§ 2.3.234 - D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.
Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:01/12/1999
Numero:503


Sommario
Art. 1.  Anagrafe delle aziende agricole.
Art. 2.  Iscrizione delle aziende all'anagrafe.
Art. 3.  Contenuti informativi dell'anagrafe.
Art. 4.  Servizi dell'anagrafe.
Art. 5.  Interconnessione con il sistema delle camere di commercio.
Art. 6.  Accesso all'anagrafe.
Art. 7.  Carta dell'agricoltore e del pescatore.
Art. 8.  Utilizzo del CUAA.
Art. 9.  Fascicolo aziendale.
Art. 10.  Modello di variazione.
Art. 11.  Efficacia delle disposizioni.


§ 2.3.234 - D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.

Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

(G.U. 30 dicembre 1999, n. 305).

 

     Art. 1. Anagrafe delle aziende agricole.

     1. L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati "aziende".

     2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

     3. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche, di seguito denominata unità; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

 

          Art. 2. Iscrizione delle aziende all'anagrafe.

     1. L'iscrizione di una azienda nell'anagrafe è seguita dal SIAN, anche d'ufficio, previa verifica dei dati identificativi di cui all'articolo 1, comma 2. La verifica riguarda anche i soggetti le cui informazioni si trovino sui sistemi informativi esterni ed è operata anche mediante l'accesso alle basi dati del sistema informativo del Ministero delle finanze.

     2. In caso di esito negativo della verifica dei dati identificativi dell'azienda, il SIAN provvede tempestivamente a darne comunicazione agli organismi attraverso i quali l'azienda si è manifestata alla pubblica amministrazione ed all'azienda stessa, sospendendo i relativi atti sino all'avvenuta correzione. Decorsi trenta giorni da tale comunicazione, senza che sia stato provveduto alle integrazioni richieste, l'iscrizione si intende respinta.

     3. Gli archivi informatizzati del SIAN garantiscono la correlazione tra ogni dato archiviato ed il CUAA di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe a cui i dati si riferiscono. Tutti gli elenchi su supporti cartacei o informatici prodotti dal SIAN riportano accanto alla indicazione delle aziende il relativo CUAA.

     4. Nell'anagrafe sono registrate tutte le partite IVA, anche cessate, associate a ciascun CUAA, con le date di inizio e fine delle validità, così come desunte dagli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze.

 

          Art. 3. Contenuti informativi dell'anagrafe.

     1. L'anagrafe rende disponibili, secondo i livelli di accesso abilitati ai sensi dell'articolo 6, le informazioni, anche esistenti da sistemi informativi esterni, riguardanti ciascuna azienda, quali:

     a) dati anagrafici, se persona fisica;

     b) ubicazione dell'azienda e delle unità tramite il codice ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3;

     c) legale rappresentante e sede legale;

     d) dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;

     e) consistenza zootecnica complessiva dell'azienda e delle singole unità;

     f) consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione;

     g) domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;

     h) quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di quote;

     i) risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione;

     j) erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi procedimenti di incasso;

     k) eventuale ente associativo delegato dall'azienda;

     l) dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi all'azienda, quali contratti e successioni, risultanti all'amministrazione;

     m) dati relativi all'iscrizione al registro del naviglio-peschereccio;

     n) impianti acquicoli per la produzione ittica;

     o) dati relativi all'accesso a fondi strutturali;

     p) ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, centrale o locale, nonché agli altri utenti qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe, attinente all'esercizio dell'attività economica svolta.

     2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera h), sono registrate in una apposita sezione dell'anagrafe denominata "registro delle quote", accessibile attraverso i servizi del SIAN.

     3. Qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della titolarità, del trasferimento definitivo o temporaneo e della quantificazione dei quantitativi di riferimento di cui al comma 1, lettera h), deve esesre comunicato, a cura degli interessati, entro i termini previsti per ciascun specifico fatto o atto, dalla normativa comunitaria o nazionale, anche ai fini della verifica della loro legittimità ai sensi della normativa suddetta.

 

          Art. 4. Servizi dell'anagrafe.

     1. Attraverso l'anagrafe sono resi disponibili, ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 6, i seguenti servizi:

     a) servizi finalizzati alla consultazione di informazioni costantemente aggiornate riferite all'azienda ed integrate su base nazionale anche mediante l'accesso e la cooperazione con i sistemi informativi degli utenti esterni interconnessi;

     b) servizi finalizzati alla predisposizione di documenti informatici, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto e del relativo regolamento di attuazione;

     c) servizi di identificazione anagrafica dei dati aziendali anche mediante l'utilizzo delle informazioni contenute nel registro delle imprese attraverso l'interconnessione con il sistema informativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 5;

     d) servizi di verifica catastale dei dati aziendali anche attraverso il loro controllo con il sistema informativo del Ministero delle finanze;

     e) servizi di supporto alle decisioni di livello nazionale e locale;

     f) servizi di supporto alla cooperazione applicativa centro-periferia e di documentazione, controllo e certificazione delle operazioni effettuate per via telematica;

     g) servizi di consultazione del vocabolario dati delle informazioni dell'anagrafe;

     h) servizi di accredito o di addebito e di documentazione, controllo e certificazione nei confronti di parti terze;

     i) servizi comunque connessi alla gestione di qualsiasi altra informazione, inerente i contenuti di cui all'articolo 3, risultante alla pubblica amministrazione centrale o locale.

