§ 18.5.28 - Legge 23 gennaio 1970, n. 9.
Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:23/01/1970
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, il punto 2) della lettera F) inserito con l'art. 1 della [...]
Art. 2.      Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D), la lettera c) del punto 1) inserita con [...]
Art. 3.      La lettera a) del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituita dalla seguente:
Art. 4.      L'accertamento qualitativo e quantitativo, ai fini fiscali, dei prodotti contenuti nelle miscele e residui oleosi ricuperati dalla pulizia delle navi e delle acque del mare e dei laghi di [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 18.5.28 - Legge 23 gennaio 1970, n. 9. [1]

Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali.

(G.U. 14 febbraio 1970, n. 40)

 

     Art. 1.

     Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, il punto 2) della lettera F) inserito con l'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608, è sostituito dal seguente:

     "2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonché per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane".

     Nella colonna "aliquota per quintale-lire" in corrispondenza del predetto punto 2) resta la cifra "500".

 

          Art. 2.

     Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D), la lettera c) del punto 1) inserita con l'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 608, è sostituita dalla seguente:

     "c) Per essere ammessi al trattamento degli "oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonché per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonché le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera b)".

 

          Art. 3.

     La lettera a) del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituita dalla seguente:

     "a) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità superiore a 10 metri cubi. Tale limite è elevato a 25 metri cubi solo per i depositi, per usi privati, di oli combustibili e di oli da gas destinati, questi ultimi, agli usi previsti dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350. Agli effetti di tale limite non si cumulano le singole capacità dei depositi di oli combustibili, destinati al riscaldamento, e dei predetti oli da gas, appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti distinti;".

 

          Art. 4.

     L'accertamento qualitativo e quantitativo, ai fini fiscali, dei prodotti contenuti nelle miscele e residui oleosi ricuperati dalla pulizia delle navi e delle acque del mare e dei laghi di confine può essere effettuato dopo la decantazione e depurazione, con qualsiasi processo, delle predette miscele e residui negli impianti all'uopo autorizzati dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio.

     Prima dell'accertamento le miscele ed i residui oleosi di cui al comma precedente possono essere raccolti, fatti decantare e depurati promiscuamente anche se contenenti prodotti di qualità diversa, soggetti a differente regime fiscale.

     Le miscele ed i residui di oli minerali nonché i prodotti petroliferi ricavati dalla loro decantazione e depurazione sono ammessi, se destinati alla lavorazione, allo stesso trattamento tributario stabilito per gli oli minerali greggi di petrolio, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti.

     Le miscele ed i residui di oli minerali nonché i prodotti derivanti dalla loro decantazione e depurazione destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni sono assoggettati al trattamento tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali per forni e caldaie, densi, anche quando non ne abbiano tutte le caratteristiche e siano altrimenti classificabili, purché in questo ultimo caso venga riconosciuto che non sono tecnicamente utilizzabili in un uso diverso.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la direzione della circoscrizione doganale, secondo la rispettiva competenza, può consentire che, sotto vigilanza finanziaria continuativa, i prodotti di cui ai commi precedenti, compresi quelli contenuti nelle miscele e residui oleosi, nonché i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o contenuti nei materiali residuati dei serbatoi di stoccaggio o delle lavorazioni petrolifere e petrolchimiche, tecnicamente riconosciuti non utilizzabili, siano dispersi in modo da non poter essere ricuperati ovvero siano distrutti mediante combustione e senza utilizzazione del calore. In tali casi si considerano non avverati i presupposti delle relative obbligazioni tributarie.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.