§ 98.1.26369 - Legge 7 agosto 1986, n. 462.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/08/1986
Numero:462


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, è convertito in legge con le [...]
Art. 2.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 aprile 1986, [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26369 - Legge 7 agosto 1986, n. 462.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

(G.U. 11 agosto 1986, n. 185)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 2:

     al comma 4, le parole: "a chiunque trasporta o fa trasportare i" sono sostituite dalle seguenti: "al responsabile del trasporto dei".

     All'articolo 4:

     al comma 2, le parole da: "Ove l'interessato" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "Ove l'interessato non chieda la revisione delle analisi, questa può essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad effettuare analisi di revisione".

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. 1. E' istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attività.

     2. E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

     3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

     4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino".

     All'articolo 8:

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Presso il Ministero della sanità è istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella Gazzetta Ufficiale ed in almeno due quotidiani a diffusione nazionale".

     Dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 8-bis. 1. Dopo l'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

     "Art. 109-bis. Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni".

     Art. 8-ter. 1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

     2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al comma 1".

     All'articolo 9:

     al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

     "10-bis. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 5, fino al 31 ottobre 1986 è consentito l'ulteriore uso dei registri di carico e scarico numerati e vidimati dall'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, nonchè delle bollette di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore dagli appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dallo stesso ufficio. Delle due figlie la prima sarà inviata all'ufficio per la repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnerà la merce.

     10-ter. Le specialità medicinali ed i prodotti dell'industria farmaceutica registrati presso il Ministero della sanità sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4".

     Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 9-bis. 1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili è consentita alle ditte o cantine a ciò autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di stabilizzazione con potenzialità adeguata alle loro necessità di lavorazione.

     3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste vengono identificati i prodotti la cui preparazione è sottoposta all'autorizzazione di cui al comma 1.

     4. L'obbligo dell'autorizzazione decorre dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Art. 9-ter. 1. L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "Art. 76. 1. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita ovvero impiega antibiotici ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa di lire 500 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto globalmente sofisticato. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza, il fatto commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione possa essere ritenuto di lieve entità e riguardi aziende di trasformazione di uva in vino, le pene di cui al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta di un quarto.

     2. Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal comma 1 chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'art. 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti stabiliti dallo stesso articolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

     3. Al tecnico responsabile delle operazioni o manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima pena prevista a carico del titolare della ditta"".

     All'articolo. 10:

     al comma 2 la parola: "annessi" è soppressa;

     alla tabella A, prospetto A, la cifra: "24" è sostituita dalla seguente: "26";

     alla tabella A, prospetto B, la cifra: "300" è sostituita dalla seguente: "298".

     All'articolo 14:

     al comma 1 la cifra: "2.000 milioni" è sostituita dalla seguente: "10.000 milioni";

     al comma 2 la cifra: "5.000 milioni" è sostituita dalla seguente: "50.000 milioni" e dopo le parole: "di consumo del vino", sono aggiunte le seguenti: "per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all'estero".

     All'articolo 16:

     al comma 1, le parole da: "Le regioni e le provincie" fino a:

     "istituti zooprofilattici sperimentali" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori dei servizi di igiene pubblica e dei servizi di veterinaria delle unità sanitarie locali, nonchè dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali".

     All'articolo 18:

     al comma 1, lettera b), le parole: "lettere o) e p)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), o) e p)".

     L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

     "Art. 20. 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:

     "1. A partire dal centoventesimo giorno successivo all'approvazione da parte del Parlamento del piano sanitario nazionale, l'erogazione alle regioni e alle provincie autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle provincie autonome della legge di piano sanitario"".

     All'articolo 22:

     al comma 1, all'alinea, le parole: "20.340 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "73.340 milioni";

     al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "f-bis) quanto a lire 53.000 milioni per l'esercizio 1986 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".

     L'articolo 23 è soppresso.

 

          Art. 2.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.