§ 35.2.42 - D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71.
Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.2 disciplina generale
Data:03/02/2011
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Ordinamento degli uffici consolari
Art. 2.  Funzioni degli uffici consolari
Art. 3.  Esercizio delle funzioni consolari
Art. 4.  Delega di funzioni consolari
Art. 5.  Atti di delega
Art. 6.  Ufficiale di stato civile
Art. 7.  Domicilio e residenza
Art. 8.  Schedario consolare
Art. 9.  Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE
Art. 10.  Cittadinanza italiana
Art. 11.  Comunicazioni agli uffici in Italia
Art. 12.  Matrimonio
Art. 12 bis.  (Unione civile).
Art. 13.  Pubblicazioni matrimoniali
Art. 14.  Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio
Art. 15.  Modalità di celebrazione del matrimonio
Art. 15 bis.  (Modalità di costituzione dell'unione civile).
Art. 16.  Matrimonio per procura
Art. 17.  Tribunale competente
Art. 18.  Trasmissione di atti di matrimonio e di atti di unione civile
Art. 19.  Rettificazione degli atti di stato civile
Art. 20.  Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi
Art. 21.  Passaporti
Art. 22.  Carte d'identità
Art. 23.  Documenti di viaggio provvisori
Art. 24.  Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini
Art. 25.  Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali
Art. 26.  Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali
Art. 27.  Assistenza a persone prive di cittadinanza italiana
Art. 28.  Funzioni notarili
Art. 29.  Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
Art. 30.  Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio
Art. 31.  Adozione internazionale di minori
Art. 32.  Adozione di persone di maggiore età
Art. 33.  Tutela, curatela, amministrazione di sostegno
Art. 34.  Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione
Art. 35.  Tribunali competenti
Art. 36.  Amichevole composizione di controversie ed arbitrato
Art. 37.  Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze
Art. 38.  Funzioni di polizia giudiziaria
Art. 39.  Esercizio di funzioni giurisdizionali
Art. 40.  Esecuzione di rogatorie consolari
Art. 41.  Luogo di compimento degli atti istruttori
Art. 42.  Consulenti e difensori
Art. 43.  Deposito consolare
Art. 44.  Termine del deposito
Art. 45.  Vendita di beni
Art. 46.  Successioni
Art. 47.  Imputazione di spese e cauzione
Art. 48.  Funzioni di amministrazione marittima
Art. 49.  Attribuzione di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e poteri disciplinari
Art. 50.  Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali
Art. 51.  Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio
Art. 52.  Certificati, legalizzazioni, vidimazioni
Art. 53.  Attestazione di condizione economica
Art. 54.  Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione
Art. 55.  Funzioni in materia elettorale
Art. 56.  Funzioni in materia scolastica
Art. 57.  Funzioni in materia di servizio militare
Art. 58.  Rilascio dei visti
Art. 59.  Sviluppo delle attività culturali
Art. 60.  Promozione delle attività economiche e commerciali
Art. 61.  Albo consolare
Art. 62.  Registri dell'ufficio consolare
Art. 63.  Raccolta delle firme delle autorità locali
Art. 64.  Tariffa dei diritti consolari
Art. 65.  Valuta di riscossione
Art. 66.  Atti rilasciati gratuitamente
Art. 67.  Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa
Art. 68.  Tasso di cambio consolare
Art. 69.  Modalità di fissazione del tasso di cambio consolare
Art. 70.  Percezione dei diritti consolari
Art. 71.  Collaborazione con le autorità locali
Art. 71 bis.  (Tutela consolare a cittadini europei non rappresentati).
Art. 71 ter.  (Rimborso dei costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea).
Art. 72.  Corrispondenza degli uffici consolari
Art. 73.  Inapplicabilità di norme nazionali
Art. 74.  Poteri in circostanze eccezionali
Art. 74 bis.  (Tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi).
Art. 75.  Ricorsi avverso i provvedimenti consolari
Art. 76.  Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali
Art. 77.  Rimessione ad altro ufficio consolare
Art. 78.  Esecuzione diretta delle notificazioni
Art. 79.  Abrogazioni
Art. 80.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 35.2.42 - D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71.

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

(G.U. 13 maggio 2011, n. 110)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

     Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare l'articolo 14, comma 18;

     Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185;

     Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;

     Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l'articolo 126, comma 5-bis, così come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

     Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, in data 25 giugno 1996;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 75, comma 3;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l'articolo 33;

     Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 1319;

     Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

     Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la semplificazione normativa;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

Disposizioni introduttive

 

Art. 1. Ordinamento degli uffici consolari

     1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, sono disciplinati dall'ordinamento del predetto Ministero, nonchè dalle disposizioni del presente decreto.

 

     Art. 2. Funzioni degli uffici consolari

     1. L'ufficio consolare nell'ambito delle funzioni individuate dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso.

 

     Art. 3. Esercizio delle funzioni consolari

     1. Le funzioni dell'ufficio consolare sono esercitate dal capo dell'ufficio in conformità alle convenzioni ed agli usi internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria, secondo il disposto dell'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     2. S'intende per capo di ufficio consolare di I categoria il titolare dello stesso, il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove istituita, nonchè, in assenza di costoro, i loro sostituti come individuati dalla normativa vigente.

     3. S'intende per capo di ufficio consolare di II categoria il funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.

     4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli affari esteri con decreto del quale è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

     5. Se un funzionario consolare non può procedere, per causa di incompatibilità, ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto è compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio consolare.

     6. Il personale degli uffici consolari, nell'esercizio delle funzioni, non può accettare procure relative a procedure amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi locali o dalle convenzioni internazionali.

 

     Art. 4. Delega di funzioni consolari

     1. Il capo di ufficio consolare di I categoria può delegare le funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa, ad altro personale dell'ufficio.

     2. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale, le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonchè quelle il cui esercizio è, a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.

 

     Art. 5. Atti di delega

     1. Le deleghe di cui all'articolo 4 sono conferite con decreto, di cui copia è affissa nell'albo consolare.

     2. La delega in materia di stato civile è redatta in duplice originale: uno è conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia è trasmessa, con modalità informatica, al Ministero dell'interno.

 

Titolo II

Funzioni consolari

 

Capo I

Funzioni relative allo stato civile

 

     Art. 6. Ufficiale di stato civile

     1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.

 

     Art. 7. Domicilio e residenza

     1. Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti del codice civile.

     2. I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di personale abilitato all'esercizio di determinate funzioni consolari sono considerati residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni competono.

 

     Art. 8. Schedario consolare

     1. Presso ogni ufficio consolare è mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali.

     2. L'iscrizione di un connazionale nello schedario è subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione l'ufficio consolare rilascia certificazione ai soli cittadini residenti.

     3. Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonchè di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.

 

     Art. 9. Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE

     1. Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto dall'articolo 8, l'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero, ovvero a quelle relative alla residenza all'estero, nonchè a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all'estero.

 

     Art. 10. Cittadinanza italiana

     1. Il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, così come previsto dal comma 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti.

     2. Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria.

 

     Art. 11. Comunicazioni agli uffici in Italia

     1. L'ufficio consolare dà comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

 

     Art. 12. Matrimonio

     1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.

     2. La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione.

 

     Art. 12 bis. (Unione civile). [1]

     1. Il capo dell'ufficio consolare riceve le dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rese da cittadini italiani o da un cittadino e un non cittadino. Le dichiarazioni di costituzione di unione civile possono essere rifiutate alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2.

