§ 25.2.6 – D.Lgs.Lgt. 16 novembre 1944, n. 425.
Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.2 consorzi agrari
Data:16/11/1944
Numero:425


Sommario
Art. 1.      I Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative rispettivamente da essi dipendenti, sono autorizzati a dichiarare, entro sei mesi [...]
Art. 2.      La decadenza di cui al precedente articolo è pronunciata nei confronti degli assegnatari o dei loro eredi, o dei cessionari degli alloggi che ottennero l'approvazione [...]
Art. 3.      Gli aventi causa a titolo oneroso degli assegnatari dichiarati decaduti a sensi del precedente art. 1 avranno diritto, se dimostrino la loro buona fede nell'acquisto, ad [...]
Art. 4.      L'art. 106 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato
Art. 5.      Il regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, è abrogato
Art. 6.      Gli alloggi risultanti disponibili dopo le reintegrazioni e assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno assegnati in base ai criteri stabiliti dagli articoli [...]
Art. 7.      Coloro che subentrano nell'assegnazione degli alloggi per effetto di reintegrazione e di assegnazione sono tenuti a rimborsare ai precedenti assegnatari avverso i quali [...]
Art. 8.      L'importo dei mutui individuali assistiti dal contributo dello Stato per gli alloggi costruiti da cooperative edilizie non può in ogni caso superare il limite di L. [...]
Art. 9.      Per le spese previste nell'ultimo comma dell'art. 6 e nell'art. 7 del presente decreto i nuovi assegnatari potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo da [...]
Art. 10.      Al regolamento dei rapporti patrimoniali fra soci uscenti, soci subentranti e terzi provvede una Commissione presieduta dai Ministri per i lavori pubblici o per le [...]
Art. 11.      Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a emanare, di concerto con quello per le comunicazioni, le norme esecutive che si renderanno necessarie per [...]
Art. 12.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 25.2.6 – D.Lgs.Lgt. 16 novembre 1944, n. 425. [1]

Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato.

(G.U. 20 gennaio 1945, n. 9).

 

     Art. 1.

     I Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative rispettivamente da essi dipendenti, sono autorizzati a dichiarare, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale, anche se siano stati stipulati ed eventualmente riscattati i relativi mutui individuali, nei confronti di coloro che, all'atto dell'assegnazione, non rientravano nelle categorie previste dalle lettere a), b), c), d), f) dell'art. 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica.

     Tale disposizione non pregiudica le assegnazioni di alloggi delle cooperative previste dall'art. 90 e dal titolo X del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

     La decadenza di cui al primo comma può essere dichiarata anche nei confronti di coloro che, in conseguenza della loro posizione politica, ottennero l'assegnazione di più appartamenti, sia pure previa fusione in uno solo, o l'assegnazione di un solo appartamento che, per la sua consistenza e per il suo valore, non corrispondeva alle caratteristiche fissate dalla legge per le case popolari ed economiche.

 

          Art. 2.

     La decadenza di cui al precedente articolo è pronunciata nei confronti degli assegnatari o dei loro eredi, o dei cessionari degli alloggi che ottennero l'approvazione prevista dall'art. 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

     La pronuncia di decadenza non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

     Ai fini del presente decreto, sono privi di effetto gli atti di disposizione a titolo oneroso o gratuito degli assegnatari che vengono dichiarati decaduti a sensi del precedente articolo, in qualsiasi tempo compiuti a favore dei loro ascendenti, discendenti o coniuge, nonchè gli atti compiuti dai detti assegnatari, dai loro aventi causa indicati nel presente comma o dalle cooperative posteriormente al 25 luglio 1943.

 

          Art. 3.

     Gli aventi causa a titolo oneroso degli assegnatari dichiarati decaduti a sensi del precedente art. 1 avranno diritto, se dimostrino la loro buona fede nell'acquisto, ad essere rimborsati del relativo prezzo dagli alienanti e, ove ciò risulti impossibile, dalla cooperativa, la quale avrà diritto di rivalersi dai soci assegnatari proporzionalmente al valore dell'alloggio a ciascuno di esso attribuito.

     Agli aventi causa a titolo gratuito, che dimostrino la loro buona fede, verrà rimborsato, con gli stessi criteri di cui al precedente comma, l'importo delle tasse di trapasso dell'alloggio trasferito, fermo il diritto di rivalsa come al comma precedente.

 

          Art. 4.

     L'art. 106 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

     Il socio di cooperativa edilizia a contributo statale, dichiarato decaduto dalla prenotazione o dall'assegnamento dell'alloggio in applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, e che non si sia reso indegno per la sua posteriore condotta politica, può chiedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, di essere reintegrato nell'appartamento di cui era prenotatario o assegnatario, nonostante che questo abbia formato oggetto di successiva assegnazione a favore di altro socio, ed anche se costui abbia stipulato ed eventualmente riscattato il mutuo edilizio individuale.

     Quando la reintegrazione non sia richiesta, al socio già privato di alloggio per avversione al fascismo verrà assegnato un altro alloggio disponibile nella stessa o in altra cooperativa a contributo statale.

 

          Art. 5.

     Il regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, è abrogato.

     Il socio radiato dalla cooperativa in applicazione di tale regio decreto-legge è reintegrato in tutti i suoi diritti.

     Ove il terreno sul quale fu costruita la casa del socio dichiarato decaduto tanto ai sensi dell'art. 4 quanto del presente articolo apparteneva al socio stesso, questi s'intende reintegrato nel suo diritto originario.

