§ 18.4.9 - D.L. 10 giugno 1977, n. 287 .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:10/06/1977
Numero:287


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli lubrificanti diversi da quelli bianchi sono aumentate da L. 12.400 a L. 15.000 al quintale
Art. 2.      Gli aumenti d'imposta stabiliti con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli [...]
Art. 3.      Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 18.4.9 - D.L. 10 giugno 1977, n. 287 [1] .

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 11 giugno 1977, n. 158)

 

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli lubrificanti diversi da quelli bianchi sono aumentate da L. 12.400 a L. 15.000 al quintale.

     Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti, sono aumentate da L. 1.800 a L. 2.200 al quintale.

     Le lettere G), H), M) ed N), della predetta tabella B sono sostituite dalle seguenti:

 

 

Aliquota per quintale lire

"G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

3.000

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

100

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

100

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a KW 1

100

5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa

100

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

 

a) densi

100

b) semifluidi

625

c) fluidi

730

d) fluidissimi

2.100

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

100

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati

100

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a KW 1

100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione

100

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi

2.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

2.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi

35

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni.

L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi

100

N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come "paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)":

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni

100

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a KW 1

100

3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione

100

4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa

35

 

     I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

 

          Art. 2.

     Gli aumenti d'imposta stabiliti con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

     All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza di imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e controlla che l'imposta versata sia quella effettivamente dovuta. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione di imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

     Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritto dal precedente secondo comma si applica l'interesse annuo del 12 per cento.

 

          Art. 3.

     Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso art. 2.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 1° agosto 1977, n. 492.