§ 35.1.5 - Legge 9 agosto 1967, n. 804.
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.1 convenzioni consolari
Data:09/08/1967
Numero:804


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni ed ai Protocolli indicati nell'art. 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli [...]
Art. 3.      Ai fini dell'esecuzione dell'art. 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per "crime grave" ogni delitto non colposo [...]
Art. 4.      Le norme di cui all'art. 23 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti di quegli Stati con i quali è [...]


§ 35.1.5 - Legge 9 agosto 1967, n. 804.

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963.

(G.U. 19 settembre 1967, n. 235, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

     a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961;

     b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni ed ai Protocolli indicati nell'art. 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 51, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 18 aprile 1961 e dagli articoli 77, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 24 aprile 1963.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'esecuzione dell'art. 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per "crime grave" ogni delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena più grave.

 

          Art. 4.

     Le norme di cui all'art. 23 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti di quegli Stati con i quali è assicurata la reciprocità, con effetto dal 1° gennaio 1963.

     Con la stessa decorrenza si applicano le norme degli articoli 32 e 60 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, limitatamente alla materia dell'imposizione diretta e di quella di registro.