§ 66.5.90 – L. 18 gennaio 1994, n. 50.
Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.5 tabacchi
Data:18/01/1994
Numero:50


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la [...]
Art. 6. 


§ 66.5.90 – L. 18 gennaio 1994, n. 50.

Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati.

(G.U. 26 gennaio 1994, n. 20).

 

     Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3. [2]

     1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la competente autorità dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.

     2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

     3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, e successive modificazioni, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal Ministro delle finanze o per sua delega, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese [4].

     2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.

     3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

     4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

     4 bis. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento milioni di lire [5].

 

 

          Art. 6. [6]


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 19 marzo 2001, n. 92.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 19 marzo 2001, n. 92.

[3] Articolo abrogato dall'art. 46 della L. 6 marzo 1998, n. 40 e nuovamente abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 19 marzo 2001, n. 92.

[5] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 19 marzo 2001, n. 92.

[6] Articolo modificato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205 e ora abrogato dall'art. 7 della L. 19 marzo 2001, n. 92.