§ 56.6.110 - D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182.
Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:24/06/2003
Numero:182


Sommario
Art. 1.  Obiettivi
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Ambito di applicazione
Art. 4.  Impianti portuali di raccolta
Art. 5.  Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti
Art. 6.  Notifica
Art. 7.  Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave
Art. 8.  Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave
Art. 9.  Esenzioni
Art. 10.  Conferimento dei residui del carico
Art. 11.  Ispezioni
Art. 12.  Procedura di modifica degli allegati
Art. 13.  Sanzioni
Art. 14.  Informazione
Art. 15.  Oneri finanziari
Art. 16.  Norme transitorie e finali


§ 56.6.110 - D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182. [1]

Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

(G.U. 22 luglio 2003, n. 168)

 

Art. 1. Obiettivi

     1. Il presente decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonchè di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Al fine del presente decreto, si intende per:

     a) nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonchè le unità di cui alle lettere f) e g);

     b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

     c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonchè i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

     d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;

     e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

     f) peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;

     g) imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;

     h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;

     i) Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.

2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto si applica:

     a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;  b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a).

     2. Il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.

     3. Il Ministro dell'interno, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.

 

     Art. 4. Impianti portuali di raccolta

     1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la capacità degli impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, è commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo, nonchè delle esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1.

     3. Gli impianti portuali di cui al comma 1 si conformano alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.

     4. Fatta salva la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi esplicati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, salvo che gli stessi impianti rispettino le condizioni stabilite all'articolo 6, comma 2, lettera m), del citato decreto.

     5. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonchè del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

     6. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma 1 provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

     7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce, in conformità alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalità di segnalazione allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti

     1. Nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato I e tenuto conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 14, comma 1, l'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla regione competente per territorio.

     2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di cui al comma 1, la regione valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione.

     3. In caso di inadempimento da parte dell'Autorità portuale dell'obbligo di cui al comma 1 nei termini ivi stabiliti, la regione competente per territorio nomina, entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine, un commissario ad acta per la elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti, da approvarsi secondo quanto previsto al comma 2.

     4. Nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d’intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune cura le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d’intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [2].

     5. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorità portuale può elaborare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purchè il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e l'entità degli impianti disponibili.

     6. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

 

     Art. 6. Notifica

     1. Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'Allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorità marittima da effettuarsi:

     a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto;

     b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;

     c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

     2. L'Autorità competente trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'Autorità portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine.

     3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe a disposizione dell'Autorità competente, qualora richieste.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorità marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

     5. I mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.

 

     Art. 7. Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave

     1. Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.

     2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorità competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

     3. Sono fatte salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale.

     4. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

     5. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.

 

     Art. 8. Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave

     1. Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5.

     2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata dall'Autorità competente ed è calcolata in conformità alle disposizioni dell'Allegato IV.

     3. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione della tariffa di cui al comma 2, da applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonchè, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati.

     4. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità competente, in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato IV.

     5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2.

 

     Art. 9. Esenzioni

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea, almeno una volta all'anno, le esenzioni rilasciate alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari di cui all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 1, ed all'articolo 8, comma 3.

 

     Art. 10. Conferimento dei residui del carico

     1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78.

     2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.

     3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono poste a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'Autorità competente in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato IV.

     4. Il conferimento dei residui del carico è considerato come immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.

 

     Art. 11. Ispezioni

     1. L'Autorità marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica dell'osservanza degli articoli 7 e 10, anche applicando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, ed assicurando il rispetto della percentuale minima delle ispezioni da effettuare prevista nello stesso decreto.

     2. Nella scelta delle navi da ispezionare, l'Autorità marittima si interessa in particolare:

     a) della nave che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6;

     b) della nave per la quale le informazioni fornite dal comandante, ai sensi dell'articolo 6, possano far ritenere l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.

     3. L'Autorità marittima che accerti la violazione degli articoli 7 e 10 provvede affinchè la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all'impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli.

     4. L'Autorità marittima che accerta che la nave ha lasciato il porto in violazione degli articoli 7 e 10, informa immediatamente l'Autorità marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.

     5. L'Autorità marittima definisce le procedure di controllo atte a verificare il rispetto degli articoli 7 e 10 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

 

     Art. 12. Procedura di modifica degli allegati

     1. Gli Allegati I, II e III sono modificati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni intervenute in sede di comunitaria. L'Allegato IV è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in conformità alle variazioni intervenute in sede comunitaria.

 

     Art. 13. Sanzioni

     1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

     2. Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.

     3. Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che, approdando in un porto, non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico, in violazione degli articoli 7 comma 1, e 10 comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.

     4. Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro cinquecento.

 

     Art. 14. Informazione

     1. L'Autorità competente, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato II, informa il comandante della nave, il gestore degli impianti portuali di raccolta e gli utenti in merito agli obblighi previsti dal presente decreto.

     2. La violazione da parte del comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto, delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, punita con la sanzione prevista all'articolo 13, comma 3, è segnalata dall'Autorità marittima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio copia dei rapporti relativi alle inadeguatezze rilevate negli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 7, e, con cadenza annuale, l'elenco delle navi di cui al comma 2 che non hanno proceduto al conferimento dei rifiuti prodotti e dei residui del carico a norma del presente decreto.

     4. Entro il 31 dicembre 2005 e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

 

     Art. 15. Oneri finanziari

     1. Le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.

 

     Art. 16. Norme transitorie e finali

     1. L'articolo 19, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è abrogato.

     2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/59/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

 

 

ALLEGATO I

(Art. 5)

 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO.

 

     1. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano. Detto piano comprende:

     a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto;

     b) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;

     c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonchè l'indicazione delle aree non idonee;

     d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

     e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;

     f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;

     g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;

     h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;

     i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;

l) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;

     m) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;

     n) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;

     o) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;

     p) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;

     q) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;

     r) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

 

 

ALLEGATO II

(Art. 14, comma 1)

 

INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DI CARICO DA FORNIRE AGLI UTENTI DEL PORTO.

 

     1. L'Autorità competente fornisce al comandante della nave, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:

     a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

     b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina;

     c) l'elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico trattati in via ordinaria;

     d) l'elenco dei gestori delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico;

     e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;

     f) la descrizione delle procedure per il conferimento;

     g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;

     h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

 

 

ALLEGATO III  [3]

(Art. 6)

 

 

ALLEGATO IV

(Articoli 8 e 10)

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 10

 

     1. Nel caso di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui all'art. 7, l'Autorità competente determina l'importo della tariffa prevedendo:

     a) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1. Detta tariffa può essere incorporata nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per i rifiuti, nonchè essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;

     b) una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla lettera a).

     2. Nel caso di conferimento dei residui del carico di cui all'art. 10, la tariffa è posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta.

     3. Le tariffe di cui ai numeri 1 e 2 possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa può dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti e residui.

     4. Per garantire l'equità e la trasparenza delle tariffe di cui ai punti 1 e 2, il loro importo e i criteri sulla base dei quali sono state calcolate sono portati a conoscenza degli utenti del porto attraverso la documentazione prevista all'Allegato II.


[1] Abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197.

[2] Comma sostituito dall'art. 4 bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 e così modificato dall'art. 27 della L. 28 dicembre 2015, n. 221.

[3] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 1 luglio 2009 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 22 dicembre 2016.