§ 18.5.21 - Legge 7 maggio 1965, n. 460.
Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:07/05/1965
Numero:460


Sommario
Art. 1.      La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, [...]
Art. 2.      Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui all'art. 1 deve essere sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, del Comune interessato, del Comando provinciale dei vigili [...]
Art. 3.      Il decreto di concessione del prefetto determina la composizione della Commissione di collaudo, della quale dovranno comunque essere chiamati a far parte il comandante provinciale dei vigili del [...]
Art. 4.      Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, nonché le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di [...]


§ 18.5.21 - Legge 7 maggio 1965, n. 460.

Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali.

(G.U. 22 maggio 1965, n. 128)

 

     Art. 1.

     La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, viene rilasciata dal prefetto della Provincia quando trattisi di depositi con capacità non superiore a 3.000 metri cubi.

 

          Art. 2.

     Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui all'art. 1 deve essere sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, del Comune interessato, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle altre Amministrazioni eventualmente interessate, nonché della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto concerne i depositi destinati ad uso commerciale.

 

          Art. 3.

     Il decreto di concessione del prefetto determina la composizione della Commissione di collaudo, della quale dovranno comunque essere chiamati a far parte il comandante provinciale dei vigili del fuoco ed il capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

 

          Art. 4.

     Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, nonché le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di depositi costieri di oli minerali.