§ 38.7.3 - D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 1029.
Disposizioni integrative dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:17/04/1948
Numero:1029


Sommario
Art. 1.      Gli alloggi costruiti con le agevolazioni previste dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs. 22 dicembre 1947, n. 1600, possono essere assegnati oltre che in [...]
Art. 2.      Gli enti costruttori che intendano procedere alla locazione degli alloggi costruiti con patto di futura vendita debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici gli schemi [...]
Art. 3.      Il trasferimento di proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo si effettua col contratto di compravendita allo scadere della locazione, la cui durata non può eccedere i venticinque [...]
Art. 4.      Sono esclusi dall'assegnazione degli alloggi costruiti con i benefici previsti dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600, coloro [...]
Art. 5.      Le attribuzioni ed i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli artt. 131 e seguenti del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, sulle controversie [...]
Art. 6.      Gli alloggi assegnati dalle cooperative edilizie che usufruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, [...]
Art. 7.      L'art. 72 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica è abrogato.
Art. 8.      Il contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi sui mutui da contrarsi dagli enti, società e loro soci di cui all'art. 71 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, può essere [...]
Art. 9.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case di cui all'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Per la concessione del concorso dello Stato previsto dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600, sulle costruzioni da eseguirsi [...]


§ 38.7.3 - D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 1029. [1]

Disposizioni integrative dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.

(G.U. 5 agosto 1948, n. 180).

 

Art. 1.

     Gli alloggi costruiti con le agevolazioni previste dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs. 22 dicembre 1947, n. 1600, possono essere assegnati oltre che in semplice locazione anche in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, fermo restando quanto disposto per le società e gli enti morali di cui all'art. 1, quarto comma, del D.Lgs. 22 dicembre 1947, n. 1600.

     Dall'assegnazione con patto di futura vendita e di riscatto sono esclusi gli alloggi costruiti dall'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e dalle società cooperative edilizie, per i quali continuano ad essere applicate le norme del vigente T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive disposizioni, in quanto non siano derogate da quelle del presente decreto.

 

     Art. 2.

     Gli enti costruttori che intendano procedere alla locazione degli alloggi costruiti con patto di futura vendita debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici gli schemi dei contratti da stipulare con i locatari insieme con il piano finanziario in base al quale sono stabiliti i canoni di affitto. I detti canoni sono determinati tenendo conto dell'ammortamento del capitale investito nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo dello Stato, e di una quota per il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione.

     Le locazioni sono accordate a tutti coloro che ne facciano richiesta e dimostrino di avervi titoli in base alle disposizioni contenute nel R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, dal D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600, e nel presente decreto, nell'ordine di precedenza determinato dalla priorità della domanda.

     Sono vietate la permuta del turno di prenotazione e qualsiasi cessione dell'alloggio assegnato con patto di futura vendita e di riscatto.

     All'uopo gli enti locatori sono tenuti ad iscrivere in unico elenco tutte le domande che ad essi pervengono secondo l'ordine di arrivo, ed a comunicare ai richiedenti il numero progressivo col quale ciascuna domanda viene inscritta nel detto elenco.

 

     Art. 3.

     Il trasferimento di proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo si effettua col contratto di compravendita allo scadere della locazione, la cui durata non può eccedere i venticinque anni. Il locatario dopo trascorsi dieci anni dall'inizio della locazione può richiedere il trasferimento anticipato della proprietà dell'alloggio, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote di affitto ancora dovute per ammortamento del capitale investito, calcolato al saggio d'interesse del mutuo vigente.

     Sono applicabili ai rapporti tra enti, costruttori e locatari ed a quelli con gli enti finanziatori le disposizioni degli artt. 42 e 43 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

 

     Art. 4.

     Sono esclusi dall'assegnazione degli alloggi costruiti con i benefici previsti dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600, coloro che siano inscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 250.000, o il cui patrimonio accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio, superi lire 3.000.000. Nel computo del reddito non si tien conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

     Sono parimenti escluse dall'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma oltre le persone indicate dall'art. 31 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, anche quelli che abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato.

 

     Art. 5.

     Le attribuzioni ed i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli artt. 131 e seguenti del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, sulle controversie ed eventuali abusi ed irregolarità relative alle assegnazioni di alloggi costruiti da cooperative edilizie a contributo dello Stato sono estese alle controversie attinenti alle assegnazioni con patto di futura vendita degli alloggi costruiti da tutti gli altri enti e società di cui all'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600.

 

     Art. 6.

     Gli alloggi assegnati dalle cooperative edilizie che usufruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, numero 1600, non possono essere ceduti od alienati se non siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi.

     Alle cooperative a proprietà indivisa che ottengono per le loro costruzioni le agevolazioni di cui al precedente comma non può essere acconsentita la trasformazione in proprietà individuale fino a che non sia totalmente estinto il mutuo contratto per la costruzione, e comunque prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione dei fabbricati.

 

     Art. 7.

     L'art. 72 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica è abrogato.

     Le disposizioni dell'art. 88 del predetto decreto non si applicano agli alloggi costruiti con le agevolazioni previste dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600.

     Gli alloggi costruiti dalle cooperative edilizie e quelli da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, con le agevolazioni dell'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947 n. 399 modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, numero 1600, non potranno avere più di cinque vani utili, oltre gli accessori, né una superficie utile, compresa quella degli accessori, superiore a mq. 110.

 

     Art. 8.

     Il contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi sui mutui da contrarsi dagli enti, società e loro soci di cui all'art. 71 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, può essere accordato anche sui mutui da concedersi da privati e da società previsti dall'art. 1 del succitato decreto.

 

     Art. 9.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case di cui all'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, numero 1600, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle società cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante cessione alla Cassa stessa di non oltre la metà del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto suindicato a termini dell'art. 4 della L. 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni.

     Il Ministro per il tesoro con suo decreto assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui che saranno concessi a norma del precedente comma.

 

     Art. 10. [2]

 

     Art. 11.

     Per la concessione del concorso dello Stato previsto dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600, sulle costruzioni da eseguirsi dalle cooperative edilizie è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.

     Per la concessione dei contributi in annualità sugli interessi dei mutui, per la parte di spesa non coperta dal concorso, possono essere assunti impegni fino al limite di lire 60 milioni.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti, le occorrenti variazioni.

 

 


[1] Ratificato dalla L. 11 gennaio 1950, n. 22. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 1° marzo 1952, n. 113.