§ 35.2.46 - D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234.
Attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.2 disciplina generale
Data:22/12/2017
Numero:234


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
Art. 3.  Attuazione dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/637
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 35.2.46 - D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234.

Attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE.

(G.U. 15 febbraio 2018, n. 38)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE;

     Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 ed in particolare l'articolo 6, che introduce il criterio direttivo specifico per il recepimento della direttiva (UE) 2015/637;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

     Vista la legge 9 agosto 1967, n. 804, recante ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 45, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini europei e ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali, cooperando mediante un regolare scambio di informazioni e altre forme di coordinamento, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell'Unione.»;

     b) all'articolo 50, secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e nel sito internet istituzionale delle sedi interessate, anche nelle lingue veicolari localmente più diffuse.».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71

     1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 23, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. L'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani e ai cittadini europei non rappresentati un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro nello Stato di cittadinanza o di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.

     2. Per i cittadini europei non rappresentati è acquisita l'autorizzazione delle competenti autorità del Paese di cittadinanza.»;

     b) all'articolo 24, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. La promessa di restituzione delle erogazioni concesse, alle condizioni di cui al comma 2, ai cittadini europei non rappresentati è redatta secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee.

     2-ter. L'ufficio consolare chiede alle autorità dello Stato di cittadinanza il rimborso delle erogazioni di cui al comma 2-bis utilizzando il modulo comune previsto dalle vigenti disposizioni europee. Il rimborso è chiesto anche se, in situazioni di crisi, il cittadino europeo non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione.

     2-quater. Se la tutela consolare fornita a un cittadino europeo non rappresentato in caso di arresto o detenzione comporta per l'ufficio consolare spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, l'ufficio consolare chiede il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato.

     2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-ter, l'ufficio consolare può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare i costi della tutela fornita in situazioni di crisi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero dei cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di cittadinanza sono dedotti eventuali fondi che l'ufficio consolare abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile.»;

     c) dopo l'articolo 71, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 71 bis. (Tutela consolare a cittadini europei non rappresentati). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo, s'intende per ''cittadino europeo non rappresentatò' un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea che, in un Paese terzo nel quale sia presente un ufficio consolare, non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso.

     2. L'ufficio consolare fornisce ai cittadini europei non rappresentati e ai loro familiari non cittadini dell'Unione europea tutela consolare alle stesse condizioni riservate rispettivamente ai cittadini italiani e ai familiari dei cittadini italiani. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il cittadino europeo non rappresentato non può essere indirizzato alle autorità di uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza.

     3. I richiedenti tutela consolare ai sensi del presente articolo dimostrano di essere cittadini europei presentando il proprio passaporto o la propria carta d'identità in corso di validità o, in mancanza, con qualsiasi altro mezzo. I familiari dei richiedenti tutela dimostrano la propria identità e il proprio stato di familiare con ogni mezzo. L'ufficio consolare può disporre verifiche con le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino o di cui il richiedente dichiara che il proprio familiare è cittadino.

     4. Su richiesta dello Stato membro di cittadinanza, l'ufficio consolare trasferisce al medesimo Stato la domanda di tutela o il caso di un cittadino europeo non rappresentato. L'ufficio consolare cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato.

     5. La tutela comprende, tra l'altro, l'assistenza nelle seguenti situazioni:

     a) in caso di arresto o detenzione;

     b) qualora il richiedente sia vittima di reato;

     c) in caso di incidente o malattia grave;

     d) in caso di decesso;

     e) qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza;

     f) qualora il richiedente necessiti di documenti di viaggio provvisori di cui all'articolo 23.

     6. Fatto salvo il comma 2, l'ufficio consolare può, ove considerato necessario, concludere con ambasciate o consolati di altri Stati membri dell'Unione europea accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica gli accordi stipulati alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna e ne dà pubblicità mediante i siti internet istituzionali. L'ufficio consolare a cui un cittadino dell'Unione europea non rappresentato chiede tutela consolare e che non è designato quale competente conformemente allo specifico accordo esistente, trasferisce la domanda all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare in questo modo compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ufficio consolare a cui il cittadino si è rivolto.

     7. Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino europeo non rappresentato oppure è informato di una situazione d'emergenza individuale di un cittadino europeo non rappresentato, l'ufficio consolare si consulta senza indugio con il Ministero degli affari esteri dello Stato membro di cui la persona si dichiara cittadino o, ove appropriato, con l'ambasciata o il consolato competente di tale Stato membro e gli fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in relazione all'identità della persona interessata e a eventuali costi di tutela consolare, e altresì in relazione ai familiari a cui può essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione di casi di estrema urgenza, la consultazione avviene prima che si presti assistenza. L'ufficio consolare facilita anche lo scambio di informazioni tra il cittadino interessato e le autorità dello Stato membro di cittadinanza.

     8. Su richiesta delle autorità di uno Stato membro dell'Unione europea che presta assistenza a un cittadino italiano non rappresentato, l'ufficio consolare fornisce alle medesime autorità tutte le informazioni sul caso in questione. L'ufficio consolare è responsabile dei contatti con i familiari, con altre persone significative o con le autorità in Italia.

 

     Art. 71 ter. (Rimborso dei costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea). - 1. Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni europee, l'ufficio consolare rimborsa i costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi nei quali l'Italia non è rappresentata entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.

     2. Se un cittadino italiano riceve in un Paese in cui l'Italia non è rappresentata erogazioni analoghe a quelle di cui all'articolo 24, comma 2, la promessa di restituzione allo Stato italiano, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere il rimborso delle erogazioni anche nel caso in cui non sia stata firmata una promessa di restituzione in situazioni di crisi.»;

     d) dopo l'articolo 74, è inserito il seguente:

     «Art. 74 bis. (Tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi). - 1. La pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini europei non rappresentati. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 38 e 42, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l'ufficio consolare si coordina con le ambasciate e i consolati degli Stati membri dell'Unione europea e con la delegazione dell'Unione per garantire che i cittadini europei non rappresentati ricevano piena assistenza in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti degli Stati membri sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti.

     2. In caso di crisi, l'ufficio consolare coopera strettamente, anche attraverso lo scambio, in tempo utile, di informazioni sulle capacità di evacuazione disponibili, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri per garantire l'assistenza efficace dei cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare esperti consolari nei casi in cui l'Italia non sia rappresentata e un altro Stato membro richieda il sostegno delle squadre di intervento esistenti a livello dell'Unione.

     3. L'ufficio consolare che coordina le operazioni di assistenza o ne abbia assunto la guida, coordina tutte le operazioni di sostegno ai cittadini europei non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del Servizio europeo per l'azione esterna.

     4. L'ufficio consolare competente fornisce allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui cittadini italiani non rappresentati.

     5. Nel caso di cui al comma 3, l'ufficio consolare, su istruzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del Servizio europeo per l'azione esterna e del meccanismo unionale di protezione civile.».

 

     Art. 3. Attuazione dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/637

     1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica al Servizio europeo per l'azione esterna, con le modalità stabilite dalle disposizioni europee, l'ufficio che, secondo il proprio regolamento di organizzazione, svolge le funzioni di punto di contatto con il Servizio predetto.

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.