 

     Art. 13. Pubblicazioni matrimoniali

     1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli è residente o in Italia, qualora ivi residente.

     2. Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorità straniere.

     3. Le pubblicazioni di cui al comma I hanno luogo in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

     4. Fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici.

     5. La richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi è trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione.

     6. Per quanto riguarda il non cittadino il capo dell'ufficio consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116, codice civile.

 

     Art. 14. Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio

     1. Il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle condizioni stabilite agli articoli 100, secondo comma, del codice civile e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia. L'atto di notorietà di cui all'articolo 100, secondo comma, del codice civile, è effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare.

     2. Il capo dell'ufficio consolare può, altresì, ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto i sedici anni, secondo quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del codice civile.

     3. Rilevata la mancanza dei presupporti per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2, il capo dell'ufficio consolare trasmette:

     a) le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi;

     b) le domande di ammissione al matrimonio ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, del codice civile, al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore.

     4. In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile.

 

     Art. 15. Modalità di celebrazione del matrimonio

     1. Il matrimonio è celebrato pubblicamente nella sede consolare. Può essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare per impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza.

     2. Il funzionario celebrante adempie alle formalità prescritte dall'articolo 107 del codice civile, e, se del caso, prima di ricevere le dichiarazioni, porta a conoscenza degli sposi, alla presenza dei testimoni la possibile inefficacia del loro matrimonio nell'ordinamento locale.

     3. Se il matrimonio è celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile.

 

     Art. 15 bis. (Modalità di costituzione dell'unione civile). [2]

     1. Le unioni civili sono costituite pubblicamente nella sede consolare. Possono essere eccezionalmente costituite fuori della sede consolare per impedimento delle parti o per gravi motivi di sicurezza. Si osservano le disposizioni in tema di costituzione previste dalla normativa nazionale.

     2. Se del caso, il capo dell'ufficio consolare, prima di ricevere le dichiarazioni delle parti, porta a loro conoscenza, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia della loro unione civile nell'ordinamento locale.

 

     Art. 16. Matrimonio per procura

     1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare.

     2. Il matrimonio di cui al comma 1 non può essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia.

     3. La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma dell'articolo 111 del codice civile è effettuata dal tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'altro sposo ovvero dal tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

     4. Se non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

     5. Il funzionario consolare può rifiutare la celebrazione del matrimonio quando vi si oppongono le leggi locali o lo sposo presente non risiede nella circoscrizione.

     6. Quando ne ricorrono i presupposti, si applica il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15. Per lo sposo assente l'avvertimento ivi previsto è effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per il tramite dell'ufficio consolare territorialmente competente.

 

     Art. 17. Tribunale competente

     1. Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'articolo 98 del codice civile, nonchè sulle opposizioni al matrimonio, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro.

     1-bis. Sui ricorsi, sulle opposizioni e sulle impugnazioni in materia di unioni civili richieste o costituite all'estero è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'una o dell'altra parte, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione anagrafica dell'una o dell'altra [3].

 

     Art. 18. Trasmissione di atti di matrimonio e di atti di unione civile [4]

     1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati o a unioni civili costituite dinanzi alle autorità locali e ad esso pervenuti.

     2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti civili.

 

     Art. 19. Rettificazione degli atti di stato civile

     1. Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'ufficio consolare sono rivolte al tribunale nel cui circondario trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da rettificarsi.

 

     Art. 20. Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi

     1.Il cittadino che risiede all'estero può presentare all'ufficio consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro al prefetto della provincia in cui si trova il Comune in cui costui ha avuto la sua ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui si trova il Comune di iscrizione AIRE del richiedente.

     2. Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 1, le affissioni previste dagli articoli 86 e 90 sono effettuate in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

     3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici.

 

Capo II

Funzioni relative ai passaporti e documenti di viaggio

 

     Art. 21. Passaporti

     1. L'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validità [5].

     2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identità del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, può circoscrivere a determinati Stati la validità territoriale del passaporto e limitarne la validità temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti.

     3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.

 

     Art. 22. Carte d'identità

     1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identità ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Ne estende, altresì, la validità agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.

 

     Art. 23. Documenti di viaggio provvisori

     1. L'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani e ai cittadini europei non rappresentati un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro nello Stato di cittadinanza o di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione [6].

     2. Per i cittadini europei non rappresentati è acquisita l'autorizzazione delle competenti autorità del Paese di cittadinanza [7].

     3. Il documento di viaggio provvisorio è rilasciato:

     a) in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea indisponibilità del passaporto o di altro documento di viaggio, previa denuncia all'ufficio consolare;

     b) in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritiene necessario o opportuno.

     4. Quando lo ritiene opportuno, il capo dell'ufficio consolare dà notizia all'autorità di frontiera italiana o degli altri Paesi dell'Unione europea del documento di viaggio da lui rilasciato.

 

Capo III

Funzioni di protezione ed assistenza, sussidi e rimpatri

 

     Art. 24. Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini

     1. L'ufficio consolare può concedere sussidi ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri.

     2. Limitate erogazioni in danaro possono, altresì, essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versano in stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. In tal caso l'interessato è tenuto a firmare una promessa di restituzione, cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile. L'autorità consolare trasmette al Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

     2-bis. La promessa di restituzione delle erogazioni concesse, alle condizioni di cui al comma 2, ai cittadini europei non rappresentati è redatta secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee [8].

     2-ter. L'ufficio consolare chiede alle autorità dello Stato di cittadinanza il rimborso delle erogazioni di cui al comma 2-bis utilizzando il modulo comune previsto dalle vigenti disposizioni europee. Il rimborso è chiesto anche se, in situazioni di crisi, il cittadino europeo non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione [9].

     2-quater. Se la tutela consolare fornita a un cittadino europeo non rappresentato in caso di arresto o detenzione comporta per l'ufficio consolare spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, l'ufficio consolare chiede il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato [10].

     2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-ter, l'ufficio consolare può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare i costi della tutela fornita in situazioni di crisi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero dei cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di cittadinanza sono dedotti eventuali fondi che l'ufficio consolare abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile [11].

     3. Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui al comma 2, può fornire i mezzi per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio più appropriata e meno onerosa per l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'articolo 197 del codice della navigazione.

     4. Il Ministero competente in materia, in conformità all'articolo 363, terzo comma, del codice della navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio in favore della gente di mare.

 

     Art. 25. Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali

     1. In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.

     2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, è tenuto ad indicare per iscritto all'ufficio consolare i motivi del rifiuto.

 

     Art. 26. Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali

     1. Quando circostanze eccezionali impongono di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'articolo 197 del codice della navigazione non risulta adeguato alle necessità, il capo dell'ufficio consolare può disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.

     2. Nei casi eccezionali in cui è necessario provvedere all'evacuazione dei cittadini, l'ufficio consolare sovrintende all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza all'uopo predisposti. Esso assume tutte le iniziative necessarie anche sulla base delle istruzioni del Ministero degli affari esteri, che si avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni. L'evacuazione è coordinata, laddove possibile, con le iniziative adottate dalle autorità diplomatiche o consolari degli Stati Membri dell'Unione europea e dei Paesi alleati.

     3. L'ufficio consolare comunica col mezzo più celere i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed agli altri Ministeri eventualmente competenti. Alle requisizioni effettuate ai sensi del comma 1 si applicano, per quanto concerne le indennità, i criteri di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

 

     Art. 27. Assistenza a persone prive di cittadinanza italiana

     1. L'ufficio consolare presta assistenza ai cittadini dell'Unione europea ed ai non cittadini, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

Capo IV

Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione

 

     Art. 28. Funzioni notarili

     1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.

