§ 95.2.6 - Legge 11 luglio 1942, n. 843.
Coordinamento di talune norme riguardanti agevolazioni tributarie in materia di edilizia e differimento di termini a causa dello stato di guerra


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:11/07/1942
Numero:843


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'esecuzione venticinquennale della normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, nonché delle agevolazioni concernenti [...]
Art. 2.      Per le società cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli art. 147, [...]
Art. 3.      Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti ed istituti di cui agli art. 1 e 4 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, [...]
Art. 4.      Al secondo comma dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, è [...]
Art. 5.      Agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni concernenti le imposte dirette, anche se previste dalle leggi di approvazione dei piani regolatori, si considerano nuove [...]
Art. 6.      Agli effetti delle esenzioni temporanee ed agevolazioni concernenti la normale imposta sui fabbricati e le relative sovrimposte si considera, in ogni caso, qualunque sia [...]
Art. 7.      Le esenzioni ed agevolazioni previste per le case di abitazione, sono applicabili anche ai locali destinati a negozi, quando i medesimi rappresentino un accessorio, [...]
Art. 8.      L'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 159 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, da operai ed artigiani nel territorio di comuni non capoluoghi di [...]
Art. 9.      L'esenzione prevista dall'art. 168 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le ricostruzioni di case dichiarate inabitabili e gli alloggi ricavati mediante [...]
Art. 10.      Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le esenzioni ed agevolazioni tributarie concernenti l'imposta fabbricati e le relative sovrimposte, non sono cumulabili, [...]
Art. 11.      Fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni legislative gli edifici, tanto agli effetti delle esenzioni temporanee quanto dello sgravio per sfitto, si [...]
Art. 12.      La rettifica da parte della finanza del reddito dei fabbricati dichiarato dai contribuenti ai fini della revisione parziale deve essere effettuata entro i termini [...]
Art. 13.      Nulla è innovato alle norme contenute nell'art. 7 del regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35, concernente la [...]
Art. 14.      Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte del contribuente, ovvero dell'amministrazione finanziaria contro i deliberati delle commissioni amministrative, non [...]


§ 95.2.6 - Legge 11 luglio 1942, n. 843.

Coordinamento di talune norme riguardanti agevolazioni tributarie in materia di edilizia e differimento di termini a causa dello stato di guerra

(G.U. 5 agosto 1942, n. 183)

 

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'esecuzione venticinquennale della normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, nonché delle agevolazioni concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari, il ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, ha facoltà di dilazionare, fino al periodo massimo di due anni dalla cassazione dello stato di guerra, i termini fissati in provvedimenti speciali di approvazioni di piani regolatori, per l'inizio e l'ultimazione della costruzione di nuovi fabbricati, quando i lavori relativi non abbiano potuto essere iniziati od ultimati per effetto dei divieti di nuove costruzioni stabiliti col regio decreto-legge 19 giugno 1940-VIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e col regio decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942-XX, n. 9.

     Resta ferma, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione venticinquennale dal giorno successivo alla scadenza del termine di ultimazione originariamente stabilito dai rispettivi provvedimenti di approvazione dei piani regolatori, ovvero da quelli emanati per l'esecuzione dei medesimi.

     Il decreto interministeriale concernente la dilazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

          Art. 2.

     Per le società cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli art. 147, primo comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra [1] .

     Non sono, però, restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari già percette, in misura ordinaria, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

 

          Art. 3.

     Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti ed istituti di cui agli art. 1 e 4 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, a tenore e pei fini del testo unico medesimo.

     La stessa esenzione è applicabile anche agli interessi sui mutui concessi da società e privati per la costruzione di case popolari. Ne sono altresì esenti gli utili di gestione corrisposti ai soci assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle società cooperative e di mutuo soccorso.

     Ferma restando l'esenzione per gli interessi sui mutui già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, sotto l'impiego delle disposizioni legislative le quali prevedevano tale esenzione, sono abrogati l'art. 157 del testo unico predetto e l'ultimo comma dell'art. 153.

 

          Art. 4.

     Al secondo comma dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, è sostituito il seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     Agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni concernenti le imposte dirette, anche se previste dalle leggi di approvazione dei piani regolatori, si considerano nuove costruzioni le soprelevazioni, le trasformazioni di soffitte e gli ampliamenti, ancorché costituiti da singoli vani, degli edifici preesistenti.

 

          Art. 6.

     Agli effetti delle esenzioni temporanee ed agevolazioni concernenti la normale imposta sui fabbricati e le relative sovrimposte si considera, in ogni caso, qualunque sia la dizione usata dalle vigenti disposizioni legislative in materia, l'epoca nella quale le costruzioni si rendono effettivamente abitabili o servibili all'uso cui sono destinate, ai sensi dell'art. 18 della legge organica del 26 gennaio 1865-XVI, n. 2136.

