§ 98.1.27577 - D.L. 14 settembre 1979, n. 438 .
Disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/09/1979
Numero:438


Sommario
Art. 1.      L'esercizio degli impianti di riscaldamento identificati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, dalle categorie da E1 ad E7, eccettuati gli [...]
Art. 2.      Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate
Art. 3.      Salvo la disposizione del successivo art. 6, l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito nei seguenti periodi
Art. 4.      La durata di attivazione degli impianti di riscaldamento è determinata, per le singole zone, nelle seguenti misure massime
Art. 5.      Gli impianti di riscaldamento del tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria, possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. [...]
Art. 6.      La regione, sentito il prefetto competente per territorio e su proposta del sindaco, può aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di [...]
Art. 7.      Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e [...]
Art. 8.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue
Art. 9.      L'imposta di consumo e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e come combustibile per impieghi diversi da quelli [...]
Art. 10.      Gli aumenti di aliquote stabilite con il precedente art. 8 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati [...]
Art. 11.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 10 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al [...]
Art. 12.      Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale [...]
Art. 13.      La concessione per l'impianto e per l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, può essere [...]
Art. 14.      L'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente
Art. 15.      All'art. 12 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aggiunto il seguente comma
Art. 16.      Le operazioni di miscelazioni previste dalla lettera H della tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 [...]
Art. 17.      L'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Il quinto comma dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente
Art. 19.      Per interventi straordinari ed urgenti da attuare fino al 31 dicembre 1980 nel settore energetico, è istituito un fondo per interventi nel settore energetico
Art. 20.      E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1979 e di lire [...]
Art. 21.      Ai fini di migliorare la diffusione e la conoscenza delle regole termiche per il risparmio e la conservazione di energia, il cap. 3539 dello stato di previsione [...]
Art. 22.      L'istallazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, [...]
Art. 23.      Con separato provvedimento legislativo si provvederà all'istituzione di un corpo ispettivo alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [...]
Art. 24.      L'indennità spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e l'indennità spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal [...]
Art. 25.      Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto - valutate in complessive lire 1.050 miliardi per il periodo fino al 31 dicembre 1980 - sono [...]
Art. 26.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27577 - D.L. 14 settembre 1979, n. 438 [1].

Disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.

(G.U. 15 settembre 1979, n. 254)

 

Capo I

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

 

     Art. 1.

     L'esercizio degli impianti di riscaldamento identificati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, dalle categorie da E1 ad E7, eccettuati gli edifici classificati nella categoria E3, nonchè gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, è disciplinato dal presente decreto.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Ministro degli affari esteri, può esonerare dall'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

 

          Art. 2.

     Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

     zona A: comuni che rappresentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

     zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

     zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

     zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

     zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

     zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

     Il valore dei gradi-giorno che servono per individuare la zona climatica di appartenenza di ogni comune, è riportato nella tabella allegata.

     Per i comuni non indicati nella tabella si adotta il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 10 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

 

          Art. 3.

     Salvo la disposizione del successivo art. 6, l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito nei seguenti periodi:

     zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo;

     zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo;

     zona C: dal 15 novembre al 31 marzo;

     zona D: dal 1° novembre al 15 aprile;

     zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile;

     zona F: nessuna limitazione.

 

          Art. 4.

     La durata di attivazione degli impianti di riscaldamento è determinata, per le singole zone, nelle seguenti misure massime:

     zona A: ore 6 (sei);

     zona B: ore 8 (otto);

     zona C: ore 10 (dieci);

     zona D: ore 12 (dodici);

     zona E: ore 14 (quattordici).

     La durata si intende riferita a periodi continuativi di funzionamento che debbono essere compresi tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

     E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

     La zona F resta comunque esclusa da ogni limitazione.

 

          Art. 5.

     Gli impianti di riscaldamento del tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria, possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non sono provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

     Le centrali termiche asservite a più edifici a mezzo di circuito primario possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 all'unico scopo di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

     Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

 

          Art. 6.

     La regione, sentito il prefetto competente per territorio e su proposta del sindaco, può aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento sia per i centri abitati che per singoli immobili, con particolare riguardo alle esigenze della scuola materna.

     Il prefetto può altresì autorizzare la maggiorazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di riscaldamento per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

     Il provvedimento di cui al primo comma ha validità stagionale; il provvedimento di cui al secondo comma ha validità massima di 15 giorni.

 

          Art. 7.

     Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

     Presso ogni impianto di riscaldamento il responsabile del riscaldamento curerà l'esposizione, in modo visibile, della soluzione scelta fra le due fissate dal comune.

     Il rispetto dell'orario prescelto nell'ambito dell'ordinanza comunale è a carico del responsabile del riscaldamento le cui generalità e recapito dovranno risultare da indicazione scritta in modo visibile all'esterno della centrale termica.

