§ 38.7.2 - D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600.
Modificazione del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, recante provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:22/12/1947
Numero:1600


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Alle società di cui al quarto comma del precedente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 37 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile [...]


§ 38.7.2 - D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600.

Modificazione del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, recante provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.

(G.U. 27 gennaio 1948, n. 21).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Alle società di cui al quarto comma del precedente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 37 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

     Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità e le condizioni delle assegnazioni con patto di futura vendita e di riscatto e potranno essere stabilite altre norme per accettare la mancanza delle finalità di lucro delle società suddette.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399.