§ 2.1.50 – L. 29 novembre 1962, n. 1655.
Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:29/11/1962
Numero:1655


Sommario
Art. 1.      La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato [...]
Art. 2.      I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura sono determinati nelle seguenti misure
Art. 3. 
Art. 4.      I datori di lavoro sono tenuti a versare all'Ente i contributi stabiliti dalla presente legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti [...]
Art. 5.      Il datore di lavoro il quale, contravvenendo al disposto dell'art. 3, abbia omesso di denunciare all'Ente l'assunzione di dipendenti o le variazioni intervenute nelle [...]
Art. 6.      Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi di cui all'art. 2, si applicano le disposizioni vigenti per il [...]
Art. 7.      L'Ente corrisponde all'assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni come pure la [...]
Art. 8.      A modifica dell'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, l'Ente è compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede alla assistenza di malattia [...]
Art. 9.      La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dell'Ente, è esercitata dal Ministero del [...]
Art. 10.      Gli adempimenti agli obblighi contributivi effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, nelle stesse misure previste dall'art. 2, in [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 2.1.50 – L. 29 novembre 1962, n. 1655.

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

(G.U. 15 dicembre 1962, n. 319).

 

     Art. 1.

     La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato lo statuto, assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

     L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

 

          Art. 2.

     I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura sono determinati nelle seguenti misure:

     1) il contributo per l'assicurazione contro le malattie è stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura;

     2) il contributo per il fondo di previdenza è stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura.

     Dell'intero contributo per il fondo di previdenza l'aliquota dell'1 per cento è destinata alla copertura dei rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta e l'aliquota del 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati;

     3) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni è stabilito sulla retribuzione nelle vigenti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati dell'agricoltura. Tale contributo è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei dirigenti ed impiegati assicurati;

     4) il contributo per il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità è stabilito nella vigente misura dell'8 per cento della retribuzione ed è posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro.

     Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull'importo dei contributi medesimi.

     Per eventuali variazioni delle misure dei contributi e dell'addizionale di cui al presente articolo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura, in applicazione delle norme fissate dall'articolo 1 comma primo e secondo della legge 14 aprile 1956, n. 307, in relazione alle risultanze di gestione.

 

          Art. 3. [1]

     I contributi di cui all'art. 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel precedente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine , anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:

     a) gli imprenditori siano essi singoli o associati, o società, consorzi ed enti che esercitano attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;

     b) gli istituti, gli enti e le associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304;

     c) i consorzi di miglioramento fondiario e i consorzi di irrigazione;

     d) i consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all'assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità;

     e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi di concetto e di ordine;

     f) gli enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.

     L'assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi.

     La denuncia deve contenere le generalità complete del dipendente, la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso esplicate e la indicazione della retribuzione spettantegli.

     Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunziate all'Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate.

 

          Art. 4.

     I datori di lavoro sono tenuti a versare all'Ente i contributi stabiliti dalla presente legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti prestatori di opera.

     La parte di contributo a carico dei dipendenti è trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti medesimi.

     I contributi sono dovuti anticipatamente per ciascun anno solare, o per un periodo più breve in relazione a minore durata del rapporto d'impiego dei dipendenti, e debbono essere versati entro venti giorni dalla data della richiesta dei contributi medesimi da parte dell'Ente.

     Ai fini della regolazione dei contributi, i datori di lavoro debbono comunicare all'Ente, nei termini da questo stabiliti, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante il precedente periodo di assicurazione.

     Su motivata richiesta del datore di lavoro, il Consiglio di amministrazione dell'Ente può, in via eccezionale, consentire il versamento dei contributi in rate periodiche anticipate.

     In caso di ritardo nel versamento dei contributi, il datore di lavoro moroso, unitamente ai contributi dovuti e non versati, è tenuto a pagare all'Ente, a titolo di sanzione civile, una somma aggiuntiva compresa entro i limiti minimo e massimo dello 0,50 per cento e del 10 per cento dei contributi omessi, secondo il criterio di graduazione da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente in relazione alla durata del ritardo.

     Qualora il datore di lavoro moroso provveda a sanare l'inadempienza contributiva spontaneamente, ovvero entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione di eventuale avviso da parte dell'Ente, l'importo delle sanzioni di cui al precedente comma è ridotto ad un terzo.