 

          Art. 5. Interconnessione con il sistema delle camere di commercio.

     1. Il SIAN, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, comunica al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi informativi necessari all'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA); per tali fini, il protocollo di interscambio dati tra il SIAN ed il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al comma 4 del citato articolo 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, è basato sul CUAA, di cui all'articolo 1.

     2. L'iscrizione di una impresa, esercente le attività di cui all'articolo 1, comma 1, nel registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, viene comunicata al SIAN dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità di cui al comma 1, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe e del rilascio della Carta di cui all'articolo 7.

 

          Art. 6. Accesso all'anagrafe.

     1. Sono autorizzati ad accedere alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e in particolare nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 20 della legge predetta in materia di segreto aziendale e industriale, e dall'articolo 22, in materia di dati sensibili:

     a) tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

     b) le aziende di cui all'articolo 1, comma 1, ed i soggetti dalle stesse delegati.

     2. Le modalità ed i limiti di autorizzazione all'accesso per l'accesso alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe sono stabiliti, previo protocollo di intesa con le amministrazioni titolari dei dati, con apposito provvedimento adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 675 del 1996, nel rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta legge n. 675, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dell'interessato ed al trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 13 e 22 della predetta legge e nel rispetto dei criteri per l'esercizio del diritto d'accesso di cui all'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

     3. Le aziende hanno accesso ai servizi per le stesse abilitati ai sensi del comma 2, anche attraverso la "Carta dell'agricoltore e del pescatore" di cui all'articolo 7.

     4. Nel rispetto della legge n. 675 del 1996, con riferimento alla riservatezza ed all'integrità dei dati personali, gli accessi all'anagrafe, eseguiti da qualsiasi soggetto abilitato, sono registrati su appositi archivi.

     5. Il titolare degli archivi dell'anagrafe, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 675 del 1996, è il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il responsabile degli archivi dell'anagrafe, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, è identificato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

          Art. 7. Carta dell'agricoltore e del pescatore.

     1. E' istituita la "Carta dell'agricoltore e del pescatore", di seguito denominata Carta, documento di riconoscimento cartaceo ed elettronico.

     2. La Carta è di uso strettamente personale, ed è rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a domanda dei legali rappresentanti di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe.

     3. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilità, la riservatezza, la compatibilità con i sistemi tecnici di lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta, l'esercizio della firma digitale conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.

     4. La Carta contiene le informazioni minime idonee a consentire il riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio delle funzioni abilitate.

     5. Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione, documentazione, controllo e certificazione degli accessi al sistema, nonché i servizi connessi alla gestione delle Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo regolamento di attuazione.

 

          Art. 8. Utilizzo del CUAA.

     1. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda.

     2. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.

     3. Per la costituzione e l'aggiornamento di archivi informatizzati riferiti alle aziende di cui all'articolo 1, in possesso di soggetti privati che beneficiano di fondi pubblici, deve essere garantita la connessione tra ogni dato archiviato relativo alle aziende ed il CUAA.

 

          Art. 9. Fascicolo aziendale.

     1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3.

     2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e modalità per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa è tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonché dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.

     3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalità di cui all'articolo 5.

     4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.

 

          Art. 10. Modello di variazione.

     1. Successivamente al 30 giugno 2000, le eventuali variazioni rispetto ai dati di cui all'articolo 3, consolidate nel fascicolo aziendale, debbono essere comunicate dalle aziende, attraverso il modello di variazione, adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

     2. Le aziende sono tenute alla presentazione del modello di variazione qualora siano intervenute variazioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale. In mancanza del modello di variazione, per ciascuna azienda vengono automaticamente confermati i dati contenuti nel fascicolo aziendale.

     3. Le aziende iscritte all'anagrafe successivamente alla data del 30 giugno 2000, sono tenute a comunicare le informazioni necessarie alla costituzione del fascicolo aziendale attraverso il modello di variazione.

     4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le modalità di cui all'articolo 5. Con le stesse modalità le camere di commercio comunicano al SIAN le variazioni intervenute rispetto ai dati anagrafici ed a quelli inerenti il legale rappresentante e la sede legale di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3, comma 1.

     5. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

 

          Art. 11. Efficacia delle disposizioni.

     1. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento decorrono dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore dello stesso.