     2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.

     3. Non è necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.

 

     Art. 29. Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

     1. Il capo dell'ufficio consolare trasmette al pubblico ministero presso il tribunale competente, ai sensi del comma 2, ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti relativi all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di sostegno nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.

     2. Competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero è il tribunale di ultima residenza in Italia. Se il soggetto interessato non ha mai avuto residenza in Italia, è competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE.

     3. Il tribunale provvede, ai sensi dell'articolo 419 del codice civile, all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nell'espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare è assistito da un consulente tecnico nominato dall'ambasciata o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri.

     4. Quando non è possibile provvedere all'esame di cui al comma 3, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorità rogante ogni elemento di prova in suo possesso.

 

     Art. 30. Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio [12]

     1. Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio di cui all'articolo 254 del codice civile. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresì le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente [13].

     2. [L'ufficio consolare riceve la domanda di legittimazione dei figli naturali di cui agli articoli 280 e 288 del codice civile e la trasmette al tribunale competente. Se la competenza non può essere determinata ai sensi dell'articolo 288, primo comma, del codice civile, è competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune in cui l'interessato ha avuto la sua ultima residenza in Italia ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato] [14].

 

     Art. 31. Adozione internazionale di minori

     1. Competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero residente all'estero, quando gli adottanti non hanno residenza in Italia, è il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza. Se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.

     2. L'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti può essere delegato dal Tribunale per i minorenni titolare della procedura allo svolgimento delle attività di cui all'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nello svolgimento di tali attività, il capo dell'ufficio consolare può avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate.

     3. L'ufficio consolare, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38, comma 1, della citata legge n. 184 del 1983, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, in ordine all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore.

 

     Art. 32. Adozione di persone di maggiore età

     1. Competente in materia di adozione di persone di maggiore età, quando l'adottante non ha residenza in Italia, è il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima residenza in Italia dell' interessato.

     2. Il capo dell'ufficio consolare può essere delegato a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo. Può anche essere delegato a compiere le indagini e ad assumere le informazioni di cui all'articolo 312 del codice civile.

 

     Art. 33. Tutela, curatela, amministrazione di sostegno

     1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare.

     2. Il tutore, il protutore, il curatore, il curatore speciale e l'amministratore di sostegno, nominati in virtù dei poteri di cui al comma 1, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela ha in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui è loro notificata la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione è decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa è decisa dalla competente autorità nazionale. A tale fine, è considerata competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell' incapace.

     3. I cittadini residenti nella circoscrizione hanno l'obbligo di accettare le nomine di cui al comma 2.

 

     Art. 34. Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione

     1. Il capo dell'ufficio consolare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, emana nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.

 

     Art. 35. Tribunali competenti

     1. Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dal capo dell'ufficio consolare, nonchè per l'omologazione degli stessi, è competente a decidere il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.

     2. Se l'interessato non è iscritto all'AIRE ed è stato residente in Italia, è competente il tribunale del luogo di ultima residenza.

 

Capo V

Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria

 

     Art. 36. Amichevole composizione di controversie ed arbitrato

     1. Il capo dell'ufficio consolare:

     a) si adopera, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, egli redige il processo verbale dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio;

     b) esplica le funzioni di arbitro unico nelle, controversie fra cittadini purchè questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità, ferme restando le eccezioni previste dall'articolo 806 del codice di procedura civile. Con il deposito negli archivi dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito ha luogo nel termine perentorio di dieci giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del codice di procedura civile. Le impugnazioni di cui agli articoli 827 e seguenti, codice di procedura civile, si propongono innanzi alla Corte di Appello di Roma.

 

     Art. 37. Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze

     1. L'ufficio consolare:

     a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;

     b) compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorità nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.

     2. L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.

 

     Art. 38. Funzioni di polizia giudiziaria

     1. Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorità giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di reato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti.

     2. Egli cura, altresì, che sia assicurata dalle autorità locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle ad essa consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili italiani, per reati commessi a bordo.

 

     Art. 39. Esercizio di funzioni giurisdizionali

     1. Le norme relative ai doveri ed alle prerogative dell'autorità giudiziaria si applicano ai funzionari consolari quando questi esercitano funzioni attribuite in Italia alla magistratura.

 

     Art. 40. Esecuzione di rogatorie consolari

     1. Della data e del luogo fissati dall'ufficio consolare per l'esecuzione della rogatoria è data tempestiva comunicazione alle parti.

     2. Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione sono indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto istruttorio da compiersi. I termini di presentazione non possono essere inferiori a trenta giorni. Se l'interessato non si presenta nei termini fissati, l'ufficio consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza effetto, l'ufficio consolare restituisce gli atti all'autorità rogante. In presenza di adeguate giustificazioni, il capo dell'ufficio consolare può disporre una terza ed ultima convocazione.

     3. Copia delle comunicazioni e delle convocazioni è allegata agli atti.

 

     Art. 41. Luogo di compimento degli atti istruttori

     1. Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, se non è altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Può essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.

 

     Art. 42. Consulenti e difensori

     1. Quando la legislazione nazionale prevede la presenza ad atti istruttori di consulenti o difensori, l'appartenenza a tali categorie professionali può essere accertata anche in base alle leggi locali.

 

Capo VI

Funzioni relative all'amministrazione di interessi privati

 

     Art. 43. Deposito consolare

     1. Il capo dell'ufficio consolare, in caso di riconosciuta necessità ed urgenza, può ricevere in deposito somme di danaro e ogni altro bene, su richiesta di cittadini o di altri nell'interesse di cittadini o dello Stato. Il deposito ha termine venute meno le cause che ne hanno giustificato l'accettazione.

     2. Il capo dell'ufficio consolare stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non previsto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 1766 e seguenti e 1798 e seguenti del codice civile.

     3. Il capo dell'ufficio consolare non è tenuto ad alcun obbligo di amministrazione dei beni depositati; egli adotta tuttavia i provvedimenti che si rendono necessari nell'interesse degli aventi diritto.

     4. Il capo dell'ufficio consolare, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, può ordinare la vendita dei beni volontariamente depositati, quando vi è pericolo di deperimento o sussistono, comunque, ragioni di forza maggiore.

 

     Art. 44. Termine del deposito

     1. Il capo dell'ufficio consolare, quando ritiene venute meno le cause che hanno determinato il deposito, ne dà comunicazione agli aventi diritto, intimando loro di provvedere entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o degli altri beni depositati.

     2. Se gli aventi diritto non provvedano al ritiro delle somme di danaro depositate, l'ufficio consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma. Per quanto concerne i beni diversi dal danaro, il capo dell'ufficio consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e su istruzione del Ministero degli affari esteri, può eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero può ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma.

     3. Se gli aventi diritto non sono reperibili, e non si può quindi provvedere alla comunicazione ed intimazione di cui al comma 1, le somme di danaro, nonchè gli altri beni, restano depositati presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa indicazione nel frattempo pervenuta dagli aventi diritto, il capo dell'ufficio consolare provvede ai sensi del comma 2.

     4. Per quanto non previsto dal codice civile, con provvedimento del Ministero degli affari esteri sono disciplinati il luogo di restituzione dei beni depositati presso l'ufficio consolare, nonchè le modalità di conservazione e di verbalizzazione dei depositi consolari.

