§ 95.2.29 - Legge 2 febbraio 1960, n. 35.
Agevolazioni tributarie in materia di edilizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:02/02/1960
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati.
Art. 2.  Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.
Art. 3.  Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
Art. 4.  Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari
Art. 5.  Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.


§ 95.2.29 - Legge 2 febbraio 1960, n. 35. [1]

Agevolazioni tributarie in materia di edilizia.

(G.U. 22 febbraio 1960, n. 45)

 

 

     Art. 1. Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati.

     I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purchè a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dall'imposta erariale sui fabbricati o dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

 

a)

di anni

25,

se ultimati entro

il

31 dicembre 1961;

b)

di anni

24,

se ultimati entro

il

31 dicembre 1962;

c)

di anni

22,

se ultimati entro

il

31 dicembre 1963;

d)

di anni

20,

se ultimati entro

il

31 dicembre 1964;

e)

di anni

18,

se ultimati entro

il

31 dicembre 1965;

f)

di anni

16,

se ultimati entro

il

31 dicembre 1966;

g)

di anni

14,

se ultimati entro

il

31 dicembre 1967;

h)

di anni

11,

se ultimati entro

il

31 dicembre 1968;

i)

di anni

8,

se ultimati entro

il

31 dicembre 1969;

l)

di anni

5,

se ultimati successivamente

al

31 dicembre 1969.

 

     Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'art. 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843.

     Restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959 venga ultimata entro il 31 dicembre 1961.

 

          Art. 2. Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

     I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165; 90 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.

 

          Art. 3. Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

     I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322; dalla legge 25 giugno 1949, n. 409; dalla legge 2 luglio 1949, n. 408; dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1967 [2] .

 

          Art. 4. Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari [3].

     L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di sette anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

     Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente ammesso a fruire delle agevolazioni previste dai provvedimenti di legge di cui al comma precedente è tenuto a presentare agli uffici presso i quali sono state eseguite le formalità fiscali una denuncia, dalla quale risulti che si sono verificate le condizioni richieste per la conferma dei privilegi tributari.

     Tale obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla data di avveramento delle condizioni suddette.

Per le aree non edificate e i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di sei mesi decorre dal giorno di ultimazione della costruzione.

     Per i contribuenti che hanno già fruito delle agevolazioni previste dai provvedimenti legislativi di cui al primo comma, il predetto obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla notifica della relativa formale richiesta da parte del competente ufficio».

 

          Art. 5. Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

     Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'art. 1 della presente legge, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

     a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

     b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

     c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

     d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965.

     Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'art. 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1970 dall'art. 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

[3]  Articolo così sostituito dall’art.2 della L. 6 ottobre 1962, n. 1493.