 

          Art. 7.

     Le esenzioni ed agevolazioni previste per le case di abitazione, sono applicabili anche ai locali destinati a negozi, quando i medesimi rappresentino un accessorio, appartengano al medesimo proprietario ed il reddito non superi il quarto di quello dell'intero edificio. In caso diverso la esenzione rimane limitata alla sola parte destinata ad abitazione.

 

          Art. 8.

     L'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 159 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, da operai ed artigiani nel territorio di comuni non capoluoghi di provincia, compete a condizione che le case siano abitate dai rispettivi proprietari.

     E' tuttavia consentita l'esenzione nel caso che i locatori rivestano anch'essi la qualità di contadini, lavoratori agricoli, operai e artigiani.

     La qualità di contadino o lavoratore agricolo si desume con riferimento all'art. 4, lettera a), del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, per l'imposta sui fabbricati.

 

          Art. 9.

     L'esenzione prevista dall'art. 168 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le ricostruzioni di case dichiarate inabitabili e gli alloggi ricavati mediante ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni già adibiti ad uso negozio, magazzini ed abitazioni infette o malsane, con l'eventuale annessione di locali immediatamente sovrastanti, quando ciò sia reso indispensabile per ottenere, pei nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti, è subordinata, a pena di decadenza, alla preventiva denuncia all'ufficio distrettuale delle imposte e l'inabilità deve essere dichiarata dalle competenti autorità, prima della demolizione. Ove manchi la preventiva dichiarazione di inabilità la esenzione è concessa ai vani nuovi costruiti oltre l'altezza del fabbricato preesistente, ovvero su area libera. Agli effetti di cui sopra sono anche considerati vani nuovi quelli che solo parzialmente si elevano oltre l'altezza del fabbricato preesistente o solo parzialmente si estendono su area libera, sempre quando rispettivamente nella loro altezza e nella loro superficie prevalga la parte nuova rispetto a quella da considerare assorbita nell'altezza o nella superficie del fabbricato preesistente.

     L'esecuzione medesima è concessa alle ricostruzioni di case imposte dall'attuazione dei piani regolatori. Le case ricostruite ad iniziativa dei possessori, ancorché comprese nel perimetro dei piani regolatori, beneficiano solo delle altre agevolazioni previste dalle leggi generali e speciali.

 

          Art. 10.

     Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le esenzioni ed agevolazioni tributarie concernenti l'imposta fabbricati e le relative sovrimposte, non sono cumulabili, neppure in successivi periodi di tempo.

     (Omissis) [2].

     Gli immobili contemplati dalla citata legge, tanto se affittati quanto se usati dal proprietario, sono descritti nel vigente catasto mediante l'elencazione degli elementi costitutivi, quali gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti e simili.

 

          Art. 11.

     Fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni legislative gli edifici, tanto agli effetti delle esenzioni temporanee quanto dello sgravio per sfitto, si considerano secondo le norme ed i criteri attualmente vigenti per l'imposta sui fabbricati.

     La domanda di sgravio per sfitto dovrà essere presentata entro il perentorio termine di trenta giorni da quello in cui il fabbricato cessò di essere affittato e ripetersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal compimento dell'anno durante il quale il fabbricato non venne affittato.

 

          Art. 12.

     La rettifica da parte della finanza del reddito dei fabbricati dichiarato dai contribuenti ai fini della revisione parziale deve essere effettuata entro i termini dell'art. 39 del regio decreto-legge 7 agosto 1936-XVI, n. 1639.

     La notifica degli accertamenti viene eseguita in confronto delle persone componenti la ditta iscritta in catasto, ancorché le medesime non siano gli effettivi possessori. Questi ultimi non possono eccepire l'inefficacia della notifica allorquando l'inesatta intestazione è loro imputabile per l'omissione degli adempimenti prescritti dalle vigenti norme riguardanti l'imposta fabbricati e la conservazione del catasto.

 

          Art. 13.

     Nulla è innovato alle norme contenute nell'art. 7 del regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35, concernente la esenzione quindicennale per gli edifici danneggiati dai terremoti e successivamente riparati.

 

          Art. 14.

     Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte del contribuente, ovvero dell'amministrazione finanziaria contro i deliberati delle commissioni amministrative, non si farà luogo al rimborso delle imposte dirette se non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1955 dall'art. unico della L. 1° luglio 1952, n. 864 per gli Istituti autonomi per le case popolari.

[2]  Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.