§ 24.1.6 - Legge 2 maggio 1976, n. 160.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:02/05/1976
Numero:160


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito, con le seguenti modificazioni
Art. 2.      L'art. 7 del D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, è sostituito dal seguente
Art. 3.  [1]


§ 24.1.6 - Legge 2 maggio 1976, n. 160.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito

(G.U. 4 maggio 1976, n. 116)

 

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

     "Le imposte indicate nel secondo comma dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, possono essere iscritte, oltre che nei ruoli principali di cui al primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 maggio, il 15 ottobre e il 15 dicembre 1976, con scadenza rispettivamente della prima rata al giorno 10 luglio e 10 dicembre 1976, e al giorno 10 febbraio 1977 e della seconda rata al giorno 10 settembre 1976 e al giorno 10 febbraio e 10 aprile 1977".

     L'art. 4 è sostituito con il seguente:

     "All'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è aggiunto il seguente comma:

     L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate".

 

          Art. 2.

     L'art. 7 del D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, è sostituito dal seguente:

     "Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.

     Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro per le finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di evasione fiscale rilevabili da consistenti divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonché a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'amministrazione finanziaria.

     Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendono agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

     I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro per le finanze".

 

          Art. 3. [1]


[1]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48.