§ 2.8.84 - D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.
Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:30/04/1998
Numero:173


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi.
Art. 2.  Incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.
Art. 3.  Smaltimento rifiuti agricoli.
Art. 4.  Disposizioni in materia di previdenza sociale.
Art. 5.  Garanzie di credito.
Art. 6.  Incentivazione di metodi di trasporto a minore impatto ambientale.
Art. 7.  Disposizioni normative sul marchio identificativo della produzione nazionale.
Art. 8.  Valorizzazione del patrimonio gastronomico.
Art. 9.  Imprenditori agricoli.
Art. 10.  Rafforzamento strutturale delle imprese.
Art. 11.  Accordi del sistema agroalimentare.
Art. 12.  Organizzazioni interprofessionali.
Art. 13.  Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione.
Art. 14.  Snellimento procedure di accesso ai fondi strutturali.
Art. 15.  Servizi di interesse pubblico.
Art. 16. 


§ 2.8.84 - D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(G.U. 5 giugno 1998, n. 129).

 

Titolo I

CONTENIMENTO DEL COSTO DEI FATTORI DI PRODUZIONE

 

     Art. 1. Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali; spetta altresì alle imprese agro-meccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5 della suindicata tabella A, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     3. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, è istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime è disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità dell'aiuto è determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.

     4. Sono definiti, con le modalità di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994.

 

          Art. 2. Incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

     1. Al fine di favorire la sperimentazione applicata in materia di sviluppo della meccanizzazione agraria, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'erogazione di contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni, volti all'introduzione, nelle aziende agricole, di macchine agricole innovative. L'aiuto è limitato all'introduzione di sistemi di meccanizzazione volti a favorire un minore impatto ambientale ed energetico e la sicurezza d'impiego.

     2. Il Ministero per le politiche agricole provvede altresì al potenziamento dei programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole certificate.

     3. Agli interventi di cui al presente articolo si fa fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste da appositi provvedimenti legislativi.

 

          Art. 3. Smaltimento rifiuti agricoli. [1]

     [1. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non è richiesta per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti effettuato direttamente dai produttori agricoli:

     a) due accumulatori esausti per singolo trasporto;

     b) quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;

     c) cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto.

     2. Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la comunicazione al catasto, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'apposito modello di registro di carico e scarico di cui all'articolo 18, comma 2, lettera m), del citato decreto legislativo n. 22/1997, e per i rifiuti prodotti dalla data medesima.]

 

          Art. 4. Disposizioni in materia di previdenza sociale.

     1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, alla lettera d) dopo le parole "di prodotti agricoli" sono aggiunte le parole: "nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta".

     2. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

     e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività".

     3. La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del trattamento di fine rapporto, prevista dall'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbligatorio o volontario al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 26 novembre 1962, n. 1655, con adeguamento, ove occorrente, dei regolamenti dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura.

     4. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 e numeri 805/97 e 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997, sono destinati per lire 251 miliardi per il 1998 e per lire 79 miliardi per il 1999 alla riduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro, versati dai datori di lavoro agricoli e dai lavoratori autonomi del settore agricolo. Le modalità di applicazione e quelle di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 5. Garanzie di credito.

     1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.

     2. Le cambiali di cui all'articolo 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, se emesse dai soggetti operanti nei settori indicati dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie di cui all'articolo 43, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385/1993, e, oltre a portare gli elementi previsti dal predetto articolo, devono contenere sul retro l'indicazione del luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate.

     3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali. E' facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo [2].

 

          Art. 6. Incentivazione di metodi di trasporto a minore impatto ambientale.

     1. Con regolamento del Ministro per le politiche agricole, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere estesi gli interventi e le agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne previsti dall'articolo 5 della legge del 23 dicembre 1997, n. 454, nel settore agricolo e della pesca, alle imprese, alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni riconosciute di produttori agricoli e loro unioni, anche associate tra di loro, alle imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti che concludono, per il trasporto dei loro prodotti, contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo o misto con le ferrovie, con le compagnie di navigazione o con i consorzi per il trasporto stradale, finalizzati al trasporto intermodale. I predetti interventi, nei limiti delle autorizzazioni di spesa, previste da successivi provvedimenti legislativi, hanno carattere transitorio e la loro applicazione, oltre che al contenimento dei costi, è limitata al periodo necessario alla introduzione del nuovo sistema di trasporto.

 

Titolo II

ACCRESCIMENTO CAPACITA' CONCORRENZIALl

 

          Art. 7. Disposizioni normative sul marchio identificativo della produzione nazionale.

     1. Con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per il commercio con l'estero, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale.

     2. Il marchio consiste in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agroalimentare nazionale ed è di proprietà del Ministero per le politiche agricole.

     3. Il controllo di conformità a quanto previsto dal regolamento d'uso del marchio deve essere svolto da uno o più organismi di certificazione, autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, in conformità alla norma EN 45011 o da autorità di controllo pubbliche designate dal Ministero stesso. Il costo di tali controlli è a carico dei soggetti che richiedono l'uso del marchio.

     4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, in quanto compatibili.

 

          Art. 8. Valorizzazione del patrimonio gastronomico.

