§ 98.1.30752 - D.P.R. 22 settembre 1978, n. 695.
Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/09/1978
Numero:695


Sommario
Art. 1.      Alle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965. n. 723, e successive [...]
Art. 2.      Nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è soppresso il secondo comma dell'art. 328
Art. 3.      La norma di cui al punto 2, secondo comma, dell'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale risulta modificato con [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30752 - D.P.R. 22 settembre 1978, n. 695.

Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana.

(G.U. 15 novembre 1978, n. 319)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, modificato con le leggi 21 marzo 1967, n. 151; 19 ottobre 1970, n. 802; 15 febbraio 1973, n. 25 e 14 dicembre 1976, n. 847;

     Viste le disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505; 27 dicembre 1969, n. 1214; 29 dicembre 1969, n. 1229; 18 febbraio 1971, n. 18 27 dicembre 1972, n. 888; 23 dicembre 1975, numero 690 e con la legge 24 giugno 1971, n. 447;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

     Visto il regolamento (CEE) n. 754/76 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 25 marzo 1976, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 89 in data 2 aprile 1976;

     Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, seconda sezione, pronunciata il 15 giugno 1976 nel procedimento n. 113/75 e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. C 214 in data 11 settembre 1976;

     Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni alle anzidette disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana;

     Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della predetta legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro delle finanze;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Alle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965. n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

     1) Nell'art. 1, punto 4, le parole: "articoli 24, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 152, 165 e 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43". La nota in calce allo stesso articolo è soppressa.

     2) L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Agli effetti doganali, fuori dei casi disciplinati dai regolamenti delle Comunità europee e semprechè non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni od accordi internazionali, si considera come Paese di origine delle merci quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subìto l'ultima sostanziale trasformazione industriale".

     3) Il punto 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore può chiedere l'applicazione del dazio più favorevole purchè la merce non sia stata già lasciata alla libera disponibilità dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta.

     La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli".

     4) Dopo l'art. 11 è inserito il seguente art. 11-bis:

     "Le misure antidumping o compensative, sia provvisorie sia definitive, istituite dalla commissione delle Comunità europee in base alla raccomandazione della commissione medesima n. 77/329/CECA in data 15 aprile 1977, e successive modificazioni, sono adottate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

     Quando le misure antidumping o compensative, comprese quelle adottate in applicazione del regolamento n. 459/68/CEE del consiglio delle Comunità europee in data 5 aprile 1968, e successive modificazioni, consistono nell'imposizione dell'obbligo di garantire il pagamento di un dazio provvisorio, la garanzia deve essere prestata mediante deposito in contanti delle relative somme; in tale caso non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87 e 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".

     5) L'art. 13 è sostituito dal seguente:

     "Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocità, gli oggetti destinati:

     a) all'uso ufficiale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari;

     b) all'uso personale ed esclusivo degli agenti diplomatici accreditati in Italia e dei funzionari consolari stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia, nonchè dei loro familiari conviventi;

     c) all'uso personale ed esclusivo dei cittadini stranieri impiegati in Italia nei servizi amministrativi e tecnici delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonchè dei loro familiari conviventi, limitatamente agli oggetti importati in occasione della loro prima immissione in funzione.

     Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, stabilisce i limiti e le modalità di applicazione del precedente comma e, nel quadro degli accordi con i singoli Paesi concernenti le relazioni diplomatiche e consolari, può a condizione di reciprocità estendere l'esenzione di cui al punto c) agli oggetti diversi da quelli importati in occasione della prima immissione in funzione nonchè prevedere, per gli oggetti ammessi alla franchigia in base alle disposizioni del presente articolo, il mantenimento della franchigia stessa in caso di cessione a terzi che comporti la cessazione della destinazione agevolata".

     6) L'art. 15 è sostituito dal seguente:

     "Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 754/76 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 25 marzo 1976, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana sono ammesse all'importazione definitiva senza il pagamento dei diritti di confine diversi da quelli contemplati nel predetto regolamento.

     L'esenzione è accordata alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 8, nell'art. 9 e nel secondo comma dell'art. 10 del suddetto regolamento, considerando i richiami al territorio doganale della Comunità come riferiti al territorio doganale della Repubblica".

     7) L'art. 16 è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti.

     Nel caso di variazione o di nuova istituzione di diritti di confine diversi da quelli contemplati nel regolamento richiamato nel precedente articolo sono dovuti i maggiori tributi derivanti dall'applicazione delle norme in vigore al momento indicato nell'art. 6, ultimo comma, delle presenti disposizioni, ancorchè le merci non siano state ammesse a restituzione o ad abbuono dei predetti tributi all'atto dell'esportazione.

     Il capo della circoscrizione doganale può consentire, se le circostanze lo giustificano, la reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci precedentemente esportate a scarico di temporanea importazione per lavorazione; in tal caso devono essere pagati i diritti di confine e gli interessi di mora che sarebbero stati riscossi alla data della riesportazione se le merci stesse fossero state importate definitivamente. Ove la riesportazione sia avvenuta prima della temporanea importazione a termine dell'art. 187, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, devono essere pagati i diritti di confine già abbuonati sulle merci temporaneamente importate".

     8) Nel primo comma dell'art. 17 le parole: "costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 221 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".

     9) L'art. 18 è sostituito dal seguente:

     "Le norme dei regolamenti comunitari che, ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, disciplinano la determinazione del valore in dogana delle merci importate si osservano anche nei casi di importazione di merci per le quali detta tariffa non è applicabile; in tali casi, se le merci soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ovvero si trovano in libera pratica conformemente al trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i richiami al territorio doganale della Comunità contenuti nei predetti regolamenti si considerano riferiti al territorio doganale della Repubblica".

     10) L'art. 35 è sostituito dal seguente:

     "Le dichiarazioni degli operatori dirette a conferire una destinazione doganale alle merci debbono essere redatte in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze, sentito l'Istituto centrale di statistica, sulla base della nomenclatura e delle altre indicazioni statistiche stabilite con i regolamenti delle Comunità europee".

     11) Nel quinto comma dell'art. 45 sono soppresse le parole "limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza".

     12) Gli articoli 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 ,39, 40, 41, 47 e 48 sono abrogati.

 

          Art. 2.

     Nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è soppresso il secondo comma dell'art. 328.

 

          Art. 3.

     La norma di cui al punto 2, secondo comma, dell'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale risulta modificato con l'art. 1 del presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.