§ 2.3.322 - L. 2 luglio 2015, n. 91.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:02/07/2015
Numero:91


Sommario
Art. 1. 


§ 2.3.322 - L. 2 luglio 2015, n. 91.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

(G.U. 3 luglio 2015, n. 152)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 2015, N. 51

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o assicurativa»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o assicurativa»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o assicurativa»;

     dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

     All'articolo 2:

     al comma 1, capoverso 4-ter.1:

     alla lettera c), le parole: «ma meno del» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al»;

     dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

     «c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

     c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

     c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo»;

     al comma 3:

     alla lettera a) è premessa la seguente:

     «0a) al comma 3, quarto periodo, le parole: "due punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "quattro punti percentuali"»;

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "dell'azienda" è inserita la seguente: "cessionaria"».

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «il 20 per cento del relativo settore» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «sentita la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica»;

     al quinto periodo, le parole: «, nonchè degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013» sono soppresse;

     al comma 4, primo periodo, le parole: «su richiesta dall'organizzazione interprofessionale» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta dell'organizzazione interprofessionale»;

     al comma 6:

     al primo periodo, dopo le parole: «gli operatori del settore» sono inserite le seguenti: «, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti»;

     al secondo periodo, le parole: «a euro 50.000 in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime»;

     al terzo periodo, le parole: «e all'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'irrogazione delle sanzioni»;

     al quinto periodo, le parole: «sono versate all'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati all'entrata»;

     al comma 7, secondo periodo, le parole: «il 35 per cento del relativo settore» sono sostituite dalle seguenti: «il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale»;

     al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: "ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" sono soppresse.».

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo le parole: «il miglioramento della qualità del prodotto» sono inserite le seguenti: «anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione» e le parole da: «a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;

     b) sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;

     c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

     d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;

     e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

     al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «le imprese agricole» sono inserite le seguenti: «, anche se costituite in forma cooperativa,», dopo le parole: «danneggiate da eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11º grado della scala Beaufort» e dopo le parole: «copertura dei rischi» sono inserite le seguenti: «, nonchè le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate,»;

     al secondo periodo, le parole: «nel corso degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica»;

     al comma 3:

     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del medesimo comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016.»;

     al secondo periodo, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2016» e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2014, n. 190,» sono inserite le seguenti: «come modificato dall'articolo 2 del presente decreto,»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2014, e successive modificazioni, possono presentare domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per accedere agli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

     al comma 4, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3,».

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: «, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni del Mezzogiorno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonchè i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere.»;

     al comma 2, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse umane» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: «predetta gestione commissariale» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno»;

     al comma 3, dopo le parole: «le competenze» sono inserite le seguenti: «e le funzioni»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "fino al 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

     Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis. - (Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole). - 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

     2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.

     3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

     4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione "Borsa merci telematica italiana Scpa", di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

     5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci e le eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle commissioni uniche nazionali stesse.

     6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

     7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».