 

     Art. 45. Vendita di beni

     1. Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere è a lui conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizza la vendita di beni e vi procede, la vendita stessa è effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni del Ministero degli affari esteri, tenuto anche conto della legislazione locale.

 

     Art. 46. Successioni

     1. L'ufficio consolare, quando ne è richiesto o vi è tenuto in ragione dell'esercizio delle funzioni notarili, dà notizia alle competenti autorità nazionali e, se del caso, locali, della apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di successioni cui sono o possono essere chiamati cittadini.

     2. L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorità nazionali le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredità, di accettazione con beneficio di inventario, nonchè ogni altra manifestazione di volontà o istanza attinente all'eredità. Esso trasmette, per la via più breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovano in Italia.

     3. Su richiesta di un tribunale italiano presso cui si è aperta una successione, l'Ufficio consolare provvede a disporre, nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta alla custodia dei beni relativi alla successione pervenuti all'Ufficio stesso.

 

     Art. 47. Imputazione di spese e cauzione

     1. Le spese incontrate dall'ufficio consolare nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo sono a carico degli interessati. A tale fine può essere esercitato diritto di ritenzione sulle somme a questi eventualmente spettanti.

     2. L'ufficio consolare può chiedere il preventivo versamento di una cauzione a copertura delle spese di cui al comma 1.

 

Capo VII

Funzioni in materia di navigazione

 

     Art. 48. Funzioni di amministrazione marittima

     1. Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di autorità marittima, attenendosi alla legislazione nazionale.

 

     Art. 49. Attribuzione di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e poteri disciplinari

     1. Il capo dell'ufficio consolare:

     a) ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;

     b) esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;

     c) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.

 

     Art. 50. Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali

     1. Il capo dell'ufficio consolare può richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa è necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o dell'ambasciata. Tali istruzioni sono comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile.

     2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.

 

     Art. 51. Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio

     1. In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalità, e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, il capo dell'ufficio consolare accerta, mediante giuramento deferito al comandante, se sull'atto di nazionalità smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali. L'ufficio consolare appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle dichiarazioni giurate del comandante e ne informa la capitaneria di porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.

 

Capo VIII

Funzioni in materia di documentazione amministrativa

 

     Art. 52. Certificati, legalizzazioni, vidimazioni

     1. L'ufficio consolare:

     a) rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo in Italia;

     b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali;

     c) conferma le patenti di guida ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

     d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle Entrate;

     e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di esso depositati;

     f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorità locali, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento;

     g) può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;

     h) può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;

     i) può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.

     2. Nei casi in cui non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero e da trascrivere in Italia, l'ufficio consolare rilascia, effettuati gli accertamenti del caso, motivata certificazione sostitutiva della documentazione che non si è potuto acquisire, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali sull'ordinamento dello stato civile.

     3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

     4. Sugli atti di cui al presente articolo sono riscossi i diritti di cui al Titolo IV del presente decreto, con le modalità e salve le eccezioni ivi previste.

 

     Art. 53. Attestazione di condizione economica

     1. Quando la legislazione nazionale prescrive un'attestazione del Comune o di altri uffici, relativa alla condizione economica dell'interessato, la medesima può essere sostituita, per la parte di sua competenza, da un'attestazione motivata dell'ufficio consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.

     2. L'attestazione può venir rilasciata, per ogni uso consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.

 

     Art. 54. Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione

     1. Le firme apposte dal funzionario consolare su atti da valere in Italia non sono soggette a legalizzazione.

 

Capo IX

Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare

 

     Art. 55. Funzioni in materia elettorale

     1. L'ufficio consolare assicura gli adempimenti previsti, in base alla legislazione vigente, per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo.

 

     Art. 56. Funzioni in materia scolastica

     1. Il capo dell'ufficio consolare, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attività d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformità alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni che competono ai dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve le funzioni spettanti al Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.

 

     Art. 57. Funzioni in materia di servizio militare

     1. L'ufficio consolare esplica ogni attività in materia di servizio militare, relativamente alle persone residenti nella circoscrizione, attenendosi alla vigente legislazione nazionale.

 

Capo X

Funzioni in materia di visti

 

     Art. 58. Rilascio dei visti

     1. L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio della Repubblica ai cittadini stranieri che ne fanno una motivata e documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli altri dicasteri competenti.

     2. Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando, altresì, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

 

Capo XI

Funzioni in favore dello sviluppo delle attività culturali e della promozione economica

 

     Art. 59. Sviluppo delle attività culturali

     1. L'ufficio consolare promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.

 

     Art. 60. Promozione delle attività economiche e commerciali

     1. L'ufficio consolare promuove e stimola le attività economiche e commerciali che interessano l'Italia e le imprese italiane, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.

 

Titolo III

Albo e registri consolari

 

     Art. 61. Albo consolare

     1. Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, è collocato apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.

 

     Art. 62. Registri dell'ufficio consolare

     1. Presso gli uffici consolari è tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri [15]:

     a) degli atti di nascita;

     b) degli atti di matrimonio;

     b-bis) degli atti relativi a unioni civili [16];

     c) degli atti di cittadinanza;

     d) degli atti di morte.

     2. Sono, altresì, tenuti presso gli uffici consolari i seguenti registri:

     a) dei passaporti;

     b) del protocollo in arrivo e in partenza;

     c) delle operazioni in materia di servizio militare.

     3. Se l'ufficio consolare rilascia le carte di identità è istituito il relativo registro.

     4. Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.

     5. I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformità alle disposizioni generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e della giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse non dispongano è fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.

     6. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonchè per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.

 

     Art. 63. Raccolta delle firme delle autorità locali

     1. A fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.

     2. Se la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione; in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.

 

Titolo IV

Diritti consolari

 

     Art. 64. Tariffa dei diritti consolari

     1. I diritti consolari sono riscossi per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati.

     2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari.

     3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.

 

     Art. 65. Valuta di riscossione

     1. I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.

     2. Se sussistono particolari ragioni, il Ministero degli affari esteri può autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.

 

     Art. 66. Atti rilasciati gratuitamente

     1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonchè quelli richiesti:

     a) da cittadini indigenti;

     b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorità italiane;

     c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;

     d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonchè dai loro familiari a carico anche nel caso di unione civile [17];

     e) da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.

     2. La gratuità di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.

 

     Art. 67. Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa

     1. I diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocità, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. Il Ministro degli affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentano un più diretto interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari.

     3. Il Ministero degli affari esteri, se per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisa l'opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può disporre il rilascio di atti consolari mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.

     4. L'ufficio consolare, su direttiva del Ministro degli affari esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore di operatori economici italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea o anche di altri Paesi per fini di interesse nazionale.

 

     Art. 68. Tasso di cambio consolare

     1. Il tasso di cambio consolare tra l'euro e la valuta locale è fissato con decreto del capo della competente rappresentanza diplomatica.

     2. Il decreto è emesso all'inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente in materia di rendicontazione delle entrate consolari.

     3. Esso è valido anche per tutti gli uffici dipendenti.

 

     Art. 69. Modalità di fissazione del tasso di cambio consolare

     1. Il decreto di cui all'articolo 68 stabilisce il rapporto di cambio consolare sulla base della media dei cambi ufficiali del periodo di riferimento previsto in materia di rendicontazione delle entrate consolari. In caso di cambi plurimi o comunque, se la situazione locale lo richiede, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso.