     1. Per l'individuazione dei "prodotti tradizionali", le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei "prodotti tradizionali".

     2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai "prodotti tradizionali" di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.

     3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.

     5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico.

 

Titolo III

RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLE IMPRESE

E INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA FILIERA

 

          Art. 9. Imprenditori agricoli.

     1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.

 

          Art. 10. Rafforzamento strutturale delle imprese.

     1. Il CIPE determina limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'articolo 2, comma 203, lettere d) "Patti territoriali", e) "Contratto di programma" ed f) "Contratto di area", della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     2. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97, n. 805/97 e n. 806/97, sono destinati per 72 miliardi alla realizzazione dei seguenti interventi:

     a) investimenti finalizzati ad incrementare la qualità delle produzioni, anche in attuazione di quanto specificatamente previsto dalla Direttiva n. 92/46/CEE del 16 giugno 1992;

     b) investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, ivi compresi gli interventi diretti all'introduzione di tecnologie mirate a valorizzare agronomicamente i reflui zootecnici;

     c) ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzati ad adeguare le strutture produttive alle norme di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

     3. Le misure, di cui al comma 2, sono applicate in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettere e) ed f), nonché paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 950/97. Le modalità di applicazione delle stesse e di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

     4. Il Ministero per le politiche agricole definisce, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 950/97 e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92, le modalità per l'erogazione di adeguati contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, volto a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni. Agli interventi di cui al presente comma si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da successivi provvedimenti legislativi.

 

          Art. 11. Accordi del sistema agroalimentare. [3]

     [1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di "agricoltura biologica" ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche agricole. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:

     a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;

     b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;

     c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.

     2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.

     3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.]

 

          Art. 12. Organizzazioni interprofessionali. [4]

     [1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per "Organizzazione interprofessionale" un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361: [5]

     a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli; [6]

     b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono;

     c) svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:

     1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

     2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;

     3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

     4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;

     5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;

     6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

     7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

     8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

     9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.

     1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro [7].

     1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:

     a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

     b) la nomina degli amministratori;

     c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, semprechè l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale [8].

     2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto. [9]

     2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali. [10]

     2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto. [11]

     2-quater. [Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:

     a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;

     b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

     c) la nomina degli amministratori;

     d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale] [12].]

 

          Art. 13. Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione.

     Nel rispetto della decisione 94/173 CE, è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative, le forme associative di giovani agricoltori, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime è definito, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma è diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, così come previsto dall'articolo 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorità agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale programma è finalizzato: [13]

     a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;

     b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;

     c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero;

     d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;

     e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'articolo 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualità. Per tale finalità gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;

     f) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato II del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensità dell'aiuto potrà essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;

     g) all'introduzione della contabilità aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione.

     2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari, il Ministero per le politiche agricole, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.

 

Titolo IV

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO

 

          Art. 14. Snellimento procedure di accesso ai fondi strutturali.

     1. Al fine di accelerare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel settore agricolo e della pesca, il Ministero per le politiche agricole, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, ciascuno per i programmi di propria competenza, procedure di utilizzazione dei fondi strutturali che prevedono la formazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari, analoghe alle procedure adottate per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con l'osservanza dei seguenti criteri e principi:

     a) analisi e valutazione automatica della accoglibilità delle iniziative, attraverso l'utilizzazione di indicatori appositamente individuati;

     b) uniformità delle procedure di selezione, controllo ed erogazione delle agevolazioni previste, al fine di evitare qualsiasi duplicazione;

     c) garanzia della trasparenza e del rispetto dei parametri di scelta stabiliti da ciascun programma di intervento.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE definisce modalità, settori di intervento, soggetti interessati e tempi di attuazione degli adempimenti procedurali introdotti con il comma 1, nonché criteri e modalità per l'erogazione di anticipazioni su contributi concessi per la realizzazione di investimenti in agricoltura.

     3. Con uno o più regolamenti, sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalità di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162, decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 17 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unità tecnico-economiche.

     4. Con i regolamenti di cui al comma 3, sono disciplinate le modalità di avvalimento delle capitanerie di porto ai fini dell'effettuazione delle visite di verifica delle iniziative finanziate sui fondi strutturali e sul Piano triennale della pesca. Per le medesime finalità, il Ministero per le politiche agricole può avvalersi anche del Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, che per tale attività può compiere accessi, verifiche ed ispezioni presso le imprese.

 

          Art. 15. Servizi di interesse pubblico.

     1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

     2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

     3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'articolo 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

     4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

     5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.

 

Titolo V

NORMA DI SALVAGUARDIA

 

          Art. 16.

     1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.


[1] Articolo abrogato dall'art. 39 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

[2] Comma sostituito dall'art. 128 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e così modificato dall'art. 3 della L. 27 marzo 2001, n. 122.

[3] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla L. 2 luglio 2015, n. 91.

[5] Alinea così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 25 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

[7] Comma inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.

[8] Comma inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.

[9] Comma così sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

[10] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

[11] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

[12] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e soppresso dall'art. 16 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.

[13] Alinea così modificato dall'art. 12 della L. 27 marzo 2001, n. 122.