§ 21.1.18 - Legge 21 novembre 1967, n. 1185.
Norme sui passaporti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:21. Cittadinanza
Capitolo:21.1 cittadinanza
Data:21/11/1967
Numero:1185


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  [7]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  [9]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.  [11]
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.  [12]


§ 21.1.18 - Legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Norme sui passaporti.

(G.U. 18 dicembre 1967, n. 314)

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.

 

          Art. 2.

     Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.

 

          Art. 3.

     Non possono ottenere il passaporto:

     a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare [1];

     b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis [2];

     c) [3];

     d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

     e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

     f) [4];

     g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

 

     Art. 3 bis. [5]

     1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa dell'Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.

     2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

     3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2.

 

          Art. 4.

     I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dall'articolo 3 sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis [6].

 

          Art. 5.

     Il passaporto è rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e per sua delega:

     a) in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;

     b) all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.

 

          Art. 6.

     Le domande relative ai passaporti vengono presentate:

     a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune, o anche, in casi eccezionali, agli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;

     b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari.

     Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.

 

          Art. 7.

     L'autorità competente a provvedere sulle domande è quella preposta all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l'autorità di residenza può delegare a provvedere l'autorità competente per domicilio o per dimora.

 

          Art. 8.

     La domanda di passaporto presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio è trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione.

     L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto, richiede, ove necessario, il completamento dell'istruttoria, o rigetta la istanza, indicando le cause che ostano al rilascio.

     Ove si renda necessario il completamento dell'istruttoria, il termine di cui sopra, previa comunicazione all'interessato, è prorogato di altri quindici giorni.

     Il passaporto è consegnato al richiedente tramite l'ufficio cui la domanda è stata presentata o anche direttamente dall'ufficio competente per il rilascio.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per gli affari esteri può con proprio decreto adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.

     Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale:

     a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;

     b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno;

     c) quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.

     L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari può in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.

 

          Art. 10.

     Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell'art. 5 è ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto previsto dall'art. 8. Sul ricorso il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto motivato.

     Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisione del Ministro per gli affari esteri sia stata comunicata al domicilio eletto nel ricorso, decorre il termine per l'impugnativa in sede giurisdizionale.

     Il termine di 30 giorni è prorogato fino a 45 giorni quando la sede dell'autorità competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo.

     Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell'art. 5, lettera a), per i motivi ostativi enunciati nell'art. 3 e per i casi di ritiro del passaporto previsti dall'art. 12, l'interessato può presentare ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 11. [7]

     [Sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato, che decide pronunciandosi anche in merito.

     La decisione del Consiglio di Stato deve essere eseguita dall'amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.]

 

          Art. 12.

     Il passaporto è ritirato, a cura di una delle autorità indicate all'art. 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.

     Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero portatori di handicap grave o inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato [8].

     Il passaporto può essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attività immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.

     Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.

 

          Art. 13.

     Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia ad una delle autorità indicate all'art. 5: egli ha pertanto diritto ad ottenere un duplicato entro i termini di cui all'art. 8.

 

PASSAPORTI ORDINARI

 

          Art. 14. [9]

     1. Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.

     2. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

     3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto.

 

          Art. 15.

     Il passaporto ordinario:

     a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;

     b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia, firmata ed autenticata.

 

          Art. 16.

     All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identità il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.

     Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonchè due fotografie di cui una autenticata.

 

          Art. 17. [10]

     1. Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge.

     2. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni.

     3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi.

 

          Art. 18. [11]

     1. Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.

     2. Il contributo amministrativo è dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1.

     4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.

 

          Art. 19.

     Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:

     a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;

     b) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

     c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;

     d) dagli indigenti.

     Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito.

     Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

 

PASSAPORTI SPECIALI

 

          Art. 20.

     A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto, non rinnovabile, è valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed è di durata non superiore a quattro mesi.

     Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera a).

     Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.

     Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario.

     Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di età inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.

     La domanda del passaporto collettivo è presentata dal capogruppo.

     Per ogni componente il gruppo - esclusi il capogruppo ed i minori degli anni dieci - è dovuta una tassa di lire trecento.

 

          Art. 21.

     Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

 

          Art. 22.

     A chi risieda o dimori nella fascia di frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti al passaporto, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

 

PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO

 

          Art. 23.

     Il Ministro per gli affari esteri può stabilire che siano rilasciati passaporti diplomatici o di servizio secondo un regolamento da emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

 

DISPOSIZIONI PENALI

 

          Art. 24.

     Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.

     La pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto era stato negato o ritirato.

     La pena è dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'art. 3, lettere c), d), e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.

 

          Art. 25.

     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 26.

     I passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla loro scadenza.

 

          Art. 27.

     Nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, concernente la circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

 

          Art. 28. [12]


[1] Lettera così modificata dall'art. 97 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

[2] Lettera così sostituita, da ultimo, dall'art. 20 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[3] Lettera abrogata dall'art. 215 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

[4] Lettera abrogata dall'art. 2 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[5] Articolo inserito dall'art. 20 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[6] Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[8] Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 20 ter del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[10] Articolo modificato dall'art. 2 della L. 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 24 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e così sostituito dall'art. 20 ter del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 5 bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

[12] Articolo abrogato dall'art. 24 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.