§ 42.5.28 - Legge 18 dicembre 1952, n. 3860.
Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:18/12/1952
Numero:3860


Sommario
Art. 1.      L'Ente edilizio di Reggio Calabria istituito con regio decreto 18 giugno 1914, n. 700, e soppresso.
Art. 2.      Il personale che presti servizio presso l'Ente edilizio di Reggio Calabria alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non intenda avvalersi del diritto al trattamento di [...]
Art. 3.      Entro un mese dalla data di entrata in vigore dalla presente legge il Ministro per i lavori pubblici nomina un commissario avente il compito di predisporre entro sei mesi gli atti occorrenti per [...]
Art. 4.      Sono abrogate le disposizioni contrarie e non compatibili con la presente legge.


§ 42.5.28 - Legge 18 dicembre 1952, n. 3860.

Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

(G.U. 22 gennaio 1953, n. 17).

 

     Art. 1.

     L'Ente edilizio di Reggio Calabria istituito con regio decreto 18 giugno 1914, n. 700, e soppresso.

     Il comune di Reggio Calabria conserva la proprietà del suo patrimonio edilizio già amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria, e provvede alla gestione di esso direttamente o a mezzo di apposita azienda.

     Sono trasferite in proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio-decreto 28 aprile 1938, numero 1165, escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Le case già amministrate dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui, sono trasferite in proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostoché sia costituito.

     Le altre case costruite a totale carico dello Stato e già gestite dall'Ente edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo per le case popolari che terrà per esse una contabilità separata.

     Passano anche in gestione a detto Istituto, che terrà del pari per esse una contabilità separata, le case gestite in atto dall'Ufficio gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio Calabria.

     Il trasferimento di proprietà degli immobili con tutti i pesi che gravano su di essi e gli obblighi relativi, è riconosciuto con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     La consegna degli edifici trasferiti è effettuata mediante verbale dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile competente, con l'intervento dell'Intendente di finanza e del presidente dell'Istituto per le case popolari o di loro rappresentanti.

     Gli atti relativi ai trasferimenti e alle consegne a norma del presente articolo sono esenti da tassa di bollo e soggetti all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria ridotta a un quarto. Sono peraltro dovuti gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti al personale degli uffici finanziari.

     Il comune di Reggio Calabria e l'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, osservano, per la gestione e l'assegnazione delle case già amministrate dal soppresso Ente edilizio, le disposizioni di cui al precitato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (parte 2, titolo 1°) in quanto applicabili.

 

          Art. 2.

     Il personale che presti servizio presso l'Ente edilizio di Reggio Calabria alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non intenda avvalersi del diritto al trattamento di quiescenza o di liquidazione eventualmente già maturato è assegnato, a domanda, al comune di Reggio Calabria o all'Istituto autonomo per le case popolari.

     Il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, stabilirà le modalità e i termini dell'assegnazione del personale, che sarà ripartito in proporzione al numero e alla entità degli immobili assegnati ai due predetti enti.

 

          Art. 3.

     Entro un mese dalla data di entrata in vigore dalla presente legge il Ministro per i lavori pubblici nomina un commissario avente il compito di predisporre entro sei mesi gli atti occorrenti per la costituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

 

          Art. 4.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie e non compatibili con la presente legge.