§ 98.1.28230 - D.L. 31 ottobre 1991, n. 348 .
Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/10/1991
Numero:348


Sommario
Art. 1.      1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, [...]
Art. 2.      1. La disposizione del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992
Art. 4.      1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai [...]
Art. 5.      1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del [...]
Art. 6.      1. I produttori di sigarette che stipulano o che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la [...]
Art. 7.      1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i [...]
Art. 8.      1. E' autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L. 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze [...]
Art. 9.      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti
Art. 10.      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 12, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, [...]
Art. 11.      1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai [...]
Art. 12.      1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. [...]
Art. 13.      1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino [...]
Art. 14.      1. Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307
Art. 15.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28230 - D.L. 31 ottobre 1991, n. 348 [1].

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti

(G.U. 2 novembre 1991, n. 257)

 

     Art. 1.

     1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-ter.

     2. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo periodo, dopo le parole: "la soprattassa è elevata al 40 per cento;" sono inserite le seguenti: "se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento;";

     b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, infine, le parole: "; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti.".

     3. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: "ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma".

     4. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successivamente modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

     "e-ter) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.".

     5. La percentuale di riduzione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.

     7. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione".

     8. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     9. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente

     :"Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio".

     10. La disposizione di cui al comma 9 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 9.

     11. La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     12. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

     "5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali".

     13. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anziché almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.

     14. Gli interessi di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

 

          Art. 2.

     1. La disposizione del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

     2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 4, le parole: "in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita";

     b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     "6-bis. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso";

     c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: "di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 6 e 6-bis".

     3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

     4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma.

     5. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato," sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi di cui alla lettera e) del comma 2.".

     6. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

     2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare, che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

     3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:

     a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

     b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

     c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.

     4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989.

     5. Sulle domande, tempestivamente presentate, volte ad ottenere il contributo previsto dal presente articolo, provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo delle domande stesse, il Ministro delle finanze, sulla base di quanto disposto con i decreti dello stesso Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1991.

     6. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 e fino alla data dell' effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

     7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

     8. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Il relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

 

          Art. 5.

     1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

     2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

     3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

 

          Art. 6.

     1. I produttori di sigarette che stipulano o che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, devono porre in atto ogni azione idonea ad evitare che i loro prodotti siano immessi di contrabbando.

     2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette superiori a cinquemila chilogrammi, il Ministro delle finanze dispone con proprio decreto la sospensione per trenta giorni dalla importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata.

 

          Art. 7.

     1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.

 

          Art. 8.

     1. E' autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L. 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

     a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

     b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

     c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

     d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

     e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

     f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

     g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

     h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

     i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano e delle volture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

     l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

     m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo autorizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 9.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Latabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

     "Tabella delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori (*)

 

 

Per ogno 100.000 o frazione

 

 

di L. 100.000

a)

Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):

 

 

- azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo

140

 

- valori in moneta, verghe o divise estere (**)

100

 

- titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

16

b)

Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:

 

 

- azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo

50

 

- valori in moneta, verghe o divise estere (**)

90

 

- titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

9 (***)

c)

Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:

 

 

- azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo

12

 

- valori in moneta, verghe o divise estere (**)

40

 

- titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

9 (***)

     (*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

     (**) Sono esenti i contratti per contanti

     (***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000".

     1-bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.

     2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

     2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

     3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:"La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra società tra le quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1".

     4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

 

          Art. 10.

     1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 12, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e dall'articolo 3, comma 1, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti al presente decreto.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente al 2 ottobre 1991.

     2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è sostituito dal seguente:

     "3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno".

     3. Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, sono tenute ad effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i versamenti di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

     4. A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è elevata al 98 per cento. Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risultava dovuta a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e la somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.

     5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è stabilita nella misura del 40 per cento, a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data del 2 ottobre 1991.

     6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle società stesse.";

     b) nell'articolo 64 il comma 2 è sostituito dal seguente:

     2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.";"

     c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: ", nonché l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta." sono sostituite dalle seguenti: ". Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.".

     7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 3 ottobre 1991.

 

          Art. 12.

     1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, per la determinazione da parte delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della tassa automobilistica regionale, è fissato al 10 novembre di ciascun anno.

 

          Art. 13.

     1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino alla data di entrata in vigore dellalegge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1992.

     2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentesi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite al 28 febbraio 1992.

 

          Art. 14.

     1. Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307.

 

          Art. 15.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 6 febbraio 1992, n. 66, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli da 1 a 10 del presente decreto; restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli da 11 a 14 del presente decreto.