     2. Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 si traduce in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto al costo della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può autorizzare il capo della rappresentanza diplomatica ad adottare un diverso tasso di cambio consolare.

     3. Se durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 si verificano oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare variazioni nel tasso superiori al dieci per cento, il capo della rappresentanza diplomatica emana un nuovo decreto di cambio consolare.

     4. Copia del decreto consolare è affissa nella sede dell'ufficio che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.

 

     Art. 70. Percezione dei diritti consolari

     1. La percezione dei diritti consolari è comprovata mediante evidenze informatiche o, se ciò non è possibile, mediante apposizione ed annullamento sugli atti di speciali marche o etichette.

     2. Il Ministero degli affari esteri autorizza, in via eccezionale ed in presenza di speciali ragioni, particolari modalità di percezione dei diritti stessi.

     3. L'ufficio consolare può chiedere un'anticipazione dei diritti dovuti.

     4. L'ufficio consolare, in caso di dubbio circa l'assoggettabilità di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilità ad esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del Ministero degli affari esteri, la soluzione più favorevole agli interessati.

     5. Se non è stato possibile provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti consolari, ai crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle norme generali sul recupero dei crediti dello Stato.

 

Titolo V

Disposizioni generali e finali

 

     Art. 71. Collaborazione con le autorità locali

     1. L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorità locali cui è affidata la cura di interessi che concernono cittadini nonchè, a condizione di reciprocità, a quelle che curano interessi che concernono loro cittadini in Italia.

 

     Art. 71 bis. (Tutela consolare a cittadini europei non rappresentati). [18]

     1. Ai fini del presente decreto legislativo, s'intende per ''cittadino europeo non rappresentatò' un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea che, in un Paese terzo nel quale sia presente un ufficio consolare, non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso.

     2. L'ufficio consolare fornisce ai cittadini europei non rappresentati e ai loro familiari non cittadini dell'Unione europea tutela consolare alle stesse condizioni riservate rispettivamente ai cittadini italiani e ai familiari dei cittadini italiani. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il cittadino europeo non rappresentato non può essere indirizzato alle autorità di uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza.

     3. I richiedenti tutela consolare ai sensi del presente articolo dimostrano di essere cittadini europei presentando il proprio passaporto o la propria carta d'identità in corso di validità o, in mancanza, con qualsiasi altro mezzo. I familiari dei richiedenti tutela dimostrano la propria identità e il proprio stato di familiare con ogni mezzo. L'ufficio consolare può disporre verifiche con le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino o di cui il richiedente dichiara che il proprio familiare è cittadino.

     4. Su richiesta dello Stato membro di cittadinanza, l'ufficio consolare trasferisce al medesimo Stato la domanda di tutela o il caso di un cittadino europeo non rappresentato. L'ufficio consolare cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato.

     5. La tutela comprende, tra l'altro, l'assistenza nelle seguenti situazioni:

     a) in caso di arresto o detenzione;

     b) qualora il richiedente sia vittima di reato;

     c) in caso di incidente o malattia grave;

     d) in caso di decesso;

     e) qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza;

     f) qualora il richiedente necessiti di documenti di viaggio provvisori di cui all'articolo 23.

     6. Fatto salvo il comma 2, l'ufficio consolare può, ove considerato necessario, concludere con ambasciate o consolati di altri Stati membri dell'Unione europea accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica gli accordi stipulati alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna e ne dà pubblicità mediante i siti internet istituzionali. L'ufficio consolare a cui un cittadino dell'Unione europea non rappresentato chiede tutela consolare e che non è designato quale competente conformemente allo specifico accordo esistente, trasferisce la domanda all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare in questo modo compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ufficio consolare a cui il cittadino si è rivolto.

     7. Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino europeo non rappresentato oppure è informato di una situazione d'emergenza individuale di un cittadino europeo non rappresentato, l'ufficio consolare si consulta senza indugio con il Ministero degli affari esteri dello Stato membro di cui la persona si dichiara cittadino o, ove appropriato, con l'ambasciata o il consolato competente di tale Stato membro e gli fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in relazione all'identità della persona interessata e a eventuali costi di tutela consolare, e altresì in relazione ai familiari a cui può essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione di casi di estrema urgenza, la consultazione avviene prima che si presti assistenza. L'ufficio consolare facilita anche lo scambio di informazioni tra il cittadino interessato e le autorità dello Stato membro di cittadinanza.

     8. Su richiesta delle autorità di uno Stato membro dell'Unione europea che presta assistenza a un cittadino italiano non rappresentato, l'ufficio consolare fornisce alle medesime autorità tutte le informazioni sul caso in questione. L'ufficio consolare è responsabile dei contatti con i familiari, con altre persone significative o con le autorità in Italia.

 

     Art. 71 ter. (Rimborso dei costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea). [19]

     1. Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni europee, l'ufficio consolare rimborsa i costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi nei quali l'Italia non è rappresentata entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.

     2. Se un cittadino italiano riceve in un Paese in cui l'Italia non è rappresentata erogazioni analoghe a quelle di cui all'articolo 24, comma 2, la promessa di restituzione allo Stato italiano, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere il rimborso delle erogazioni anche nel caso in cui non sia stata firmata una promessa di restituzione in situazioni di crisi.

 

     Art. 72. Corrispondenza degli uffici consolari

     1. Gli uffici consolari corrispondono direttamente con le altre amministrazioni nazionali, per quanto riguarda le materie di loro competenza.

 

     Art. 73. Inapplicabilità di norme nazionali

     1. Se, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, una norma nazionale non risulta applicabile, il capo dell'ufficio consolare ne motiva l'inapplicabilità e si conforma ai principi risultanti dall'articolo 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, tenuto conto delle finalità dell'atto.

 

     Art. 74. Poteri in circostanze eccezionali

     1. In circostanze eccezionali il capo dell'ufficio consolare adotta, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa propria nei casi di emergenza, tutte le misure necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini.

 

     Art. 74 bis. (Tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi). [20]

     1. La pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini europei non rappresentati. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 38 e 42, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l'ufficio consolare si coordina con le ambasciate e i consolati degli Stati membri dell'Unione europea e con la delegazione dell'Unione per garantire che i cittadini europei non rappresentati ricevano piena assistenza in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti degli Stati membri sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti.

     2. In caso di crisi, l'ufficio consolare coopera strettamente, anche attraverso lo scambio, in tempo utile, di informazioni sulle capacità di evacuazione disponibili, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri per garantire l'assistenza efficace dei cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare esperti consolari nei casi in cui l'Italia non sia rappresentata e un altro Stato membro richieda il sostegno delle squadre di intervento esistenti a livello dell'Unione.

     3. L'ufficio consolare che coordina le operazioni di assistenza o ne abbia assunto la guida, coordina tutte le operazioni di sostegno ai cittadini europei non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del Servizio europeo per l'azione esterna.

     4. L'ufficio consolare competente fornisce allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui cittadini italiani non rappresentati.

     5. Nel caso di cui al comma 3, l'ufficio consolare, su istruzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del Servizio europeo per l'azione esterna e del meccanismo unionale di protezione civile.

 

     Art. 75. Ricorsi avverso i provvedimenti consolari

     1. Se non è diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare sono considerati definitivi.

     2. Avverso i medesimi sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale.

     3. Gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamento o alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio è tenuto a pronunciarsi sull'istanza stessa nei modi e termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 76. Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali

     1. L'ufficio consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonchè qualunque altro atto o documento la cui trasmissione è richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea o da altre leggi dello Stato.

