§ 95.19.204 - D.P.R. 18 maggio 2001, n. 310.
Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:18/05/2001
Numero:310


Sommario
Art. 1.  Regime dei recinti dei depositi fiscali.
Art. 2.  Abrogazioni.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 95.19.204 - D.P.R. 18 maggio 2001, n. 310.

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59/1997).

(G.U. 2 agosto 2001, n. 178).

 

     Art. 1. Regime dei recinti dei depositi fiscali.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei depositi fiscali di alcole etilico, birra e prodotti alcoligeni intermedi, confezionati in recipienti ermeticamente chiusi, istituiti nelle aree dei depositi doganali di tipo A di cui all'articolo 504 del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993 ed in quelle di pertinenza degli esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi e degli esercenti l'attività di spedizione, per recinto si intende la delimitazione dei locali o degli spazi destinati a tali prodotti, distinti dai locali o dagli spazi, anch'essi opportunamente delimitati, dove sono custoditi gli analoghi prodotti assoggettati ad accisa. Per tali ultimi prodotti, anche quando la loro detenzione non è soggetta alla denuncia di cui all'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, è tenuto, distintamente per ramo d'imposta, un registro di carico e scarico, con riferimento alla documentazione attinente alla loro movimentazione, redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. I mezzi di trasporto stazionanti nelle aree suddette ed impegnati nel carico e nello scarico delle merci sono considerati operanti, a seconda dei casi, nell'ambito dei locali o spazi gestiti in regime di deposito fiscale od in quello dei reparti di stoccaggio dei prodotti ad imposta assolta. La disciplina di cui al presente comma si rende applicabile anche per ogni altro impianto, escluse le fabbriche, svolgente attività per conto di una pluralità di soggetti, per il quale venga riconosciuto dall'Agenzia delle dogane che l'adozione della procedura per la reimmissione in regime sospensivo di cui all'articolo 6, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 sia incompatibile con le esigenze operative.

 

          Art. 2. Abrogazioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

     b) regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585;

     c) regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

     d) decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;

     e) legge 28 marzo 1968, n. 415;

     f) decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;

     g) articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1978, n. 388;

     h) decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 23 luglio 1980, recante esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri, così come modificato dal decreto 23 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1984 e dal decreto 2 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1985.

 

          Art. 3. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.