§ 98.1.26650 - Legge 22 dicembre 1990, n. 403.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1990
Numero:403


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 98.1.26650 - Legge 22 dicembre 1990, n. 403.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

(G.U. 29 dicembre 1990, n. 302)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310

     All'art. 1:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142";

     i commi 3 e 5 sono soppressi.

     All'art. 2, al comma 6, le parole: "entro il 30 giugno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1991".

     Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis (Mutui contratti dalle regioni) - 1. Le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonchè limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente decreto.

     2. L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

     3. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo è a carico dei bilanci delle regioni".

     All'art. 3:

     al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. I comuni e le province possono altresì procedere all'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorchè abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni".

     All'art. 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "3-bis. L'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

     "Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

     2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

     a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

     b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali''.

     3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis hanno effetto dal 1° gennaio 1991".

     Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis (Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi) - 1. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'art. 4-ter del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 4-ter del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e nei precedenti provvedimenti, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1991".

     All'art. 5:

     sono premessi i seguenti commi:

     "0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi non potrà essere inferiore a 8.000 miliardi di lire.

     0.2. La Cassa depositi e prestiti nella concessione dei mutui darà priorità ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti";

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote 1989 non utilizzate".