     2. Si applica in ogni caso l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

 

     Art. 77. Rimessione ad altro ufficio consolare

     1. Se l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che deve provvedere a notificazioni, viene a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante.

 

     Art. 78. Esecuzione diretta delle notificazioni

     1. Le notificazioni cui l'ufficio consolare provvede direttamente sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio.

 

     Art. 79. Abrogazioni

     1. Sono abrogati i seguenti testi normativi:

     a) decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

     b) legge 2 maggio 1983, n. 185.

 

     Art. 80. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le attribuzioni, le funzioni ed i compiti previsti dal presente decreto devono essere svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali ordinariamente disponibili a legislazione vigente.

     2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e/o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.

 

 

ALLEGATO [21]

 

Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari (A) (1)

 

Sezione I [22]

ATTI DI STATO CIVILE (2)

 

Art. 1

Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati:

 

 

per ogni foglio

euro 7,00

Art. 2

a) Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile (3):

 

 

per ogni foglio

euro 5,00

 

b) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio

 

 

diritto fisso

euro 5,00

 

c) Certificato di capacità matrimoniale o nulla osta

euro 5,00

Art. 3

Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio:

 

 

diritto fisso

euro 5,00

Art. 4

a) Certificato di cittadinanza:

 

 

diritto fisso

euro 9,00

 

b) atto di rinuncia cittadinanza:

 

 

diritto fisso

euro 34,00

Art. 5

Traduzione atti stato civile (4):

 

 

in lingua italiana per ogni foglio

euro 7,00

 

in lingua non italiana per ogni foglio

euro 14,00

Art. 6

Copia di traduzione di atto di stato civile

 

 

per ogni foglio

euro 2,00

Art. 7

Legalizzazione atti di stato civile

euro 9,00

Art. 7-bis [23]

Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne:

euro 300,00

Art. 8

Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione

 

 

per ogni atto (5):

euro 9,00

 

Sezione II [24]

ATTI NOTARILI

 

Art. 9

Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere - inclusi aeromobili, navi o galleggianti, carati di essi - Permuta, cessione di diritti e atti di liberalità - Costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi: (6)

 

 

ad valorem

5,5‰

 

 

importo minimo euro 110,00

Art. 10

Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo 307 del codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave

gratuito

Art. 11 [25]

Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzioni di matrimonio o di unione civile a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7) (8):

 

 

ad valorem

5,5‰

 

 

importo minimo euro 110,00

Art. 12

Atto di quietanza e di liberazione:

 

 

ad valorem

5,5‰

 

 

importo minimo euro 55,00

Art. 13

Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del Codice della navigazione - Concessione d'ipoteca su nave - Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal Codice della navigazione - Contratto di assicurazione marittima - Risoluzione totale o parziale dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9):

 

 

ad valorem

5,5‰

Art. 14

Scioglimento di società senza liquidazione - Compromesso (artt. 806 e seguenti Cod. proc. civ.):

 

 

diritto fisso

euro 14,00

Art. 15

Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico:

 

 

a) per ogni atto

euro 68,00

 

b) per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti

euro 14,00

Art. 16

Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento olografo:

 

 

a) per ogni processo verbale a foglio

euro 13,00

 

b) per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti

euro 3,00

Art. 17

Procura o mandato generale - Procura generale alle liti - Conferma, modificazione o revoca:

 

 

per ogni atto

euro 57,00

Art. 18

Procura speciale - Mandato speciale con o senza rappresentanza (10) - Modificazione, revoca, rinunzia, ratifica o conferma:

 

 

per ogni atto

euro 40,00

Art. 19 [26]

Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro o di una parte dell'unione civile in favore dell'altra:

 

 

per ogni atto o autorizzazione

euro 14,00

Art. 20

Protesto di cambiale o di altro titolo di credito:

 

 

sino a euro 520

euro 14,00

 

oltre euro 520

euro 24,00

Art. 21

Consenso a cancellazione di ipoteca o a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca - Consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca o a frazionamento di ipoteca - Consenso a separazione di quote ipotecarie - Consenso a liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale - Ratifica o convalida di atto:

 

 

per ogni atto

euro 20,00

Art. 22

Inventario:

 

 

per la prima ora o frazione di ora

euro 55,00

 

per ogni ora o frazione di ora successiva

euro 27,00

 

per ogni foglio (11)

euro 10,00

Art. 23

Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o documento:

 

 

per ogni foglio

euro 10,00

Art. 24

Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata non avente contenuto patrimoniale:

 

 

diritto fisso

euro 10,00

Art. 25

Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile:

 

 

per ogni atto

euro 11,00

Art. 26

Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (12):

 

 

per ogni foglio

euro 20,00

 

Sezione III

PASSAPORTI (13), DOCUMENTI DI IDENTITA' E VISTI

 

Art. 27

Passaporto. Il contributo da esigersi per il passaporto e la relativa tassa di concessione governativa, se dovuta, sono uguali a quelli previsti per il rilascio sul territorio nazionale (14)

 

Art. 28

Carta d’identità. Il diritto fisso è uguale a quello da corrispondersi in territorio nazionale (14)

 

Art. 29 [27]

Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto su passaporti ordinari e collettivi (15):

 

 

transito aeroportuale (tipo A)

euro 60,00

 

transito (tipo C)

euro 60,00

 

breve durata (1-90 giorni) (tipo C)

euro 60,00

 

ingressi multipli, validità 1-5 anni (tipo C)

euro 60,00

 

validità territoriale limitata (tipi A e C)

euro 60,00

 

rilasciato in frontiera (tipi A e C)

euro 60,00

 

visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)

euro 116,00 per persona (importo fissato dai singoli Stati membri) (16)

 

visto nazionale (tipo D) per motivi di studio

euro 50

 

Sezione IV [28]

ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA

 

Art. 30

Processo verbale di conciliazione - Lodo arbitrale:

 

 

ad valorem

1,1%

 

 

importo minimo euro 165,00

Art. 31

Istanza al capo dell’ufficio consolare e provvedimenti da questo adottati nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari ed ai presidenti di tribunale (17):

 

 

per ogni istanza o provvedimento

euro 9,00

Art. 32

Approvazione del conto finale relativo alla tutela:

 

 

sino a euro 2.000

gratuito

 

oltre euro 2.000

4,4‰

Art. 33

Nomina di perito, consulente tecnico, interprete:

 

 

per ogni atto di nomina

euro 20,00

Art. 34

Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete:

1,1%

 

ad valorem (18)

importo minimo euro 165,00

Art. 35

Assistenza alle udienze, interrogatori, inchieste, ispezioni, esami eseguiti fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che si compiono davanti o con l’intervento dell’autorità giudiziaria locale ovvero di altre autorità estere, su richiesta degli interessati:

 

 

per la prima ora o frazione di ora

euro 36,00

 

per ogni ora o frazione di ora successiva

euro 18,00

Art. 36

Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:

 

 

per ogni atto

euro 23,00

 

Sezione V

ATTI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE DI INTERESSI PRIVATI

 

Art. 37

Realizzo di attivo ereditario, recupero o riscossione di crediti, di somme di danaro o valori qualsiasi mediante l’opera esclusiva o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare:

 

 

scaglione:

 

 

sino a euro 258

euro 5,00

 

da euro 258 a euro 2.580

2,2%

 

oltre euro 2.580

4,4%

Art. 38

Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l’atto di ritiro (19) (20):

 

 

per somme di danaro

1,1% all’anno

 

per ogni altra cosa ad valorem (21)

1,1% all’anno

 

Sezione VI [29]

ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

 

Art. 39

[Spedizione di navi (22) (23)

 

 

sino a 50 tonnellate di stazza netta

gratuito

 

da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta

gratuito

 

da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta

gratuito

 

da 3.001 tonnellate di stazza netta in su

gratuito]

Art. 40

Vidimazione del manifesto di carico, o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia:

 

 

per ogni vidimazione

euro 10,00

Art. 41 [30]

[Vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani, ai soli fini della liquidazione di sovvenzioni statali:

gratuito]

Art. 42

Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia:

 

 

per ogni vidimazione

euro 33,00

Art. 43 [31]

[Deposito e relativo processo verbale di atti di stato civile compilati a bordo di navi o riguardanti la scomparsa in mare - Deposito di inventario fatto a bordo di nave e degli oggetti ivi descritti:

gratuito]

Art. 44

Ricezione delle dichiarazioni fatte e dei documenti consegnati dai comandanti di aeromobili italiani relativi ad atti di stato civile formati durante la navigazione o ad eventi che possano importare conseguenze civili o penali avvenuti durante la navigazione (artt. 834 e seguenti del codice della navigazione):

gratuito

Art. 45

Autorizzazione a caricare armi, munizioni da guerra, gas tossici e altre merci pericolose in genere, salvo che per uso della nave (art. 193 del codice della navigazione):

 

 

per tonnellata metrica

euro 10,00

Art. 46

Consegna all'autorità consolare di cose imbarcate il cui trasporto sia vietato da norme di polizia:

 

 

diritto fisso

euro 10,00

Art. 47

Autorizzazione al comandante della nave a contrarre obbligazioni per urgenti necessità della nave o del viaggio (artt. 307 e 315 del codice della navigazione):

 

 

diritto fisso

euro 10,00

Art. 48

Autorizzazione a vendere la nave in caso di assoluta innavigabilità della stessa (artt. 311 e 315 del codice della navigazione):

 

 

sino a 50 tonnellate di stazza netta

gratuito

 

da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta

euro 9,00

 

da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta

euro 17,00

 

da 3.001 tonnellate di stazza netta in su

euro 34,00

Art. 49

Verbale di deposito della relazione del comandante (artt. 304 e 315 del codice della navigazione) con o senza assunzione di prove. Dichiarazione supposta avaria:

 

 

sino a 50 tonnellate di stazza netta

gratuito

 

da 51 tonnellate di stazza netta in su

euro 0,011 per tonnellata

Art. 50

Verbale di assunzione di prove:

 

 

per ogni foglio

euro 10,00

Art. 51

Annotazione della dichiarazione di esercente sul certificato di immatricolazione dell'aeromobile (art. 875 del codice della navigazione):

 

 

diritto fisso

euro 33,00

Art. 52 [32]

[Ricezione delle richieste di pubblicità relative a navi o galleggianti, nonché ad aeromobili:

gratuito]

Art. 53

Atti relativi ad assunzione di comandante non appartenente all’Unione europea (artt. 294 e 886 del codice della navigazione):

 

 

per ogni atto

euro 55,00

Art. 54

Atti relativi ad assunzioni di personale marittimo o di volo (non appartenente all’Unione europea (artt. 319, 742 e 898 del codice della navigazione):

 

 

per ogni persona assunta

euro 10,00

Art. 55 [33]

Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione: (24)

 

 

per ogni atto

euro 25

 

Sezione VII [34]

ATTI AMMINISTRATIVI

 

Art. 56

Vidimazione di contratti di lavoro:

 

 

per ogni contratto

euro 10,00

Art. 57

Vidimazione di atto di chiamata ed atti similari

 

 

per ogni vidimazione

euro 7,00

Art. 58

Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici o di beneficenza:

gratuito

Art. 59

Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di rendite o di somme (25):

 

 

sino a euro 250

gratuito

 

da euro 250 a euro 520

euro 7,00

 

da euro 520 a euro 800

euro 14,00

 

oltre euro 800

euro 20,00

Art. 60

Rilascio o vidimazione di patente di sanità, vidimazione di manifesto o di qualsiasi altro documento di nave estera o di aeromobile estero:

 

 

per ogni rilascio o vidimazione

68,00

Art. 61

Certificato di sanità per passeggeri:

 

 

per ogni certificato

euro 20,00

Art. 62

Rilascio o vidimazione di certificato di sanità per merci:

 

 

per ogni rilascio o vidimazione

euro 68,00

Art. 63

Rilascio o vidimazione di certificato di origine, di destinazione o di sbarco:

 

 

sino a euro 800

euro 14,00

 

da euro 800 a euro 1.600

euro 34,00

 

superiori a euro 1.600

euro 68,00

Art. 64

Vidimazione di documenti doganali (26):

 

 

per ogni vidimazione

euro 68,00

Art. 65

Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza:

 

 

per ogni attestazione

euro 55,00

Art. 66

Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazioni per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione (27):

 

 

per ogni atto

euro 34,00

 

Sezione VIII [35]

ATTI DIVERSI DA QUELLI DI STATO CIVILE E NOTARILI, LEGALIZZAZIONI E TRADUZIONI

 

Art. 67

Apposizione di sigilli e Processi verbali (28):

 

 

per ogni foglio

euro 11,00

Art. 68

Decreti, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazione (29):

 

 

per ogni atto

euro 14,00

Art. 69

Legalizzazione di atti e firme:

 

 

per ogni legalizzazione

euro 17,00

Art. 70

Traduzione di atti diversi dallo stato civile:

 

 

in lingua italiana per ogni foglio

euro 14,00

 

in lingua non italiana per ogni foglio

euro 23,00

Art. 71

Copia integrale o per estratto degli atti di cui alle sezioni IV, VI e VIII:

 

 

per ogni foglio

euro 7,00

Art. 72

Certificazione di conformità ad originale di traduzione non eseguita dall'ufficio consolare (4):

 

 

in lingua italiana per ogni foglio

euro 9,00

 

in lingua non italiana per ogni foglio

euro 14,00

Art. 73

Copia di qualunque altro atto o documento acquisibile in virtù del diritto di accesso di cui all'art. 25, Legge n. 241/1990

a foglio euro 0,30

 

Sezione IX [36]

DIRITTI DI URGENZA

 

Art. 74

Diritti di urgenza per atti da rilasciare entro le 24 ore

euro 34,00

 

 

(A) I tributi previsti a livello nazionale (imposta di bollo, tassa di concessione governativa) sono aggiuntivi a quanto previsto dalla presente tabella e regolati dalla disciplina prevista per il territorio italiano.

 

Resta fermo quanto stabilito dalla nota 14 in materia di vacatio all’estero per l’applicazione di nuovi importi di tasse di concessione governativa ed altri tributi.

(1) Per gli atti consolari tassati a foglio, questo è calcolato in ragione di 25 linee per facciata. Il foglio è di due facciate. Per ogni foglio cominciato è dovuto l'intero diritto.

(2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa.

(3) Certificato di stato libero.

(4) La traduzione o la certificazione di conformità se fatte per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano sono gratuite.

(5) Situazione di famiglia, eccetera.

(6) La tassa ad valorem del 5,5‰ si calcola:

per la permuta, sulla cosa permutata di maggiore valore;

per la rendita, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo di 10 annualità, se è vitalizia od eccedente gli anni 10, sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se essa è costituita per 10 anni o meno;

per l'enfiteusi, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua;

sul cumulo delle annualità sino ad un massimo di 10, se è temporanea.

