§ 69.3.13 - Legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:07/02/1951
Numero:168


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [1]
Art. 4.  [2]
Art. 5. 


§ 69.3.13 - Legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.

(G.U. 27 marzo 1951, n. 69).

 

     Art. 1.

     Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:

     a) il 60 per cento all'Erario;

     b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;

     c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;

     d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.

     Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'Ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.

     Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.

     Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario.

 

          Art. 2.

     Nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad essa si richiamano agli effetti della ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento.

 

          Art. 3. [1]

     1. Se gli accertatori sono militari del Corpo della guardia di finanza, le quote previste dall'articolo 1, primo comma, lettere c) e d), e terzo comma, e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1 del presente articolo sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo della guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del medesimo Corpo.

 

          Art. 4. [2]

     [La Commissione procederà trimestralmente alla distribuzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, tenendo presenti le proposte delle autorità gerarchiche e osservando i seguenti criteri:

     1° che ai singoli militari accertatori sia attribuito un premio costituito dall'ammontare delle quote contravvenzionali che sarebbero loro spettate per ogni accertamento, per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 1, ovvero della metà delle somme che sarebbero loro dovute a norma delle disposizioni indicate nell'art. 2. Il totale dei premi attribuiti a ciascun avente diritto non dovrà tuttavia superare per ogni esercizio finanziario il quadruplo del limite individuale massimo consentito per ogni accertamento della predetta lettera c) dell'art. 1;

     2° che le residue somme vengano distribuite:

     a) per non più di un sesto in premi, il cui importo non potrà eccedere il limite massimo di lire 50.000 ciascuno, ai militari che si siano particolarmente distinti in servizi di eccezionale importanza;

     b) per la rimanente parte, in premi, non eccedenti in nessun caso il limite massimo di cui alla precedente lettera a), agli altri militari del Corpo che si siano distinti per le loro lodevoli prestazioni, sia per condotta esemplare, zelo e attaccamento al servizio, sia per lunga permanenza in località disagiate o in servizi gravosi.]

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 si applicano anche alle somme riscosse in dipendenza di infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 998, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 998, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.