quand'anche si sia avvalso della facoltà di riscatto, non potrà ottenere, per diritto proprio, alcuna altra assegnazione di alloggio assistito da contributo ovvero da concorso dello Stato, di comuni o di province.

 

     Art. 144.

     Il socio proprietario che abbia effettuato il riscatto dell'alloggio ed i suoi aventi causa sono tenuti agli obblighi di cui agli artt. 67, 68 e 69.

 

     Art. 145.

     Man mano che si effettuino i riscatti a norma dell'art. 141 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la costruzione di case popolari, secondo le leggi del proprio istituto e nei limiti delle disponibilità provenienti dai riscatti medesimi.

 

     Art. 146.

     Anche i soci di cooperative per costruzione di case popolari od economiche non mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonché i loro aventi causa, possono effettuare il riscatto degli alloggi loro assegnati alle stesse condizioni e modalità stabilite per le cooperative mutuatarie della Cassa predetta, ove concorra il consenso del Ministero dei lavori pubblici e quello dell'ente mutuante.

 

TITOLO IX

Agevolazioni tributarie

 

CAPO I

Agevolazioni in materia di tasse di bollo, registro, ipotecarie, d'imposta di ricchezza mobile e di altri tributi e diritti

Norme particolari per le cooperative a contributo erariale e per i comuni ed istituti fruenti del concorso dello Stato

 

     Art. 147.

     Le cooperative per case popolari od economiche godono dei privilegi tributari vigenti in materia di tasse di bollo e registro secondo le stesse norme comuni stabilite per le altre società cooperative dagli artt. 65, 66 e 67 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nonché dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268. Però la durata di tali privilegi si estende fino a dieci anni dalla costituzione della società e fino a quando il capitale, effettivamente versato, abbia raggiunto lire duecentomila [63].

     Esse inoltre godono riduzione al quarto:

     a) della spesa per le inserzioni obbligatorie nei Fogli degli annunzi legali;

     b) delle tasse d'iscrizione e trascrizione ipotecarie in dipendenza di contratti di prestito, di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari od economiche;

     c) della tassa di registro sui contratti per lavori di costruzione e manutenzione di dette case nonché di quella sui relativi contratti di locazione;

     d) delle tasse pei contratti di assicurazione sulla vita degli acquirenti purché ne venga fatta concessione a garanzia della casa;

     e) dei diritti erariali di abbonamento di cui all'art. 27 del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, sugli istituti di credito fondiario, per tasse di qualunque specie dovute su mutui concessi dagli istituti suddetti sia originariamente sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari, per le case popolari od economiche;

     f) delle tasse di concessione governativa di cui ai titoli II, VIII e XIV della L. 30 dicembre 1923, n. 3279.

     Nulla è innovato alle norme vigenti per la tassa di negoziazione di cui alla L. 30 dicembre 1923, n. 3280.

     Ai contratti di mutuo suppletivo sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel primo comma del presente articolo.

     Tutte le anzidette norme tributarie sono applicabili anche agli istituti autonomi per case popolari, i quali continueranno a fruire delle agevolazioni stabilite nel primo comma oltre il 31 dicembre 1935 e per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1936, anche se sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire duecentomila. Però le normali tasse da essi pagate dal 1° gennaio 1936 al 25 marzo 1938 non sono soggette a rimborso [64].

 

     Art. 148.

     Sono conservate tutte le riduzioni al quarto previste dall'art. 147 (comma 2°) nonché la riduzione al quarto della tassa di registro sui contratti di prestito, alle cooperative per case popolari od economiche ed agli istituti autonomi cui, posteriormente alla loro legale costituzione, sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti prescritti dall'art. 65 della legge di registro, che non sia però quello della mutualità.

     Peraltro la tassa di registro per l'acquisto delle aree è pagata in ragione normale, da ridursi poi alla misura di favore del quarto, quando sulle aree acquistate siano costruite le case nelle condizioni previste dalla legge. In tal caso sarà rimborsata l'eccedenza della tassa pagata. Il rimborso della detta eccedenza dovrà essere chiesto dalla cooperativa o dall'istituto nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa.

     Gli eventuali contratti di mutuo suppletivo sono però assoggettati a tassa fissa.

 

     Art. 149.

     Le cooperative a contributo erariale, oltre le agevolazioni previste dall'art. 147 e dall'articolo 154, godono delle altre seguenti:

     a) i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale ai soci nonché di riscatto, delle case costruite con contributo erariale, in qualunque tempo vengano stipulati, sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria. Per la voltura catastale è dovuta parimenti tassa fissa di lire 3 oltre il diritto spettante al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette. Ai conservatori delle ipoteche spettano gli emolumenti;

     b) le agevolazioni tributarie in tema di tasse di bollo, registro, ipotecarie, di voltura catastale, si applicano oltre che alle cooperative, alle loro sezioni autonome, per un ventennio dalla costituzione della prima; ma per i contratti di mutuo edilizio individuale e per quelli di riscatto tali agevolazioni permangono anche dopo il ventennio e fino al termine dell'ammortamento [65];

     c) in sede di contratto di mutuo edilizio individuale è da pagarsi una sola tassa fissa ipotecaria per ogni stipulazione, qualunque sia il numero dei soci, dei mutui, delle iscrizioni e trascrizioni.

 

     Art. 150.

     Gli atti con cui le cooperative acquistino case che non siano di nuova costruzione e gli atti di rivendita ed assegnazione delle medesime, sono soggetti alle tasse ordinarie. Resta inoltre fermo il disposto dell'art. 110 della vigente legge del registro.

     Nei casi previsti dall'art. 20 del presente testo unico compete all'Amministrazione finanziaria la facoltà di ripetere le tasse normali relative agli atti registrati col privilegio della tassa fissa, ai sensi dell'art. 67 della legge del registro.

 

     Art. 151.

     I contratti di assegnazione, di mutuo edilizio individuale e di riscatto per alloggi di cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono ricevuti da un funzionario da esse Amministrazioni all'uopo delegate ed in esenzione dai diritti di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative.

     A rimborso delle spese e dei compensi per la ricezione e conservazione degli atti nonché per il rilascio di copie e note ipotecarie e per la esecuzione delle formalità di registro, ipotecarie e di voltura, è dovuto dagli interessati un diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore, da versare in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata e da amministrare con le norme da stabilirsi mediante decreti del Ministro per le finanze e del Ministro per i trasporti.

     Parimenti gli istituti autonomi per case popolari od economiche possono stipulare in forma pubblica amministrativa i contratti di costruzione, di assegnazione degli alloggi con patto di futura vendita, di mutuo, di affitto, destinando a riceverli ed a conservarli un proprio funzionario, mediante ordinanza del capo dell'istituto. Per la stipulazione di tali contratti e pel rilascio di copie, gli istituti predetti percepiscono speciali diritti di segreteria, secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici.

     I funzionari, di cui al 1° e 3° comma del presente articolo, autorizzati alla stipulazione dei predetti contratti, sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli artt. 127 e 130 della legge del registro.

     Qualora le cooperative e gli istituti, per la stipulazione dei loro atti di assegnazione di appartamenti, di mutuo edilizio individuale nonché di riscatto, ricorressero all'opera di notai, gli onorari, diritti e compensi di qualsiasi natura dovuti al notaio sono ridotti ad un quarto.

 

     Art. 152.

     Gli originali degli atti di assegnazione d'appartamenti di mutuo edilizio individuale e degli atti di riscatto stipulati in forma pubblica amministrativa dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci delle cooperative finanziate dalle dette amministrazioni, possono essere redatti su moduli a stampa nella parte comune a tutti i soci di ciascuna cooperativa.

     Le iscrizioni ipotecarie accese a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui individuali concessi ai soci delle cooperative edilizie od ai loro aventi causa, sono rinnovate di ufficio, gratuitamente, dai Conservatori delle ipoteche.

 

     Art. 153.

     I comuni e gli istituti che costruiscono col concorso dello Stato case popolari da cedersi in proprietà o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita nei limiti ed ai sensi dell'art. 38 godono, per tali costruzioni, delle seguenti facilitazioni:

     a) esenzione dal bollo, tassa fissa minima di registro, e ipotecaria nonché tassa fissa di voltura catastale a sensi dell'art. 149 lett. a) per gli atti di mutuo, per i contratti relativi alle costruzioni, e per quelli di assegnazione in proprietà od in locazione degli appartamenti;

     b) esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui stipulati ai fini delle costruzioni anzidette.

     La stipula di tutti contratti relativi alla costruzione nonché di quelli di affitto e di vendita delle case ivi compresi gli atti derivanti dall'applicazione dell'art. 39, può essere effettuata in forma pubblica amministrativa da funzionari degli enti costruttori all'uopo delegati, mediante ordinanza, dai presidenti o capi degli enti medesimi. Detti funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli artt. 127 e 130 della vigente legge del registro.

     A rimborso delle spese e pei compensi concernenti la ricezione e conservazione degli atti, pel rilascio di copie e note ipotecarie per la esecuzione delle formalità di registro, ipotecarie e di voltura, è dovuto all'ente dagli interessati un diritto proporzionale di 5 centesimi per ogni cento lire di valore.

     Qualora le costruzioni di cui al 1° comma del presente articolo concernano case popolari od economiche fruenti o non di contributo o concorso dello Stato, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprietà delle case medesime sono pure esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

     (Omissis) [66].

 

     Art. 154.

     Gli istituti autonomi per la costruzione di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case.

 

     Art. 155.

     Sulle aree acquistate dai comuni e dagli istituti autonomi per la costruzione di case popolari, alberghi popolari e dormitori pubblici ad uso gratuito, è concessa l'agevolazione tributaria della riduzione al quarto della tassa di registro nel modo previsto e regolato dall'articolo 148, comma 2°.

     Qualora tali aree vengano destinate ad altri fini o lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, rimarrà definitiva l'applicazione della tassa normale.

 

     Art. 156.

     Gli istituti e gli enti morali per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di manomorta.

 

     Art. 157. [67]

 

     Art. 158.

     Gli interessi sulle operazioni di conto corrente e su quelle successive di ammortizzo relative alle somme mutuate dalla Cassa di risparmio delle province lombarde, giusta gli artt. 13 e 14, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile. Sono inoltre esenti dalla tassa di bollo e registro gli atti e le quietanze relativi alle somme versate e restituite.

 

CAPO II

Agevolazioni in materia di imposta sui fabbricati per l'edilizia popolare ed economica

 

     Art. 159.

     L'esenzione dall'imposta e dalle sovraimposte provinciali e comunali sui fabbricati, anche se trattisi di sopraelevazione, è concessa per la durata di 25 anni, alle case popolari costruite dopo il 5 luglio 1919 da società od enti senza contributo dello Stato, anche se comprendano uffici e negozi.

     Tale esenzione decorre dal giorno in cui sia riconosciuta l'abitabilità ed è estesa ai locali di carattere educativo, bagni, asili per lattanti e case di bambini, doposcuola, biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura nonché ai locali adibiti a pubblici esercizi per provvedere ai bisogni degli inquilini, eccettuati quelli esclusivamente destinati a spaccio di bevande alcooliche e purché il reddito effettivo o presunto di tali locali non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato; in caso diverso la esenzione rimane limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione.

     La suddetta esenzione spetta altresì alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori ovvero ad essi vendute, anche se in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto abbiano, per ogni alloggio, una composizione non superiore a quella indicata sotto la lettera a) dell'art. 48.

     Godono dell'esenzione stessa anche le case di abitazione costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai e da artigiani nel territorio di comuni non capoluoghi di provincia sempreché la loro consistenza non ecceda quella indicata nel precedente comma.

 

     Art. 160.

     E' concessa l'esenzione per la durata di anni 30 alle costruzioni eseguite da comuni con popolazione accentrata superiore ai 10 mila abitanti, fra il 5 luglio 1919 ed il 31 dicembre 1926, senza contributo dello Stato, direttamente od a mezzo di istituti autonomi per case popolari.

     E' concessa altresì la suddetta esenzione, per il periodo di 25 anni, ai fabbricati costruiti od acquistati da comuni e da istituti autonomi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto fruire dei benefici di esenzione dalla imposta e sovraimposte concessi anteriormente al 24 gennaio 1928, anche se i fabbricati siano già stati sottoposti ad accertamenti ai fini della imposta; ma in ogni caso non è ammesso rimborso di ciò che fu pagato.

 

     Art. 161.

     E' concessa l'esenzione per il periodo di 25 anni dalla imposta e dalle sovraimposte comunali e provinciali sui fabbricati, alle nuove case economiche eseguite dal 5 luglio 1919 da società, da privati e dagli enti non compresi nell'articolo 160 e dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1937, purché la costruzione di esse già abbia avuto inizio alla data del 1° dicembre 1936 ed a condizione che sia intervenuta la denunzia nel termine perentorio di cui al terzo comma dell'articolo 168.

     La stessa esenzione è concessa alle case popolari ed economiche fruenti di contributo erariale, costruite entro il 30 giugno 1938 da società e loro soci e dagli enti non compresi nell'art. 160 ed indipendentemente dalla dichiarazione di abitabilità. Detta esenzione è subordinata alla condizione che il decreto di concessione del contributo sia stato registrato alla Corte dei conti non oltre il giorno 2 novembre 1937.

 

     Art. 162.

     Sono esenti dall'imposta straordinaria immobiliare istituita con R.D.L. 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella L. 14 gennaio 1937, n. 151, gli enti ed istituti autonomi per le case popolari, per le case degli impiegati dello Stato, delle province e dei comuni nonché le cooperative edilizie fruenti di contributo erariale.

 

     Art. 163.

     Qualora per trasformazione od ingrandimento vengano a cessare le condizioni richieste per le case popolari od economiche, cessano di pieno diritto i benefici tributari dal giorno in cui siano accertati le trasformazioni o gli ingrandimenti.

     Cessano parimenti i benefici tributari nei riguardi delle società cooperative per case popolari e dei rispettivi assegnatari qualora le casse stesse vengano destinate a fini diversi da quelli indicati nel presente testo unico.

     Le imposte e tasse già esonerate, sono ripetibili dall'Erario con privilegio sui rispettivi immobili, salvi i diritti dell'istituto mutuante che avranno la precedenza rispetto all'Erario stesso.

     La perdita dei benefici di cui ai precedenti commi è dichiarata dal Ministero dei lavori pubblici. La dichiarazione è invece di esclusiva spettanza della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, per le case costruite col contributo o concorso erariale.

 

     Art. 164.

     Nelle province dove non è ancora compiuto il nuovo catasto secondo la L. 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti sono esenti dall'imposta a termini dell'art. 15 della legge stessa.

 

CAPO III

Provvedimenti per agevolare la costruzione ed il commercio di edifici ad uso di abitazione, da chiunque eseguiti

 

     Art. 165.

     Alle case di abitazione costruite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 sono applicabili le agevolazioni tributarie di che ai seguenti articoli del presente capo.

 

     Art. 166.

     Per le compravendite di case costruite o dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1930, anche se stipulato dopo tale data ma non oltre quattro anni dal giorno in cui le case sono state dichiarate abitabili od effettivamente abitate, la tassa di registro è ridotta ad un quarto della misura ordinaria limitatamente al primo trasferimento. La stessa riduzione si estende alle tasse ipotecarie di trascrizione e di iscrizione nonché alle tasse di registro ed ipotecarie dall'acquirente per l'estinzione totale o parziale del prezzo, stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa.

     Per le compravendite di case costruite dal 1° gennaio 1931, dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1937, è ridotta nella misura della metà l'ordinaria tassa di registro limitatamente al primo trasferimento che avvenga non oltre quattro anni dal giorno in cui la casa è stata dichiarata abitabile o sia stata effettivamente abitata. Inoltre sono ridotte nella misura della metà le ordinarie tasse ipotecarie di trascrizione e di iscrizione, col minimo di lire dieci, nonché le ordinarie tasse di registro ed ipotecarie relative ai prestiti fatti dall'acquirente per l'estinzione totale o parziale del prezzo, stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa.

 

     Art. 167.

     Le ordinarie tasse di registro dovute sulle compravendite di aree fabbricabili stipulate dal 1° gennaio 1931 e le ordinarie tasse di registro ed ipotecarie sui contratti di prestito stipulati dal 1° gennaio 1931 per la costruzione di case, sono ridotte nella misura della metà col minimo di lire dieci, quando sulle aree fabbricabili siano state costruite ed ultimate le case nel termine previsto dall'art. 165.

     Il rimborso della eccedenza di tassa deve essere chiesto nel termine di decadenza di sei mesi dal giorno in cui la casa è stata effettivamente abitata e tale disposizione vale per le istanze di rimborso presentate dal 7 agosto 1931.

     E' pure ammesso il rimborso parziale delle tasse in proporzione dell'estensione del suolo sul quale furono in parte eseguite ed ultimate le nuove costruzioni di case e dell'area adiacente per una estensione non maggiore del doppio dell'area coperta dal fabbricato.

 

     Art. 168.

     E' concesso l'esonero, per il periodo di anni 25, dall'imposta e sovraimposte sui fabbricati, alle case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, costruiti da privati, società ed enti nonché alla sopraelevazione di edifici già costruiti, purché tali costruzioni siano state eseguite dopo il 5 luglio 1919 o già iniziate alla data del 1° dicembre 1936 e dichiarate abitabili dalle competenti autorità comunali entro il 31 dicembre 1937. Tale esenzione è concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed agli alloggi ricavati mediante ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni già adibiti ad uso di negozi, magazzini ed abitazioni infette o malsane, con l'eventuale annessione di locali immediatamente sovrastanti, quando ciò sia reso indispensabile per ottenere, pei nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti. L'esenzione stessa è concessa alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza dell'attuazione di piani regolatori. La dichiarazione di inabitabilità dovrà essere rilasciata dalla competente autorità e la trasformazione dovrà essere denunziata preventivamente alla competente autorità finanziaria.

     La costruzione o ricostruzione s'intende iniziata, ai sensi del precedente comma, qualora siano almeno incominciate le opere murarie di fondazione.

     Agli effetti dell'esonero di cui al primo comma, la denunzia della costruzione o ricostruzione già iniziata deve essere stata presentata al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il 25 febbraio 1937, corredata da prova che l'inizio della costruzione o ricostruzione sia avvenuto entro il predetto termine del 1° dicembre 1936.

     La stessa esenzione è concessa alle nuove costruzioni adibite ad alberghi (esclusi quelli popolari disciplinati dal penultimo comma) uffici e negozi, iniziate fra il 5 luglio 1919 e il 25 agosto 1925 ed atte all'uso cui sono destinate non oltre il 31 dicembre 1928.

     Per i nuovi fabbricati ad uso di alberghi (esclusi quelli popolari disciplinati dal penultimo comma), uffici e negozi, la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati entro il 31 dicembre 1940, nonché pei nuovi fabbricati ad uso di abitazione e per le sopraelevazioni a fabbricati preesistenti la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati dopo il 31 dicembre 1936 ma entro il 31 dicembre 1940, l'applicazione dell'imposta erariale e delle sovraimposte sarà fatta gradualmente in ragione di un quindicesimo del reddito accertato dopo il biennio di esenzione normale, per modo che il reddito stesso venga integralmente tassato al quindicesimo anno successivo alla scadenza del biennio di esenzione.

     L'esenzione venticinquennale spetta altresì agli edifici scolastici, agli ospedali, alle case di cura e di assistenza, ai ricoveri, ai collegi, alle caserme, agli educandati, agli orfanotrofi e simili nonché agli alberghi popolari costruiti da enti sempreché dette costruzioni siano eseguite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 e risultino iniziate non oltre il 1° dicembre 1936, fermo il disposto del terzo comma del presente articolo.

     L'esenzione predetta è pure concessa alle nuove costruzioni od alle parti di esse adibite ad uso di autorimesse, condotte a termine tra il 1° gennaio 1928 ed il 31 dicembre 1937, sempreché già iniziate al 1° dicembre 1936 e ferma l'osservanza del disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 169.

     La tassa di registro sui contratti di appalto per costruzioni, ampliamento o restauro di case e di altri fabbricati ad uso di abitazione, è ridotta alla metà della misura normale col minimo di lire dieci e, trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.

     La riduzione alla misura di favore non è ammessa per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata.

 

     Art. 170.

     E' ridotta a metà l'ordinaria tassa di registro col minimo di lire dieci, dovuta sulle compravendite di case stipulate entro il triennio da un precedente trasferimento degli stessi beni a titolo oneroso. La riduzione è limitata al valore tassato nel precedente trasferimento.

 

TITOLO X

 

CAPO UNICO

Cooperativa edilizia fra giornalisti

 

     Art. 171.

     I mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla Cooperativa «Il Villaggio dei giornalisti» di Roma sono coperti dalla garanzia principale di prima ipoteca sull'area e sulle costruzioni e dalla garanzia sussidiaria del Tesoro dello Stato.

     Il pagamento delle annualità occorrenti pel rimborso dei detti mutui, comprensive della quota di ammortamento di capitale e della rimanenza di interessi non coperta dal contributo erariale nonché dell'importo dell'aggio, avverrà mediante ruoli da riscuotersi dagli esattori delle imposte con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

     Tale cooperativa è equiparata, a tutti gli effetti delle disposizioni vigenti sulla edilizia popolare ed economica in quanto applicabili, a quelle fra impiegati dello Stato.

 

     Art. 172.

     Il Ministro pei lavori pubblici può disporre in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la radiazione da socio della Cooperativa «Il Villaggio dei giornalisti» di Roma, di colui che, a giudizio discrezionale del Ministro stesso e indipendentemente dalle norme statutarie dell'ente non eserciti o non abbia esercitato la professione di giornalista.

     Qualora l'alloggio sia stato già occupato, il Ministro ne ordinerà il rilascio e la consegna alla cooperativa entro termine non superiore a mesi tre dalla notifica del provvedimento di radiazione.

     I provvedimenti del Ministro, in applicazione dei precedenti commi, non sono soggetti ad alcun ricorso od azione ed hanno efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile. Gli ufficiali giudiziari debbono darvi esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui agli artt. 555 556 e 557 di detto Codice e senza le formalità di cui ai successivi artt. 741 e 745.

     Per i rimborsi spettanti al socio prenotatario od assegnatario che sia stato radiato, si applicano le norme di cui all'art. 109, limitatamente ai lavori e miglioramenti eseguiti in proprio anteriormente al 1° maggio 1928.

 

TITOLO XI

Cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra

 

CAPO I

Mutui e concessioni di contributi

Costituzione dell'Ente edilizio

 

     Art. 173.

     A favore delle cooperative costituite esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra per l'acquisto o per la costruzione di fabbricati a carattere popolare od economico ovvero per l'acquisto delle aree necessarie alle costruzioni sociali, gli istituti di cui agli artt. 1 e 4 del presente testo unico possono concedere mutui, anche in deroga alle leggi speciali, ed agli statuti che li regolano.

     I mutui contratti o da contrarsi sono garantiti mediante ipoteca di primo grado sugli stabili finanziati ed anche, ove sia richiesto dagli enti mutuanti, mediante trattenuta senza limitazione alcuna sulla pensione dei soci assegnatari.

     L'erogazione dei mutui, relativamente alle nuove costruzioni, avviene a rate proporzionali in base a nulla osta da rilasciarsi al Ministero dei lavori pubblici su gli stati di avanzamento dei lavori.

     Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati a norma dell'art. 71 (comma 6°) e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare, previa detrazione degli eventuali interessi a credito.

 

     Art. 174.

     Lo Stato contribuisce nel pagamento degli interessi in misura del 3% sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari od economiche da contrarsi da cooperative costituite esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra.

     E' autorizzato all'uopo sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento di annue lire 5 milioni, per cinquant'anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1925-26. Le somme non erogate in ciascun esercizio sono conservate in aumento sugli esercizi finanziari successivi.

     Nel pagamento degli interessi sui mutui contribuiscono anche per la durata del periodo di ammortamento, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, nonché l'Opera nazionale per i combattenti nella misura rispettivamente dello 0,60 e dello 0,30% all'anno.

 

     Art. 175.

     L'erogazione del contributo erariale a favore delle singole cooperative viene disposta con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, su proposta della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica alla quale, ove trattisi di detta erogazione, partecipa un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

 

     Art. 176. [68]

     Per l'ordinamento e l'unità di indirizzo di tutto quanto concerne la concessione e la somministrazione dei mutui, la vigilanza amministrativa e tecnica sull'erogazioni di essi, sugli acquisti e sulle costruzioni nonché sull'assegnazione degli alloggi, è istituito, con sede in Roma, alla dipendenza del Capo del Governo Primo Ministro, un Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, avente personalità giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti tributari salvo sempre le speciali disposizioni in materia contenute nel presente testo unico.

     Restano in ogni caso ferme le attribuzioni e la competenza del Ministero dei lavori pubblici e della Commissione di vigilanza in materia di cooperative edilizie.

     Le cooperative tra mutilati ed invalidi di guerra che abbiano ottenuto mutui assistiti da contributo erariale indipendentemente da quelli previsti dall'art. 174 possono aggregarsi all'ente alle condizioni e con le modalità da fissarsi dal ministero dei lavori pubblici.

     L'ente è amministrato da un comitato composto di un presidente, di un vice presidente, di un direttore, e di quattro membri, nominati tutti dal Capo del governo primo ministro, il quale può sceglierli pure fra i funzionari delle amministrazioni statali senza però che per tali incarichi essi siano allontanati dal loro posto e dalle loro mansioni [69].

     Il presidente nomina i tecnici dell'ente e gli altri funzionari che il comitato ritenga necessari.

 

     Art. 177.

     La cassa depositi e prestiti è autorizzata a rilevare dal consorzio di credito per le opere pubbliche tutti i contratti di mutuo da esso stipulati con l'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra fino al 4 febbraio 1935, in concorso con le singole cooperative edilizie facenti capo all'ente stesso.

     La cassa depositi e prestiti corrisponde per tale rilievo l'importo dei capitali vigenti a mutuo e gli scarti non ancora ammortizzati per il collocamento delle obbligazioni emesse, a suo tempo, in corrispondenza dei mutui.

     I conseguenti computi vengono definiti dal consorzio in concorso con l'ente edilizio e la cassa depositi e prestiti.

     La somma corrispondente allo scarto per il collocamento delle obbligazioni non ancora ammortizzate, viene dalla cassa depositi e prestiti mutuata all'ente edilizio, il quale, a sua volta, ne fa il reparto a carico delle diverse cooperative proporzionalmente all'ammontare dei singoli mutui risultanti dai contratti stipulati col consorzio. Tali quote proporzionali s'intendono, di diritto, portate in aumento ai singoli mutui senza che occorrano nuovi atti od altre formalità.

     Per i mutui stipulati col consorzio al saggio d'interesse del 5 per cento, l'onere dell'ammortamento non può comunque superare quello stabilito con i contratti.

 

     Art. 178.

     In dipendenza dell'operazione di cui all'art. 177, il saggio d'interesse stabilito dai relativi contratti stipulati con il consorzio di credito, viene ridotto alla misura del 4,50% a decorrere dal 1° gennaio 1935, ed a tale saggio viene pure mutuata la somma di cui al penultimo comma dello stesso art. 177.

 

     Art. 179.

     La cassa depositi e prestiti subentra, di diritto, nelle ragioni di credito, nelle garanzie prestate al consorzio e nella percezione dei contributi già assegnati al consorzio stesso.

 

     Art. 180.

     La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'ente edilizio, per il completamento del programma già stabilito, mutui per l'importo di lire 10.240.000.

     A tali mutui si applica il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 177.

 

     Art. 181.

     Le annualità di ammortamento e d'interesse corrispondenti ai mutui concessi dal consorzio di credito e rilevati dalla cassa depositi e prestiti, sono garantite dallo Stato.

     Tale garanzia si intende estesa all'ammortamento della somma di cui al penultimo comma dell'art. 177 nonché ai mutui che vengono concessi dalla cassa predetta ai sensi dell'art. 180.

     A tale scopo copia di tutti i contratti stipulati dall'ente edilizio, deve essere comunicata dall'ente stesso al ministero delle finanze.

 

     Art. 182.

     Tutti i contributi nel pagamento degli interessi, siano essi afferenti ai contratti stipulati con il consorzio di credito e rilevati dalla cassa depositi e prestiti oppure ai contratti stipulati dalla cassa stessa ai sensi dell'art. 180, restano immutati e sono corrisposti direttamente dalla cassa, senza bisogno di nuovi provvedimenti, in base a semplice comunicazione, da farsi dall'ente edilizio della copia dei contratti suddetti.

     Tale corresponsione avverrà a rate semestrali dietro richiesta dello stesso ente edilizio.

     L'ente, quale mutuatario della cassa depositi e prestiti, accorda, a sua volta, i mutui conseguiti alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra, allo stesso saggio d'interesse che corrisponde alla cassa mutuante.

     Le cooperative che conseguono tali mutui sono tenute a versare, una volta tanto, l'uno per cento per diritti e spese di contratto con la cassa e per spese di amministrazione dell'ente stesso. Detta percentuale viene pagata, sui mutui accordati, direttamente all'ente edilizio su richiesta del medesimo

alla cassa.

     Con deliberazione dell'ente, da approvarsi dal ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti i corrispettivi per spese di progetto e direzione dei lavori di cui l'ente sia incaricato dalle cooperative.

 

     Art. 183.

     Il comitato amministratore dell'ente edilizio può consentire che il finanziamento alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra ammesse a fruire del contributo erariale di cui all'art. 174, possa effettuarsi anche da parte degli istituti autorizzati a concedere mutui a cooperative edilizie, a termini delle vigenti disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica. In tal caso, ferme restando tutte le altre norme nei riguardi dell'ente predetto, i contributi dello Stato e delle opere nazionali per i mutilati e per i combattenti debbono essere corrisposti direttamente agli istituti finanziatori ed il comitato amministratore dell'ente stesso promuoverà l'emissione dei relativi provvedimenti.

     Le cooperative che siano state finanziate da istituti diversi dal consorzio di credito per le opere pubbliche sono tenute a versare all'ente edilizio la percentuale di cui all'art. 182 (comma quarto) non appena ottenuto il finanziamento ed a semplice richiesta dell'ente stesso all'istituto mutuante.

 

     Art. 184.

     L'ente edilizio, definite le operazioni di cui all'art. 177, comunica al consorzio di credito ed alla cassa depositi e prestiti:

     1° l'ammontare dei mutui concessi ad ogni cooperativa e quello attualmente vigente;

     2° le somme erogate sui mutui e quelle da erogare;

     3° le quote proporzionali che dovranno essere portate in aumento a ciascun mutuo in dipendenza dello scarto per il collocamento delle obbligazioni del consorzio.

     Il reparto a carico delle singole cooperative dipendente da tale scarto ed applicato all'importo globale dei mutui per cui sono stati stipulati i relativi contratti, ed all'importo di quelli concessi in base all'art. 180, viene eseguito a cura dell'ente edilizio.

 

     Art. 185.

     Le modalità e pattuizioni concernenti le operazioni di rilievo da parte della cassa depositi e prestiti dei contratti di mutuo già stipulati dal consorzio di credito con l'ente edilizio devono essere consacrate in altrettanti appositi contratti da stipularsi fra i rappresentanti dei tre istituti suindicati senza bisogno del concorso delle singole cooperative.

     Tali contratti devono comprendere le clausole relative: 1° al trasferimento dal consorzio di credito alla cassa depositi e prestiti del contratto di mutuo stipulato fra il consorzio stesso, l'ente edilizio e la cooperativa, con surroga della cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di credito, nelle garanzie, nelle assegnazioni di contributo ed in tutti i diritti e pattuizioni risultanti dal contratto stesso;

     2° all'autorizzazione al conservatore delle ipoteche, di procedere all'annotamento di surroga della cassa depositi e prestiti nell'ipoteca già iscritta a favore del consorzio;

     3° alla concessione a mutuo all'Ente edilizio della quota proporzionale di cui al n. 3 dell'art. 184;

     4° alla dichiarazione, da parte dell'Ente edilizio, che tale queta viene portata in aumento del mutuo a carico della cooperativa interessata;

     5° alla definitiva determinazione della somma complessiva mutuata del periodo di ammortamento tuttora in essere della nuova annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti e conseguentemente, detratti i contributi stabiliti nel contratto originario, dell'annualità residuale a carico della cooperativa.

 

     Art. 186.

     Tutti gli atti ed i contratti, comunque necessari, dipendenti o connessi all'applicazione dell'art. 177, sono ricevuti dal funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con esenzione da diritti di segreteria.

     Restano fermi i corrispettivi e le agevolazioni tributarie previste dall'art. 198.

 

CAPO II

Procedimento per la concessione di mutui e contributi

Stipulazione dei contratti e formalità per i finanziamenti

Conto corrente dell'Ente edilizio presso la Cassa depositi e prestiti

 

     Art. 187.

     L'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra provvede direttamente all'istruttoria delle domande di mutuo presentate dalle cooperative.

     A tal uopo richiederà:

     1) il fascicolo del Bollettino delle Società per azioni nel quale sono stati pubblicati l'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modificazioni di questo. Dallo statuto o da atti aggiuntivi al medesimo dovrà risultare esplicitamente che la società non può sciogliersi se prima non sia stato integralmente estinto il debito verso l'Istituto finanziatore e che gli alloggi devono essere assegnati in proprietà ai soci muniti di pensione vitalizia;

     2) il progetto tecnico finanziario per la costruzione o l'acquisto di case;

     3) l'elenco dei soci;

     4) la copia autenticata da notaio, della deliberazione della cooperativa con la quale, nell'autorizzare il presidente a chiedere il mutuo ed i contributi dello Stato, dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e dell'Opera nazionale per i combattenti, si accettino le condizioni che verranno stabilite dall'Ente edilizio per la concessione del mutuo, delegando il presidente medesimo a provvedere in conformità e ad intervenire alla stipulazione del contratto relativo.

 

     Art. 188.

     L'Ente edilizio, per le domande riscontrate regolari, promuove la concessione dei contributi e, ottenuti i relativi provvedimenti di assegnazione, chiede alla Cassa depositi e prestiti il corrispondente mutuo.

     La richiesta deve essere corredata:

     1) del decreto a firma dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, per l'assegnazione del contributo erariale e per l'autorizzazione a contrarre il mutuo relativo nonché dei provvedimenti dell'Opera nazionale per l'assistenza ai mutilati e dell'Opera nazionale per i combattenti. Il decreto ed i provvedimenti dovranno contenere la clausola dell'erogabilità, alle rispettive scadenze, a favore della Cassa depositi e prestiti pel periodo successivo all'inizio dell'ammortamento ed a favore dell'Ente edilizio, pel periodo precedente all'ammortamento medesimo;

     2) della deliberazione del Comitato amministratore con cui l'Ente edilizio si obblighi ad assumere esso il mutuo occorrente alla cooperativa;

     3) della deliberazione della cooperativa di cui al n. 4 dell'art. 187;

     4) dei documenti relativi alla proprietà e libertà dell'area acquistata od avuta in donazione dalla cooperativa e che dovrà risultare esente da oneri per imposta patrimoniale e per rate scadute di imposte e sovrimposte dirette;

     5) del parere dell'Avvocatura generale dello Stato emesso in base all'esame dei documenti di cui al precedente n. 4.

 

     Art. 189.

     La Cassa depositi e prestiti esamina le domande e i documenti inviati dall'Ente edilizio e li sottopone al proprio Consiglio di amministrazione per ottenerne l'autorizzazione a stipulare il contratto di mutuo.

     Per i mutui che la Cassa aveva già dichiarato effettuabili, vale la documentazione esibita alla Cassa stessa.

 

     Art. 190.

     La Cassa depositi e prestiti, mediante contratto da stipularsi, a cura del funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con l'Ente stesso e con la cooperativa interessata, concede il mutuo autorizzato, subordinando l'inizio della somministrazione alla presentazione del certificato del Conservatore delle ipoteche da cui risulti che sulle aree e sulle costruzioni relative è stata iscritta ipoteca di primo grado a favore della Cassa stessa per la somma capitale mutuata, per un triennio d'interesse al 4,50%, oltre all'uno per cento per accessori, con diritto di surroga a favore dello Stato agli effetti dell'art. 181.

     Lo Stato, verificandosi l'eventualità di surrogazione, farà annotare in margine all'atto di trascrizione e di costituzione ipotecaria le somme di cui è creditore per sorte principale ed interessi nella misura legale. Queste annotazioni verranno fatte a semplice richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

     Il contratto deve contenere tutte le clausole stabilite dalle disposizioni vigenti ed in particolar modo quella relativa alla data d'inizio d'ammortamento del mutuo la quale sarà fissata con l'esplicita rinunzia della cooperativa a qualsiasi eccezione o domanda di proroga per qualunque titolo, non escluso l'eventuale ritardo della consegna degli alloggi.

 

     Art. 191.

     La Cassa depositi e prestiti corrisponde le somme mutuate entro i limiti delle rateazioni stabilite nei rispettivi contratti in base a richiesta dell'Ente edilizio ed al nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, mediante mandato da quietanzarsi dal presidente e dal cassiere della cooperativa o da chi per essi, nonché dai creditori indicati nel nulla osta anzidetto. Del pagamento deve essere data comunicazione, a tutti gli effetti all'Ente edilizio.

     Le somme mutuate - aumentate degli interessi al saggio del mutuo dalla data di ogni singolo versamento di cui al precedente comma sino al giorno di decorrenza dell'ammortamento - verranno ammortizzate dalla data stabilita in contratto, con riserva di operare i conguagli necessari, da effettuarsi mediante corrispondenza fra la Cassa e l'Ente edilizio, dopo che potrà essere determinato l'importo definitivo del mutuo.

 

     Art. 192.

     Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente intestato all'Ente edilizio, fruttifero dell'interesse annuo del 4% - che potrà essere in seguito variato con decreto del Ministro per le finanze - riducibile al saggio di quello dei depositi volontari allorché tutti i mutui concessi alle cooperative saranno posti in ammortamento. A tale conto corrente affluiscono le somme di cui all'art. 191, i contributi dello Stato e quelli sussidiari dovuti ancora per il periodo precedente all'ammortamento nonché a suo tempo, le quote mensili di ammortamento dovute dalle cooperative giusta l'art. 195 e vi fanno carico i pagamenti che la Cassa depositi e prestiti effettua per conto dell'Ente edilizio.

     In relazione al maturarsi degli interessi sul conto suddetto, l'Ente edilizio provvede ai necessari conguagli fra le cooperative rimanendo, in merito a tali operazioni, completamente estranea la Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 193.

     Tutti i contratti di assicurazione contro i danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas stipulati dalle cooperative, devono contenere la clausola che, in caso di sinistro, le somme accertate e liquidate saranno pagate alla cooperativa interessata, dopo il nulla osta della Cassa depositi e prestiti, da promuoversi a cura dell'Ente edilizio.

     Tale clausola sarà inclusa, dagli enti assicuratori, nei contratti già stipulati, a semplice richiesta delle cooperative.

 

CAPO III

Assegnazione degli alloggi

Riscossione delle quote di ammortamento

Procedura contro i soci morosi

 

     Art. 194.

     Le case acquistate o costruite vengono assegnate in proprietà individuale ai soci delle singole cooperative legalmente costituite, secondo i rispettivi statuti da sottoporsi alla preventiva approvazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

     L'assegnazione degli alloggi deve però effettuarsi soltanto a favore di quei soci i quali, al momento dell'assegnazione stessa, dimostrino d'esser muniti di pensione vitalizia.

 

     Art. 195.

     Le cooperative sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui a loro carico ed a versarne, non oltre il giorno 5 del mese cui la rata si riferisce, l'importo alla Cassa depositi e prestiti trasmettendo un elenco dei soci assegnatari e delle quote dovute da ciascuno.

     Qualora vi siano dei soci morosi, le cooperative devono inviare contemporaneamente l'elenco dei soci stessi, con la indicazione della quota dovuta e degli estremi della pensione vitalizia spettante a socio.

     Una copia dell'elenco dei soci morosi viene trasmessa

contemporaneamente all'Ente edilizio il quale provvede per il ricupero

delle somme dovute.

     Contro i soci morosi l'Ente deve richiedere subito alle Amministrazioni competenti, senza tener conto degli eventuali precedenti vincoli esistenti sulla pensione o eventualmente su stipendi, assegni, compensi o indennità straordinarie di qualsiasi specie percepiti a carico del bilancio dello Stato o di quello di Enti pubblici, la trattenuta d'ufficio per la somma dovuta, oltre una penale del 4% che si applica, altresì, sui versamenti effettuati dopo il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

     Ove la trattenuta non sia possibile o sufficiente, l'Ente è autorizzato a procedere alla riscossione della somma dovuta con le norme e i privilegi dello Stato sulla riscossione delle imposte dirette, in conformità dell'art. 65.

 

     Art. 196.

     Sulle somme riscosse per rate di ammortamento o per altra causa e versate al conto corrente indicato nell'art. 192, sono prelevate le semestralità di ammortamento da corrispondersi in dipendenza dei mutui alla Cassa depositi e prestiti man mano che vengono a maturazione, depurate del contributo erariale e dei contributi sussidiari delle due Opere nazionali.

     Tali contributi sono corrisposti nella loro integrità in rate semestrali uguali, direttamente alla Cassa depositi e prestiti, ad eccezione di quelli maturati durante il periodo che precede l'ammortamento i quali, invece vengono versati nel conto corrente intestato all'Ente edilizio, in conformità dell'art. 192.

     Ove, per insolvenze verificatesi, non sia possibile il pagamento integrale delle somme dovute alla Cassa, agli atti esecutivi nei confronti dei soci morosi procede l'Ente edilizio.

     La Cassa depositi e prestiti dà comunicazione delle insolvenze al Ministero delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 181.

     Il Ministero delle finanze corrisponde alla Cassa, qualunque sia lo stato della procedura e l'esito di essa nei confronti dei soci morosi, le rate insolute unitamente agli interessi maturati allo stesso saggio dei mutui, non oltre la scadenza della rata semestrale di ammortamento immediatamente successiva a quella rimasta insoluta, restando sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto in confronto dell'Ente edilizio, delle cooperative e dei soci morosi, ed avvalendosi della procedura di cui all'art. 65.

 

CAPO IV

Disposizioni diverse

 

     Art. 197.

     Il corrispettivo dovuto all'Ente edilizio durante il periodo di ammortamento dei mutui per sopperire alle spese di vigilanza e di funzionamento, viene fissato, per tutte le cooperative facenti capo all'Ente stesso, nella misura del due per cento della quota di ammortamento dovuta ed è ad esso corrisposto dalle singole cooperative in due rate eguali da versarsi entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.

 

     Art. 198.

     Le cooperative facenti capo all'Ente edilizio godono le agevolazioni tributarie nei limiti e con le condizioni richieste per le cooperative a proprietà individuale tra impiegati e pensionati dello Stato e mutuatarie della Cassa depositi e prestiti.

     Tutti gli atti e contratti fra Ente e cooperative e fra Ente, cooperative e soci, relativamente ai mutui ed agli alloggi sociali, possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa come previsto nei tre ultimi commi dell'art. 151 verso il corrispettivo di centesimi dieci per ogni cento lire, da devolversi all'Ente. La tassa fissa di registrazione, iscrizione, trascrizione, annotazione e cancellazione di ipoteche in dipendenza dei mutui, graverà sulle cooperative ed alle rinnovazioni ipotecarie alla scadenza del trentennio provvederanno d'ufficio i Conservatori delle ipoteche, gratuitamente.

 

     Art. 199.

     I rapporti col Ministero dei lavori pubblici, con la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e con qualsiasi altra autorità od organo, relativamente ai mutui ed agli alloggi delle cooperative, si svolgeranno soltanto con l'Ente edilizio fino alla stipulazione dei contratti di mutuo individuale.

 

     Art. 200.

     Per quanto non previsto nel presente Titolo ed ove non siano contrarie od incompatibili, si applicano all'edilizia dei mutilati ed invalidi di guerra facente capo all'Ente edilizio, le norme concernenti le cooperative fra impiegati e pensionati dello Stato mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonché tutte le altre contenute nel presente testo unico.

 

TITOLO XII

Norme che disciplinano il condominio, i diritti ed obblighi dei singoli proprietari nelle cooperative a contributo erariale e mutuatarie della Cassa depositi e prestiti

 

CAPO I

Disposizioni comuni

 

     Art. 201.

     Le disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscono parte integrante del contratto di assegnazione definitiva dell'alloggio cooperativo e di mutuo edilizio individuale stipulato o da stipularsi tra il socio e la cooperativa cui egli appartiene e la Cassa depositi e prestiti.

     Le dette disposizioni vincolano il condominio ed i suoi successori a qualsiasi titolo, anche in caso di riscatto. Il vincolo dura finché tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati.

 

     Art. 202.

     Per edificio, a tutti gli effetti del presente Titolo, si intende quello che, in osservanza di quanto dispone l'art. 204, dà luogo ad un condominio a sé.

     Il costo degli alloggi, sempre agli effetti delle norme del presente Titolo, corrisponde all'importo risultante dal riparto definitivo della spesa approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 203.

     I diritti e gli obblighi dei condomini, in quanto non sia provveduto dalle norme di questo titolo e dal regolamento di cui all'art. 235, sono disciplinati dalle altre disposizioni del presente testo unico e da quelle del Codice civile.

 

CAPO II

Degli elementi che costituiscono oggetto di condominio

 

     Art. 204.

     Ogni edificio separato, se appartiene a più condomini, dà luogo ad un condominio a sé.

     Nel caso di più edifici, comunque riuniti insieme, ed in quello di un fabbricato unico, del quale sia possibile distinguere le varie parti come edifici autonomi, se la possibilità di tale autonomia sia riconosciuta, sentiti i condomini interessati, dal Ministero dei lavori pubblici di accordo con la Cassa depositi e prestiti, ciascuno degli edifici o ciascuna delle suddette parti costituisce del pari un condominio a sé, salvo quanto è disposto nel penultimo capoverso dell'articolo seguente.

     Nel caso di palazzine o villini separati, appartenenti ciascuno ad un proprietario unico, costituiscono oggetto di condominio sono quegli elementi comuni a più costruzioni che sono contemplati nel detto penultimo capoverso dell'articolo seguente.

 

     Art. 205.

     Fra i condomini di ciascun edificio, costituiscono proprietà comune ed indivisibile:

     a) l'area su cui sorge la costruzione, le recinzioni di zone comuni, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, il cornicione, le intercapedini tra i fabbricati;

     b) il cortile, le chiostrine, il giardino, escluse le zone assegnate in proprietà ai singoli soci;

     c) la rete delle fognature ed i relativi pozzetti di ispezione, i tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto, nonché i tubi e le cunette delle acque piovane, escluso quanto è di pertinenza di ciascun appartamento;

     d) la scala ed il corridoio di accesso alle cantine, i locali del sottosuolo adibiti alle macchine per il riscaldamento comune ed al deposito comune di materiali, le fontane, la lavanderia e lo stenditoio comune con le relative vasche e condutture, ed ogni altro locale destinato originariamente a servizi comuni;

     e) le colonne montanti dell'energia elettrica e del gas fino ai contatori e dell'acqua fino al punto di diramazione ai vari appartamenti, salvo gli impianti individuali;

     f) il portone, l'androne, i portici e gli anditi di ingresso, i viali di accesso, nonché i cancelli comuni;

     g) la scala di accesso ai singoli alloggi con le ringhiere e gli impianti per illuminazione, i relativi anditi e pianerottoli, l'ascensore, compresi i locali occupati dalle macchine. Se un fabbricato contiene più scale, la comunione di ciascuna è limitata ai condomini cui essa serve per accedere ai rispettivi alloggi, salvo il diritto di passaggio a favore di quelli fra gli altri condomini che debbono servirsene per recarsi ai locali sia accessori dei loro alloggi, sia comuni a tutto l'edificio;

     h) i locali destinati per gli uffici della cooperativa, quelli ad uso di portineria e alloggio del portiere con i relativi impianti di luce, d'acqua e di gas, e gli apparecchi del telefono interno ed esterno se impiantati ed esercitati per uso del condominio.

     Quando le cose di cui alle lettere c), d), e), f), siano distinte per gruppi di condomini, la comunione è limitata ai condomini che appartengono a ciascun gruppo.

     Nel caso in cui di un unico fabbricato sia riconosciuta la divisibilità a norma del primo capoverso dell'art. 204 la comunione di alcuni degli elementi menzionati nel presente articolo può estendersi a più condomini. Tale norma può trovare applicazione anche nel caso menzionato nel secondo capoverso dello stesso art. 204.

     La proprietà comune degli elementi sopra elencati fra i condomini di ciascun fabbricato è in ragione del costo del rispettivo alloggio.

 

     Art. 206.

     I lastrici solari, le terrazze che non siano state originariamente destinate ai servizi comuni anche di altri condomini, le altane, unitamente alle parti relative, costituiscono proprietà comune ma divisibile soltanto tra i condomini dei piani compresi nella colonna di fabbrica sottostante, a meno che non siano stati in tutto o in parte assegnati in uso o in proprietà ad uno od a più di essi.

 

     Art. 207.

     Non è consentito l'abbandono o la rinunzia alla comproprietà negli elementi comuni dell'edificio al fine di sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

 

     Art. 208.

     I muretti che dividono le aree destinate a giardino, o delimitano le zone delle terrazze attribuite in proprietà a singoli condomini, le cancellate di ferro o le reti metalliche che siano infisse in tali muretti, sono di proprietà comune dei condomini contigui, salvo che la spesa non sia a carico del condomino singolo.

     I condomini sulle aree a giardino loro attribuite in proprietà non possono senza il consenso del Ministro per i lavori pubblici, sentiti i proprietari contigui, mutare le dimensioni e la struttura delle recinzioni né eseguire costruzioni od immettere piantagioni di alto fusto, dalle quali possa derivare una diminuzione di luce o di visuale ai detti proprietari contigui.

 

CAPO III

Dell'amministrazione del condominio e dei diritti e obblighi dei condomini

 

     Art. 209.

     I condomini di ciascun edificio separato o distinto o che sia riconosciuto condominio autonomo a norma del 2° comma dell'art. 204 dovranno, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, costituirsi in cooperativa a sé stante, purché il numero dei condomini non sia minore di tre.

     Il Ministro per i lavori pubblici potrà tuttavia determinare insindacabilmente la costituzione di cooperative a sé stanti, ai sensi del precedente comma, anche quando uno o più degli assegnatari di alloggio nell'edificio di cui trattasi non abbiano ancora stipulato il mutuo edilizio individuale.

     Debbono essere soci di ciascuna cooperativa, originaria o suddivisa, tutti e soli condomini dell'edificio pel quale la cooperativa è costituita, qualunque sia il titolo in base a cui hanno acquistata la qualità di condomini, salvo la disposizione dell'art. 228.

     Nel caso di palazzine o villini separati appartenenti a meno di tre condomini, questi faranno parte di cooperativa comprendente i condomini di altre costruzioni che abbiano interessi comuni derivanti dalla vicinanza o, in difetto, dalla identità dell'origine, in modo che la cooperativa medesima risulti composta di non meno di tre condomini.

     Avvenuto il riscatto di un'intera palazzina, o di un villino, o di altro edificio da considerare autonomo a norma dell'art. 204, cessa fra i condomini ogni speciale vincolo cooperativo derivante dal presente titolo, ma restano fermi gli obblighi attinenti alla conservazione e gestione di elementi comuni con altri edifici cooperativi indicati nel penultimo comma dell'art. 205.

     Nel caso che, per l'avvenuto riscatto di una palazzina o di un villino, o di altro edificio da considerare autonomo a norma dell'art. 204, la cooperativa cui apparteneva la costruzione riscattata resti costituita da meno di tre soci, tale cooperativa sarà ricostituita giusta le norme contenute nel terzo capoverso di questo articolo.

 

     Art. 210.

     Determinata la divisione di una cooperativa ai termini dell'art. 209 le questioni che sorgono sulla ripartizione di attività o passività o sul modo di utilizzare o custodire elementi comuni indivisibili, compresi fra essi i documenti, saranno decise dalla Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica.

     La predetta disposizione non si applica ai giardini o cortili comuni a più edifici appartenenti a cooperative derivate da unica originaria cooperativa, dovendo per tali aree osservarsi sempre la norma dell'art. 214.

 

     Art. 211.

     Quando, per l'esiguità del numero dei soci, non sia possibile assegnare tutte le cariche sociali, queste possono, in parte, essere coperte da estranei e, preferibilmente, da soci di cooperative viciniori, in ispecie se con esse sussistono elementi comuni di condominio giusta il penultimo comma dell'art. 205. Per altro, è in facoltà delle cooperative costituite da non più di quindici soci di delegare al presidente le funzioni che spetterebbero al consiglio.

     Rimangono nel resto applicabili alle cooperative formate a norma degli articoli precedenti le stesse disposizioni che regolano le cooperative originarie, in quanto compatibili con le norme del presente titolo.

 

     Art. 212.

     Il presidente della cooperativa, rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi il condominio.

 

     Art. 213.

     Per sopperire alle spese di amministrazione e gestione sociale, deve essere costituito un fondo col contributo di tutti i condomini della cooperativa. La misura di tale fondo ed i criteri di contribuzione da parte dei vari condomini, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti dal regolamento speciale della cooperativa di cui all'art. 235.

 

     Art. 214.

     I condomini non possono compiere atti che importino variazioni nella destinazione originaria delle parti comuni del fabbricato e degli accessori, né arrecare modificazioni alle parti comuni del fabbricato ed al giardino comune, senza previo consenso della maggioranza numerica di due terzi di coloro tra i quali è limitata la comunione dalle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni, riservato però a ciascuno dei dissenzienti il diritto di opporsi e di far valere le sue ragioni a norma dell'art. 239. L'opposizione non sospende l'esecuzione del deliberato ma la sospensione può essere ordinata dalla Commissione di vigilanza.

     Ove si tratti di introdurre variazioni nella destinazione originaria di parti comuni a più condomini, occorre l'assenso dei condomini stessi, ed a determinare a questo effetto la volontà di ciascun condomino è necessaria la maggioranza numerica di almeno due terzi di coloro fra i partecipanti a ciascun condominio, tra i quali è limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni.

     Nell'uno e nell'altro caso le variazioni e modificazioni suddette non possono essere apportate senza l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 215.

     Qualora si tratti di innovazione che, quantunque riconosciuta utile, importi una spesa eccessivamente gravosa ai condomini, ovvero che abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, la Commissione di vigilanza deve accertare se essa consiste in opere, impianti, o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, ovvero se ricade sulle parti dell'edificio che rendono impossibile la divisione o l'uso separato.

     Nel primo caso può disporsi che i condomini, i quali non intendano trarre vantaggio dall'innovazione, siano esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Nel secondo caso l'innovazione può essere vietata, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportare integralmente la spesa.

 

     Art. 216.

     La facoltà di sopraelevare può essere esercitata dal proprietario dell'ultimo piano purché questi abbia anche la proprietà della terrazza sovrastante, ovvero quando l'edificio sia coperto da tetto, e purché ottenga preventivamente il consenso insindacabile del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi e prestiti.

     Non occorre all'uopo il previo consenso dei proprietari dei piani sottostanti, i quali, però hanno facoltà di opporsi presso il Ministero dei lavori pubblici alla sopraelevazione se provino che dalla medesima possa derivare danno al loro alloggio. La stessa facoltà di opposizione compete ai proprietari dei fabbricati vicini appartenenti allo stesso gruppo originario cooperativistico.

 

     Art. 217.

     Quando si tratti di edificio coperto da tetto il proprietario dell'ultimo piano deve, se sopraeleva, indennizzare i proprietari dei piani sottostanti corrispondendo ai medesimi la somma risultante dalla divisione del valore dell'area da occuparsi con la sopraelevazione per il numero dei piani dell'edificio compresa la sopraelevazione e ripartendo tale somma fra tutti i condomini in proporzione del costo dei rispettivi alloggi.

 

CAPO IV

Delle opere di manutenzione, delle spese e dei fondi a cui attingere per sostenerle

 

     Art. 218.

     Le norme degli artt. 67, 68 e 69 che disciplinano la manutenzione, l'imputazione ed il carico delle relative spese, rimangono applicabili anche dopo la stipulazione dei contratti di mutuo edilizio individuale, salvo il disposto degli articoli 219 e 220.

 

     Art. 219.

     I consigli di amministrazione delle cooperative non possono provvedere a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi comuni se non previa deliberazione dell'assemblea dei condomini. E' tuttavia loro consentito, nei casi d'urgenza, disporre tali spese, salvo chiederne ratifica alla prima assemblea.

 

     Art. 220.

     Ove risulti la necessità di eseguire opere di manutenzione e non vi venga provveduto, entro termine perentorio da assegnarsi dal Ministero dei lavori pubblici, a cura del proprietario o dei proprietari interessati o, se del caso, della cooperativa o delle cooperative interessate, il Ministero stesso ne disporrà la esecuzione d'ufficio.

     A tal'uopo i dipendenti organi tecnici predisporranno le relative perizie, e, se del caso il piano di riparto delle spese da accollarsi ai singoli condomini a sensi dell'art. 222.

     Il Ministero, avuta comunicazione della perizia e, ove ne ricorra l'ipotesi, del piano di reparto, ne darà partecipazione al proprietario od ai proprietari interessati a mezzo della cooperativa o delle cooperative interessate fissando un termine non superiore ad un mese dalla partecipazione stessa, entro il quale dovrà essere eseguito il versamento al fondo di manutenzione eventualmente insufficiente su cui la spesa deve gravare od il pagamento da parte del proprietario quando si tratti di lavori di manutenzione afferenti al suo alloggio.

     Sia contro il piano dei lavori previsto in perizia e l'ammontare di questa, sia contro il piano di riparto, gli interessati hanno facoltà di ricorrere, entro il termine di cui al precedente comma, al Ministero dei lavori pubblici che decide in via definitiva, sentita la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica. Tuttavia, ove si tratti di lavori il cui ritardo possa apportare pregiudizio, alla stabilità dell'edificio, il Ministero dei lavori pubblici, può, con suo decreto, disporre l'esecuzione anche in pendenza dei ricorsi.

     In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute, il Ministero denunzierà i morosi alla Cassa depositi e prestiti. Contro i morosi sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 236, salva la facoltà della Cassa depositi e prestiti di procedere alla vendita giusta l'art. 238, ove la morosità verificatasi non venga estinta entro il termine che essa fisserà.

 

     Art. 221.

     Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà, divenuti definitivi il piano dei lavori e quello del riparto delle spese, di emettere ordinativi di pagamento sul fondo di manutenzione e di incassarne o farne incassare l'importo.

 

     Art. 222.

     Quando la spesa per lavori di manutenzione da eseguirsi sul fondo previsto dall'art 67, comma 1°, superi la disponibilità del fondo stesso, l'eccedenza graverà sui proprietari interessati in proporzione del costo dei rispettivi alloggi.

 

     Art. 223.

     Alle spese per il consumo dell'acqua, salvo che questa abbia formato oggetto di assegnazione in proprietà, contribuiscono i proprietari degli alloggi, delle botteghe e dei sotterranei rispettivamente assegnati in proporzione della quantità d'acqua a ciascuno attribuita, se si tratti di acqua ad essi direttamente distribuita, mentre per l'acqua fornita in comune la spesa è ripartita in parti eguali fra tutti gli utenti.

 

     Art. 224.

     La spesa per l'assicurazione dell'edificio contro i danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas è ripartita fra i condomini in proporzione del valore del rispettivo alloggio.

     Le cooperative edilizie sono tenute a stipulare con le società presso le quali hanno assicurato o assicurano ai sensi delle disposizioni vigenti, le costruzioni sociali, patti da rinnovare alla scadenza e da redigersi nelle forme stabilite dalla Cassa depositi e prestiti d'intesa col Ministero delle corporazioni, diretti a stabilire:

     a) che il premio di assicurazione, in caso di ritardo del pagamento da parte della cooperativa, è corrisposto dalla Cassa depositi e prestiti salvo rivalsa a termini del successivo comma quinto, nel bimestre immediatamente successivo alla comunicazione fatta dalla società assicuratrice alla Cassa predetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

     b) che, in caso di sinistro, la società di assicurazione si obbliga a pagare alla Cassa depositi e prestiti l'indennità corrispondente al danno accertato, quale sia la causa del sinistro e quali siano le decadenze e le nullità eventualmente verificatesi a termini di polizza. La Cassa depositi e prestiti preleva sulla indennità pagata dalla società assicuratrice il suo credito, salvo il versamento a chi di diritto della parte di indennità non dovutale.

     Per il gradimento della Cassa depositi e prestiti, prescritto dall'art. 56, è sempre necessario che la compagnia si obblighi alla osservanza delle precedenti disposizioni.

     Quando manca il gradimento della Cassa depositi e prestiti oppure per i contratti già stipulati la società di assicurazione non intende assumere gli obblighi stabiliti da questo articolo la cooperativa deve stipulare il contratto di assicurazione con altra società di gradimento della detta Cassa in conformità delle norme contenute nei commi precedenti. Se la cooperativa non ottempera alle disposizioni di questo articolo entro il termine all'uopo fissato dalla Cassa depositi e prestiti, questa può stipulare il contratto di assicurazione in luogo e vece della cooperativa inadempiente.

     I premi e le spese anticipati dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del presente articolo sono considerati, ai fini della procedura di ricupero, come quote integrative delle rate di ammortamento dei mutui e delle rate del prezzo di riscatto.

 

     Art. 225.

     Nei riguardi degli ascensori sono suddivisi tra i condomini in quote progressive decrescenti dall'alto in basso secondo che sarà determinato nel regolamento previsto dall'art. 235, le spese pel consumo dell'energia e tutte le altre di normale manutenzione e di gestione.

     Dal concorrere a tutte le dette spese sono esclusi i proprietari del piano terreno sopraelevato, a meno che non abbiano la possibilità di accedere al proprio alloggio con l'ascensore e salvo il disposto di cui al seguente comma.

     Per l'accesso alle terrazze, alle soffitte, ed altri locali è dovuta dai condomini, che possono far uso dell'ascensore, una quota in modica misura da stabilire nel regolamento suddetto.

     Dove esistano più ascensori, il computo è eseguito separatamente per ciascun ascensore.

 

     Art. 226.

     Le spese per la normale manutenzione e per la riparazione dell'impianto del termosifone comune, escluse quelle riguardanti le Parti esistenti nei singoli alloggi che sono per intero a carico dei rispettivi proprietari, nonché le spese di consumo e di esercizio del termosifone medesimo, sono ripartite, senza facoltà di sottrarvisi rinunciando al riscaldamento, fra i condomini i cui alloggi partecipano al medesimo impianto in proporzione del numero degli elementi radianti che esistono in ciascuno di essi, se trattasi di elementi di unico tipo e dimensioni, ovvero in proporzione della superficie radiante se trattasi di elementi di diverso tipo e dimensioni. Tuttavia un diverso criterio per la ripartizione di dette spese può essere stabilito nel regolamento di condominio di cui all'art. 235.

 

     Art. 227. [70]

 

CAPO V

Disposizioni diverse e transitorie

 

     Art. 228.

     Coloro che, non avendo avuto assegnazione di alloggio, perdono la qualità di socio a norma dell'art. 209, mantengono il diritto a concorrere, secondo l'originario ordine di iscrizione, all'assegnazione degli alloggi che per avventura divenissero disponibili per decadenza a causa di morosità.

     All'assegnazione provvederà, su istanza degli interessati, la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica.

 

     Art. 229.

     Con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio, dalla quale non può essere dichiarato decaduto se non nei soli casi di morosità disciplinati dagli artt. 66 e 103, comma 3°.

     Egli può quindi liberamente godere, anche mediante affitto, dell'alloggio e suoi accessori, ma non potrà destinarli ad usi che rechino pregiudizio ad altri condomini.

     Ove si verifichi un tale uso, provvederà, su reclamo degli altri condomini, interessati o del consiglio di amministrazione della cooperativa, la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica.

     In ogni caso i contratti di affitto degli alloggi che non siano stati totalmente o parzialmente riscattati, debbono per lo spazio di due anni dalla data del contratto di mutuo individuale, essere comunicati al Ministero dei lavori pubblici, che potrà opporsi, ove ne sia motivo. Non esercitata l'opposizione entro trenta giorni dalla recezione, il contratto di affitto si intenderà approvato anche agli effetti dell'art. 81 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e diverrà eseguibile.

 

     Art. 230.

     Il condomino, il quale non abbia riscattato l'alloggio a termini dell'art. 231 può, nel caso di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, farne alienazione a chi si trovi nelle condizioni ed abbia i requisiti prescritti per divenire assegnatario sempre che sul contratto stipulato fra le parti siano intervenuti il nulla osta della cooperativa ed il consenso della Cassa depositi e prestiti.

     L'esecuzione del contratto è subordinata all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalità e corrispettivi stipulati fra le parti.

     Analogamente è consentita a favore di appartenenti alle categorie enumerate nell'art. 91, l'alienazione di alloggi cooperativi finanziati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     I successori del condominio hanno pure facoltà di alienare l'alloggio subordinatamente all'osservanza delle formalità suddette.

     Contro il diniego di nulla osta della cooperativa è ammesso ricorso al Ministro pei lavori pubblici.

 

     Art. 231.

     Compiuto il riscatto col pagamento totale del prezzo il condomino acquista la facoltà di alienare liberamente ed a qualsiasi titolo il proprio alloggio e suoi accessori. Tale facoltà può essergli accordata dal Ministero dei lavori pubblici nel caso di riscatto con pagamento immediato di almeno un terzo del prezzo, e frazionato per la rimanenza ai sensi dell'art. 141 purché la Cassa depositi e prestiti dia il suo consenso anche al fine di garantire il regolare pagamento delle somme ad essa dovute alle scadenze stabilite.

     In ogni caso, e per lo spazio di cinque anni a decorrere dal 3 febbraio 1934, gli atti di alienazione devono essere comunicati al Ministero dei lavori pubblici che potrà opporsi ove ve ne sia motivo.

     Non esercitandosi l'opposizione entro trenta giorni dalla recezione, l'atto di alienazione si intenderà approvato anche agli effetti dell'art. 81 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e diverrà eseguibile.

 

     Art. 232.

     L'alienazione dell'alloggio cooperativo importa sostituzione dell'acquirente in tutti indistintamente gli obblighi dell'alienante, rimanendo ferme le iscrizioni ipotecarie nel loro grado originario a garanzia degli obblighi medesimi. L'alienante, assolti gli adempimenti connessi con l'alienazione, resta liberato.

 

     Art. 233.

     L'alienazione, l'ipoteca, il sequestro di un piano o frazione di piano si estendono di diritto alla quota delle parti comuni dell'edificio ad esso piano relative.

 

     Art. 234.

     Le disposizioni di cui agli artt. 113, comma 2°, 232 e 233, si applicano anche alle permute di alloggi per i quali i condomini non siano addivenuti ancora al riscatto del rispettivo alloggio col pagamento totale o parziale del prezzo.

     Sono estese alle permute stipulate dopo il riscatto le norme degli artt. 231, 232 e 233.

 

     Art. 235.

     Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei condomini anche in relazione alla disciplina per il miglior uso delle parti comuni del condominio in armonia con le esigenze del condominio stesso, provvederanno le cooperative con apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Cassa depositi e prestiti.

     Nel regolamento saranno stabiliti fra l'altro i turni, gli oneri ed i divieti che fossero ritenuti necessari per evitare molestie fra condomini.

     In esso potranno essere comminate per infrazione alle norme circa l'uso delle cose comuni e gli atti che turbano la tranquillità dei condomini, sanzioni pecuniarie non superiori a lire 10.000 a carico del condomino responsabile, salvo il ricorso di cui all'art. 239 e senza pregiudizio del danno e del rimborso delle spese cui l'infrazione abbia dato luogo [71].

     Il provento delle sanzioni è devoluto al fondo per spese generali.

 

     Art. 236.

     Il consiglio di amministrazione della cooperativa potrà promuovere l'intervento della Cassa depositi e prestiti perché, con le norme stabilite nell'art. 65, sia assicurata la riscossione di tutte le somme dovute dai condomini o dal singolo proprietario, in base alle disposizioni del presente titolo, nonché dei relativi interessi di mora.

 

     Art. 237.

     Contro il condomino che si renda moroso per due volte della quota di ammortamento e degli accessori, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a eseguire la trattenuta sullo stipendio e sulla pensione con effetto continuativo per le rate scadute e da scadere, a norma dell'art. 65, 2° comma del R.D. 12 marzo 1908, n. 151.

 

     Art. 238.

     Ove, per mancato pagamento delle quote mensili e degli interessi di mora per le quote scadute, o di somme occorrenti per riparazioni indispensabili alla conservazione di un alloggio cooperativo, la Cassa depositi e prestiti riconosca la necessità di provocare la vendita forzata del medesimo, il Ministero dei lavori pubblici può, su richiesta del condominio, autorizzare la vendita anche per trattativa privata, purché il prezzo relativo copra, oltre il credito della Cassa a valore di riscatto, le rate scadute di quote di manutenzione e di spese generali rimaste insolute e ogni altra partita liquidata.

 

     Art. 239.

     Per il periodo di dieci anni a decorrere dal 1° aprile 1936, su tutte le controversie in materia di condominio, decide la Commissione di vigilanza su istanza da prodursi sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto ovvero è intervenuto il provvedimento che ha dato origine alla controversia.

     Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è composta di sette membri effettivi e due supplenti e decide con l'intervento di sette votanti.

     Contro la decisione della Commissione è ammessa, entro giorni sessanta dalla notifica, opposizione per qualsiasi motivo alla Commissione stessa la quale decide in seduta plenaria. Essa può disporre nuove prove d'ufficio o su richiesta delle parti le quali hanno anche facoltà di fare nuove deduzioni ed eccezioni sull'oggetto della controversia.

     La Commissione in seduta plenaria è costituita di undici membri effettivi e tre supplenti e decide con l'intervento di undici votanti.

     La decisione della Commissione plenaria sull'opposizione è impugnabile, entro giorni novanta dalla notifica, con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

     Nel caso di annullamento con rinvio, la Commissione di vigilanza deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

 

     Art. 240.

     Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle cooperative a contributo erariale mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con le seguenti varianti:

     Le attribuzioni e facoltà date al Ministero dei lavori pubblici e alla Cassa depositi e prestiti dagli artt. 201, 202, 209, 213, 214, 216, 220 221, 224, 227, 229, 230, 231, 235, 236, 237 e 238, s'intendono deferite alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

     La frase «dal Ministero dei lavori pubblici di accordo con la Cassa depositi e prestiti» contenuta nell'art. 204, è sostituita dalla seguente «dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato».

     Alle parole «Ministro pei lavori pubblici» contenute negli artt. 208, 209 e 230, sono sostituite quelle di «Direttore generale delle ferrovie dello Stato».

     Nell'art. 220, comma primo, alla frase «Il Ministero stesso disporrà l'esecuzione di ufficio», è sostituita la seguente: «la Direzione stessa ne disporrà l'esecuzione di ufficio». I commi quinto e sesto sono fusi e sostituiti dal seguente unico comma: «In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute, si applicano a carico degli inadempienti le disposizioni contenute nell'art. 236, salvo alla Direzione generale di procedere alla vendita giusta l'art. 238 ove la morosità verificatasi non venga estinta nel termine da essa fissato».

     Nell'art. 231, comma 1°, alla dizione «purché la Cassa depositi e prestiti dia il suo consenso anche al fine di garantire» è sostituita la seguente: «a condizione che sia garantito».

     Alle parole «Il Ministero dei lavori pubblici può» contenute nell'art. 238 si sostituiscono le seguenti «la Direzione stessa può» e la parola è sostituita da «Amministrazione».

 

TITOLO XIII

Disposizioni generali

 

     Art. 241.

     Sono a carico delle cooperative a contributo erariale, dei privati, degli istituti od enti costruttori di case popolari od economiche, le spese per gite di servizio effettuate, nel loro interesse, da funzionari dello Stato.

     In tal caso competono le ordinarie indennità di trasferta e di viaggio con gli aumenti previsti dalle norme vigenti per gite a carico di privati. Le relative distinte di indennità, trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici, ai privati, alle cooperative, agli istituti od enti costruttori debbono essere pagate entro mesi tre dall'invio della parcella sotto pena di sospensione delle somministrazioni e dei contributi.

 

     Art. 242.

     Salvo le disposizioni degli artt. 95, 103, 104, 105 e 106 rimangono ferme le prenotazioni, assegnazioni e comunque l'attribuzione degli alloggi avvenute anteriormente alla pubblicazione del presente testo unico, sempre che non sia già stato proposto tempestivo ricorso.

     Rimangono parimenti ferme le procedure e le approvazioni espletate secondo la legge del tempo o in base a questa non occorrenti.

     In nessun caso è consentita la revisione di situazioni perfezionatesi con contratto di mutuo individuale.

 

     Art. 243.

     Restano fermi tutti i rapporti giuridici legittimamente costituitisi, l'ammortamento e la definizione dei mutui per costruzione di case popolari od economiche in attuazione dei provvedimenti urgenti per la città di Roma di cui al titolo V del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, concernenti l'Istituto per le case popolari e l'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato incorporato nell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, convertito nella legge 26 marzo 1931, n. 338.

     Ai rapporti giuridici ed agli obblighi derivanti dai mutui e dalle costruzioni eseguite per conto delle cooperative edilizie di Roma e di Napoli, dall'Unione edilizia nazionale posta in liquidazione con R. decreto-legge 24 settembre 1923, numero 2022, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 342, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1043.

     Restano ugualmente fermi tutti i rapporti giuridici legittimamente costituitisi in dipendenza della costruzione di case popolari od economiche autorizzate dal decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, recante provvedimenti per la città di Napoli, dal R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592 per esecuzione di opere pubbliche nella Lucania, ed in genere da altre disposizioni speciali.

 

     Art. 244.

     Le attribuzioni deferite al Ministero dei lavori pubblici in materia di cooperative edilizie, in quanto non sia diversamente disposto, sono devolute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione stessa. Sono a questa anche estese tutte le facilitazioni, esenzioni tributarie e tutti i benefici previsti dal presente testo unico per le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonché tutte le norme ivi contenute, in quanto applicabili.

     Restano comunque ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici in materia di contributi erariali nel pagamento di parte degli interessi nonché quelle spettanti alla Commissione di vigilanza a termini delle disposizioni vigenti.

 

     Art. 245.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

     a) ad accordare ai trasporti di operai, materiali e mezzi d'opera occorrenti per le costruzioni intraprese da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione stessa, il ribasso del 50% sulle tariffe in vigore all'atto del trasporto;

     b) ad approvvigionare le cooperative suddette di materiali e mezzi d'opera disponibili nelle proprie cave e nei propri magazzini o provvisti dai propri fornitori, concedendoli a prezzo di costo od a rimborso di spesa;

     c) a facilitare la costruzione e la concessione di binari di raccordo tra il cantiere e la più prossima linea o stazione ferroviaria eseguendo i relativi lavori a rimborso di spesa e senza nolo per i materiali impiegati temporaneamente.

 

     Art. 246.

     Con regolamento da approvarsi e da modificarsi eventualmente con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze sono determinate le opere e le forniture il cui costo sia da escludere in tutto od in parte dal contributo erariale.

     Con decreto del Ministro pei lavori pubblici, ovvero di quello per le comunicazioni qualora trattisi di cooperative mutuatarie

dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono determinate le modalità per l'applicazione delle norme sulla esecuzione, contabilizzazione e collaudazione delle case popolari od economiche a contributo erariale nonché la tariffa delle competenze spettanti agli ingegneri direttori dei lavori ed agli ingegneri collaudatori.

     Con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, sono emanate le norme intese a garantire che i costi delle costruzioni a contributo erariale siano mantenuti in giusta relazione con quelli delle materie prime e della mano l'opera.

 

     Art. 247.

     Alle cooperative edilizie a contributo erariale non si applicano le norme per l'inquadramento sindacale di cui al R.D.L. 2 marzo 1931, numero 324, convertito nella L. 4 giugno 1931, n. 997.

     Si applicano invece anche a dette cooperative le disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali previste dal R.D.L. 24 luglio 1936, numero 1548, convertito nella L. 3 aprile 1937, n. 517, salvo l'esclusione contenuta nell'art. 1 (comma 3°) del decreto stesso.

 

     Art. 248.

     Sono applicabili alle locazioni di case economiche o popolari le norme sulla riduzione degli affitti di cui agli articoli da 1 a 6 del R.D.L. 14 aprile 1934, n. 563, convertito nella L. 7 giugno 1934, n. 1037.

 

     Art. 249.

     Sono applicabili ai soci che non abbiano ancora stipulato il contratto di mutuo edilizio individuale, le norme contenute nel R.D.L. 16 aprile 1936, n. 703 convertito nella L. 4 giugno 1936, numero 1340, per quanto concerne l'accertamento del reddito agli effetti dell'imposta complementare istituita con R.D. 30 dicembre 1932, n. 3062.

 

     Art. 250.

     Per gli alloggi a proprietà individuale costruiti da società cooperative fruenti di contributo erariale, qualora i mutui all'uopo contratti vengano convertiti con riduzione dell'interesse, il beneficio della riduzione stessa spetta ai singoli assegnatari.

     La quota d'interesse a carico degli assegnatari non può però essere inferiore all'uno per cento; il maggiore beneficio che risulti eventualmente dalla conversione di mutui, di cui al precedente comma, sarà computato a diminuzione del contributo erariale.

 

     Art. 251.

     Le norme del presente testo unico sono estese, in quanto applicabili, alle cooperative per case popolari ed economiche che esplicano la loro attività nei Possedimenti e nelle Colonie.

 

PARTE SECONDA

 

TITOLO I

Case popolari ed economiche nelle località colpite da terremoto

 

CAPO I

Costruzione e manutenzione

 

     Art. 252.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei comuni colpiti da terremoti:

     a) alla costruzione di case economiche e popolari in base a progetti tipo approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     b) alla costruzione di case di civile abitazione e per alloggi di impiegati;

     c) alla sistemazione delle aree circostanti ed alle indispensabili opere igieniche.

 

     Art. 253.

     La costruzione delle case, di cui all'articolo 252, è fatta di preferenza sulle aree già occupate dallo Stato per sede di ricoveri provvisori e poi trasferiti ai comuni.

     Dette aree, comprese quelle nella città di Messina già tenute in gestione dalla cessata Unione edilizia nazionale, si intendono retrocesse gratuitamente allo Stato senza alcuna formalità quando siano state utilizzate od occorra utilizzarle per le costruzioni stesse.

     Qualora le aree siano state dai comuni temporaneamente concesse a terzi, gli eventuali oneri dipendenti dalla revoca della concessione faranno carico allo Stato.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle aree comprese nell'antico centro del Comune di Reggio Calabria.

 

     Art. 254.

     Alla costruzione di case economiche e popolari e per alloggi degli impiegati dello Stato si provvede secondo il fabbisogno determinato dal Ministero dei lavori pubblici, con i fondi che vengano, di volta in volta, assegnati sulle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

     Nei comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al testo unico approvato con D.L. 19 agosto 1917, n. 1399, alle costruzioni stesse si provvede, inoltre, con le somme residue sull'autorizzazione di spesa di cui alla tabella allegata al R.D.L. 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella L. 17 maggio 1928, n. 1147, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti.

     Alle spese per la custodia e per i lavori di manutenzione, fino a che gli alloggi sono amministrati dal Ministero dei lavori pubblici, si provvede con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso, salvo il disposto dell'art. 263.

 

CAPO II

Gestione ed assegnazione

 

     Art. 255.

     Le case economiche e popolari sono assegnate alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di terremoto, che siano alloggiate in baracche o in ricoveri provvisori, purché residenti nel comune all'epoca del terremoto e non aventi titolo a mutui di favore o a contributi o a sussidi governativi, salvo quanto è disposto dall'art. 266.

     Si considerano come aventi titolo a mutuo o a contributo, o a sussidi governativi, agli effetti delle presenti disposizioni, anche coloro che abbiano ceduto o comunque alienato i loro diritti.

     Per quanto riguarda la città di Messina si presumono ivi residenti all'epoca del terremoto e rimasti senza tetto, salvo accertamenti in contrario, coloro che nel 1917 erano ricoverati in baracca.

     A cura del podestà sono compilati gli elenchi delle persone residenti in ciascun comune, alle quali può essere fornito l'alloggio a norma del presente articolo o che abbiano diritto all'assegnazione in proprietà dell'alloggio che attualmente occupano.

     Gli elenchi riveduti dalla Prefettura sono sottoposti all'approvazione del Ministro pei lavori pubblici, previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo del comune, e sono riveduti a periodi non eccedenti il biennio.

     Contro i provvedimenti del Ministro pei lavori pubblici non è ammesso alcun gravame.

 

          Art. 256. [72]

 

     Art. 257. [73]

 

     Art. 258.

     L'assegnazione dell'alloggio è fatta di regola in proprietà: l'acquirente è tenuto al pagamento del prezzo nella misura stabilita dal Ministero dei lavori pubblici.

     Il prezzo è ammortizzato in cinquanta annualità costanti comprensive di capitale e d'interesse al saggio dell'1%.

     Per gli alloggi assegnati ai mutilati ed invalidi di guerra e agli invalidi e mutilati per la Causa Fascista il prezzo di vendita stabilito in base ai piani finanziari è ridotto del 15%.

     Gli acquirenti possono anche liberarsi dal proprio debito versando un capitale pari al valore attuale delle annualità di ammortamento calcolato al saggio di sconto del 7,50 per cento. Tale saggio può essere variato in più o in meno con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.

     Gli assegnatari che stipulino contratto di acquisto entro tre mesi dalla data di definitiva assegnazione, avvalendosi della facoltà di cui al comma precedente, otterranno a titolo di premio un ulteriore sconto del 10 per cento sul capitale come sopra determinato.

     Dopo l'estinzione del debito l'Amministrazione è tenuta a consentire la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile.

 

     Art. 259.

     Il pagamento del prezzo di riscatto calcolato a norma del quarto comma dell'art. 258 può essere frazionato in dieci annualità eguali e consecutive comprensive di interessi al 7,50 per cento da corrispondersi in rate bimestrali o mensili con le norme indicate all'art. 261. Detta misura d'interessi può essere variata in più od in meno con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.

     Nel caso di pagamento frazionato lo sconto di cui al 5° comma dell'art. 258 è ammesso limitatamente al 5% del capitale occorrente pel riscatto con pagamento in unica soluzione, e l'Amministrazione dello Stato, a garanzia dei pagamenti rateali, iscriverà ipoteca sull'immobile ovvero manterrà in vigore quella già iscritta a suo favore fino alla totale estinzione del debito da parte dell'acquirente.

 

     Art. 260.

     Quando le condizioni economiche dell'assegnatario non gli consentano di acquistare la proprietà della casa, può il Ministero dei lavori pubblici sentita la commissione locale di cui all'art. 257, concedere la casa in uso.

     I canoni d'uso vengono determinati dal detto Ministero.

 

     Art. 261.

     La riscossione dei canoni di ammortamento, nel caso di vendita a scomputo, e dei canoni d'uso, è eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a nominativi resi esecutivi dal prefetto, ed il relativo importo è versato in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

     Il pagamento deve essere fatto in 6 rate bimestrali eguali coincidenti con le scadenze stabilite per le imposte dirette.

     In deroga al disposto del comma precedente, il pagamento dei canoni d'ammortamento o d'uso delle case economiche e popolari del comune di Messina e dei comuni della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° gennaio 1933, deve essere fatto in 12 rate mensili eguali, con scadenza al giorno 28 del mese di febbraio e al giorno 30 in tutti gli altri mesi dell'anno.

     Il versamento dei relativi importi da parte degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali deve essere effettuato rispettivamente nei giorni 4 e 9 di ciascun mese.

     Analoga deroga pel pagamento dei canoni di ammortamento o d'uso delle case economiche e popolari nelle altre zone e pel versamento in Tesoreria degli importi relativi può essere adottata con decreto del prefetto della provincia, sentiti l'ufficio del Genio Civile competente e la Regia intendenza di finanza.

     Nel caso di vendita in unica soluzione a norma del quarto comma dell'art. 258, il prezzo dell'alloggio è versato direttamente in Tesoreria dall'acquirente prima della stipula del contratto.

 

     Art. 262.

     Per la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di acquisto di un alloggio affrancato a norma dell'art. 258, il proprietario non potrà farne alienazione se non previo nulla osta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici. Da parte degli aventi titolo alla assegnazione di case economiche e popolari del comune ove trovasi l'appartamento stesso, può esercitarsi diritto di prelazione.

     Il proprietario dell'alloggio che intenda alienarlo entro il decennio dovrà far pubblicare l'offerta nel foglio degli annunzi legali della provincia.

     Colui che intenda esercitare il diritto di prelazione deve notificare all'Amministrazione dei lavori pubblici e all'offerente la dichiarazione autentica d'accettazione e depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma indicata nell'offerta, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'offerta medesima nel foglio degli annunzi legali.

     Nel caso di più concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, decide insindacabilmente il Ministro per i lavori pubblici.

 

     Art. 263.

     Coloro che abbiano ottenuto gli alloggi in uso devono curarne la manutenzione ordinaria ed è loro vietato di locarli o di cederne ad altri l'uso totale o parziale.

     La contravvenzione a tali norme od il mancato pagamento del canone produce la decadenza dalla concessione che viene dichiarata dal Prefetto, su proposta dell'ingegnere capo del Genio civile o della Commissione di cui all'art. 257, senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere il pagamento dei canoni già scaduti.

     Il provvedimento prefettizio ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge, anche contro eventuali illegittimi occupanti, e l'esecuzione è affidata agli agenti della forza pubblica.

 

     Art. 264.

     Contro gli occupanti illegittimi o abusivi delle aree, delle case economiche e popolari e di quelle per gli impiegati dello Stato, in gestione del Ministero dei lavori pubblici, può essere emessa ordinanza di sfratto dai funzionari all'uopo delegati con decreto del Ministro pei lavori pubblici.

     La facoltà di sfratto è consentita ai funzionari predetti anche per lo sgombro delle aree, di cui all'art. 253, che occorra utilizzare per costruzione di case economiche, popolari e per impiegati.

     Le ordinanze suindicate hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e contro di esse non è ammesso alcun ricorso od azione.

     La esecuzione delle ordinanze stesse è affidata agli agenti della forza pubblica.

 

     Art. 265.

     (Omissis) [74].

     Contro gli acquirenti, che si rendano morosi nel pagamento di due rate di ammortamento del debito e dei relativi accessori, si applicano le disposizioni dell'art. 103, terzo e quinto comma, del presente testo unico.

 

     Art. 266.

     I privati danneggiati, i quali non dispongono di alloggio stabile nel comune dove hanno il proprio domicilio, possono acquistare le case costruite dallo Stato, al prezzo e con le modalità che saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, in cambio del contributo diretto o del sussidio governativo oppure del concorso dello Stato nel mutuo di favore, cui abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti.

     Tali acquisti possono essere consentiti soltanto per le case che restino disponibili dopo l'assegnazione a tutti gli aventi diritto.

     Possono, tuttavia, essere autorizzati a tale acquisto anche, all'infuori del limite di cui al comma precedente, i proprietari di edifici o di parte di edifici danneggiati o distrutti, aventi un reddito imponibile non superiore a lire 200, ed a quelli che abbiano già devoluto all'Unione edilizia nazionale i propri diritti a mutuo, allo scopo di ottenere, in cambio di essi, la cessione di case economiche e popolari ed abbiano ottenuto dall'Unione edilizia medesima l'uso dell'alloggio richiesto.

     L'eventuale differenza tra l'ammontare del contributo o del sussidio governativo ed il prezzo della casa sarà versata in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

     Coloro che intendano avvalersi della facoltà di cui al presente articolo, devono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici. Sulla domanda provvede il Ministro con suo decreto che costituisce il titolo di trapasso della proprietà e serve per la relativa trascrizione e voltura da farsi dall'acquirente.

 

     Art. 267.

     Possono essere date in affitto per alloggio di privati che non ne abbiano diritto a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, od anche per sede di pubblici uffici, le case rimaste disponibili per mancanza di richieste da parte degli aventi diritto.

     I locali di fabbricati già costruiti non utilizzabili che ad uso di negozio, potranno essere dati in affitto a quegli esercenti che ne facciano domanda, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 257.

 

     Art. 268.

     I locali non destinati ad uso di abitazioni, esistenti nei fabbricati delle case economiche e popolari di Messina, possono essere venduti a quegli esercenti di commercio che non abbiano diritto a contributo o a sussidio governativo afferente a vani terranei di loro proprietà ad uso di negozio, distrutti o danneggiati dal terremoto.

     Gli aventi diritto a contributo o a sussidio che non ne abbiano ancora usufruito, possono acquistare i locali suddetti, previa rinuncia al diritto medesimo.

     Coloro che abbiano comunque ceduto o alienato i loro diritti possono acquistare i locali previo versamento in tesoreria di somma corrispondente al contributo, calcolato al 100 per cento del diritto a mutuo relativo.

     Le domande di acquisto da parte degli esercenti di commercio sono sottoposte al parere della Commissione di cui all'art. 257.

     Gli attuali assegnatari dei locali summenzionati che dalla data di immissione in possesso ne abbiano direttamente usufruito per il loro commercio, sempre quando abbiano i requisiti prescritti per l'acquisto a norma dei precedenti commi hanno anche diritto di prelazione, purché siano nati in Messina e ivi residenti da non meno di quindici anni, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra o della Causa Fascista.

     La vendita dei locali suddetti può essere consentita anche in favore di associazioni, istituti od enti in genere, su conforme parere del prefetto di Messina.

     La vendita viene effettuata alle stesse condizioni, modalità e vincoli stabiliti per la vendita degli alloggi economici e popolari.

 

     Art. 269.

     Alle case assegnate in proprietà a norma del presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 134 (comma primo), 135, 137 e 239 nonché, in quanto applicabili, quelle dei primi quattro capi del titolo XII.

 

CAPO III

Disposizioni varie e agevolazioni tributarie

 

     Art. 270.

     Lo Stato può cedere gratuitamente ai comuni le case costruite. In tal caso, ai fini dell'integrazione del bilancio e di ogni altra assegnazione sul fondo consolidato dell'addizionale terremoto, sarà tenuto conto dei canoni di affitto delle case per l'ammontare che verrà approssimativamente stabilito di anno in anno dal Ministero dell'interno.

 

     Art. 271.

     Il Ministero dei lavori pubblici cura la gestione di tutte le case economiche e popolari e per gli impiegati costruite dall'Unione edilizia nazionale nelle località colpite da terremoti e non cedute ai comuni.

     Alle case economiche e popolari sono applicabili le norme del capi II ed a quelle per impiegati le norme di cui agli artt. 376, 377, 378, 379, 385 e 386.

     Coloro che all'11 settembre 1924 erano utenti di case economiche e popolari possono ottenerne l'assegnazione in proprietà, quando si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 255, 256 e 266.

     Essi possono tuttavia conservare l'assegnazione in uso anche se non residenti nel comune all'epoca del terremoto purché vi abbiano risieduto in precedenza, si trovino nelle altre condizioni previste dai citati artt. 255, 256 e 266 e siano nati nel comune stesso.

 

     Art. 272.

     Gli alloggi compresi nei fabbricati costruiti in Messina con i fondi di cui alla lettera c) dell'art. 17 del Testo unico approvato con D.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, possono essere messi in vendita dopo che l'Amministrazione comunale abbia determinato quali fabbricati intenda alienare.

     Il prezzo di vendita è stabilito, sentiti l'Amministrazione comunale di Messina ed il Ministero delle finanze, dal Ministro pei lavori pubblici, il quale, di concerto col Ministro per l'interno, determina di volta in volta la destinazione dei relativi introiti in opere di interesse comunale, preferibilmente di carattere edilizio.

 

     Art. 273.

     Alla costruzione delle case per gli impiegati dello Stato nel vecchio centro urbano di Reggio Calabria provvede l'Ente edilizio di Reggio Calabria. Alla costruzione delle case per gl'impiegati nei centri urbani di Messina e di Palmi provvede il Ministero dei lavori pubblici.

     Le case per impiegati costruite dal Ministero della guerra nei tre centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi sono gestite dall'Amministrazione militare ed assegnate od affittate ai dipendenti funzionari militari e civili con le norme stabilite da apposito regolamento.

 

     Art. 274.

     Le case economiche e popolari di cui al presente titolo costruite nelle località danneggiate da terremoti sono esenti dall'imposta e sovrimposte sui fabbricati per quindici anni dal giorno in cui sono divenute atte all'uso o all'abitazione salvo le maggiori agevolazioni previste dall'art. 161, le quali sono applicabili anche agli edifici riparati, ricostruiti o costruiti anteriormente al 5 luglio 1919.

     Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione delle case ed alla esecuzione delle opere accessorie di cui al presente titolo, nonché per la vendita, permuta e cessione in uso delle case medesime, sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

 

CAPO IV

Ente edilizio di Reggio Calabria [75]

 

     Art. 275.

     L'Ente edilizio di Reggio Calabria istituito con R.D. 7 giugno 1914, n. 700 in seguito al terremoto del 1908, provvede nell'antico centro di quel capoluogo alla costruzione delle case per gli impiegati dello Stato, delle case economiche, ed alla gestione delle case stesse e dei beni indicati nell'art. 276, con tutti i diritti spettanti al comune.

 

     Art. 276.

     Il patrimonio amministrato dall'Ente edilizio è costituito:

     a) dalle aree, dalle baracche, dai padiglioni e dai diritti ceduti dallo Stato al comune di Reggio Calabria a norma degli artt. 54, 55 e 66 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, salvi i diritti riservati allo Stato, e dai beni espropriati a norma dell'art. 123 del citato testo unico;

     b) dalle baracche e dai padiglioni ad uso alloggio degli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

     c) dalle case degli impiegati dello Stato costruite e da costruire in Reggio Calabria ai termini della lettera b) dell'art. 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399;

     d) dalle case economiche e popolari costruite e da costruire in Reggio Calabria con fondi propri o somministrati dallo Stato. Tali case sono di proprietà del comune e non possono essere affittate che a persone residenti nell'antico centro di Reggio Calabria.

     La gestione delle baracche comprende quelle costruite dal comune o da qualunque amministrazione dello Stato anche su suoli comunali.

 

     Art. 277.

     L'Ente edilizio, è autorizzato a chiedere la devoluzione delle aree sulle quali sorgevano edifici distrutti qualora i rispettivi proprietari aventi diritto a mutuo non abbiano iniziato i lavori di ricostruzione entro il 31 dicembre 1921, tanto per le aree site nel centro della città di Reggio Calabria (Corso, via Aschenez e strade adiacenti) quanto per le altre aree site nell'ambito del piano regolatore.

     Nel caso di tale richiesta da parte dell'Ente edilizio i proprietari suddetti hanno la facoltà o di cedere definitivamente all'Ente l'area col relativo diritto a mutuo, o di delegare ad esso la costruzione dell'edificio. In questa seconda ipotesi gli edifici ricostruiti saranno trasferiti dall'Ente edilizio ai proprietari, dopo il collaudo della costruzione, al prezzo di costo aumentato di un decimo a favore dell'Ente.

     Il passaggio delle aree e dei diritti relativi ha luogo in base a decreto motivato dal Prefetto, emesso su richiesta dell'Ente edilizio.

     Al decreto del Prefetto sono applicabili le disposizioni degli artt. 184, 345 e 346 del testo unico approvato con D.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399.

     Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la liquidazione dei diritti e le altre modalità per la cessione definitiva, prevista al secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 278.

     L'Ente edilizio ha facoltà di espropriare, secondo le norme degli artt. 161 e seguenti del testo unico approvato con D.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, aree private sulle quali al 28 dicembre 1908 non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati.

     Tale facoltà permane soltanto per le aree comprese nel territorio del Comune, quale era delimitato anteriormente alla modifica della sua circoscrizione disposta con R.D. 7 luglio 1927, n. 1195.

     Sulle zone espropriate l'Ente edilizio dovrà costruire esclusivamente case economiche, popolari e per gli impiegati dello Stato.

 

     Art. 279.

     L'Ente edilizio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto come appresso:

     il Podestà di Reggio Calabria, presidente;

     il segretario della Federazione provinciale fascista di Reggio Calabria;

     un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, da nominarsi con decreti dei rispettivi Ministri.

     Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per l'interno e per le finanze, e l'amministrazione dell'Ente in tal caso, viene affidata, con lo stesso decreto, ad un Commissario governativo.

 

     Art. 280.

     Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio costituiscono provvedimenti definitivi avverso i quali è ammesso soltanto ricorso straordinario al Re.

 

     Art. 281.

     Un funzionario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non superiore al 6° sarà incaricato, con decreto del Ministro pei lavori pubblici, della direzione dell'Ente edilizio ed avrà la rappresentanza legale dell'Ente.

     Il funzionario fa parte, con voto consultivo, del Consiglio d'amministrazione ed è incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.

     Inoltre a lui spettano tutte le altre attribuzioni demandate dal regolamento al direttore dell'Ente nonché la facoltà di emettere le ordinanze per la revoca della concessione delle baracche e delle case e per lo sfratto dalle medesime.

     Le ordinanze stesse sono notificate, oltre che agli interessati, anche al prefetto per notizia. Contro tali ordinanze non è ammesso alcun ricorso od azione.

     Le altre attribuzioni del Comune nei riguardi delle aree, delle baracche e delle case sono conferite al Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio.

 

     Art. 282.

     Il bilancio dell'Ente edilizio è approvato dal Ministero delle finanze, sentiti i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici. Gli utili netti dell'Ente, come pure i proventi delle vendite dei beni da essi amministrati, saranno devoluti ad incremento del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'art. 288, e potranno essere impiegati nella costruzione di case economiche.

     Il tesoriere dell'Ente edilizio deve rendere il conto nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro due mesi il Consiglio di amministrazione si pronuncia sul conto e lo trasmette al Ministero delle finanze con le proprie deliberazioni. Decorso infruttuosamente tale termine il Ministero delle finanze provvede a spese dei responsabili.

     I conti sono esaminati da un delegato del Ministero delle finanze ed approvati dal Ministero stesso, d'accordo con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno.

 

     Art. 283.

     L'esame dei conti riguarda il merito giuridico e contabile di ciascuna partita, i rapporti di debito e di credito fra gli agenti contabili e l'Ente, e si estende a tutti coloro che hanno avuto il maneggio dei valori.

     Contro le decisioni sui conti è ammesso il ricorso alla Corte dei Conti. I membri del Consiglio di amministrazione ed i funzionari dell'Ente sono sottoposti alla giurisdizione della Corte stessa nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 284.

     Il Ministero dei lavori pubblici, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio, designa i funzionari dello Stato, incaricati di stendere e di ricevere i contratti nell'interesse dell'Ente a norma di legge.

     Per la stipulazione degli atti sono dovuti all'Ente diritti di segreteria nella misura stabilita dalla tariffa annessa alla legge notarile.

 

     Art. 285.

     A servizio dell'Ente edilizio e per il disimpegno delle attribuzioni già di spettanza dell'Amministrazione comunale, possono essere assunti, col consenso di questa, impiegati di ruolo da essa dipendenti, rimanendo gli stipendi di cui sono provvisti a carico del bilancio comunale.

 

     Art. 286.

     L'Ente edilizio è autorizzato a fare operazioni di credito anche con la concessione d'ipoteca sulle case economiche e popolari.

 

     Art. 287.

     L'assegnazione delle case e delle baracche è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

     L'elenco delle case e delle baracche assegnate deve essere pubblicato, di volta in volta, nel Foglio degli annunzi legali della provincia nonché nell'albo pretorio del comune.

Nel provvedere alla assegnazione degli alloggi si darà la preferenza a coloro che debbono lasciare le baracche ricadenti su aree destinate alla costruzione di case da parte dell'Ente, di edifici pubblici o all'attuazione del piano regolatore.

 

     Art. 288.

     Sull'ammontare annuo dei fitti riscossi dall'Ente edilizio sarà accantonata una quota pari al 20 per cento, di cui il 15 per cento è destinato alla formazione di un fondo di riserva, da impiegarsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato per l'ammortamento dei capitali investiti nelle costruzioni, e il 5 per cento per la costituzione di altro fondo di riserva speciale per sopperire alle maggiori spese di manutenzione dei fabbricati.

 

     Art. 289.

     Alla riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente edilizio sono estese le disposizioni vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

     La riscossione dei canoni per l'uso delle case, delle baracche e dei padiglioni, e per la concessione di aree, è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime.

     La riscossione delle altre entrate è affidata, quando manchi un tesoriere speciale, allo stesso esattore, il quale la esegue con le norme di cui al 1° comma.

 

     Art. 290.

     Per gli sfratti degli inquilini delle case economiche e popolari in gestione dell'Ente edilizio, in caso di mancato pagamento delle rate di fitto, sono applicabili le norme di cui all'art. 32.

 

     Art. 291.

     Tutti gli atti e contratti che possono occorrere per l'espletamento dei compiti affidati all'Ente edilizio ai sensi delle norme contenute nel presente capo sono esenti da tasse di registro e bollo.

     Per quanto non previsto nel precedente comma, sono applicabili all'Ente edilizio tutte le agevolazioni tributarie di cui al titolo IX del presente testo unico.

 

     Art. 292.

     Con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, l'Ente edilizio potrà essere messo in liquidazione con le norme che saranno stabilite dal decreto stesso.

     In tale evenienza le case e le baracche di cui alle lettere b) e c) dell'art. 276, saranno riconsegnate al demanio dello Stato; gli altri beni saranno reintegrati nel patrimonio del Comune. I fondi e le altre attività esistenti nelle casse dell'Ente saranno possibilmente assegnati a secondo della rispettiva provenienza.

 

TITOLO II

Case economiche dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato

 

CAPO I

Finanziamenti, costruzione e gestione delle case

 

     Art. 293.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad acquistare o costruire case aventi le caratteristiche di economiche o popolari da concedersi al personale ferroviario in attività di servizio, con i fondi ed ai tassi stabiliti nelle disposizioni seguenti:

     a) L. 14 luglio 1907, n. 553 - art. 1 - (istituti di previdenza ferroviari - interesse annuo 3,75 per cento giusta art. 5 della L. 13 aprile 1911, n. 310) lire 30.000.000;

     b) L. 19 giugno 1913, n. 641 - art. 13 - (residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi - interesse annuo 3,75 per cento) lire 50 milioni;

     c) R.D.L. 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella L. 5 ottobre 1920, n. 1432 - art. 11 - (residui attivi della gestione del fondo pensioni e sussidi - interesse annuo 375 per cento) lire 30.000.000;

     d) R.D.L. 3 settembre 1925, n. 1647, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562, artt. 1 (comma 1°) e 7 (residui attivi delle gestioni del fondo pensioni e sussidi, quote di reintegrazione dei capitali già erogati per costruzione di case economiche per ferrovieri e per mutui a cooperative edilizie ferroviarie - interesse annuo 5 per cento) lire 52.000.000;

     e) R.D.L. 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella L. 22 dicembre 1927, n. 2688 - art. 1 - (residui attivi del fondo pensioni e sussidi lire 40.000.000 - residui attivi dell'Opera di previdenza pel personale ferroviario lire 40.000.000 - interesse annuo 5,50 per cento) lire 80.000.000;

     f) R.D.L. 6 novembre 1930, n. 1954 convertito nella L. 1° giugno 1931, n. 748 - art. 1 - (residui attivi del fondo pensioni e sussidi, interesse annuo 5,60 per cento) lire 80.000.000;

     g) L. 18 giugno 1931, n. 920 - art. 1 - (residui attivi del fondo pensioni e sussidi - interesse annuo 5,60 per cento) lire 50.000.000;

     h) R.D.L. 31 marzo 1932, n. 419 convertito nella L. 8 dicembre 1932, n. 143 - artt. 1 e 2 - (anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi da essa amministrati ivi compresi quelli degli istituti di previdenza gestiti dalla Cassa stessa - interesse annuo come stabilito nell'art. 295) lire 20.000.000.

     Il tasso d'interesse sui capitali indicati nel presente articolo sotto le lettere da a) a g) inclusivo, è stabilito, a partire dall'esercizio finanziario 1934-35, nella misura unica del 4,50 per cento.

 

     Art. 294.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere, con le proprie disponibilità di cassa, alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulle somme indicate nell'art. 293 salvo successivo ricupero dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi e da quelli dell'opera di previdenza del personale ferroviario medesimo, allo stesso tasso di interesse annuo fissato per le somme suddette e salvo quanto disposto nell'art. 295.

 

     Art. 295.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, coi fondi da essa amministrati compresi quelli degli istituti di previdenza, a consentire all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dietro sua richiesta, erogazione di somme fino al limite di lire 70 milioni da corrispondersi nella misura massima di 20 milioni per l'esercizio finanziario 1931-32 e di 50 milioni per l'esercizio 1932-33, salvo rimborso, da parte dell'Amministrazione medesima in 35 annualità decorrenti rispettivamente dal 1° gennaio 1933 e dal 1° gennaio 1934.

     Tali annualità, comprensive di capitale e degli interessi al tasso del 6 per cento annuo ridotto al 4,50 per cento dal 1° gennaio 1935, sono pagabili entro il 30 giugno di ciascun anno ed iscritte nel bilancio dell'Amministrazione predetta. Sulle somministrazioni effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento la Cassa depositi e prestiti trattiene gli interessi dalla data delle somministrazioni stesse fino al 31 dicembre immediatamente successivo.

     Le somme come sopra erogate sono investite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in conto di 20 milioni per le costruzioni di cui all'art. 293, lettera h) ed in conto di lire 50 milioni per le costruzioni di cui allo stesso art. 29 lettere e), f) e g), in quanto manchino disponibilità liquide sufficienti sui residui attivi del Fondo pensioni e sussidi e di quello dell'opera di previdenza del personale ferroviario.

 

     Art. 296.

     Sui fondi investiti a sensi dell'art. 293 lettere a), b) e c) al tasso del 3,75 per cento per l'acquisto o la costruzione di nuove case nel periodo dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1922, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato contribuisce al parziale pagamento degli interessi nella misura del 2,50 per cento. L'importo di questi contributi è iscritto nella parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione stessa.

 

     Art. 297. [76]

     Le case costruite coi fondi di cui all'articolo 293 sono di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Gli interessi maturati durante il periodo costruttivo fino alle dichiarazioni di abitabilità, sulle somme impiegate nelle costruzioni, vanno in aumento del costo dei fabbricati e sono addebitati al patrimonio dalla gestione delle case, con accreditamento all'Amministrazione ferroviaria.

     Gli interessi, invece, che maturano successivamente, sono addebitati alla gestione delle case.

     La reintegrazione dei capitali impiegati nelle costruzioni deve, salvo il disposto dell'art. 295, effettuarsi nel periodo di 50 anni e la somma annua all'uopo occorrente secondo i piani di ammortamento dei vari fondi, comprensiva di capitale e degli interessi, viene inscritta in apposito capitolo di spesa di parte ordinaria del bilancio della Amministrazione stessa.

 

     Art. 298.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la Cassa depositi e prestiti accreditano il fondo dei residui attivi per le pensioni e sussidi e per l'opera di previdenza del personale ferroviario, delle somme impiegate nell'acquisto o nella costruzione di case man mano che ne viene effettuato il prelevamento.

 

     Art. 299.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato versa annualmente alla Cassa depositi e prestiti gli interessi, ai tassi stabiliti, sulle somme prelevate dalla data delle singole somministrazioni al 31 dicembre successivo e, iniziato l'ammortamento, versa annualmente anche le annualità al tasso prestabilito per un cinquantennio, in estinzione delle somministrazioni stesse.

     Gli interessi sono accreditati alla gestione dei fondi di cui all'art. 298 e le quote di capitale comprese nelle annualità sono accreditate, agli effetti della reintegrazione prevista dall'art. 297 (comma 2°), ai fondi dai quali sono state prelevate le somme per l'acquisto o la costruzione delle case.

 

     Art. 300.

     Il Ministro per i trasporti, su proposta del Direttore generale delle ferrovie dello Stato, stabilisce le località nelle quali devono acquistarsi o costruirsi le case per i ferrovieri e le somme da erogarsi in ciascuna di dette località.

     Le espropriazioni per le costruzioni ed opere da eseguirsi a norma del presente titolo sono dichiarate di pubblica utilità e sono regolate dalle norme legislative riguardanti quelle per lavori ed impianti ferroviari da eseguirsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

     Art. 301.

     Gli studi, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione ed il collaudo dei lavori riguardanti la costruzione delle case, sono affidati all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale provvede, con separata gestione, al funzionamento tecnico ed amministrativo dell'azienda.

 

     Art. 302.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve tenere una distinta contabilità degli introiti e delle spese della gestione case, dai cui risultino anche i capitali prelevati dai fondi previsti dall'art. 298 e deve tenere inoltre in evidenza le annualità di reintegrazione secondo il disposto dell'art. 297 (comma 3°).

     Con le eccedenze attive del bilancio si costituisce un fondo di riserva da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per investirlo in impiego fruttifero o nella costruzione di nuove case.

     Dal fondo di riserva potranno prelevarsi le somme occorrenti per sopperire a deficienze di bilancio.

 

     Art. 303.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accredita mensilmente in conto corrente fruttifero tutti gli introiti effettuati per conto della gestione case tenendo distinti quelli relativi ai canoni di concessione ed agli affitti ed addebita nello stesso modo il conto suddetto di tutte le spese che sono a carico della gestione medesima.

 

     Art. 304.

     Le attribuzioni concernenti l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case sono deferite al Direttore generale ed ai comitati compartimentali d'esercizio delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli artt. 305 e 306.

 

     Art. 305.

     Il Direttore generale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

     delibera in merito alle proposte, da sottoporsi al Ministro, sui programmi riguardanti: le località ove debbano acquistarsi o costruirsi le case, il numero approssimativo degli alloggi, il tipo dei medesimi per ogni località nonché le spese in base ai progetti esecutivi e le proposte per lavori che, per importo, eccedano la sua competenza;

     approva i progetti esecutivi e le proposte di lavori che, per importo, rientrano nella sua competenza;

     stabilisce il reddito che deve ricavarsi dai fabbricati acquistati o costruiti ed emana le norme per la determinazione dei canoni per concessione degli alloggi ed affitto di pertinenze e locali accessori nonché le norme per la disciplina delle concessioni e per i servizi di portineria;

     delibera sui mezzi per eliminare eventuali passività del bilancio e determina la percentuale delle entrate dovute all'Amministrazione ferroviaria per tutte le spese della gestione;

     adotta, in genere, i provvedimenti che siano suggeriti dall'esperienza.

 

     Art. 306.

     I comitati d'esercizio presso i compartimenti:

     danno parere sulla effettiva necessità di provvedere alloggi per il personale;

     propongono al Direttore generale l'acquisto di fabbricati adattabili a case economiche;

     determinano la misura dei canoni di concessione secondo le norme emanate dal Direttore generale;

     esaminano le domande di richiesta di alloggio lei le domande per affitto di pertinenze e di locali accessori, predispongono la graduatoria degli aspiranti alla casa ed esprimono parere sui ricorsi dei concessionari, dei locatari e degli aspiranti;

     fanno al Direttore generale le proposte che ritengono utili alla gestione;

     esplicano le altre funzioni che fossero ad essi affidate dal Direttore generale.

 

     Art. 307.

     Alle sezioni lavori presso i compartimenti è affidata, oltre la gestione tecnico-amministrativa, la vigilanza sulla buona conservazione delle case e sull'osservanza delle condizioni di concessione e dei patti di locazione e delle disposizioni emanate per l'ordine e per la pulizia degli alloggi, accessori e pertinenze.

 

CAPO II

Concessioni ed affitti

 

     Art. 308.

     Il complesso dei canoni di concessione delle case economiche deve almeno pareggiare l'importo degli interessi dei capitali investiti, nella costruzione od acquisto delle medesime, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte e sovrimposte, della quota prevista dall'art. 309, delle spese di amministrazione, di custodia, d'illuminazione, di acqua potabile e riscaldamento nonché di una quota per avvicinare gradualmente i canoni relativi alle case suddette agli affitti pagati nelle case similari di proprietà privata.

     Alla scadenza di ogni biennio si dovrà procedere alla revisione dei coefficienti base del canone stesso per ragguagliare ai risultati di tale revisione i canoni del biennio successivo.

 

     Art. 309.

     Per il periodo di esenzione dall'imposta e sovraimposte sui fabbricati, il canone di concessione di ciascuna casa è aumentato di una quota da stabilirsi dal Direttore generale e da versarsi nei modi di cui all'art. 302 alla Cassa depositi e prestiti per costituire un fondo destinato ad alleggerire l'onere dell'imposta e sovraimposte sul predetto canone, nel decennio successivo alla scadenza del periodo di esenzione.

 

     Art. 310.

     La metà della somma disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento di parte degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie, è devoluta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e destinata a mitigare i canoni relativi alle case acquistate o costruite in conformità all'art. 73, ultimo comma, del presente testo unico.

 

     Art. 311.

     Le case economiche sono concesse al personale delle ferrovie dello Stato in attività di servizio, senza riguardo a limiti di stipendio.

     L'aspirante ad alloggio deve fame domanda scritta al Capo compartimento.

 

     Art. 312.

     Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza all'impiegato meno retribuito e più bisognoso, con riguardo al numero ed alle attività dei componenti la sua famiglia conviventi ed a carico, alla località ove presta l'opera sua, alla qualità delle funzioni che disimpegna ed alle necessità del servizio.

     A parità di ogni altra condizione, il coniugato con prole deve essere preferito al coniugato senza prole e quest'ultimo a quello non coniugato, tenendosi pur conto, nelle singole fattispecie, delle qualità di mutilato e d'invalido di guerra, e di ex combattente.

 

     Art. 313.

     Qualora non vi siano richieste da parte del personale in attività di servizio, gli alloggi disponibili possono essere concessi a pensionati ferroviari; in mancanza di questi, ad impiegati o pensionati dello Stato e, subordinatamente, alle categorie d'impiegati nell'ordine seguente:

     impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; impiegati comunali; impiegati provinciali; impiegati di aziende private le quali garantiscano il pagamento dei canoni.

     In ogni caso la concessione di detti alloggi deve aver luogo secondo l'ordine di data delle domande e con preferenza ai concorrenti meno abbienti, salvo il disposto dell'art. 312 (comma 2°).

 

     Art. 314.

     Ai criteri di preferenza enunciati negli artt. 312 e 313 si può derogare soltanto su proposta motivata del Comitato di esercizio.

     Resta in ogni caso salvo il diritto preferenziale dei soci di cooperative edilizie ferroviarie nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente testo unico.

 

     Art. 315.

     Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e trasferito nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato in conseguenza della soppressione dell'Ufficio legale della stessa Amministrazione nonché quello dell'Ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie trasferito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, continua a fruire degli alloggi nelle case economiche già concessi all'atto del trasferimento.

 

     Art. 316.

     I pianterreni, le pertinenze ed i locali accessori possono essere dati in locazione ad uso di cooperative di consumo, di scuole, di giardini d'infanzia e di educatori, istituiti a beneficio della classe dei ferrovieri, e di botteghe con esclusione degli spacci di bevande alcooliche sul posto.

 

     Art. 317.

     E' fatto divieto al concessionario ed al locatario di sublocare in tutto o in parte, con o senza mobilio, i locali concessi od affittati e comunque di cederli in uso anche senza corrispettivo e di mutarne la destinazione.

 

     Art. 318.

     Sono a carico del concessionario le riparazioni previste dall'art. 1604 del codice civile nonché quelle cagionate da negligenze o cattivo uso dei locali e l'Amministrazione gliene addebiterà l'importo previo parere del Comitato d'esercizio.

 

     Art. 319.

     L'Amministrazione riscuote, mediante ritenuta sui ruoli paga o sulle pensioni, anche oltre il limite del quinto stabilito dalla L. 30 giugno 1908, n. 335, il canone mensile anticipato dovuto dal proprio personale concessionario delle case.

     Nello stesso modo procederanno le altre Amministrazioni dello Stato, ove trattisi di loro impiegati o pensionati, e le somme all'uopo trattenute per canone o per addebiti dipendenti da negligenze o cattivo uso dei locali concessi, saranno mensilmente versate all'Amministrazione ferroviaria, gestione case.

     Le norme predette sono estese agli impiegati di enti ed aziende elencati nell'art. 313.

 

     Art. 320.

     Quando non si tratti di personale in attività di servizio od in pensione delle ferrovie oppure di altre Amministrazioni dello Stato, gli affittuari di locali accessori o di pertinenze non adibiti ad uso di abitazione, devono corrispondere anticipatamente il canone mensile di affitto e sono tenuti alla prestazione, con le modalità che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà, di un fondo di garanzia pari a due mensilità del canone suddetto.

     Tale fondo non è soggetto al vincolo del reimpiego in titoli di Stato, in conformità alla disposizione dell'art. 8 del R.D.L. 26 luglio 1935, n. 1412, convertito con modificazioni, nella L. 30 dicembre 1935, n. 2246, e sarà restituito dopo la riconsegna dei locali o pertinenze, detratte le somme eventualmente dovute dal locatario, a termini di contratto, senza pregiudizio di ulteriori rivalse.

 

     Art. 321.

     La concessione ha, di regola, la durata di un anno ed è tacitamente prorogata di anno in anno ove non intervenga, almeno due mesi prima della sua scadenza, avviso di rilascio dell'alloggio da parte del concessionario o di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione, alla quale è peraltro riservata la facoltà di disporre in qualsiasi momento dei locali concessi, con preavviso di due mesi.

     In caso di trasloco, di cessazione dal servizio attivo, di morte del concessionario a quando questi cessi per qualsivoglia causa di appartenere ad una delle categorie di cui agli artt. 311 e 313 oppure venga a lui meno in tutto od in parte la corresponsione dello stipendio, la concessione s'intenderà revocata alla scadenza del mese successivo al verificarsi di uno degli eventi sopracennati. Potrà tuttavia essere dal Capo compartimento consentito al concessionario di continuare nel godimento per un ulteriore periodo non superiore a due mesi.

     Nei riguardi dei locatari valgono le condizioni previste dai relativi contratti di affitto.

 

     Art. 322.

     Avverso il concessionario ovvero, in sua mancanza, avverso qualsivoglia abusivo detentore dell'alloggio per essere intervenuta revoca o cessazione della concessione, il capo compartimento, sentito il Comitato di esercizio, potrà emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata.

     Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed all'esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell'Amministrazione, il quale potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

 

CAPO III

Disposizioni diverse

 

     Art. 323.

     Gli atti ed i contratti per l'acquisto, la costruzione e la gestione delle case economiche, nonché le case stesse quando abbiano le caratteristiche prescritte per dette case per quanto attiene all'imposta sui fabbricati, godono delle agevolazioni tributarie previste per le case popolari del titolo IX del presente testo unico.

 

TITOLO III

Case economiche dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni

 

CAPO I

Finanziamenti e costruzioni

 

     Art. 324.

     Le case acquistate o costruite dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con i fondi previsti dal R.D.L. 30 dicembre 1926, numero 2243, convertito nella L. 18 dicembre 1927, n. 2426, per essere concesse al personale dipendente, costituiscono patrimonio dell'amministrazione stessa e non possono essere ipotecate od alienate né avere destinazioni diverse da quelle contemplate dal presente titolo.

 

     Art. 325.

     Per il completamento del programma costruttivo, il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, stabilisce le località dove le nuove case possono essere acquistate o costruite e le somme da erogarsi in base ai singoli progetti tecnici compilati dai competenti uffici della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

 

     Art. 326.

     Per la costruzione delle case la pubblica utilità viene dichiarata, previa approvazione dei relativi progetti, dal Ministro per le Poste e Telecomunicazioni.

     Le costruzioni stesse, previa l'approvazione suddetta, possono, con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni, essere dichiarate urgenti, e indifferibili agli effetti dell'art. 71 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla Legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

     Le leggi, i decreti e le norme che regolano il procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, sono estese alle espropriazioni in parola.

 

     Art. 327.

     L'acquisto, la costruzione, la direzione e la sorveglianza dei lavori, i collaudi e tutte le operazioni d'indole tecnica sono affidati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato che li esegue a mezzo dei propri uffici tecnici, applicando le modalità e le norme di cui al R.D.L. 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562, col quale l'Amministrazione ferroviaria è stata incaricata della costruzione degli edifici postali e telegrafici.

 

     Art. 328.

     Sui fondi stanziati per la costruzione delle case, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi versa alla Tesoreria, nel conto corrente a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anticipi quadrimestrali nella misura da essa richiesti, in relazione all'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute nel quadrimestre.

     A titolo di rimborso di spese generali per studi, sorveglianza, dirigenza, collaudi, ecc., è computata, a favore dell'Amministrazione ferroviaria, una quota del 5% sull'importo dei lavori.

 

     Art. 329.

     L'Amministrazione potrà utilizzare ad uso botteghe quei locali a pianterreno che potranno ricavarsi in sede di costruzione o di adattamento dei fabbricati e che non saranno ritenuti adatti per uso di abitazione.

     I locali stessi saranno dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi concessi in affitto ai privati, alle migliori condizioni tenuto conto dei prezzi correnti sulla piazza e con esonero dal vincolo del reimpiego come previsto dal secondo comma dell'art. 320.

 

     Art. 330.

     Salvo le attribuzioni spettanti alla Direzione generale e alle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, la gestione delle case è deferita all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la quale vi provvede con modalità analoghe a quelle stabilite per la vigilanza e manutenzione delle case costruite per il suo personale, tenendo però contabilità separata.

     La stessa Direzione generale rimborsa periodicamente

all'Amministrazione ferroviaria le spese di gestione per le quali può essere concordato un corrispettivo globale.

     Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e inscritto apposito capitolo per le spese della gestione anzidetta.

 

     Art. 331.

     Nelle località ove sorgono le case economiche, è costituita una Commissione composta del Direttore provinciale, che la presiede, dell'Ispettore dell'Economo provinciale, coll'incarico di vigilare sull'andamento in genere dell'azienda, sui servizi, sull'inquilinato e sull'uso dei locali comuni, secondo norme stabilite dalla Direzione generale.

 

CAPO II

Concessioni

 

     Art. 332.

     L'Amministrazione stabilisce, in base al costo di costruzione, il reddito totale ricavabile da ciascun fabbricato tenuto conto dell'interesse del capitale impiegato, aumentato di una quota percentuale del capitale stesso a titolo di spese generali di amministrazione, manutenzione, illuminazione, fornitura di acqua, e, ove occorra, della imposta e sovraimposta sui fabbricati.

     I canoni sono soggetti a revisione almeno ogni triennio.

 

     Art. 333.

     Le case acquistate o costruite dall'Amministrazione sono concesse al dipendente personale in attività di servizio, compreso quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     Qualora, per qualsiasi ragione, risultasse un'eccedenza di alloggi, la Direzione generale ha facoltà di concederli al personale di altre Amministrazioni ed, in mancanza, anche a privati.

 

     Art. 334.

     Spetta alle direzioni provinciali, sulla scorta delle domande, procedere alla formazione di una graduatoria in base alle condizioni economiche degli aspiranti. Tali condizioni sono espresse in una cifra risultante dal quoziente tra il complesso dei proventi dell'aspirante e il numero delle persone di famiglia conviventi, considerando, per metà ciascuno, i ragazzi minori di anni sette e non computando i domestici.

     Agli effetti della prima assegnazione in locazione, è ammessa la convivenza delle persone non a carico soltanto quando si tratti di suoceri o di parenti entro il secondo grado.

     Ai proventi degli aspiranti sono da aggiungersi quelli che le persone di famiglia ritraessero dall'esercizio di arti, mestieri, professioni o da qualsiasi altro titolo.

     A parità delle condizioni suindicate la preferenza è data a chi abbia grado gerarchico più elevato e maggiore anzianità di servizio.

     Infine, a parità di ogni altra condizione, il coniugato con prole deve essere preferito al coniugato senza prole e quest'ultimo a quello non coniugato, tenendosi pur conto, nelle singole fattispecie, delle qualità di mutilato e d'invalido di guerra, e di ex combattente.

 

     Art. 335.

     Presso l'Amministrazione centrale è costituita una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi e composta del Direttore generale e di due capi servizio nominati con decreto ministeriale [77].

     La commissione, sulla scorta dei documenti e delle graduatorie fornite dalle direzioni provinciali, procede all'assegnazione degli alloggi con facoltà, ove concorrano ragioni di servizio ovvero motivo di eccezionale urgenza od improrogabilità, di derogare, con provvedimento motivato, ai criteri preferenziali stabiliti dall'articolo 334.

 

     Art. 336.

     La concessione ha la durata di almeno un anno ed alla scadenza il concessionario può ottenerne il rinnovo sempreché si trovi in possesso delle condizioni volute per fruire dell'alloggio e non abbia dato luogo a fondati reclami o proteste.

 

     Art. 337.

     I canoni di concessione sono riscossi a cura della Direzione generale delle poste e dei telegrafi mediante ritenute mensili sugli stipendi ed assegni dei concessionari analogamente al disposto dell'art. 319.

     Per le frazioni di mese le ritenute sono ragguagliate a tanti trentesimi dell'ammontare del canone mensile per quanti sono i giorni dell'occupazione.

     Nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è iscritto apposito capitolo relativo ai canoni dovuti dai concessionari.

 

     Art. 338.

     Il concessionario è tenuto a lasciare libero ed a porre a disposizione l'alloggio entro mesi tre dalla data del provvedimento che per qualsiasi motivo lo esoneri dal servizio attivo.

     In caso di trasloco, la concessione s'intenderà revocata alla scadenza del mese entro il quale il trasloco stesso deve effettuarsi con facoltà alla famiglia di continuare nell'occupazione dell'alloggio, dietro pagamento del corrispettivo mensile, per un ulteriore periodo non superiore a mesi due.

     In caso di morte del concessionario, i componenti la famiglia già secolui conviventi, devono lasciare libero l'alloggio non oltre mesi sei dalla data del decesso.

     E' riservata all'Amministrazione la facoltà di revocare, in qualsiasi momento per gravi motivi, la concessione.

 

     Art. 339.

     Contro il concessionario, ovvero, in sua mancanza, contro qualsiasi abusivo detentore dell'alloggio per essere intervenuta cessazione o revoca della concessione, potrà il Direttore provinciale emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata.

     Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed all'eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell'Amministrazione il quale potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

 

CAPO III

Disposizioni diverse

 

     Art. 340.

     Gli atti ed i contratti per l'acquisto, la costruzione e la gestione delle case economiche, nonché le case stesse quando abbiano le caratteristiche prescritte per dette case per quanto attiene all'imposta sui fabbricati, godono delle agevolazioni tributarie previste per le case popolari dal titolo IX del presente testo unico.

 

     Art. 341.

     Resta salvo pel personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda dei telefoni il diritto a concorrere alla locazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato nelle località in cui non siasi affatto o non siasi a sufficienza provveduto dall'Amministrazione suddetta con le case economiche di sua proprietà.

 

     Art. 342.

     E' riservata alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi la facoltà di dettare norme per la disciplina delle concessioni, per i servizi di portineria e per quanto riguarda in genere l'uso degli alloggi e degli accessori.

 

TITOLO IV

Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato

 

CAPO I

Compiti e attività dell'Istituto

Organi amministrativi, rappresentanze e funzioni

 

     Art. 343.

     Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli, si provvede a mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con sede in Roma, avente personalità giuridica e gestione autonoma.

     L'Istituto è autorizzato altresì a fornire alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio permanente effettivo. La relativa gestione è autonoma e ha bilancio distinto [78].

 

     Art. 344.

     L'Istituto nazionale esplica anche i compiti già pertinenti all'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, incorporato nell'Istituto nazionale a seguito del R.D.L. 4 dicembre 1930, n. 1679, convertito nella L. 26 marzo 1931, n. 338.

     L'Istituto nazionale s'intende conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza del cessato Istituto romano cooperativo, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza eccezione alcuna, con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti del predetto Istituto romano.

     Il Conservatore delle ipoteche di Roma è tenuto ad annotare di ufficio, a margine delle iscrizioni delle ipoteche consentite dall'Istituto romano cooperativo a favore della Cassa depositi e prestiti, il subingresso dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

     Gli atti per l'attuazione di quanto disposto nel presente articolo non sono soggetti ad alcun onere tributario.

     Resta anche acquisita all'Istituto nazionale l'operazione di mutuo di lire 10.000.000 concessa dalla Cassa depositi e prestiti al cessato Istituto romano cooperativo in base al R.D.L. 13 gennaio 1930, n. 10, convertito nella L. 9 giugno 1930, n. 782, alle condizioni che già disciplinano l'operazione stessa.

     Il consenso alla prescritta garanzia ipotecaria dev'essere prestato dall'Istituto nazionale al quale è da somministrare il mutuo con le modalità prescritte dalle norme vigenti.

 

     Art. 345.

     L'Istituto svolge la propria attività:

     a) nei comuni capoluoghi di provincia con esclusione di Messina e di Reggio Calabria, per le quali città valgono le disposizioni di cui al titolo I della parte seconda;

     b) a Taranto, anche per gli alloggi che, per un importo di lire 3.000.000 prelevabili dal fondo di cui all'art. 364, comma primo, l'Istituto è autorizzato a costruire per essere concessi in locazione agli Uffici della R. marina, ivi in servizio permanente effettivo, e coi benefici di cui agli articoli 370 e 371. A questi alloggi, per quanto non previsto dagli articoli 382 e 383, sono applicabili le disposizioni che disciplinano la normale attività dell'Istituto per la costruzione e gestione delle case destinate agli impiegati dello Stato;

     c) a Rodi, dove l'Istituto, avvalendosi delle somme di cui al penultimo comma dell'art. 364, è autorizzato a costruire ed assegnare case nei limiti di spesa di non oltre un milione e mezzo, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per i lavori pubblici e per la guerra;

     d) a Lero, dove l'Istituto è autorizzato, in base a norme che occorrendo saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici, a costruire ed assegnare case nel limite di spesa di non oltre un milione e mezzo, avvalendosi dei fondi di cui al penultimo comma dell'art. 364;

     e) in Somalia od anche nelle altre colonie dove l'Istituto, in base a norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'Africa Italiana e pei lavori pubblici, è autorizzato, coi fondi di cui al penultimo comma dell'art. 364, a costruire ed assegnare case fino all'importo massimo di tre milioni nella Somalia e nei limiti da determinarsi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici, nelle altre colonie;

     f) nelle località che saranno indicate dal Ministero della guerra, agli effetti della costruzione di fabbricati destinati ad alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, senza le limitazioni contenute alla lettera a);

     g) nel Comune di Augusta;

     h) nelle località dell'Africa Orientale italiana nelle quali sarà riconosciuto il bisogno di case per il personale civile e militare, in base a norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'Africa Italiana e per i lavori pubblici, salvo restando il disposto di cui alla lettera e). In dette norme sarà anche determinato quali fra le disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività che l'Istituto svolge nel Regno siano applicabili, ove occorra, con gli opportuni adattamenti alle costruzioni qui previste.

 

     Art. 346.

     L'Istituto può pel raggiungimento dei suoi fini, compiere le seguenti operazioni:

     1° acquistare terreni e renderli edificabili;

     2° ricevere le aree o complessi di aree edificatorie ceduti dal Demanio dello Stato a norma dell'art. 374;

     3° costruire od eccezionalmente acquistare o rilevare case da altri enti e provvedere a quanto occorre per l'adattamento, per la manutenzione e la buona conservazione di esse;

     4° contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito fondiario.

 

     Art. 347.

     Le case costruite od eccezionalmente acquistate dall'Istituto, debbono possedere i requisiti della casa popolare od economica secondo le norme vigenti. I fabbricati, salvo casi eccezionali, debbono essere costruiti a sistema intensivo col criterio di assicurare la maggiore economia di spesa e di utilizzare lo spazio in modo da ricavare il massimo numero di alloggi, con divieto di adattamenti non economici.

     La proprietà delle case appartiene all'Istituto, dal quale sono concesse in affitto secondo norme e modalità stabilite negli articoli seguenti.

 

     Art. 348.

     Sono organi dell'Istituto:

     a) il Comitato centrale di amministrazione;

     b) i Comitati provinciali;

     c) i Comitati locali nelle città non capoluogo di provincia per le case degli ufficiali e sottufficiali;

     d) il Governatore delle Isole dell'Egeo per le costruzioni in Rodi ed in Lero;

     e) i Governatori per le costruzioni effettuate nelle Colonie di loro giurisdizione;

     f) il Vice-Governatore Generale per l'Africa Orientale Italiana.

 

     Art. 349.

     Il Comitato centrale è composto:

     a) del Presidente dell'Istituto, nominato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro pei lavori pubblici, che lo presiede;

     b) del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

     c) di un rappresentante dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e delle corporazioni [79];

     d) del Direttore generale del Genio militare, in rappresentanza dell'amministrazione militare;

     e) di un Ispettore superiore del Genio civile;

     f) del Direttore capo della Divisione per le case popolari ed economiche presso il Ministero dei lavori pubblici;

     g) del Presidente dell'Associazione generale del pubblico impiego o, per sua delega, del fiduciario dell'Associazione medesima in rappresentanza di questa ultima;

     h) di un rappresentante di ciascuno dei cinque enti finanziatori che abbiano anticipato maggiori somme per le costruzioni dell'Istituto, con facoltà, negli altri enti finanziatori, di incaricare uno dei detti rappresentanti per la trattazione, presso il Comitato centrale, degli affari che loro interessano;

     i) del Segretario generale la cui nomina è di spettanza del Comitato centrale e dev'essere ratificata dai Ministri pei lavori pubblici e per le finanze.

     I componenti del Comitato di cui alle lettere b), d) ed f) possono, in caso di assenza od impedimento, essere sostituiti dai funzionari che rispettivamente ne facciano le veci.

     Durante il tempo nel quale il Presidente ed il Segretario generale si trovano in carica e nell'effettivo esercizio delle loro funzioni, è ad essi attribuito rispettivamente, ai soli effetti gerarchici, rango equiparato a quello dei funzionari di grado IV e V, salvo che il Presidente non abbia, per altro titolo, rango più elevato.

 

     Art. 350.

     Il Comitato centrale è convocato dal Presidente e si aduna in Roma. Esso è chiamato a deliberare:

     a) sul regolamento interno e sul trattamento del personale;

     b) sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;

     c) sui programmi di costruzione;

     d) sull'ordinamento dei servizi tecnico, amministrativo e di ragioneria presso la sede centrale, ed, occorrendo, presso le rappresentanze locali;

     e) su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che rivestano particolare importanza per l'Istituto;

     f) sull'opportunità di avvalersi dell'opera di preesistenti istituti che abbiano svolto notevole e regolare attività, nel campo dell'edilizia popolare.

 

     Art. 351.

     Al Presidente dell'Istituto spetta provvedere su tutti gli affari di ordinaria amministrazione in base alle direttive di massima deliberate dal Comitato. Ad esso è assegnata una indennità di carica da fissarsi, per ciascun esercizio, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.

 

     Art. 352.

     Il Comitato provinciale è costituito nei capoluoghi di provincia con sede presso l'Intendenza di finanza ed è composto dall'intendente che lo presiede, da un giudice designato dal presidente del Tribunale, dall'ingegnere capo del Genio civile e dal Podestà, o da loro delegati, nonché dal fiduciario provinciale dell'Associazione generale del pubblico impiego.

     Ogni comitato ha un segretario nominato dall'intendente tra gli impiegati statali del capoluogo della provincia.

 

     Art. 353.

     Il Comitato locale, nelle sedi non capoluoghi di provincia, è composto dal Podestà che lo presiede e da due membri di cui uno nominato dall'Istituto e l'altro dall'autorità militare.

 

     Art. 354.

     Le rappresentanze locali sono costituite man mano che l'Istituto potrà estendere la sua azione nelle varie località.

 

     Art. 355.

     La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al suo presidente.

     Nei capoluoghi di provincia la rappresentanza dell'Istituto compete ai comitati provinciali e nelle altre località ai comitati locali.

     La rappresentanza dell'Istituto nel comune di Augusta verrà disciplinata con norme da emanarsi mediante decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.

     La rappresentanza dell'Istituto spetta, a tutti gli effetti, a Rodi od a Lero al Governatore delle Isole Egee e nelle colonie ai rispettivi governatori.

     In pendenza della emanazione delle norme di cui all'art. 345, lettera h), la rappresentanza dell'Istituto nell'Africa Orientale italiana è demandata al Vice Governatore generale, con facoltà di delega ad uno o più funzionari di Governo e con osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni che regolano l'Istituto stesso.

     L'Istituto può avvalersi per la consulenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

 

     Art. 356.

     Le prestazioni dei componenti gli organi dell'Istituto sono gratuite. Si fa soltanto luogo al pagamento delle spese sostenute e degli studi necessari all'adempimento delle prestazioni stesse nonché alla corresponsione di una medaglia di presenza di lire 30 al lordo delle riduzioni di cui ai RR.DD.LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 15 aprile 1934, n. 561, per seduta a favore dei membri del Comitato centrale - escluso il presidente - e del segretario.

     Le medaglie di presenza non possono superare il numero di quaranta all'anno per ciascun componente.

     Le funzioni del Segretario generale dell'Istituto sono retribuite a norma del regolamento per il personale dell'Istituto stesso.

 

CAPO II

Attribuzioni dell'Istituto

Soci del cessato Istituto romano cooperativo

Affitti, conti correnti, spese e bilanci

 

     Art. 357.

     L'Istituto provvede:

     a) alla riscossione degli affitti;

     b) al versamento agli istituti mutuanti delle rate mensili d'interessi afferenti ai mutui concessi;

     c) alla sorveglianza tecnica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, nonché a tutti i compiti tecnici amministrativi e contabili per assicurare lo svolgimento del programma, la gestione e la tutela degli immobili;

     d) all'espletamento degli eventuali incarichi previsti dall'art. 69.

     Il Ministero dei lavori pubblici, se richiesto dall'Istituto, ha facoltà di autorizzare di volta in volta l'Istituto stesso ad avvalersi degli uffici del Genio civile per la direzione dei lavori e la manutenzione degli stabili.

     Analogamente il Ministero della guerra ha facoltà, sempre su richiesta dell'Istituto, di autorizzare l'Istituto stesso ad avvalersi degli uffici del Genio militare per la direzione dei lavori e la manutenzione degli alloggi di cui al secondo comma dell'art. 343.

 

     Art. 358.

     L'Istituto nazionale, a salvaguardia dei diritti dei soci del cessato Istituto romano cooperativo, osserverà le norme seguenti.

     Per quanto riguarda sia i fabbricati già eseguiti, in corso di costruzione o già finanziati alla data del 9 dicembre 1924 e per i quali l'Istituto romano cooperativo aveva conservato bilancio ed amministrazione propri, sia i fabbricati comunque già locati, in costruzione od in corso di finanziamento alla data 31 dicembre 1930, sia infine quelli finanziati col mutuo di cui all'art. 44, sono fatti salvi tutti i diritti dei locatari o soci del cessato Istituto o delle loro famiglie, anche agli effetti della rinnovazione dei contratti alla loro scadenza giusta le norme del suo statuto approvato con regio decreto 20 maggio 1928, n. 1284. Per detti fabbricati resta ferma la facoltà di dare in locazione aree e locali anche a non impiegati per l'esercizio di servizi necessari od opportuni per la generalità dei soci nonché quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 dello statuto predetto di spettanza, ora, del presidente.

     Le disposizioni di cui al precedente comma avranno vigore finché siano in vita soci del cessato Istituto romano, regolarmente iscritti alla data 31 dicembre 1930 e loro aventi diritto a norma dello statuto surricordato: dopo di che i fabbricati entreranno nella piena disponibilità dell'Istituto nazionale e saranno assoggettati alle norme di esso.

     Restano fermi i contributi annui stabiliti dall'art. 20 del ridetto statuto per gli scopi e benefici in esso indicati.

 

     Art. 359.

     I canoni di affitto di tutte le costruzioni dell'Istituto devono affluire a due conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti, il primo per le costruzioni in Roma, ed il secondo per quelle nelle altre località. La Cassa medesima preleverà, alle prescritte scadenze e con diritto di assoluta prelazione, le somme dovutele secondo i piani di ammortamento dei mutui.

     I depositi cauzionali a garanzia degli affitti di tutte le costruzioni dell'Istituto sono versati in apposito conto corrente istituito presso la Cassa medesima con la denominazione di «Depositi di garanzia pei fitti dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato».

 

     Art. 360.

     L'Istituto provvede alle spese di amministrazione autorizzate mediante prelevamenti sulle somme disponibili nei conti correnti «fitti» di cui all'art. 359, comma 1°, detratti i crediti relativi ai mutui per le costruzioni.

     I prelevamenti sono effettuati su ordinativi disposti dal Presidente dell'Istituto e vistati dal Capo ragioniere.

 

     Art. 361.

     L'esercizio finanziario ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

     Il bilancio preventivo dev'essere approvato entro dicembre ed il conto consuntivo entro marzo.

     Il bilancio riepiloga tutte le entrate e le spese preventivate od accertate nell'esercizio, compresi i conti di costruzione, includendo gli stanziamenti per la riserva patrimoniale, per la riserva di garanzia e per i fondi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

     Le somme strettamente occorrenti pel servizio giornaliero di cassa, nei limiti da determinarsi col regolamento interno, sono depositate in conto corrente presso un istituto pubblico di credito e le disponibilità finanziarie vengono investite in titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo Stato o versate in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti.

     Le economie realizzate e che potranno essere dall'Istituto realizzate sulle spese generali inerenti alla costruzione dei fabbricati e all'amministrazione di quelli in reddito, sono devolute alle riserve di cui al 3° comma del presente articolo.

 

     Art. 362.

     Un collegio di revisori di conti composto di quattro membri effettivi e di altrettanti supplenti da nominarsi rispettivamente dai Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per la guerra e per le corporazioni, nonché di un rappresentante della Cassa depositi e prestiti, ha il compito:

     di esaminare le scritture contabili e i documenti giustificativi, facendo presenti le eventuali osservazioni al Presidente dell'Istituto;

     di rivedere il bilancio consuntivo;

     di rivedere la contabilità ed i bilanci dell'Istituto;

     di redigere la relazione del Comitato centrale.

     Ai revisori può essere assegnato un compenso nella misura da stabilirsi dal Comitato centrale.

 

CAPO III

Istituti sovventori

Mutui della Cassa depositi e prestitie dell'Istituto di credito fondiario

Somministrazioni, garanzie ed ammortamenti

Concorso dello Stato e contributodell'Opera di previdenza

 

     Art. 363.

     La Cassa di risparmio per le province lombarde, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il Monte dei Paschi di Siena, sono autorizzati a versare in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti, in deroga anche ai limiti segnati dai loro statuti, le somme occorrenti ad integrare quelle delle quali potrà disporre la Cassa stessa per la costruzione delle case dell'Istituto nazionale, fino a raggiungere, insieme ai finanziamenti di cui all'art. 364, ultimo comma, l'importo complessivo di lire 540.000.000 aumentabili gradualmente con disposizione da adottarsi con decreto Reale.

     Tale autorizzazione può, con deroga alle rispettive norme statutarie, essere estesa alle Casse di risparmio ordinarie e ad ogni altro istituto di credito e di previdenza mediante decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli pei lavori pubblici e per le corporazioni [80].

     Lo stesso Ministro per le finanze di concerto con i due Ministri suindicati, sentito il Comitato centrale dell'Istituto ed i consigli di amministrazione degli istituti interessati, può fissare la misura e l'epoca dei versamenti in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il saggio d'interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti destinerà alle operazioni di che trattasi, tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse quanto su fondi degli istituti di previdenza, sarà determinato o variato, quando occorra, dal Ministro per le finanze, su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, udito il Consiglio di amministrazione della Cassa stessa e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Le somme che saranno invece versate in conto corrente dagli altri istituti sopra indicati, frutteranno un interesse non superiore al limite massimo che sarà fissato ed occorrendo variato con decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze con decorrenza dal giorno di invio graduale di esse, da farsi su richiesta della Cassa depositi e prestiti, e saranno rimborsate di mano in mano che essa le riscuoterà dall'Istituto mutuatario, ai sensi degli artt. 359 e 369 del presente testo unico.

     La Cassa depositi e prestiti, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze può, con le stesse norme, ricevere anticipazioni di fondi anche dalle Amministrazioni da cui dipendono gli impiegati ammessi a fruire degli alloggi dell'Istituto.

     Agli effetti del disposto di cui all'art. 345, lettera h) e per fornire l'Istituto dei mezzi all'uopo necessari, gli enti indicati nel presente articolo, oltre che la Cassa depositi e prestiti, sono autorizzati ad eseguire versamenti, da convertirsi in altrettanti mutui con ammortamento cinquantennale a termini dell'art. 364, fino all'importo complessivo di cinquanta milioni di lire. Nelle norme previste dallo stesso art. 345 lettera h), sarà pure regolata la esecuzione delle disposizioni del presente comma.

 

     Art. 364.

     La Cassa depositi e prestiti, avvalendosi delle somme di cui all'art. 363, comma primo, è autorizzata a concedere mutui all'Istituto sino al complessivo ammontare di lire 540.000.000 con ammortamento in cinquant'anni ai rispettivi saggi d'interesse.

     La decorrenza dell'ammortamento dei mutui anzidetti è fissata dal 1° gennaio successivo all'ultimazione delle case da constatarsi da funzionari del Real corpo del Genio civile.

     Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati ai sensi dell'art. 71 (comma 6°) del presente testo unico e quindi portati in aumento al capitale d'ammortizzare.

     La suddetta somma è aumentata di cinquanta milioni in aggiunta ed all'infuori dei fondi mutuati dalla Cassa depositi e prestiti e dagli altri istituti di credito, giusta il R.D. 27 gennaio 1927, n. 90, emesso in applicazione del R.D.L. 5 giugno 1926, n. 990, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 535, salvo gli ulteriori finanziamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 363.

     Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici e con gli altri Ministri interessati, una quota del fondo di cui al primo comma, fino a concorrenza di 25 milioni, potrà essere riservata a costruzioni di alloggi da darsi in affitto a dipendenti dei Ministeri della marina e dell'aeronautica.

 

     Art. 365.

     La Cassa depositi e prestiti, in aggiunta ai mutui per complessive lire 24.000.000 autorizzati in base all'art. 9 della L. 27 giugno 1929, n. 1184, per le costruzioni di cui all'art. 343 (comma 2°) con ammortamento cinquantennale ed al saggio d'interesse stabilito con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per la guerra, è pure autorizzata ad accordare, per il medesimo scopo, mutui ammortizzabili in cinquanta anni sino a raggiungere il complessivo importo di altre 36 milioni di lire avvalendosi delle somme che, anche in deroga ai limiti stabiliti dai loro statuti, sono facoltizzati a versare in conto corrente l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Casse di risparmio e gl'Istituti di credito ordinari.

     Il saggio d'interesse per le somme da versarsi come sopra in conto corrente è stabilito con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la guerra e per le corporazioni.

 

     Art. 366.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rilasciare agli istituti che effettuano i versamenti ed in corrispondenza di essi, certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie e casse provinciali, pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente, concesso dalla Cassa stessa.

 

     Art. 367.

     Gli enti autorizzati a finanziare l'Istituto nazionale hanno facoltà - anche prima della formale concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti - di versare in tutto od in parte le somme consentite, in conto corrente presso un Istituto pubblico di credito designato dall'Istituto mutuatario, con l'assenso del Ministro per le finanze che determinerà anche il saggio d'interesse.

     L'importo complessivo dei depositi in conto corrente non potrà eccedere la somma di quindici milioni.

     Il conto corrente è intestato all'Istituto nazionale e la Cassa depositi e prestiti, man mano che dispone i pagamenti sui mutui concessi dopo la prestazione delle prescritte garanzie, esegue nell'interesse dell'Istituto medesimo i prelevamenti per corrispondente somma, facendone versare l'ammontare alla Tesoreria centrale ovvero alla competente Sezione di Tesoreria provinciale.

     Con decorrenza dalla data del versamento in conto corrente, la Cassa depositi e prestiti accredita, per ciascun mutua concesso, all'ente finanziatore gli interessi al tasso di concessione del mutuo stesso da capitalizzarsi alla fine di anno a termine dell'art. 364, 3° comma.

     Gli interessi spettanti sul conto corrente all'Istituto nazionale, sono dall'Istituto di credito correntista, versati all'ente finanziatore a diminuzione degli interessi da capitalizzarsi a sensi del disposto del comma precedente.

 

     Art. 368.

     Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere all'Istituto nazionale mutui in cartelle fondiarie od anche in contanti con interesse non superiore al sei per cento per l'importo totale di determinate costruzioni, compreso il valore dell'area relativa, sino alla concorrenza complessiva di un quinto dell'importo massimo consentitogli dalle disposizioni che lo governano.

     Sono applicabili a questi mutui tutte le norme contenute nel presente titolo salvo quelle vigenti per il credito fondiario.

     Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate ad acquistare le cartelle fondiarie di compendio dei mutui alle condizioni che pattuiranno con l'Istituto nazionale in modo però che il costo effettivo di ogni operazione, rappresentato dalle cartelle fondiarie acquistate, non risulti complessivamente superiore a quello della corrispondente operazione di mutuo effettuata dall'Istituto medesimo con uno degli istituti di credito fondiario.

 

     Art. 369. [81]

     L'ammortamento dei mutui all'interesse da pattuirsi fra l'Istituto di credito mutuante e l'Istituto mutuatario, ed entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano quest'ultimo avverrà in cinquanta annualità costanti a decorrere dal 1° luglio o dal 1° gennaio immediatamente successivo all'ultimazione delle case, da constatarsi da un funzionario del Corpo del Genio civile.

     Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mutuo prima dell'ammortamento sono, a sensi del terzo comma dell'art. 364, capitalizzati e portati in aumento del mutuo medesimo e le annualità cinquantennali di ammortamento, comprensivo di capitale e di interessi, sono versate all'Istituto mutuante in rate semestrali con scadenza 1° luglio e 1° gennaio.

 

     Art. 370.

     Lo Stato concorre col pagamento della sola quota di capitale compresa nelle annualità di estinzione dei mutui cinquantennali, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ovvero, nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 364, in quelli dei Ministeri della marina e dell'aeronautica o nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana per i mutui previsti dall'ultimo comma dell'art. 363 e, per i mutui di cui all'articolo 365, mediante impegni di spesa su apposito capitolo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra. Tale quota è fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte di capitale mutuato ed è corrisposta in rate semestrali pari alla centesima parte del capitale stesso.

 

     Art. 371.

     Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito con le somministrazioni fatte dall'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato ai sensi del R.D.L. 17 gennaio 1935, n. 27, convertito nella L. 27 maggio 1935, n. 985, un fondo per la concessione di un contributo destinato a mitigare i canoni di affitto degli alloggi in proporzione ai maggiori costi delle costruzioni, secondo le deliberazioni del Comitato centrale dell'Istituto.

     Sono esclusi dal beneficio di detti contributi gli alloggi dati in affitto a coloro che non siano iscritti all'opera suddetta e quelli del cessato Istituto romano cooperativo.

 

     Art. 372.

     I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto sono garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni nonché da ritenuta sullo stipendio dei locatari pari all'ammontare del canone mensile di affitto.

     I mutui concessi dagli istituti di credito fondiario sono del pari garantiti da prima ipoteca a favore di essi sulle aree e sulle costruzioni nonché, sussidiariamente, dallo Stato in caso di inadempienza.

     La concessione e la somministrazione dei mutui di cui all'art. 364 è fatta dalla Cassa depositi e prestiti con le norme del proprio Istituto, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici cui spetta approvare i progetti e riconoscere la regolarità dei certificati di pagamento da rilasciarsi dall'Istituto mutuatario in base agli stati di avanzamento dei lavori, ovvero su nulla osta dei Ministeri della marina e dell'aeronautica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso.

     La somministrazione dei mutui di cui all'articolo 365 è fatta su nulla osta del Ministero della guerra al quale è demandata la scelta dell'area e la preventiva approvazione dei progetti.

     Con le stesse norme la somministrazione dei mutui di cui all'art. 363, ultimo comma, è fatta su nulla osta del Ministero dell'Africa Italiana. I mutui predetti sono garantiti mediante iscrizione ipotecaria sugli stabili siti nel Regno e nelle Colonie, non ancora gravati d'ipoteca, oltre che con la ritenuta sugli stipendi di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 373. [82]

     Su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, e per ragioni di competenza, di quello fra i Ministeri indicati nell'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a corrispondere all'Istituto, in conto dei mutui concessi, anche prima delle formalità ipotecarie e salvo successiva regolarizzazione, le somme occorrenti per il deposito del prezzo di espropriazione ed accessori e per l'attuazione dei relativi programmi costruttivi, previa esibizione dello stato ipotecario e del decreto prefettizio che autorizza l'esproprio.

     Qualora l'Istituto sia entrato in possesso dell'immobile in base a decreto di immediata occupazione, la Cassa depositi e prestiti è parimenti autorizzata a corrispondere, con le modalità anzidette, le somme occorrenti per l'attuazione del programma costruttivo.

     Simile autorizzazione con le stesse modalità è concessa pure nel caso di acquisto bonario e diretto da parte dell'Istituto delle aree su cui debbono sorgere le costruzioni, previa esibizione dell'atto di acquisto, limitatamente, però, alle somme occorrenti per il pagamento delle costruzioni stesse, e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Il prezzo delle aree sarà imputato a mutuo dopo la dimostrazione della proprietà e libertà delle medesime ed accensione della garanzia ipotecaria.

 

CAPO IV

Cessione di aree demaniali

Acquisto ed alienazione di terreni

Espropriazione ed appalti

 

     Art. 374.

     Nelle località ove occorra costruire possono essere assegnate a titolo gratuito all'Istituto aree demaniali allo scopo di diminuire il costo delle costruzioni. Ove occorra invece addivenire all'acquisto di aree private e non riesca possibile raggiungere amichevoli accordi per la loro cessione ad eque condizioni, l'Istituto ha facoltà di promuoverne l'espropriazione con le norme di cui alla L. 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

     Allo scopo di migliorare, accrescere il suo patrimonio ed agevolare il conseguimento dei suoi fini, l'Istituto ha pure facoltà di alienare e permutare le aree acquistate. Potrà del pari alienare e permutare le aree assegnategli col consenso del Ministero delle finanze il quale per altro potrà chiedere in retrocessione gratuita quelle non utilizzate qualora risultino necessarie per i servizi dell'Amministrazione dello Stato.

 

     Art. 375.

     Qualora le rappresentanze dell'Istituto ne facciano richiesta, le aste e le licitazioni per appalti dei lavori possono essere tenute dal Ministero dei lavori pubblici o dalle prefetture a mezzo dei rispettivi uffici contratti, i quali provvederanno anche per la stipulazione dei contratti relativi.

     Parimenti presso le intendenze di finanza possono essere tenuti gli esperimenti d'incanto e stipulati i contratti per acquisto e vendita di immobili ed ogni altro contratto nell'interesse dell'Istituto.

     Analogamente per le costruzioni di cui all'art. 43 (2° comma) le aste e le licitazioni possono essere tenute dal Ministero della guerra a mezzo dei dipendenti uffici territoriali del Genio militare.

 

CAPO V

Affitto degli alloggi

Preferenze e formalità

Alloggi militari

Canoni di affitto e risoluzione dei contratti

 

     Art. 376. [83]

     Possono essere assegnati alloggi in affitto nelle case dell'Istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall'art. 343 (comma 2°) e dell'art. 364 (ultimo comma):

     agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati della Real Casa e del Magistero Mauriziano nonché a quelli della Camera dei Deputati e del Senato;

     agli impiegati degli enti finanziatori, limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;

     agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

     al personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica e dell'Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 341;

     agli addetti all'Istituto poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina carte valori di Torino;

     agli impiegati di ruolo dell'Istituto residenti in Roma, nel limite massimo del 2% delle costruzioni;

     ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi in cui non vi siano richieste da parte degli impiegati delle categorie anzidette.

     Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il quale esistono provvedimenti speciali è escluso dall'assegnazione in affitto degli alloggi dell'Istituto.

     All'assegnazione degli alloggi nelle località di cui all'art. 345, lettere b), c), d) sono applicabili le norme dell'articolo stesso.

 

     Art. 377.

     Chi aspira ad avere un alloggio nelle case dell'Istituto deve presentare domanda a datare dal giorno che sarà stabilito dal Comitato centrale.

     Gli aspiranti sono prenotati in apposito registro secondo l'ordine di presentazione delle domande.

     Nessuno può essere iscritto o conservare l'iscrizione se non è in possesso dei voluti requisiti per ottenere l'affitto oppure se l'aspirante o il coniuge sia proprietario di casa nel capoluogo del comune di sua residenza od occupi alloggio di cooperativa.

 

     Art. 378.

     Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio. I coniugati con prole sono da preferirsi ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati, salvo i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e quelli accertati direttamente dall'Istituto. Costituisce anche titolo preferenziale per l'impiegato a giudizio insindacabile dell'Istituto, il concorso delle seguenti condizioni:

     a) che sia trasferito da altra sede dove abitava una casa dell'Istituto oppure che l'ufficio cui l'impiegato appartiene sia stato trasferito ad altra sede per disposizione di legge;

     b) che sia privo di alloggio in locazione diretta;

     c) che abbia maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle prenotazioni.

     A parità di condizioni, è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato, invalido di guerra, ex combattente.

     Nel caso di pensionati concorrenti ad alloggio sfitto, sarà preferito quello che in qualità d'impiegato dello Stato sia stato inquilino dell'Istituto.

     Resta comunque salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 7, e quello del secondo comma dell'art. 376.

     Per l'assegnazione degli alloggi in Roma, eccezione fatta per quelli regolati dall'art. 358, saranno emanate, ed occorrendo modificate, norme speciali con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale dell'Istituto.

 

     Art. 379.

     Gli alloggi sono dati in affitto mediante contratti a termine, rinnovabili, dalle rappresentanze dell'Istituto e devono essere abitati esclusivamente dal locatario e dalle persone che risultino conviventi e a suo carico.

     L'importo del canone di affitto di ciascun alloggio sarà costituito dalla rispettiva quota di interessi, dalla quota proporzionale per manutenzione e spese generali, e da quella occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali sfitti, svalutazioni ed altri oneri imprevisti.

     Le rappresentanze dell'Istituto stabiliscono la misura del canone in base ai criteri sopraindicati e secondo le istruzioni che saranno date dal Comitato centrale.

     I corrispettivi, di affitto per le case costruite in una stessa città, in tempi ed a costi diversi devono essere, in massima, perequati tenendo conto delle loro speciali condizioni.

     Il regolamento di cui all'art. 393 stabilirà le norme relative alla decorrenza ed alla cessazione dei canoni di affitto.

 

     Art. 380.

     Alla concessione in affitto degli alloggi in Roma provvede una Commissione presieduta dal Segretario generale e della quale fanno parte:

     a) un magistrato da designarsi dal Presidente del Tribunale di Roma;

     b) un rappresentante della Cassa depositi e prestiti;

     c) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     d) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

     e) un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego da designarsi dal Segretario del Partito nazionale fascista [84].

     La Commissione è assistita da un segretario designato dal presidente dell'Istituto.

     Nei casi in cui vengano in esame domande di alloggio presentate da chi sia parente fino al terzo grado di qualche membro della Commissione, questo sarà sostituito da altro funzionario della rispettiva Amministrazione.

     Ai membri ed al segretario è corrisposta una medaglia di presenza di lire 30 al lordo delle riduzioni di cui ai RR.DD.LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 15 aprile 1934, n. 561, per ciascuna seduta. Le medaglie non possono superare il numero di quaranta all'anno per ciascun componente.

 

     Art. 381. [85]

     Gli alloggi di cui al 2° comma dell'articolo 343 sono concessi in affitto ad ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate dai comandi superiori periferici competenti per territorio cui spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'art. 386.

     La preferenza in ciascuna delle due categorie dovrà essere data ai gradi meno elevati, agli ufficiali e sottufficiali di nuova destinazione e ai coniugati con prole.

     Le determinazioni prese dai comandi sono da essi comunicate alle rappresentanze locali dell'Istituto per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutte le conseguenti formalità ovvero per ogni altro provvedimento agli effetti del succitato art. 386.

     Il canone di affitto mensile da corrispondersi dai locatari sarà determinato con i criteri stabiliti dall'art. 379, comma 2°.

 

     Art. 382.

     Gli alloggi costruiti per gli ufficiali della Marina militare, di cui all'art. 345, lettera b), sono assegnati dal Comando in capo del Dipartimento militare marittimo di Taranto, dando la preferenza agli ufficiali con prole più numerosa e, a parità, a quelli forniti di minore stipendio, salvo casi eccezionali dipendenti da necessità di servizio. E' anche in facoltà del detto Comando di revocare le assegnazioni.

     Le determinazioni di assegnazione sono comunicate dal Comando predetto all'Intendente di finanza, quale presidente del Comitato provinciale dell'Istituto, per la stipula dei contratti di affitto e per tutte le altre conseguenti formalità.

     Avverso i provvedimenti di assegnazione e di revoca non sono ammessi ricorsi.

 

     Art. 383.

     Le eventuali perdite per sfitti eccedenti, all'anno, un dodicesimo delle pigioni riflettenti gli alloggi di cui all'art. 382, graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

 

     Art. 384.

     I contratti di affitto stipulati dall'Istituto con funzionari dell'Amministrazione delle colonie rimangono in vigore, in deroga al disposto dell'art. 386, lettera a), anche se i funzionari stessi siano trasferiti in colonia.

     Con l'autorizzazione, caso per caso, del Ministero dell'Africa Italiana, l'Istituto può stipulare i contratti di affitto anche con funzionari residenti in colonia, i quali intendano di trasferirsi nel Regno o farvisi precedere dalle famiglie, purché gli alloggi assunti in locazione vengano abitati unicamente dai funzionari stessi o dalle loro famiglie.

 

     Art. 385.

     Alla riscossione dei canoni di affitto si provvede con ritenuta sugli stipendi e qualora, per una qualsiasi ragione, la ritenuta non fosse possibile o sufficiente, l'Istituto procederà a carico dei debitori ai sensi dell'art. 65 (commi 5°, 6° e 7°).

     In caso poi di mancato pagamento dei canoni di affitto da parte dei conduttori di negozi di proprietà dell'Istituto, questo è autorizzato ad avvalersi, per la riscossione, della procedura prevista dall'art. 32.

 

     Art. 386.

     Costituiscono motivo di risoluzione dei contratti di affitto:

     a) il trasferimento;

     b) l'uso irregolare dell'alloggio;

     c) la destituzione o le dimissioni dall'impiego;

     d) il collocamento a riposo, la cessazione comunque dal servizio attivo del personale militare per gli alloggi di cui agli artt. 343 (comma 2°), 345 lettera b) e la morte del locatario.

     Il regolamento previsto dall'art. 393 determinerà in quali casi e per quale periodo di tempo l'alloggio concesso potrà essere mantenuto dopo il collocamento a riposo del locatario o conservato, in caso di sua morte, in uso alla vedova od ai figli minorenni.

     La risoluzione dei contratti di locazione è, con ordinanza motivata, dichiarata secondo i casi, dal Presidente dell'Istituto sentito il Comitato centrale o dai presidenti delle rappresentanze di esso sentiti i rispettivi comitati ovvero dai rappresentanti di cui al 4° comma dell'art. 355. Allo stesso modo si procede in caso di morosità e di abusiva od irregolare occupazione di case o di locali dell'Istituto.

     Per gli alloggi poi locati a soci del cessato Istituto romano cooperativo, i casi di risoluzione dei contratti sono quelli previsti dallo statuto.

     Tali ordinanze hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvederà in via amministrativa a mezzo del personale stesso dell'Istituto il quale potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

 

CAPO VI

Agevolazioni tributarie

 

     Art. 387.

     I contratti dell'Istituto sono esenti da bollo e registrati con tassa fissa minima; ed a tassa fissa sono altresì soggette le volture catastali a sensi dell'art. 149 lettera a) e le formalità ipotecarie.

     I contratti di affitto delle case sono pure esenti da bollo ma soggetti alla tassa proporzionale ordinaria di registro con riduzione ad un quarto e le registrazioni potranno aver luogo per elenco a sensi della legge di registro.

 

     Art. 388.

     I mutui concessi all'Istituto nazionale dagli istituti di credito fondiario godono dell'esenzione dai diritti erariali di abbonamento di cui all'art. 27 del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile tanto gli interessi sui mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti predetti, quanto gli interessi corrisposti dalla Cassa stessa sui versamenti in conto corrente ad essa fatti dagli enti finanziatori ai fini della costruzione delle case dell'Istituto nazionale.

 

     Art. 389.

     I contratti dell'Istituto possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa a mezzo di un funzionario dell'Istituto stesso all'uopo delegato a riceverli ed a conservarli mediante ordinanza del Presidente.

     Tale funzionario è obbligato alla tenuta del repertorio prescritto dagli art. 127 a 130 della vigente legge di registro e, per la stipulazione dei contratti e per il rilascio di copie, l'Istituto percepirà speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici.

 

CAPO VII

Disposizioni diverse

 

     Art. 390.

     L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero delle finanze per la gestione amministrativo-finanziaria ed a quella del Ministero dei lavori pubblici per la parte tecnico-amministrativa.

     Spetta al Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze l'alto controllo per quanto riguarda gli alloggi militari di cui all'art. 343 (comma 2°) [86].

 

     Art. 391.

     Avverso i provvedimenti delle rappresentanze dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato centrale che decide inappellabilmente e avverso quelli di concessione e di revoca degli alloggi di cui all'art. 381 è soltanto proponibile reclamo al Ministro per la guerra la cui decisione è definitiva e non soggetta ad alcun ricorso od azione [87].

 

     Art. 392.

     Restano ferme a favore dell'Istituto le agevolazioni previste dal presente testo unico per l'edilizia popolare ed economica nonché l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e l'equiparazione all'Amministrazione dello Stato per quanto concerne l'esonero dal pagamento di diritti stabiliti da leggi generali e speciali.

 

PARTE TERZA

 

CAPO UNICO

Disposizioni comuni e finali

 

     Art. 393.

     Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, sentito il Consiglio di Stato, il regolamento generale ed i regolamenti speciali necessari per l'applicazione del presente testo unico.

 

     Art. 394.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente testo unico od incompatibili.


[1] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 2 luglio 1949, n. 408. L'Ente è stato soppresso dalla L. 18 dicembre 1952, n. 3860.

[2] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 2 luglio 1949, n. 408.

[3] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 2 luglio 1949, n. 408.

[4] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 2 luglio 1949, n. 408.

[5] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 2 luglio 1949, n. 408.

[6] Numero aggiunto dall'art. 1 della L. 20 marzo 1954, n. 79.

[7] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 26 ottobre 1960, n. 1327. L'U.N.R.R.A. - Casas è stata soppressa dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1963, n. 133.

[8] Il riferimento al Ministero delle corporazioni contenuto nel presente comma va ora inteso al Ministero dell'industria e commercio.

[9] Il riferimento al Ministero delle corporazioni contenuto nel presente comma va ora inteso al Ministero dell'industria e commercio.

[10] Il riferimento al Ministero delle corporazioni contenuto nel presente comma va ora inteso al Ministero dell'industria e commercio.

[11] Le attribuzioni al Ministro per le corporazioni, di cui al presente comma, sono ora demandate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale della cooperazione).

[12] Articolo modificato dalla L. 5 dicembre 1941, n. 1540 e così sostituito dall'art. 3 della L. 1 marzo 1952, n. 113.

[13] Le attribuzioni al Ministro per le corporazioni, di cui al presente comma, sono ora demandate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale della cooperazione).

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 1976, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui consente agli enti pubblici concedenti di stipulare con gli assegnatari degli alloggi popolari contratti di locazione per un tempo determinato, nonché di avvalersi nei loro confronti del procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.

[15] Articolo modificato dall'art. 4 della L. 2 luglio 1949, n. 408 e così sostituito dall'art. 4 della L. 1 marzo 1952, n. 113.

[16] Con sentenza dell'11 dicembre 1969, n. 159, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei commi terzo e settimo del presente articolo nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo.

[17] Con sentenza dell'11 dicembre 1969, n. 159, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei commi terzo e settimo del presente articolo nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo.

[18] Il riferimento alla Giunta provinciale amministrativa di cui al presente comma va ora inteso al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

[19] Il riferimento alla Giunta provinciale amministrativa di cui al presente comma va ora inteso al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

[20] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 59 dello stesso D.P.R. 327/2001.

[21] Articolo già modificato dall'art. unico della L. 25 marzo 1943, n. 290 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L. 2 luglio 1949, n. 408.

[22] A seguito della sostituzione dell'art. 48 operato dall'art. 5 della L. 2 luglio 1949, n. 408, il riferimento alle lettere b), c), d) ed e) di cui al presente comma deve intendersi agli attuali nn. 2), 3), 4) e 5).

[23] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 11 luglio 1942, n. 843.

[24] Il riferimento al Ministero delle corporazioni di cui al presente comma va ora inteso al Ministero dell'industria e del commercio.

[25] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 1 marzo 1952, n. 113.

[26] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 1 marzo 1952, n. 113.

[27] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 1 marzo 1962, n. 113.

[28] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 1 marzo 1962, n. 113.

[29] Il riferimento al Ministro per le comunicazioni di cui al presente comma va ora inteso al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

[30] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 2 della L. 2 febbraio 1960, n. 35.

[31] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 2 della L. 2 febbraio 1960, n. 35.

[32] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 1 marzo 1952, n. 113.

[33] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 1029.

[34] Articolo così modificato dall'art. unico della L. 25 marzo 1943, n. 290.

[35] Articolo così modificato dall'art. unico della L. 25 marzo 1943, n. 290.

[36] Articolo così modificato dall'art. unico della L. 25 marzo 1943, n. 290.

[37] Articolo modificato dall'art. 6 della L. 4 luglio 1949, n. 408, sostituito dall'art. 9 della L. 1 marzo 1952, n. 113, e abrogato dall'art. 28 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

[38] Articolo sostituito dall'art. 10 della L. 1 marzo 1952, n. 113 e così modificato dall'art. unico della L. 25 gennaio 1966, n. 28.

[39] Lettera aggiunta dall'art. unico della L. 30 luglio 1959, n. 610.

[40] Lettera aggiunta dall'art. unico della L. 23 ottobre 1962, n. 1543.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 1 marzo 1952, n. 113.

[42] Alinea così modificato dall'art. 1, comma 399, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[43] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 399, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 1 marzo 1952, n. 113.

[45] Lettera così modificata dall'art. 39 undevicies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[46] Lettera così sostituita dall'art. 39 undevicies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[47] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 2 luglio 1949, n. 408.

[48] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 16 novembre 1944, n. 425.

[49] Con sentenza 14 maggio 1974, n. 142 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui dispone che è «insindacabile» il giudizio rimesso al collaudatore ovvero al funzionario del genio civile per l'accertamento della somma da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo effettuati.

[50] Comma abrogato dall'art. 9 della L. 2 luglio 1949, n. 408.

[51] Articolo abrogato dall'art. 39 undevicies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[52] Articolo sostituito dall'art. 13 della L. 1 marzo 1952, n. 113 e abrogato dall'art. 39 undevicies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[53] Articolo abrogato dall'art. 39 undevicies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[54] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[56] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[57] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[58] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[59] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[60] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[61] Comma inserito dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[62] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[63] Per una proroga del presente termine, vedi l'art. 2 della L. 11 luglio 1942, n. 843.

[64] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1955.

[65] Per una proroga del presente termine, vedi l'art. 2 della L. 11 luglio 1942, n. 843.

[66] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 11 luglio 1942, n. 843.

[67] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 11 luglio 1942, n. 843.

[68] Il riferimento al Capo del Governo Primo Ministro di cui al presente articolo va ora inteso al Presidente del Consiglio dei ministri.

[69] Il posto di vice presidente del Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 4 della L. 22 febbraio 1951, n. 94.

[70] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 30 settembre 1947, n. 1174.

[71] Comma così modificato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[72] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 30 marzo 1965, n. 225.

[73] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 30 marzo 1965, n. 225.

[74] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 30 marzo 1965, n. 225.

[75] L'Ente è stato soppresso dall'art. 1 della L. 18 dicembre 1952, n. 3860.

[76] Articolo così modificato dall'art. 3 della L. 5 dicembre 1941, n. 1540.

[77] Il riferimento al Sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi di cui al presente comma va ora inteso al Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.

[78] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1152.

[79] Il riferimento al Ministero per le corporazioni va ora inteso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[80] Il riferimento al Ministro per le corporazioni va ora inteso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

[81] Articolo così modificato dall'art. 4 della L. 5 dicembre 1941, n. 1540.

[82] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 5 dicembre 1941, n. 1540.

[83] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 9 giugno 1945, n. 387.

[84] Il riferimento all'Associazione generale fascista del pubblico impiego va ora inteso all'Associazione generale del pubblico impiego.

[85] Articolo così modificato dall'art. 7 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1152.

[86] Il riferimento al Ministro per la guerra di cui al presente comma va ora inteso al Ministro per la difesa.

[87] Il riferimento al Ministro per la guerra di cui al presente comma va ora inteso al Ministro per la difesa.