(7) La tassa ad valorem del 5,5‰ va calcolata:

per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione;

per i contratti di società, sul valore delle cose conferito in società, qualora si tratti di costituzione di società; sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di società; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione;

per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto;

per la divisione, sull'importo della massa da dividere o delle quote da separare;

per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione;

per le transazioni, sul valore concordato dalle parti.

(8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5,5‰ è dovuta per ogni singola convenzione; se però trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa è dovuta sulla convenzione che comporta la tassazione più elevata.

(9) La tassa ad valorem va calcolata sul valore del contratto non ancora eseguito o la cui esecuzione non ha più luogo per effetto della risoluzione.

(10) Quando il mandato sia relativo ad atti di stato civile il diritto è ridotto alla metà.

(11) In caso di tariffa oraria, non si applica la tassazione a foglio.

(12) Tra cui, atto rinuncia eredità, dichiarazione giurata, accettazione donazione.

(13) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e, a titolo di reciprocità, quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono rilasciati gratuitamente.

(14) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo e del diritto fisso per la carta di identità, il nuovo importo del corrispondente diritto consolare è applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine più ampio per la sua entrata in vigore.

(15) Gli importi e le eventuali riduzioni ed esenzioni, valide per tutti gli Stati membri, sono stabiliti nel Codice Comunitario dei Visti (Reg. CE n. 810/2009).

(16) Le successive variazioni all’importo saranno determinate con decreto interministeriale.

(17) Decreto consolare di emancipazione, verbale di affidamento minore.

(18) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio euro 6,00. La tassa ad valorem dell'1,1% deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura.

(19) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa che abbia formato oggetto dell'attività dell'autorità diplomatica o consolare, prevista dall’art. 37 della presente tabella, non si fa luogo alla percezione della tassa stabilita nel presente articolo.

(20) Non dà luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo.

(21) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorità consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilità di fissazione del valore, questo è stabilito in euro 1.000.

(22) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti o delle operazioni che sono richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti:

visto sulla dichiarazione integrativa di partenza - previsto dall’art. 181 del codice della navigazione;

denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'art. 182 del codice della navigazione;

rapporto sullo stato sanitario;

vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formati dal comandante della nave;

vidimazione e legalizzazione di manifesti di entrata o di uscita;

deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati;

dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata;

rilascio di patente di sanità, eventuale vidimazione o rettificazione o sottoscrizione di questa o di altro analogo documento;

atto di deposito di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe;

visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio;

copia od estratto del ruolo o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per concedere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave;

compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o d'una polizza di carico;

convenzione di arruolamento dell'equipaggio appartenente all’Unione europea;

sostituzione del comandante o padrone marittimo appartenente all’Unione europea ed atti occorrenti per tale sostituzione;

processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'art. 165 del codice della navigazione e dall'art. 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri;

visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali;

indagini a seguito di denunzia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (art. 182 del codice della navigazione).

(23) Atti gratuiti in esecuzione dell’art. J.2.1.1., aggiunto all’art. 5 dell’Annesso alla «Convenzione sulle facilitazioni del traffico marittimo internazionale», fatta a Londra il 9 aprile 1965, ratificata a seguito della Legge 8 maggio 1971, n. 831, come emendato con la Risoluzione FAL.3(21) adottata il 1° maggio 1992.

Le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano metà tonnellata; diversamente, non se ne tiene conto. La suddivisione per classi di tonnellate è mantenuta per soli fini statistici.

(24) Quali, a titolo esemplificativo, endorsement e certificati di sicurezza.

(25) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita, per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime.

(26) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'art. 63. Qualora i documenti siano richiesti per l’introduzione in Italia di beni godenti franchigia, la vidimazione è gratuita.

(27) Quali a titolo esemplificativo: Attestato doganale, autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autovetture in Italia (EE = Escursionisti Esteri), conferma patenti di guida.

(28) Tra cui anche trasporto salme.

(29) Certificato di residenza, certificato di domicilio, certificato di buona condotta, atto di riconoscimento.

 

* Estremi degli atti di modifica della «Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari» allegata al D.P.R. 5.1.1967, n. 200

- Legge 2.5.1983, n. 185 (nuova Tariffa Consolare)

- D.I. del 2.5.1985 (aggiornamento)

- D.I. n. 038/4075 del 2.5.1987 (aggiornamento)

- D.I. n. 038/3659 del 2.5.1989 (aggiornamento)

- D.I. n. 038/5781 del 2.5.1991 (aggiornamento)

- D.I. n. 038/4389 del 2.5.1993 (aggiornamento)

- D.I. n. 038/4041 del 25.9.1997 (aggiornamento)

- D.I. n. 038/4040 del 25.9.1997 (aggiornamento ed inserimento visti Schengen)

- D.I. n. 642/1281 del 14.4.2000 (aggiornamento)

- D.I. n. 642/5697 del 21.12.2001 (cambio valuta di riferimento: euro)

- D.I. n. 642/2691 del 15.9.2003 (modifica articolo 26: aumento a euro 50 i visti nazionali; istituzione del criterio delle spese amministrative da corrispondersi per il trattamento della domanda di richiesta visto - handling fee)

- D.I. n. 642/2275 del 29.6.2004 (modifica articolo 26: accorpamento visti e aumento a euro 35)

- D.I. n. 642/232 del 22.12.2006 (modifica articolo 26: aumento visti a euro 60, aumento visti nazionali a euro 75 in base al disposto della Legge finanziaria 2007, n. 296 del 27.12.2007, articolo 1, comma 1316 - differenziazione automatica di euro 15 tra visti area Schengen e visti nazionali)

- D.I. n. 83 del 25.6.2007 (modifica articolo 25: inserimento carta d’identità)

- Ai sensi art. 4, commi 4 e 5 del Decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5.3.2010, n. 30, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’importo di 75 euro di cui all’art. 1, comma 1315 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in euro 105.


[1] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

[2] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

[3] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

[4] Articolo così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito dalla L. 2 agosto 2011, n. 130.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234.

[8] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234.

[9] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234.

[10] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234.

[11] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234.

[12] Rubrica così sostituita dall'art. 103 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

[13] Comma così modificato dall'art. 103 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

[14] Comma abrogato dall'art. 103 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

[15] Alinea così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

[16] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

[17] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

[18] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234.

[19] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234.

[20] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234.

[21] Allegato rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2011, n. 291 e sostituito dall'art. 1 del D.M. 19 ottobre 2012.

[22] Per un aumento degli importi di cui alla presente Sezione, vedi l'art. 1, comma 621, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[23] Articolo inserito dall'art. 5 bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

[24] Per un aumento degli importi di cui alla presente Sezione, vedi l'art. 1, comma 621, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[25] Articolo così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

[26] Articolo così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

[27] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 621, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[28] Per un aumento degli importi di cui alla presente Sezione, vedi l'art. 1, comma 621, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[29] Per un aumento degli importi di cui alla presente Sezione, vedi l'art. 1, comma 621, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 621, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[31] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 621, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[32] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 621, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[33] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 621, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[34] Per un aumento degli importi di cui alla presente Sezione, vedi l'art. 1, comma 621, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[35] Per un aumento degli importi di cui alla presente Sezione, vedi l'art. 1, comma 621, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[36] Per una modifica alla presente Sezione, vedi l'art. 1, comma 621, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.