§ 34.2.56 - L. 3 agosto 2010, n. 126.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:03/08/2010
Numero:126


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali [...]


§ 34.2.56 - L. 3 agosto 2010, n. 126.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

(G.U. 11 agosto 2010, n. 186)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2010, N. 102

 

     All'articolo 1:

 

     al comma 1, le parole: «(legge finanziaria 2010)» sono soppresse;

 

     al comma 2, la parola: «NATO'S» è sostituita dalla seguente: «NATO's» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento dei progetti previsti dalla predetta Convenzione»;

 

     al comma 4:

 

     all'alinea, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati»;

 

     alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed educativo»;

 

     al comma 5, le parole: «all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afgana"» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione di una "Casa della società civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge. marzo 2010, n. 30».

 

     All'articolo 2:

 

     al comma 1, le parole: «(legge finanziaria 2010)» sono soppresse;

 

     al comma 2, le parole: «al Fondi fiduciario» sono sostituite dalle seguenti: «ai Fondi fiduciari»;

 

     al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite»;

 

     al comma 9, al primo periodo, la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi» e, al quarto periodo, le parole: «, e successive modificazioni» sono soppresse;

 

     al comma 10, le parole: «Iniziativa Adriatica Ionica» sono sostituite dalle seguenti: «Iniziativa Adriatico-Ionica»;

 

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

     «10-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 

     All'articolo 3:

 

     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali»;

 

     al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «n. 49,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «all'articolo 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1 e 2»;

 

     al comma 4, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse;

 

     al comma 5, dopo le parole: «n. 266,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

 

     al comma 6, dopo le parole: «all'articolo 01, comma 1,» è inserita la seguente: «del», le parole: «n. 108 ed» sono sostituite dalle seguenti: «n. 108,», le parole: «e all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «e 2» e dopo le parole: «l° gennaio 2010» è inserito il seguente segno di interpunzione «,»;

 

     al comma 8, la parola: «dall'», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «all'», dopo le parole: «n. 152, convertito» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «dagli» è sostituita dalla seguente: «agli» e dopo le parole: «1° gennaio 2010,» sono inserite le seguenti: «n. 1,»;

 

     al comma 11:

 

     all'alinea, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse;

 

     alla lettera b), le parole: «presso il Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri»;

 

     al comma 12, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

 

     All'articolo 4:

 

     al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30»;

 

     al comma 17, le parole: «Consiglio dell'Unione europea» sono sostituite dalla seguente: «Consiglio,»;

 

     ai commi 21 e 22, le parole: «29 dicembre 2009, n. 197» sono sostituite dalle seguenti: «5 marzo 2010, n. 30»;

 

     ai commi 29, 30 e 31, le parole: «di cui di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui».

 

     All'articolo 5: al comma 2:

 

     all'alinea, le parole: «n. 108 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2009, n. 108»;

 

     alla lettera c), la parola: «Scopje» è sostituita dalla seguente: «Skopje»;

 

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

     «2-bis. Al contributo corrisposto direttamente dall'Unione europea al personale che partecipa alla missione EUPM, di cui all'articolo 4, comma 23, del presente decreto, non si applica l'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

 

     «3-bis. All'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

 

     "Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonchè a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937";

 

     b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

 

     "In caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio all'estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo".

 

     3-ter. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

     a) all'articolo 39:

 

     1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all' articolo 1808";

 

     2) al comma 3, dopo le parole: "commi 1" sono inserite le seguenti: ", primo e secondo periodo,";

 

     b) all'articolo 1808, al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in caso di assenza per infermità, esso è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo"»;

 

     al comma 4:

 

     all'alinea, dopo le parole: « comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

 

     alla lettera b), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

 

     al comma 5, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle qualifiche per le quali è previsto il requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto delle dotazioni organiche in vigore, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede, sulla base di prove selettive intese ad accertarne le capacità professionali o di mestiere, all'assunzione del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del 20 per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente»;

 

     al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

 

     al comma 8, la parola: «inserite» è sostituita dalla seguente: «aggiunte».

 

     All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e le parole: «27 febbraio 2002, n. 15» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2002, n. 6».

 

     All'articolo 8:

 

     al comma 1, le parole: «L'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Il secondo periodo» e le parole: «sono iscritte» sono sostituite dalle seguenti: «, è iscritta»;

 

     al comma 2:

 

     all'alinea, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per la spesa di cui all'articolo 2, comma 10-bis» e la cifra: «706.845.998» è sostituita dalla seguente: «707.624.498»;

 

     dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

 

     «b-bis) quanto a euro 778.500, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

 

     All'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «riprodotte nel» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e dopo le parole: «n. 66, e nel» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».