     In ogni edificio l'amministratore o il gestore del servizio di riscaldamento e, ove questi manchino, gli utenti in solido, sono tenuti ad esporre, all'esterno della centrale termica, il periodo e l'orario adottati, indicando le proprie generalità ed il proprio recapito.

     I soggetti di cui al precedente comma per gli impianti di riscaldamento con potenza al focolare superiore a 100.000 K Cal/h devono annotare nel "libretto di centrale" previsto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373 e conservare per almeno tre anni i documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979. All'obbligo della conservazione dei documenti sono tenuti anche i soggetti per gli impianti di riscaldamento con potenza al focolare compresa tra 30.000 e 100.000 K Cal/h. Detta documentazione deve essere richiesta ai fornitori i quali sono tenuti a rilasciarla.

     Ai soggetti di cui ai precedenti commi e, nel caso di più utenti, a questi in solido, si applica, in caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione.

     La sanzione amministrativa è applicata, a seguito di rapporto dei vigili urbani, dal prefetto.

     L'accesso al locale dove è situato l'impianto di produzione del calore deve essere permesso agli organi di controllo a loro richiesta.

     I proventi delle sanzioni sono devoluti ai comuni.

     Si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

 

Capo II

DISPOSIZIONE DI CARATTERE FISCALE

 

          Art. 8.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

     benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da L. 41.212 a L. 47.320 per quintale;

     oli da gas, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;

     oli lubrificanti bianchi, da L. 15.700 a L. 20.000 per quintale;

     oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;

     estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale.

     L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 1980. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più venduti buoni benzina per turisti.

     L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera D), punto 3), della predetta tabella B, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico è aumentata da L. 2.200 a L. 3.000 al quintale.

     L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F) punto 2), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata da ultimo con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti è soppressa.

     Per gli usi indicati nella predetta lettera F), punto 2), si applica l'aliquota prevista dal precedente punto 1) della stessa lettera F) ed il relativo trattamento fiscale.

     L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera G), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, è soppressa.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata da ultimo con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per il prodotto denominato "jet fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.121,20 a L. 4.732 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e per uso combustione sono aumentate rispettivamente da L. 35.126 a L. 40.149 per quintale, e da L. 2.000 a L. 2.900 per quintale.

 

          Art. 9.

     L'imposta di consumo e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane sono aumentate, rispettivamente, da L. 107,13 a L. 122,45 per metro cubo e da L. 30 a L. 36,5 per metro cubo.

     I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono riservati allo Stato.

 

          Art. 10.

     Gli aumenti di aliquote stabilite con il precedente art. 8 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

     All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e della liquidazione dell'imposta versata. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso viene effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

     Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388 e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

 

          Art. 11.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 10 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

     La sanzione amministrativa è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso art. 10.

 

          Art. 12.

     Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale superiore a 8, secondo il metodo ASTM D 1500, agli effetti dell'imposta di fabbricazione, sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi.

     E' soppressa la lettera N della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

     Per l'etere metilterbutilico assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposa di confine con l'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, si applica il regime dei cali previsto per i gas di petrolio liquefatti.

 

          Art. 13.

     La concessione per l'impianto e per l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, può essere accordata solo a soggetti aventi adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica atta a garantire la regolare gestione dell'impianto e del deposito.

     Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui al precedente comma deve essere sentito il parere del competente comando di Corpo della guardia di finanza, oltre ai pareri previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1965, n. 460.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per le concessioni di competenza degli organi regionali e non riguardano gli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione.

 

          Art. 14.

     L'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

     "I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma del precedente art. 1, devono essere muniti di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dai certificati di provenienza della merce, devono essere restituiti al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

     Della licenza di cui al comma precedente devono essere muniti anche i titolari dei depositi di oli minerali sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata nonchè dei depositi di gas di petrolio liquefatti per uso commerciale. Detta licenza è rilasciata dalla circoscrizione doganale o dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza.

     La licenza di esercizio di cui ai commi precedenti è valida per un triennio dalla data del rilascio ed il suo rinnovo deve essere richiesto dal soggetto interessato entro il termine di scadenza; in caso di ritardo si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

     Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

     Il titolare della concessione ed il locatario sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione del deposito.

     La licenza d'esercizio dei depositi per uso commerciale viene sospesa dal dirigente dell'ufficio che l'ha rilasciata nei confronti dell'impianto il cui titolare o legale rappresentante sia stato rinviato a giudizio per violazioni commesse nella gestione del predetto impianto costituenti delitti, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, a termini del presente decreto o delle leggi in materia doganale.

     La condanna, con sentenza passata in giudicato, per una delle predette violazioni importa la revoca della licenza di esercizio nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni".

 

          Art. 15.

     All'art. 12 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aggiunto il seguente comma:

     "I prodotti petroliferi finiti possono essere trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, ad altre raffinerie a ciclo completo, a scopo di immagazzinamento, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria".

 

          Art. 16.

     Le operazioni di miscelazioni previste dalla lettera H della tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono subordinate all'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

 

          Art. 17.

     L'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

     "L'Amministrazione finanziaria può consentire che i prodotti petroliferi siano estratti dai magazzini contemplati dal presente articolo, sotto vincolo di bolletta a cauzione, per l'esportazione o per particolari impieghi ammessi ad agevolazioni fiscali; i trasferimenti in cauzione ad altri magazzini similari possono essere consentiti solo se giustificati sotto l'aspetto economico od operativo e sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero delle finanze".

 

          Art. 18.

     Il quinto comma dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la circoscrizione doganale, secondo la rispettiva competenza, può consentire che, sotto vigilanza finanziaria continuativa i prodotti di cui ai commi precedenti, compresi quelli contenuti nelle miscele e residui oleosi, nonchè i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o contenuti nei materiali residuali dei serbatoi di stoccaggio o delle lavorazioni petrolifere e petrolchimiche, riconosciuti non utilizzabili, siano dispersi in modo da non poter essere ricuperati ovvero siano distrutti mediante combustione e senza utilizzazione del calore. In tali casi si considerano non avverati i presupposti delle relative obbligazioni tributarie. Qualora vengano destinati alla combustione con utilizzazione del calore si rende applicabile il trattamento previsto nel precedente comma, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria".

 

Capo III

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE ENERGETICO

 

          Art. 19.

     Per interventi straordinari ed urgenti da attuare fino al 31 dicembre 1980 nel settore energetico, è istituito un fondo per interventi nel settore energetico.

     Il fondo provvede, secondo direttive deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, ad erogare contributi a fondo perduto:

     a) ad incentivare interventi diretti a ridurre i consumi energetici civili;

     b) ad imprese industriali che realizzino iniziative idonee a ridurre i consumi energetici;

     c) per incentivare la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie per l'utilizzazione di fonti energetiche alternative al petrolio, in particolare fonti rinnovabili;

     d) ai comuni o loro consorzi ubicati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la costruzione di reti per la distribuzione del metano;

     e) ai comuni o loro consorzi per la costruzione di reti di adduzione e distribuzione del calore ottenuto da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore;

     f) per riattivare piccole centrali idroelettriche dismesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

     Il fondo provvede altresì, sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale prezzi, a compensare il maggiore onere derivante dalla necessità di assicurare il necessario approvvigionamento di gasolio mediante il suo acquisto sul mercato internazionale con la corresponsione alle imprese importatrici a ciò autorizzate di importi non superiori ai maggiori oneri sopportati.

     Con successivo provvedimento legislativo saranno definite le modalità di organizzazione e di gestione del fondo, le procedure per la erogazione dei contributi.

     In attesa del provvedimento legislativo di cui al comma precedente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare i compensi di cui al terzo comma relativi a maggiori importazioni effettuate nell'anno 1979 e successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'importo complessivo di lire 50.000 milioni, sulla base dei criteri e secondo le modalità fissati dal Comitato interministeriale prezzi, esclusivamente alle imprese che abbiano adempiuto e che adempiano all'impegno assunto in occasione della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 27 luglio 1979.

     A tali fini è autorizzata la spesa di complessive lire 50.000 milioni da ripartirsi negli anni 1979 e 1980 e da iscriversi ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato denominato "Interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi".

 

          Art. 20.

     E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1979 e di lire 400 miliardi nell'anno 1980, quale conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni.

 

          Art. 21.

     Ai fini di migliorare la diffusione e la conoscenza delle regole termiche per il risparmio e la conservazione di energia, il cap. 3539 dello stato di previsione dell'industria, commercio e artigianato è aumentato di complessivi 5 miliardi di lire, da ripartire negli anni 1979 e 1980.

 

          Art. 22.

     L'istallazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonchè negli ospedali e nelle case di cura, non è soggetta alla autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 100 Kwh.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

          Art. 23.

     Con separato provvedimento legislativo si provvederà all'istituzione di un corpo ispettivo alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche per assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo primo.

 

          Art. 24.

     L'indennità spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e l'indennità spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto ministeriale 10 agosto 1979 e con decreto ministeriale 13 agosto 1979 sono determinate dallo stesso Ministro di concerto con il Ministro del tesoro.

     La relativa spesa è imputata alla disponibilità del fondo di cui all'art. 19.

 

          Art. 25.

     Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto - valutate in complessive lire 1.050 miliardi per il periodo fino al 31 dicembre 1980 - sono destinate, quanto a lire 555 miliardi al finanziamento degli oneri di cui agli articoli 19, 20 e 21 e quanto a lire 495 miliardi quale conferimento al fondo di cui all'art. 19 in ragione di lire 45 miliardi nell'anno 1979 e di lire 450 miliardi nell'anno 1980.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 26.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 15, L. 17 marzo 1980, n. 68, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del presente decreto.