     Nel caso in cui sia intervenuta diffida da parte dell'Ispettorato del lavoro o diffida stragiudiziale da parte dell'Ente per il pagamento di quanto dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo, e il datore di lavoro inadempiente provveda al versamento dei contributi arretrati entro il termine indicato nella diffida medesima, la somma aggiuntiva è ridotta al 50 per cento di quella dovuta.

     L'azione per riscuotere i contributi dovuti all'Ente dai datori di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni dall'ultimo giorno dell'anno solare entro il quale se ne doveva eseguire il versamento.

 

          Art. 5.

     Il datore di lavoro il quale, contravvenendo al disposto dell'art. 3, abbia omesso di denunciare all'Ente l'assunzione di dipendenti o le variazioni intervenute nelle mansioni e nelle retribuzioni dei dipendenti stessi, o vi abbia provveduto in modo inesatto od incompleto, è tenuto a corrispondere all'Ente:

     1) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per l'assicurazione contro le malattie, per la assicurazione contro gli infortuni e per la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta, nonché una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.

     2) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per la parte del fondo di previdenza afferente ai conti individuali e per il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, con decorrenza dalla data di assunzione dei dipendenti impiegati, nonché una somma aggiuntiva pari al 50 per cento dei contributi medesimi.

     Inoltre per le inadempienze di cui al precedente comma, il datore di lavoro è punito:

     a) con la sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 60.000 per ogni dipendente cui si riferisce la mancata o incompleta denuncia di assunzione;

     b) con la sanziome amministrativa da lire 30.000 a lire 120.000 per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi destinati all'incremento dei conti individuali;

     c) con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi dovuti al fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità. [2]

     Nelle contravvenzioni alle norme del presente articolo, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Ente il quale, con delibera del Consiglio di amministrazione, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, della ammenda stessa.

     Nel caso in cui la contravvenzione riguardi anche contributi non pagati, l'Ente può, previa delibera del Consiglio di amministrazione ridurre la somma aggiuntiva, di cui al comma sesto dell'art. 4.

     I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio delle gestioni delle forme assistenziali e previdenziali cui le violazioni si riferiscono.

 

          Art. 6.

     Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi di cui all'art. 2, si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

     In ogni caso, i contributi ai sensi della presente legge non possono essere calcolati su una retribuzione inferiore a quella minima stabilita dai contratti integrativi provinciali, in relazione alle mansioni ed all'anzianità di servizio dei prestatori d'opera interessati.

 

          Art. 7.

     L'Ente corrisponde all'assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni come pure la parte del fondo di previdenza afferente al rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti.

     In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d'impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l'Ente liquida all'assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza e nel fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro.

 

          Art. 8.

     A modifica dell'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, l'Ente è compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede alla assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall'Ente medesimo.

 

          Art. 9.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dell'Ente, è esercitata dal Ministero del lavoro a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

     Si applicano all'Ente tutte le disposizioni di legge vigenti per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nonché tutte le norme contenute nei sottoelencati contratti collettivi nazionali che regolano i trattamenti previdenziali ed assistenziali gestiti dalla Cassa medesima, che non risultino in contrasto od incompatibili con la presente legge:

     a) contratti collettivi nazionali 31 luglio 1938, e 1° gennaio 1942, relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici e degli impiegati dell'agricoltura e rispettivamente dei consorzi di bonifica;

     b) contratti collettivi nazionali 22 giugno 1938 e 16 dicembre 1938 relativi all'assistenza di malattia, e contratti collettivi nazionali 20 dicembre 1938 e 7 gennaio 1940 relativi al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive.

     L'Ente è disciplinato dallo statuto 14 luglio 1937, n. 1485, e successive modificazioni.

     Le modifiche al predetto statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro.

 

          Art. 10.

     Gli adempimenti agli obblighi contributivi effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, nelle stesse misure previste dall'art. 2, in applicazione degli accordi sindacali intervenuti in materia, sono considerati validi a tutti gli effetti.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Per l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

[2] Le sanzioni amministrative di cui al presente comma hanno sostituito le previgenti ammende per effetto dell'art. 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di tali sanzioni è stato così elevato dall’art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.