§ 95.15.2D - Legge 29 febbraio 1980, n. 31.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:29/02/1980
Numero:31


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, sostituiscono quelle contenute negli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, ed [...]
Art. 3.      Nel primo e nel settimo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel primo comma dell'art. 32 e nell'art. 33 del [...]
Art. 4.      Nell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 12 della legge 13 aprile 1977, n. 114, le parole "L. 20.000" sono [...]
Art. 5.      La modificazione apportata all'art. 10, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 [...]
Art. 6.      L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni relative ai servizi postali prevista dall'art. 10, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e [...]
Art. 7.      Il terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      Le cooperative costituite tra produttori agricoli e ittici e relativi consorzi che, per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui [...]
Art. 10.      Agli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli da 41 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. [...]
Art. 11.      Nella lettera c) dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola "seimila" è sostituita dalla parola "ottomila".
Art. 12.      Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce 77, dopo la parola "aggiunte", sono inserite le [...]
Art. 13.      La ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è esente dall'imposta di bollo.
Art. 14.      L'art. 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interventi di recupero, definiti dall'art. 31, con esclusione di [...]
Art. 15.      L'art. 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, è sostituito dal seguente:


§ 95.15.2D - Legge 29 febbraio 1980, n. 31.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria.

(G.U. 29 febbraio 1980, n. 59)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, l'ultimo comma è soppresso.

     Dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1 bis.

     Alla tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) "Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi", dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

     "5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorchè adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione finanziaria".

     L'art. 2 è soppresso.

     L'art. 4 è soppresso.

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "Il termine del 31 dicembre 1979, previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.

     Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per cento:

     1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nonchè le prestazioni di servizi rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

     2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;

     3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle opere di cui ai numeri 1 e 2;

     4) le cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle imprese costruttrici.

     Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni indicate al numero 1, hanno effetto dal 1° gennaio 1980".

     All'art. 14, nel primo comma, le parole: 18 dicembre 1979 sono sostituite dalle seguenti: 21 dicembre 1979; nel secondo comma, le parole: tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 1979, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 1979 sono sostituite dalle seguenti: tra il 1° ottobre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979.

     L'art. 15 è soppresso.

     All'art. 16, nel primo comma, le parole: litri dieci e: litri cinquanta sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: litri trenta e: litri centocinquanta.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, sostituiscono quelle contenute negli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di questo ultimo.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni fiscali contenute nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, e nel decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, nonchè nell'ultimo comma dell'art. 1 e nell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.

 

          Art. 3.

     Nel primo e nel settimo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel primo comma dell'art. 32 e nell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole "trecentosessanta milioni" sono sostituite con le parole "quattrocentottanta milioni".

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1980.

     Per l'anno 1980 si considerano minori le imprese che nell'anno 1979 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a quattrocentottanta milioni, sempre che l'anno 1980 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Nell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 12 della legge 13 aprile 1977, n. 114, le parole "L. 20.000" sono sostituite con le seguenti: "L. 50.000".

     La disposizione di cui al comma precedente si applica ai compensi corrisposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     La modificazione apportata all'art. 10, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, con il nuovo testo dell'art. 10, n. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687.

     La disposizione del comma precedente non dà luogo a rimborso di imposte pagate nè a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni relative ai servizi postali prevista dall'art. 10, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concerne esclusivamente le prestazioni rese dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'espletamento del servizio postale ovvero da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione limitatamente al corrispettivo che, sotto forma di valore postale, compete alla detta Amministrazione.

     I soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato versamenti di imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni di trasporto di effetti postali rese all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni senza avere ottenuto in via di rivalsa il relativo ammontare, possono recuperare il tributo versato mediante l'adozione della procedura prevista dall'art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per le prestazioni di cui sopra effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, non si fa luogo alla regolarizzazione delle relative operazioni e alla irrogazione di sanzioni.

 

          Art. 7.

     Il terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili".

 

          Art. 8.

     L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto".

 

          Art. 9.

     Le cooperative costituite tra produttori agricoli e ittici e relativi consorzi che, per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'art. 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che per le operazioni di cui alla lettera b) del citato art. 34 siano stati a suo tempo regolarmente osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

 

          Art. 10.

     Agli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli da 41 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1979.

     Le disposizioni del comma precedente non danno luogo a rimborso di imposte pagate nè a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     In ogni caso gli effetti di decisioni delle commissioni tributarie o di sentenze, divenute definitive o passate in giudicato, restano impregiudicati.

 

          Art. 11.

     Nella lettera c) dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola "seimila" è sostituita dalla parola "ottomila".

 

          Art. 12.

     Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce 77, dopo la parola "aggiunte", sono inserite le seguenti: "case rurali".

 

          Art. 13.

     La ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è esente dall'imposta di bollo.

 

          Art. 14.

     L'art. 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interventi di recupero, definiti dall'art. 31, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) di quest'ultimo articolo, anche se realizzati in assenza o all'esterno delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge stessa.

     Non si fa luogo al rimborso di imposte pagate nè a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 15.

     L'art. 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, è sostituito dal seguente:

     "Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito, per i periodi d'imposta 1980, 1981 e 1982, in lire 200 per ogni franco svizzero.

     Per i redditi di cui al comma precedente il debito di imposta è assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma precedente; dai soggetti che producono anche redditi di lire italiane l'ulteriore debito di imposta è assolto in lire.

     Per i periodi d'imposta successivi al 1982 il tasso di cambio è stabilito entro il 31 dicembre 1982, per il triennio successivo, e così di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera.

     Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1980, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1981.

     L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune".