§ 86.3.27 – L. 2 aprile 1968, n. 475.
Norme concernenti il servizio farmaceutico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:02/04/1968
Numero:475


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2.  [9]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 


§ 86.3.27 – L. 2 aprile 1968, n. 475.

Norme concernenti il servizio farmaceutico.

(G.U. 27 aprile 1968, n. 107).

 

     Art. 1.

     L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio [1].

     Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti [2].

     La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso [3].

     Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie [4].

     La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia [5].

     Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico [6].

     Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

     La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

 

     Art. 1 bis. [7]

     1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

     a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purchè non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

     b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purchè non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri.

 

     Art. 1 ter. [8]

     1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite

 

          Art. 2. [9]

     1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

     2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.

     2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro [10].

 

          Art. 3. [11]

 

          Art. 4. [12]

 

          Art. 5. [13]

 

          Art. 6. [14]

 

          Art. 7. [15]

 

          Art. 8. [16]

 

          Art. 9.

     La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

     a) in economia;

     b) a mezzo di azienda speciale;

     c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

     d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti [17].

     Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.

     Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.

     Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.

     Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purchè iscritti all'albo.

     Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

          Art. 10.

     Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.

     Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.

     L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.

     Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.

     Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

     Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi per farmacisti ospedalieri.

     E' in facoltà dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e semprechè assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.

 

          Art. 11. [18]

     1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.

     2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:

     a) per infermità;

     b) per gravi motivi di famiglia;

     c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;

     d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;

     e) per servizio militare;

     f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;

     g) per ferie.

     3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.

     4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.

     5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.

     6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno.

     7. E' in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica.

 

          Art. 12.

     E' consentito il trasferimento della titolarità della farmacia, decorsi 3 anni dalla conseguita titolarità [19].

     Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

     Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

     Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

     A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

     Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

     Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori [20].

     Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente [21].

     Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa [22].

     Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale [23].

     Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

     Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

 

          Art. 13.

     Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, nè esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.

     Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.

 

          Art. 14.

     La decadenza dall'autorizzazione, oltre che per i casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere politico.

 

          Art. 15.

     E' riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.

 

          Art. 16. [24]

 

          Art. 17. [25]

     Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 18.

     Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale.

 

          Art. 19.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno stabilire con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie secondo le modalità del precedente art. 2.

     Entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente i medici provinciali dovranno bandire il concorso per il conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione.

 

          Art. 20.

     Alle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica ed alle cooperative ed enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilità di trasferimento salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilità della cooperativa.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 197, e che risultino intestate a società di qualunque natura debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a norma del precedente art. 12.

     Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno assegnate secondo le modalità previste dall'art. 9 e seguenti.

 

          Art. 21.

     Ai concorsi previsti nell'articolo precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo.

 

          Art. 22.

     Sono abrogati gli articoli 104, primo, secondo e quinto comma, 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, 371, 372, secondo comma, 373 e 375 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'art. 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 23.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 26, il Ministero della sanità istituirà, anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.

 

          Art. 24.

     La norma di cui al primo comma dell'art. 13 per la prima applicazione della legge si applica a partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione; entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo secondo le modalità previste dal precedente art. 12.

 

          Art. 25.

     Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi al concorso per il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'art. 3 soltanto i farmacisti non titolari, i farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie ospedaliere e i farmacisti di cui alla lettera f) dell'art. 3 medesimo.

 

          Art. 26.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 362 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[3] Comma già sostituito dall'art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 362 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[7] Articolo inserito dall'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[8] Articolo inserito dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 161, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[11] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[12] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[13] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[14] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[15] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[16] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[17] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[19] Comma così sostituito dall'art. 8 della D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 258.

[20] Comma già sostituito dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. 892 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[21] Comma inserito dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. 892.

[22] Comma inserito dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. 892.

[23] Comma inserito dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. 892.

[24] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[25] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1988, n. 333 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitario approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.