     In tutti i casi di reintegrazione previsti dal presente e dal precedente art. 4 non si farà luogo all'applicazione degli articoli 98 e 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

     I Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, ciascuno per le cooperative edilizie rispettivamente sottoposte alla loro vigilanza, assegneranno altri alloggi, possibilmente di uguale consistenza e valore, che si siano resi disponibili nella stessa od in altra cooperativa a contributo statale per effetto delle decadenze pronunciate nella rispettiva competenza, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, ai soci già dichiarati decaduti o radiati in applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, e del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che non si trovino in condizioni di ottenere la reintegrazione prevista nel presente e nel precedente art. 4, perché l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di trasferimento per successione o per atto tra vivi [2].

     Analoga assegnazione sarà disposta a favore degli eredi dei soci indicati nel comma precedente e a favore di coloro che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni previste nel presente decreto [3].

 

          Art. 6.

     Gli alloggi risultanti disponibili dopo le reintegrazioni e assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno assegnati in base ai criteri stabiliti dagli articoli 108 e 228 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, con preferenza per i congiunti dei caduti in guerra contro il tedesco e dei caduti nella persecuzione nazifascista.

     Prima di procedere alle assegnazioni, i Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, per le cooperative da ciascuno di essi dipendenti, hanno facoltà di disporre, ove sia tecnicamente ed economicamente possibile, la suddivisione degli alloggi per ridurli a un numero di vani corrispondente al massimo consentito dall'art. 49 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

     I lavori di suddivisione e adattamento saranno eseguiti a spese dei nuovi assegnatari.

 

          Art. 7.

     Coloro che subentrano nell'assegnazione degli alloggi per effetto di reintegrazione e di assegnazione sono tenuti a rimborsare ai precedenti assegnatari avverso i quali è stata dichiarata la perdita dell'alloggio:

     a) le somme pagate eventualmente per l'acquisto del terreno e per il riscatto del mutuo secondo le risultanze degli atti relativi;

     b) i miglioramenti fatti in proprio dagli assegnatari, calcolati ai prezzi dell'epoca in cui i lavori furono eseguiti, tranne che il loro costo non risulti superiore alla somma minore fra lo speso e il migliorato.

     Si terrà conto, peraltro, in favore dei soci subentranti degli eventuali danneggiamenti arrecati agli alloggi dei soci uscenti.

     I rimborsi e conguagli saranno stabiliti dalla Commissione di cui al successivo art. 10 anche per quanto riguarda adozione delle necessarie misure per tutelare i diritti dei terzi.

     Nei casi in cui la decadenza sia pronunciata nei confronti di coloro che ottennero l'alloggio per effetto di cessione effettuata da altro socio, si applicherà la disposizione dell'art. 3.

     I soci subentranti dovranno, in ogni caso, rimborsare all'istituto mutuante e alla cooperativa le quote di rispettiva loro spettanza eventualmente lasciate insolute dai soci uscenti, salvo ai primi il diritto di rivalsa contro questi ultimi.

 

          Art. 8.

     L'importo dei mutui individuali assistiti dal contributo dello Stato per gli alloggi costruiti da cooperative edilizie non può in ogni caso superare il limite di L. 400.000 ancorchè l'eccedenza di spesa sia stata dichiarata ammissibile dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 88 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

     Le quote di contributo afferenti alle somme eccedenti il suindicato limite che si matureranno a decorrere dal 1° gennaio 1945 continueranno ad essere corrisposte dal Ministero dei lavori pubblici e da quello delle comunicazioni agli istituti mutuanti, ma esse saranno recuperate a carico degli assegnatari o dei loro eredi o successori a titolo particolare col beneficio della ratizzazione e nelle forme e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Gli assegnatari hanno facoltà di corrispondere in unica soluzione le annualità dovute sino al termine dell'ammortamento, scontandole al saggio del 5%.

     La disposizione del presente articolo non si applica nei confronti dei soci reintegrati ai sensi degli articoli 4 e 5.

 

          Art. 9.

     Per le spese previste nell'ultimo comma dell'art. 6 e nell'art. 7 del presente decreto i nuovi assegnatari potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo da estinguersi entro lo stesso termine e con le stesse modalità stabilite per il mutuo originario gravante sull'alloggio. Detti mutui saranno assistiti dal contributo dello Stato nella stessa misura stabilita pel mutuo originario.

     Per le formalità della decadenza, del rilascio e delle nuove assegnazioni degli alloggi, della determinazione delle somme da ammettere in via definitiva al beneficio del mutuato col contributo dello Stato, o per quant'altro occorra in esecuzione del presente decreto, sono applicabili, in quanto non risultino dal decreto medesimo derogate, le disposizioni tutte del citato testo unico.

     A tutti gli atti, contratti e formalità da effettuarsi in applicazione del presente decreto sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'art. 149 del citato testo unico. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a eseguire le formalità dipendenti dai provvedimenti che, in applicazione del presente decreto, saranno emessi dall'Autorità ministeriale o dalla Commissione di cui al successivo art. 10.

 

          Art. 10.

     Al regolamento dei rapporti patrimoniali fra soci uscenti, soci subentranti e terzi provvede una Commissione presieduta dai Ministri per i lavori pubblici o per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative da essi rispettivamente dipendenti, e composte da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quarto e da un consigliere di Stato.

     La Commissione, sentite le deduzioni delle parti, ha facoltà di adottare i suoi provvedimenti, tenute presenti le ragioni politiche, i rapporti costituiti, la buona fede degli assegnatari e il rispetto delle giuste pretese di tutti gli interessati.

     Le deliberazioni della Commissione sono impugnabili esclusivamente dinanzi alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione per difetto di giurisdizione.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a emanare, di concerto con quello per le comunicazioni, le norme esecutive che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 4 gennaio 1951, n. 112.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 4 gennaio 1951, n. 112.