§ 34.2.60 - L. 2 agosto 2011, n. 130.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:02/08/2011
Numero:130


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni [...]


§ 34.2.60 - L. 2 agosto 2011, n. 130.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

(G.U. 5 agosto 2011, n. 181)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 107

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000»;

     al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di tali misure si provvede, altresì, alla realizzazione di una "Casa della società civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30»;

     al comma 5, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «5.900.000», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.600.000», le parole: «euro 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000» e le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;

     al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011», dopo le parole: «9 giugno 2011» sono inserite le seguenti: «e ad Istanbul il 15 luglio 2011» e le parole: «nel territorio da esso effettivamente controllato» sono soppresse;

     al comma 4, le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;

     dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)»;

     al comma 11, ultimo periodo, le parole: «alla scadenza del» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo di applicazione delle disposizioni di cui al»;

     al comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'Iniziativa Centro europea».

     All'articolo 3:

     al comma 4, ultimo periodo, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «autorizzazioni» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

     al comma 6, ultimo periodo, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «autorizzazioni»;

     i commi 14 e 15 sono soppressi.

     All'articolo 4:

     dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:

     «31-bis. Al fine di consentire l'adeguata efficacia operativa dei relativi presidi nell'ambito del quadro delle esigenze del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella D di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente comma sono destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera».

     Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis (Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973). - 1. La dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10 milioni, è destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento al comma 1.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

     All'articolo 5:

     al comma 2, dopo le parole: «n. 197,» è inserita la seguente: «intendendosi»;

     i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     «4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse.

     5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonchè autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

     5-bis. Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4.

     5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonchè ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma»;

     dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;".

     6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: «del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126»;

     dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si interpreta nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni.

     4-ter. I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011. A tal fine, all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo".

     4-quater. In relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede:

     a) quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

     b) quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi;

     c) quanto ad euro 31.392.043, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilità nella gestione del bilancio. Tale importo può essere ridotto in corrispondenza di ulteriori rimesse ONU affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2011 da destinare alle finalità di cui al presente comma.

     4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

     All'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al complessivo quadro delle esigenze del Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, l'articolo 307, comma 10, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente. A tal fine il parere di congruità richiesto alla commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera b), del citato codice, rispetto ai beni per i quali sono già stati pubblicati i relativi decreti di individuazione ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e per i quali esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato entro il 31 ottobre 2011».

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9 (Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali). - 1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e di sicurezza, il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, assicura la riduzione di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unità impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011 il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità.

     2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare».

     All'articolo 10;

     al comma 1, alinea, la parola: «escluso» è sostituita dalle seguenti: «esclusi l'articolo 3, comma 18,», dopo le parole: «comma 31,» sono inserite le seguenti: «e l'articolo 6, comma 4-quater,» e le parole: «a euro 736.358.397» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 744.358.397»;

     al comma 1, lettera a), le parole: «per l'anno 2011» sono soppresse;

     al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

     «b-bis) quanto a 8.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero degli affari esteri, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilità nella gestione del bilancio»;

     al comma 3, le parole: «articoli 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 6 e 7».

     E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:

     «Allegato A

(Articolo 4, comma 31-bis)

 

"Tabella D

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)

 

OGGETTO

TARIFFE (EURO)

ANNOTAZIONI

1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà.

62,00

Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17.

2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto).

51,65

Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.

3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati.

129,12

 

4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi.

0,26

Il compenso spetta per ogni pagina”.

».

 

    

     Nel titolo, le parole: «degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite» sono sostituite dalle seguenti: «delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonchè degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione».